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Circolare numero 155 del 31-7-2001.htm
Istruzioni relative al proseguimento delle attività LSU per
il periodo 1° luglio - 31 dicembre 2001. Pagamento per i mesi
di luglio e agosto 2001 degli assegni ASU e ANF spettanti ai lavoratori
interessati. Chiarimenti in materia di requisiti e condizioni per
fruire del pensionamento anticipato LSU ai sensi dell'articolo 78,
comma 5, della legge n. 388/2000.
PROGETTO INTERVENTI IN FAVOREDELL'OCCUPAZIONEDIREZIONE CENTRALEDELLE
PRESTAZIONI Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Direttori delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
Roma, 31 luglio 2001 periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
Circolare n. 155 e, per conoscenza,
Al Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Membri del Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati 2 Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO: Attività socialmente utili relative al periodo 1°
luglio - 31 dicembre 2001. Corresponsione per i mesi di luglio e agosto
2001 degli assegni ASU e ANF ai lavoratori interessati. Chiarimenti
in materia di pensionamenti anticipati LSU.
SOMMARIO: Istruzioni relative al proseguimento delle attività
LSU per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 2001. Pagamento per
i mesi di luglio e agosto 2001 degli assegni ASU e ANF spettanti ai
lavoratori interessati. Chiarimenti in materia di requisiti e condizioni
per fruire del pensionamento anticipato LSU ai sensi dell'articolo
78, comma 5, della legge n. 388/2000.
1 - PremessaFacendo seguito a quanto comunicato con circolare n. 120/2001
e con nota n. 215 del 17 luglio u.s., inviata ai Direttori Regionali
e riguardante le Convenzioni da stipulare con le Regioni per i pagamenti
dell'assegno per prestazioni in attività socialmente utili
relativamente al periodo 1° luglio-31 dicembre 2001, si forniscono
di seguito le disposizioni per la corresponsione ai lavoratori aventi
titolo degli assegni ASU e ANF loro spettanti in relazione all'attività
svolta e da svolgere. Si forniscono inoltre definitive disposizioni
in ordine a quanto stabilito dall'articolo 78, comma 5, della legge
n. 388/2000 in materia di pensionamenti anticipati LSU, alla luce
dei chiarimenti recentemente forniti dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali. 2 - Attività socialmente utili relative
al periodo 1 luglio-31 dicembre 2001Come già anticipato con
la circolare n. 120 del 31 maggio 2001, per l'eventuale prosecuzione
nel periodo 1° luglio-31 dicembre 2001 delle attività socialmente
utili già finanziate fino al 30 giugno u.s. con risorse del
Fondo per l'occupazione è necessario che le Regioni interessate
stipulino una convenzione con l'Istituto per la corresponsione dell'assegno
ASU e dell'assegno al nucleo familiare ai lavoratori aventi titolo.Lo
schema della convenzione è stato già trasmesso ai Direttori
Regionali con la citata nota del 17 luglio 2001.I pagamenti degli
assegni in parola sono subordinati al preventivo accreditamento all'INPS,
con le modalità già in uso (v. circolare n. 183/2000),
delle somme complessivamente occorrenti per l'integrale copertura
degli importi mensili spettanti alla generalità dei lavoratori
interessati, tenendo conto di quanto stabilito da ciascuna Regione
circa la ripartizione, tra la Regione stessa e l'Ente utilizzatore,
dell'onere mensile relativo all'assegno ASU da erogare al singolo
lavoratore. La procedura automatizzata per la liquidazione degli assegni
in parola è stata opportunamente implementata dalla Direzione
Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni (v. messaggio n.
433 del 2 luglio 2001) per distinguere i pagamenti dell'assegno ASU
da effettuare a totale carico della Regione da quelli che sono invece
per il 50% a carico dell'Ente utilizzatore e per l'altro 50% a carico
della Regione. L'assegno per il nucleo familiare è sempre a
totale carico della Regione. Per la corresponsione dei predetti assegni
agli interessati è necessario che gli Enti utilizzatori facciano
pervenire alle Sedi INPS territorialmente competenti copia della delibera
di prosecuzione delle attività dal 1° luglio 2001 in poi
e l'elenco dei lavoratori utilizzati. Nell'elenco dei lavoratori utilizzati
devono essere riportati anche i lavoratori ultracinquantenni alla
data del 31.12.2000 e i versamenti mensili da effettuare preventivamente
al pagamento degli assegni in questione debbono riguardare anche tali
lavoratori.Le delibere di prosecuzione delle attività debbono
essere "validate" dalla Regione di riferimento, nel senso
che la Regione stessa deve far conoscere all'Istituto quali siano
gli Enti autorizzati alla prosecuzione delle attività con oneri
a suo carico, totale o parziale. La comunicazione della Regione può
essere effettuata anche in forma cumulativa ed essere quindi riferita
a tutti gli Enti utilizzatori. Tale comunicazione dovrà essere
fatta pervenire alla Sede Regionale INPS che provvederà ad
informarne le Sedi interessate. Le eventuali variazioni all'elenco
nominativo di cui sopra e le eventuali assenze mensili che non diano
titolo alla corresponsione dell'assegno dovranno essere comunicate
alla Sede INPS territorialmente competente con assoluta tempestività.Si
sottolinea che - secondo quanto espressamente previsto anche nelle
convenzioni recentemente stipulate tra l'Istituto e le Regioni interessate
- detti pagamenti potranno essere effettuati soltanto in favore dei
lavoratori socialmente utili ricompresi nella disciplina del decreto
legislativo n. 81/2000 (cosiddetti "transitoristi") e che
gli eventuali ricorsi avverso il diritto a percepire gli assegni ASU,
avanzati dai singoli lavoratori, non dovranno essere presentati all'INPS
ma all'Ufficio che sarà indicato dalla Regione di competenza.
3 - Pagamento degli assegni ASU e ANF per i mesi di luglio e agosto
2001Con l'allegata nota n. 687 del 18 luglio u.s. la Direzione Generale
per l'Impiego del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha
autorizzato l'Istituto "a continuare ad erogare per i mesi di
luglio e agosto c.a. i sussidi e gli ANF ai lavoratori di cui all'art.
2, comma 1, del D. Leg.vo 81/2000, facenti parte dei bacini regionali
ed ancora impegnati in attività socialmente utili", precisando
che le somme conseguentemente anticipate dovranno essere poste a carico
del Fondo per l'occupazione e "decurtate dall'ammontare delle
risorse finanziarie attribuite alle singole Regioni con le convenzioni
di cui all'art. 8 del D. Leg.vo 81/2000, come modificato dall'art.
78, comma 2, della legge n. 388/2000". Con successiva nota n.
393 del 24 luglio u.s., la predetta Direzione Generale per l'Impiego
ha ulteriormente precisato che "le indicazioni contenute nella
nota n. 687 del 18 luglio sono riferite alle realtà territoriali
nelle quali l'INPS ha provveduto nel periodo 1.1/30.6.2001 ad erogare
il sussidio o parte di esso ai lavoratori socialmente utili a valere
sul Fondo per l'occupazione, con detrazione dall'ammontare delle risorse
finanziarie attribuite alle singole Regioni" e che dette indicazioni
sono riferite alle Regioni nelle quali siano ancora in corso le attività
socialmente utili.In attuazione di tali direttive, le Sedi potranno
pertanto disporre l'erogazione, in favore dei lavoratori interessati,
degli assegni ASU e ANF loro spettanti in relazione all'attività
socialmente utile svolta o da svolgere nei mesi di luglio e agosto
c.a. imputando i relativi importi ai nuovi conti intestati al Fondo
per l'occupazione forniti dalla Direzione Centrale Finanza, Contabilità
e Bilancio, salvo che la Regione interessata non abbia già
provveduto a versare all'Istituto le risorse per la copertura degli
importi stessi. Si richiama l'attenzione di codeste Sedi sulla necessità
di accertare, prima di disporre i pagamenti in parola, che:·
sia le Regioni, sia gli Enti utilizzatori abbiano adottato la delibera
(o provvedimento analogo) di prosecuzione dello svolgimento delle
attività socialmente utili per il periodo 1° luglio/31
dicembre 2001 ovvero, per il momento, per il periodo 1° luglio-31
agosto 2001; · sia pervenuta alla Sede competente copia delle
suddette delibere, corredate dall'elenco nominativo dei lavoratori
che hanno proseguito nell'attività in questione; · sia
stata regolarmente sottoscritta, dalla Regione richiedente i pagamenti
in parola, la convenzione predisposta dall'INPS e trasmessa con la
sopracitata nota del 17 luglio u.s. 4 - Articolo 78, comma 5, della
legge n. 388/2000 - Pensionamenti anticipati LSU: precisazioniCom'è
noto l'articolo 78, comma 5, della legge n. 388/2000, entrata in vigore
il 1° gennaio 2001, ha previsto, anche per i lavoratori che hanno
svolto attività socialmente utili a seguito di chiamata diretta
da parte dei Sindaci dei Comuni di residenza, la possibilità
di chiedere il pensionamento anticipato di anzianità o di vecchiaia.In
ordine alla esatta interpretazione da dare ad alcune disposizioni
contenute in tale comma sono sorti dei dubbi sui quali il Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali - espressamente interpellato
- ha recentemente fornito i chiarimenti e le precisazioni di seguito
riportate.· Il citato articolo 78, comma 5, ha subordinato
il pensionamento anticipato in favore dei lavoratori che hanno svolto
attività socialmente utili a seguito di chiamata diretta da
parte di Enti pubblici (in genere Comuni) al possesso degli specifici
requisiti già previsti per i lavoratori che hanno svolto attività
LSU nell'ambito di progetti approvati dalla CRI, nonché allo
svolgimento di almeno 12 mesi di attività nel periodo 1.1.1998/31.12.1999
e alla intervenuta cessazione, non oltre il 31.12.1999, del "trattamento
previdenziale" a suo tempo concesso loro dall'Istituto. In merito
all'esatto significato da dare alle parole "trattamento previdenziale"
il Ministero del Lavoro, con nota del 19 luglio u.s., ha definitivamente
chiarito che per trattamenti previdenziali devono intendersi i trattamenti
di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e
di disoccupazione speciale per l'edilizia. In attuazione di tale specifica
direttiva, pertanto, devono considerarsi esclusi dalla possibilità
di ottenere il pensionamento anticipato tutti coloro che hanno continuato
a fruire dei suddetti trattamenti successivamente alla data del 31.12.1999.
· La decorrenza del riconoscimento del pensionamento anticipato
per coloro che possono ottenerlo in applicazione di quanto previsto
dal suddetto articolo 78, comma 5 - che deve considerarsi una disposizione
innovativa - non può essere antecedente al primo giorno del
mese successivo a quello della sua entrata in vigore. Pertanto, i
prepensionamenti di cui trattasi potranno avere decorrenza dal 1°
febbraio 2001, per le domande presentate fino a tutto il 31.01.2001,
mentre per le domande avanzate dall'1.2.2001 al 30.4.2001 la decorrenza
sarà dal primo giorno del mese successivo a quello nel corso
del quale è stata presentata la relativa domanda. ·
Per ciò che concerne gli incentivi da riconoscere ai lavoratori
che otterranno il pensionamento anticipato ex articolo 78, comma 5,
si precisa che agli stessi potrà essere riconosciuto unicamente
il beneficio del contributo pari al 50% dell'importo dagli stessi
dovuto a titolo di prosecuzione volontaria, di cui all'articolo 12,
comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 468/1997, con esclusione
quindi, in particolare, dell'incentivo di lire 18.000.000 previsto
dalla legge n. 144/1999. Restano pertanto confermate le istruzioni
già fornite con messaggio n. 128 del 12 aprile 2001 (v. allegato
2) IL DIRETTORE GENERALETRIZZINO
Circ. prol. rinnovo ASUAllegato 1Ministero del Lavoro edelle Politiche
SocialiDirezione Generale per l'ImpiegoDivisione VI^ Roma, 18 luglio
2001 Prot. N. 687 OGGETTO: Erogazione sussidi e ANF ai lavoratori
impegnati in attività socialmente utili dei bacini regionali.
Con riferimento all'oggetto, si autorizza codesto Istituto a continuare
ad erogare per i mesi di luglio e agosto c.a. i sussidi e gli ANF
ai lavoratori di cui all'art. 2, comma 1, del D. Leg.vo 81/2000, facenti
parte dei bacini regionali ed ancora impegnati in attività
socialmente utili.Dette somme anticipate a valere sul Fondo per l'occupazione
saranno decurtate dall'ammontare delle risorse finanziarie attribuite
alle singole Regioni con le convenzioni di cui all'art. 8 del D. Leg.vo
81/2000, come modificato dall'art. 78, comma 2, della legge n. 388/2000.IL
DIRETTORE GENERALEDaniela CARLA' Allegato 2 DIREZIONE CENTRALE MESSAGGIO
N.128 DEL 12 APRILE 2001DELLE PRESTAZIONIPROGETTO INTERVENTI IN FAVOREDELL'OCCUPAZIONEDIREZIONE
CENTRALEENTRATE CONTRIBUTIVE AI DIRETTORI REGIONALIAI DIRETTORI DI
AREAAI DIRETTORI DI AGENZIA Oggetto: Articolo 78, comma 5, della legge
n. 388 del 23 dicembre 2000 - Pensionamento anticipato per i lavoratori
titolari di trattamenti previdenziali che abbiano svolto attività
socialmente utili per almeno 12 mesi nel periodo 1.1.1998/31.12.1999.
L'articolo 78, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha disposto
che "i soggetti impegnati in prestazioni di attività socialmente
utili, ai sensi della lettera d) del comma 2 dell'articolo 1 del decreto
legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 che abbiano effettivamente
maturato dodici mesi di permanenza in tali attività nel periodo
tra il 1° gennaio1998 e il 31 dicembre 1999 e che a quest'ultima
data siano esclusi da ogni trattamento previdenziale, se in possesso
dei requisiti di ammissione alla contribuzione volontaria di cui alla
lettera a), comma 5, dell'articolo 12 del decreto legislativo 1°
dicembre 1997, n. 468 , e successive modificazioni, possono presentare
la relativa domanda intesa ad ottenere il solo beneficio di cui alla
medesima lettera a) nei limiti e condizioni ivi previsti, e nei limiti
delle risorse stabilite nel predetto comma 5 entro i termini di cui
al comma 1 del presente articolo".Il comma 1 del citato articolo
78, ha stabilito che "la data di presentazione della domanda
di ammissione alla contribuzione volontaria di cui all'articolo 1°,
comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, è
differita al 30 aprile 2001, fermo restando il possesso, alla data
del 31 dicembre 1999, dei relativi requisiti".In sostanza, i
lavoratori che abbiano effettivamente maturato 12 mesi di permanenza
in attività socialmente utili - non riconducibili a quelle
proprie dei progetti approvati dalle CRI - nel periodo compreso tra
il 1° gennaio 1998 e il 31 dicembre 1999 e che a tale ultima data,
"siano esclusi da ogni trattamento previdenziale" e ai quali
alla stessa data del 31.12.1999 manchino meno di cinque anni al raggiungimento
dei requisiti per il pensionamento di anzianità o di vecchiaia
possono essere ammessi al proseguimento volontario della contribuzione
e al pensionamento anticipato qualora presentino la relativa domanda
entro il 30 aprile 2001.Considerato che la disposizione in parola
presenta alcuni problemi di carattere interpretativo per ciò
che concerne la platea dei soggetti che ne sono destinatari, la decorrenza
del trattamento pensionistico anticipato da liquidare e la concessione
dei benefici previsti per la copertura dell'onere relativo alla prosecuzione
volontaria della contribuzione dovuta fino alla maturazione dei requisiti
stabiliti per il pensionamento definitivo sono stati chiesti chiarimenti
in merito al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.In attesa
di acquisire i chiarimenti richiesti al predetto Dicastero, le Sedi
dovranno ammettere al pensionamento anticipato e alla prosecuzione
volontaria della contribuzione i lavoratori che abbiano effettivamente
svolto almeno dodici mesi di attività LSU tra il 1° gennaio
1998 e il 31 dicembre 1999 mentre erano titolari di trattamento previdenziale
che, a tale ultima data, abbiano già cessato di fruire del
trattamento stesso, e a cui alla stessa data manchino meno di cinque
anni per il raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di anzianità
o di vecchiaia, sempre che la relativadomanda venga presentata entro
il termine decadenziale del 30 aprile p.v. (ultima decorrenza utile
per l'accesso al trattamento pensionistico: 1°.5.2001).Per quanto
concerne le domande presentate antecedentemente al 1°.1.2001 queste,
in attesa dei chiarimenti ministeriali, dovranno essere considerate
come presentate alla data di entrata in vigore della legge n. 388
e cioè al 1° gennaio 2001. Conseguentemente le Sedi provvederanno
a liquidare il trattamento pensionistico ai soggetti interessati con
decorrenza 1°.2.2001, ricorrendo le altre condizioni di legge.Per
coloro che sono stati ammessi al prepensionamento in parola, nel frattempo,
si provvederà alla concessione del contributo pari al 50 per
cento dell'importo dovuto per la copertura della prosecuzione volontaria,
come precisato dall'articolo 78, comma 5, sopraccitato.IL DIRETTORE
GENERALETRIZZINO
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