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Circolare numero 28 del 28-1-2002.htm
Istruzioni relative al proseguimento nell'anno 2002 delle attività
LSU già a carico diretto del Fondo per l'occupazione e al pagamento
degli assegni spettanti per il mese di gennaio.
PROGETTO INTERVENTI IN FAVORE DELL'OCCUPAZIONE Ai Dirigenti centrali
e periferici
Ai Direttori delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
Roma, 28 gennaio 2002 periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
Circolare n. 28 e, per conoscenza,
Al Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Membri del Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO: Attività socialmente utili relative al periodo 1°
gennaio 2002 - 31 dicembre 2002. Corresponsione per il mese di gennaio
2002 degli assegni ASU e ANF ai lavoratori già a carico del
Fondo per l'occupazione.
SOMMARIO: Istruzioni relative al proseguimento nell'anno 2002 delle
attività LSU già a carico diretto del Fondo per l'occupazione
e al pagamento degli assegni spettanti per il mese di gennaio.
Con circolare n. 155 del 31.7.2001 sono state fornite le istruzioni
relative alla corresponsione dell'assegno di utilizzo per prestazioni
in attività socialmente utili (assegno ASU) in favore dei lavoratori
che nel periodo 1° luglio 2001 - 31 dicembre 2001 hanno continuato
a svolgere le attività già a carico del Fondo per l'occupazione,
sulla base dei provvedimenti appositamente adottati dalle Regioni
interessate a seguito del trasferimento alle stesse delle competenze
riguardanti la materia dei lavori socialmente utili. Per effetto di
tale trasferimento di competenze, ai fini dell'erogazione da parte
dell'Istituto del predetto assegno è stato necessario stipulare
apposita convenzione con ciascuna Regione fissandone la durata in
sei mesi, in analogia a quanto previsto per le convenzioni stipulate
con gli Enti (Regioni, Province, Comuni) che gestiscono lavori socialmente
utili finanziati con risorse proprie e che affidano all'INPS il servizio
di pagamento dell'assegno spettante ai lavoratori interessati.Essendo
terminato il 31 dicembre scorso il semestre di durata delle convenzioni
stipulate con le Regioni per le attività LSU già a carico
del Fondo per l'occupazione, ai fini dell'erogazione degli assegni
spettanti ai lavoratori che proseguono le attività stesse nel
corrente anno è necessario pervenire alla stipula di nuove
convenzioni. A tale riguardo si precisa che, avendo le Regioni interessate
chiesto che le nuove convenzioni vengano stipulate per l'intero anno
2002 anziché per periodi semestrali ed avendo il Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali convenuto sull'opportunità
che le convenzioni stesse siano riferite ad un arco temporale di dodici
mesi per uniformarne la durata a quella delle convenzioni che il Ministero
medesimo stipula con le Regioni ai fini dell'attribuzione alle stesse
delle risorse del Fondo per l'occupazione relative al corrente anno,
le nuove convenzioni INPS/Regioni finalizzate all'erogazione dell'assegno
ASU avranno durata dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2002. Resta
invece invariata la durata semestrale delle convenzioni da stipulare
con gli Enti che svolgono attività LSU interamente finanziate
con risorse proprie, di cui alla circolare n. 143 dell'1.8.2000 (attualmente
sono in corso quelle riguardanti il periodo 1.11.2001/30.4.2002).Lo
schema di convenzione inviato ai Direttori Regionali con nota n. 215
del 17 luglio 2001 e utilizzato per le convenzioni relative al semestre
luglio/dicembre 2001 dovrà conseguentemente essere modificato
nelle parti che si riferiscono al periodo di validità, al fine
di prevedere l'erogazione dell'assegno ASU nei confronti dei lavoratori
interessati per tutto l'anno 2002.Il predetto schema dovrà
altresì essere modificato nella parte relativa all'importo
dell'assegno ASU da corrispondere agli aventi titolo. Il nuovo importo
da indicare in convenzione è pari a euro 463,35 (lire 897.170)
per effetto della rivalutazione operata, dal 1° gennaio 2002 ,
in misura pari all'ottanta per cento della variazione annuale ISTAT
dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.Poiché
è emersa la necessità di apportare anche altre modifiche
allo schema già adottato, si fa riserva di trasmettere non
appena possibile il testo aggiornato che dovrà essere inoltrato
alle Regioni interessate per la relativa sottoscrizione. Al fine di
consentire la continuità dei pagamenti nei confronti dei lavoratori
interessati, nelle more della stipula delle nuove convenzioni con
le Regioni le Sedi sono autorizzate a mettere in pagamento l'assegno
ASU relativo al mese di gennaio 2002 attraverso la procedura automatizzata
già in uso, sempre che il rispettivo Ente utilizzatore abbia
adottato la delibera di prosecuzione delle attività.Per quanto
riguarda l'acquisizione procedurale dei dati necessari per la liquidazione
degli assegni in parola si precisa che, al momento, dovranno essere
lasciati in bianco i campi relativi ai dati delle nuove convenzioni
con le Regioni (data della stipula, inizio e fine validità),
mentre dovranno essere acquisiti tutti gli altri dati richiesti, compresi
quelli concernenti le delibere adottate dai singoli Enti utilizzatori
per la prosecuzione delle attività nell'anno 2002. I dati riguardanti
la convenzione dovranno in ogni caso essere acquisiti non appena la
convenzione stessa sarà stata firmata.Si richiama l'attenzione
delle Sedi sull'inderogabile necessità che, in procedura, vengano
esattamente acquisiti sia i dati relativi al codice fiscale e alla
denominazione dell'Ente utilizzatore sia quelli relativi all'Ente
finanziatore, in modo da consentire la corretta rendicontazione delle
somme corrisposte ai lavoratori interessati.Ai fini del pagamento
dell'assegno ASU restano confermate le disposizioni riportate al punto
2 della citata circolare n. 155/2001. In particolare, si sottolinea
che detto pagamento è subordinato all'acquisizione da parte
della Sede di copia della delibera di prosecuzione delle attività
adottata dall'Ente utilizzatore, comprensiva dell'elenco dei lavoratori
interessati, e che tale delibera deve essere stata "validata"
dalla Regione di riferimento, nel senso che all'Istituto deve essere
stato confermato che quell'Ente è effettivamente autorizzato
a proseguire l'attività con oneri a totale o parziale carico
della Regione. Nel caso in cui la Regione - oltre alla indicazione
degli Enti per i quali sussiste la copertura regionale degli oneri
- faccia pervenire all'INPS anche l'elenco nominativo dei lavoratori
aventi titolo all'assegno ASU, l'assegno stesso potrà essere
corrisposto unicamente a tali lavoratori; in caso contrario, ai fini
dei pagamenti fa fede l'elenco trasmesso dal singolo Ente utilizzatore.
Si richiama inoltre l'attenzione sul fatto che l'erogazione dell'assegno
in parola è subordinato al preventivo accreditamento all'INPS,
con le consuete modalità (v. circolare n. 183/2000), delle
somme mensili occorrenti per i relativi pagamenti, comprese quelle
concernenti i pagamenti da effettuare per i lavoratori ultracinquantenni.Per
quanto riguarda le Regioni che fino al 31 dicembre scorso hanno fatto
ricorso alle anticipazioni a carico del Fondo per l'occupazione, con
conseguente decurtazione dei relativi importi dalle risorse finanziarie
che il Ministero del Lavoro si è impegnato a trasferire alle
Regioni stesse, si precisa che non essendo ancora intervenuto tale
trasferimento di risorse il Ministero medesimo ha autorizzato analoga
anticipazione anche per i mesi di gennaio e febbraio 2002. Per poter
beneficiare dell'anticipazione in parola è peraltro indispensabile
che le singole Regioni trasmettano al Ministero del Lavoro e all'INPS
(Direzione Generale, Progetto Interventi in Favore dell'Occupazione)
specifica lettera di formalizzazione del ricorso all'anticipazione
stessa. La procedura dei pagamenti dell'assegno ASU verrà tempestivamente
sbloccata (per il momento limitatamente al mese di gennaio) non appena
perverrà tale lettera ovvero, per le altre Regioni, quando
la competente Sede Regionale avrà dato conferma, alla stessa
Struttura di Progetto, dell'avvenuto accredito all'Istituto delle
somme occorrenti per i relativi pagamenti mensili.I lavoratori destinatari
dei pagamenti in parola sono naturalmente gli stessi che, avendone
diritto, hanno già beneficiato dell'assegno ASU in quanto già
a carico del Fondo per l'occupazione, sempre che prosegua la loro
utilizzazione nelle attività socialmente utili. IL DIRETTORE
GENERALETRIZZINO
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