Elenchiamo
di seguito le voci fondamentali aggiornate con il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della scuola e con
quello Nazionale Integrativo (CCNL e CCNI). Per ulteriori chiarimenti è possibile telefonare alla sede provinciale.
Ricordiamo che i contratti in vigore
sono stati firmati da CGIL-CISL-UIL e SNALS e che i COBAS non sono firmatari
dei contratti nazionali e non condividono molte delle norme in essi
contenute. In particolare non condividiamo quelle relative all'uso
"flessibile" dei lavoratori (vedi orari) e quelle sui compensi
differenziati previsti dal contratto integrativo per le funzioni aggiuntive (un
modello organizzativo studiato per dividere i lavoratori più che per essere
funzionale al servizio).
Il contratto collettivo nazionale si applica a
tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo
determinato appartenente al comparto scuola e si riferisce al periodo 1 gennaio 1998 - 31 dicembre 1999
per la parte economica e fino al
31-12-2001 per la parte normativa.
L’orario
ordinario di lavoro, di norma, è di 36 ore settimanali suddivise in sei ore continuative antimeridiane per sei giorni.
L’orario di lavoro massimo giornaliero è di nove ore. La pausa non
può essere inferiore a 30 minuti.
Al personale adibito a regimi d’orario
articolati su più turni con apertura della scuola per almeno 10 ore per tre
giorni alla settimana o coinvolto in sistemi d’orario comportanti significative
oscillazioni degli orari è applicata una riduzione d’orario a 35 ore
settimanali a partire dall'anno scolastico 1999-2000
Se la
prestazione di lavoro giornaliera supera le sei ore continuative il personale usufruisce a richiesta di una pausa di almeno 30 minuti al
fine del recupero delle energie psicofisiche e dell’eventuale consumazione del
pasto. Tale pausa deve essere comunque prevista se l’orario continuativo di
lavoro giornaliero è superiore alle 7 ore e 12 minuti.
I dipendenti che
si trovino in particolari situazioni previste dalle leggi n.1204/71 (maternità)
e n.104/92 (handicap), e che ne facciano richiesta, vanno favoriti
nell’utilizzo dell’orario flessibile compatibilmente con le esigenze di
servizio.
Turnazioni
La turnazione
serve a garantire la copertura massima dell’orario di servizio giornaliero e
dell’orario di servizio settimanale su
cinque o sei giorni per specifiche e
definitive tipologie di funzioni e di attività.
I criteri
che devono essere osservati per l’adozione dell’orario
di lavoro su turni sono i seguenti:
a) si considera in turno il personale che
si avvicenda in modo da coprire a rotazione l’intera durata del servizio;
b)l’adozione dei turni può prevedere la
sovrapposizione tra il personale subentrante e quello del turno precedente;
c)
l’orario
notturno va dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo. Per turno
notturno-festivo si intende quello che cade nel periodo compreso tra le ore 22
del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno festivo e dalle ore 22 del giorno
festivo alle ore 6 del giorno successivo.
Non possono essere adibite al lavoro notturno le donne
dall’inizio dello stato di gravidanza e nel periodo di allattamento fino a un
anno.
Ritardi
Il ritardo sull’orario di ingresso al lavoro comporta
l’obbligo del recupero entro l’ultimo
giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il ritardo.
In caso di
mancato recupero, attribuibile ad inadempienza del dipendente, si opera la
proporzionale decurtazione della retribuzione cumulando le frazioni di
ritardo fino a un’ora di lavoro o frazione non inferiori alla mezza ora.
Recupero e riposi compensativi.
In quanto
autorizzate, le prestazioni eccedenti
l’orario di servizio sono retribuite.
Se il dipendente
presta attività oltre l’orario ordinario giornaliero può richiedere, in luogo della retribuzione, il recupero di
tali ore anche in forma di corrispondenti ore e/o giorni di riposo compensativo
compatibilmente con le esigenze organizzative dell’istituzione scolastica.
Le giornate di riposo a tale titolo maturate non possono
essere cumulate oltre l’anno scolastico di riferimento e devono essere usufruite entro e non oltre i tre mesi successivi
all’anno scolastico nel quale si sono maturate. In mancanza di recupero
delle predette ore, per motivate esigenze di servizio o comprovati impedimenti
del dipendente, le stesse devono comunque essere retribuite.
Relazioni sindacali
Gli istituti
relativi all’orario di lavoro sono oggetto delle relazioni sindacali a livello
di singola istituzione scolastica.
Disposizioni comuni
All’inizio
dell’anno scolastico il responsabile amministrativo/direttore dei servizi
generali e amministrativi formula una proposta di piano dell’attività con i
relativi orari di cui vanno informate le organizzazioni sindacali (OO.SS.) che
possono chiederne l'esame.
Una volta concordata un’organizzazione dell’orario di
lavoro questa non potrà subire modifiche, se non in presenza di reali esigenze
dell’istituzione scolastica e previo un nuovo esame con le OO.SS.
L’istituzione
scolastica deve fornire a ciascun dipendente un quadro riepilogativo del
profilo orario dell’interessato contenente gli eventuali ritardi da recuperare
o gli eventuali crediti orari acquisiti.
Ferie
Il dipendente con contratto
di lavoro a tempo indeterminato ha diritto,
in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante
tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro
aggiuntivo o straordinario e quelle che
non siano corrisposte per dodici mensilità.
La durata delle ferie è di 32
giorni lavorativi.
I dipendenti neo assunti hanno diritto a 30 giorni lavorativi fino al raggiungimento dei 3 anni di
servizio, a qualsiasi
titolo prestato.
In caso di
distribuzione dell’orario di lavoro del personale A.T.A su cinque giorni, il
sesto è comunque considerato lavorativo ai
fini del computo delle
ferie e i giorni di ferie goduti
per frazioni inferiori alla
settimana vengono calcolati in
ragione di 1,2
per ciascun giorno.
Le ferie
sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili. Esse
devono essere richieste dal personale ATA al Capo di istituto. Le ferie sono
fruite nel corso di ciascun anno scolastico,
compatibilmente con le oggettive esigenze
di servizio, tenuto conto delle
richieste del dipendente.
Il
personale A.T.A. può fruire delle ferie non godute entro il mese di aprile dell'anno scolastico successivo.
Compatibilmente con le
esigenze di servizio, il personale
A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel
rispetto dei turni
prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto.
Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi
di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro
in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime,
nonché all’indennità di missione per la durata dei viaggi suddetti. Il
dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il
periodo di ferie non goduto.
Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e
debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si
siano protratte per di più di 3 giorni. L’amministrazione deve
essere posta in grado di accertarle con
tempestiva informazione.
Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per
malattia, anche se tali assenze si siano protratte per l’intero anno
scolastico.
All’atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora
le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per documentate
esigenze di servizio, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse.
Festività
A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo ai
sensi ed alle condizioni previste dalla legge n. 23 dicembre 1977,
n. 937 (festività soppresse). E’
altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della
località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.
Permessi
retribuiti
Al
dipendente della scuola con
contratto di lavoro
a tempo indeterminato, sono
concessi, sulla base di
idonea documentazione, permessi
retribuiti per i seguenti casi:
· partecipazione a concorsi od esami: gg. 8 complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio;
· lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado e di affini di primo grado: giorni 3 per evento.
I permessi sono
concessi a domanda, da presentarsi al capo d’istituto.
A domanda
del dipendente sono,
inoltre, concessi nell’anno scolastico tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari, documentati anche al
rientro od autocertificati in base alle leggi vigenti.
Il dipendente
ha, altresì, diritto ad un
permesso di quindici giorni
consecutivi in occasione del matrimonio.
Il dipendente ha diritto,
inoltre, ove ne ricorrano le condizioni, ad
altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge (es.: donazione di sangue,
per assolvere alle funzioni di componente di seggio elettorale, per esercitare
il diritto di voto, per servizio di leva ecc.)
Permessi
legge n. 104/1992
PORTATORI DI HANDICAP, CON FAMILIARE PORTATORE DI HANDICAP, AFFIDATARIO
DI PORTATORE DI HANDICAP.
Astensione
facoltativa nei primi tre anni di vita del bambino handicappato in situazione
di gravità.
Spetta alla madre o in alternativa al padre, anche adottivi, se entrambi
lavoratori dipendenti. Spetta anche agli affidatari. In pratica il beneficio, che è alternativo al
permesso retribuito di due ore giornaliere , consiste nel prolungare da 6 mesi a 3 anni l’astensione facoltativa.
La retribuzione è al 30%. Per il personale con contratto a tempo
indeterminato i primi 30 giorni sono
retribuiti per intero, il periodo è valido ad ogni effetto, escluse ferie e
tredicesima.
Permesso
retribuito di due ore giornaliere nei primi tre anni di vita del bambino
handicappato in situazione di gravità.
Spetta alla madre o in alternativa al padre anche
adottivi, se entrambi lavoratori dipendenti. Spetta anche agli affidatari. Il
beneficio è attribuito in alternativa al beneficio dell’astensione facoltativa, a condizione che il bambino non sia
ricoverato a tempo pieno in istituti specializzati. In caso di part-time od orario inferiore alle 6 ore giornaliere, il
permesso è di una sola ora. Per i permessi giornalieri è prevista l’intera
retribuzione.
Permesso di
tre giorni mensili per assistere una persona handicappata in situazione di
gravità superiore a tre anni.
Spetta non solo al genitore, compreso quello
adottivo, ma anche al parente o affine entro il 3° grado, convivente nella
stessa abitazione e che assiste l’handicappato. Occorre che si dimostri la
convivenza e che non vi siano altri familiari conviventi che possano assistere
l’handicappato in situazione di gravità. Spetta anche agli affidatari.
L’handicappato non deve essere ricoverato a tempo pieno.
Il medesimo beneficio spetta altresì al personale
handicappato maggiorenne in situazione di gravità.
I 3 giorni
sono retribuiti per intero, non sono computati nei limiti dei permessi
retribuiti, non riducono le ferie e la tredicesima mensilità. I giorni mensili di permesso sono
fruibili anche in maniera continuativa, non sono frazionabili in ore, non sono cumulabili con quelli dei
mesi successivi e non sono assoggettabili alla disciplina del recupero.
Maternità e paternità. (Legge
30/12/1971, n. 1204)
·
PERSONALE CON CONTRATTO A
TEMPO INDETERMINATO.
·
Interdizione
anticipata dal lavoro per gravi complicanze della gestazione
Spetta, su
disposizione dell’ispettorato del lavoro, nel caso di gravi complicanze della
gestazione o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate
dallo stato di gravidanza. Il diritto viene attribuito fino al periodo di
astensione obbligatoria, per uno o più periodi, la cui durata viene fissata
dall’ispettorato. Questo periodo di assenza è equiparato a tutti gli effetti
all’astensione obbligatoria, pertanto la lavoratrice madre ha diritto all’intera retribuzione. Per
poter usufruire dell’interdizione anticipata bisogna produrre
all’ispettorato del lavoro competente territorialmente per il Comune di
residenza una apposita domanda corredata dal certificato medico di
gravidanza e dal certificato medico attestante le cause delle complicanze,
nonché ogni altra documentazione ritenuta utile. All’atto della ricezione della
documentazione l’ispettorato rilascerà apposita ricevuta in duplice copia,
una delle quali sarà presentata al Capo d’Istituto. La lavoratrice madre
riprenderà il lavoro alla scadenza del termine indicato nel certificato medico
da essa prodotto.
·
Interruzione della
gravidanza.
E’ considerata a tutti gli effetti malattia se si
verifica prima del 180° giorno dall’inizio della gestazione, come parto
invece se si verifica dopo i 180 giorni. Nel primo caso spetta un
periodo di assenza per malattia, nel secondo caso l’interruzione è considerato parto e
alla lavoratrice spetta il congedo di tre mesi.
·
Astensione obbligatoria.
L’astensione obbligatoria per maternità deve
avvenire:
a) durante
i due mesi precedenti la data presunta del parto;
b) ove il
parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data
presunta e la data effettiva del parto;
c) durante
i tre mesi dopo il parto.
Il suddetto periodo vale ad ogni effetto sia
giuridico che economico, compresa la tredicesima mensilità. Durante tale periodo si ha
diritto all’intero trattamento economico.
E’ importante sottolineare che il computo dei periodi di cui alle precedenti
lettere a) e c) avviene per mesi, vale a dire, ad esempio, che se la data
presunta del parto è il 6 marzo, l’astensione obbligatoria inizia il 6 gennaio.
Inoltre si precisa che il computo dei tre mesi di cui alla lettera c) decorre
dal giorno successivo a quello del parto e pertanto se il parto è avvenuto il 6
marzo, l’astensione sarà dal 7 marzo al 6 giugno.
Per usufruire di questo diritto-dovere occorre presentare al Capo d’Istituto apposita
domanda con il relativo certificato
medico che deve riportare: generalità
della lavoratrice, luogo di lavoro e qualifica, mese di gestazione alla data
della visita, data presunta del parto. Per
i diritti conseguenti al parto deve essere presentato, entro 15 giorni successivi dallo stesso, il certificato di nascita del figlio oppure il certificato di
assistenza al parto vidimato dal sindaco. La dipendente che ha avuto in adozione o in affidamento anche temporaneo un bambino di età inferiore a 6 anni di età può avvalersi dell’astensione obbligatoria durante i
primi tre mesi successivi all’effettivo ingresso del bambino in famiglia.
Il periodo di astensione ha pieno valore giuridico ed economico. La Corte
Costituzionale con sentenza n. 1/1987 ha ritenuto che l’astensione obbligatoria post-partum possa, in alternativa, essere
consentita al padre naturale, adottivo o affidatario quando l’assistenza
richiesta per il figlio sia impossibile per decesso della madre naturale,
adottiva o affidataria. o per sua grave infermità.
·
Astensione facoltativa nel
primo anno di vita del bambino.
Entro il
compimento dell’anno di vita del figlio, la dipendente o il coniuge possono chiedere fino a
6 mesi di astensione facoltativa anche
non consecutivi, ai sensi dell’art. 7 comma 1 della legge 1204/1971
integrata dalla legge 9/12/1977 n. 903. Circa il computo dei sei mesi, se il
periodo viene utilizzato in forma continuativa, allora si conteggeranno i mesi
sul calendario come per l’astensione obbligatoria; se invece si utilizzerà tale
periodo in forma frazionata, allora si conteggeranno 180 giorni, corrispondenti
a sei mesi. L’astensione spetta di diritto a semplice domanda della
lavoratrice madre, e non richiede documentazione alcuna. Tale periodo è utilmente valutato per
l’anzianità di servizio, ma, ad eccezione dei primi 30 giorni, non ha effetto sul computo delle ferie e
della tredicesima mensilità. Per i primi
trenta giorni, fruibili anche
frazionatamente e considerati permessi retribuiti, spetta l’intera retribuzione, per il restante periodo
è previsto un trattamento economico del 30%.Da sottolineare che la
fruizione dell’astensione facoltativa è automatica e non può essere né rinviata
né negata da parte del Capo d’istituto. L’astensione facoltativa spetta alla
lavoratrice madre adottiva o affidataria o che abbia ottenuto l’affidamento
pre-adottivo se il bambino non abbia superato i 3 anni di età per un
massimo di 6 mesi entro 1 anno dall’effettivo ingresso del bambino nella
famiglia. L’astensione spetta, in alternativa alla madre lavoratrice, anche
al lavoratore padre naturale, adottivo o affidatario ovvero quando i figli
siano affidati al solo padre.
·
Astensione facoltativa nei primi 3 anni di vita del bambino.
Entro il terzo
anno di età del bambino, per malattie dello stesso e dietro presentazione di
certificato medico, è possibile assentarsi dal lavoro sia per le madri naturali
che nel caso di madre lavoratrice, al padre naturale, adottivo o affidatario.
L’astensione spetta in alternativa al solo padre. Spettano 30 giorni annuali (ad anno solare) di permesso, retribuito per intero e fruibile anche frazionatamente. Superati i trenta giorni, per i successivi periodi non è prevista
alcuna retribuzione. E’ bene precisare che l’astensione facoltativa per
malattia del bambino entro il terzo anno di vita è dovuta e pertanto non può
essere né rinviata né negata da parte
del Capo d’Istituto. Come precisa la nota ministeriale n.3466 del 26/10/1982, l’Amministrazione non ha obbligo e
neppure la facoltà di disporre la visita di controllo medico-fiscale,
“avendo le interessate un vero e proprio diritto riconosciuto dalla legge,
sotto piena responsabilità della lavoratrice madre e del medico che rilascia la
certificazione sanitaria.
·
Riduzione di orario nel
primo anno di vita del bambino.
L’art. 10 della legge 1204/1971 prevede la possibilità per la madre di fruire giornalmente di riposo nel primo
anno di vita del bambino. Quando l’orario
complessivo di servizio nella giornata è
inferiore a sei ore, la dipendente può fruire di un’ora di riposo, quando l’orario giornaliero raggiunge o supera le sei ore di
servizio, ha diritto a due ore di riposo,
anche cumulabili nell’arco della giornata. Il tempo di collocazione del
riposo, all’interno dell’orario di servizio deve essere concordato tra la
dipendente e il Capo d’Istituto. In caso di mancato accordo, decide
l’Ispettorato del lavoro.(Regolamento di attuazione DPR 1026/1976).
La riduzione dell’orario non ha effetto alcuno sul
trattamento giuridico ed economico.
La sentenza della Corte costituzionale n. 179 del
21/04/1993 ha previsto l’estensione del
diritto di riposo giornaliero al padre del bambino in alternativa a quello
della madre, per le sole situazioni del genitore con moglie lavoratrice dipendente,
non vale quindi per madre lavoratrice autonoma. La riduzione d’orario spetta
altresì alla lavoratrice madre adottiva o affidataria o che abbia ottenuto
l’affidamento pre-adottivo se il bambino non abbia superato i tre anni di età
ed entro il primo anno dall’effettivo ingresso del bambino nella famiglia.
·
PERSONALE CON RAPPORTO A
TEMPO DETERMINATO.
·
Interdizione anticipata per
gravi complicanze della gestazione.
Vedi la voce relativa al personale con contratto a
tempo indeterminato con le seguenti variazioni e precisazioni.
Per quanto attiene alla retribuzione, spetta l’indennità all’80% della
retribuzione, purché ci sia assunzione di servizio.(art. 6 comma 5
D.Lvo.12/02/1993 n. 35; art. 25, comma 16 CCNL/’95) ovvero se l’interdizione
sia intervenuta entro 60 gg. dalla cessazione del precedente rapporto di lavoro
(art.17 Legge1204/1971).L’indennità
spetta per tutto il periodo di interdizione, quindi anche oltre la durata del
rapporto di lavoro.(art. 15 e 17 legge 1204/1971).
·
Astensione obbligatoria.
Vedi la voce relativa al personale con contratto a
tempo indeterminato con le variazioni e precisazioni già indicate nella
precedente voce: interdizione anticipata per gravi complicanze della
gestazione.
·
Astensione facoltativa nel
primo anno di vita del bambino.
Vedi la voce relativa al personale con contratto a
tempo indeterminato con le seguenti variazioni e precisazioni.
Spettano 6 mesi anche frazionati con una
retribuzione al 30%, il servizio è valido ad ogni effetto, tranne ferie e
tredicesima mensilità.
·
Astensione facoltativa nei
primi tre anni di vita del bambino.
Vedi la voce relativa al personale con contratto a
tempo indeterminato con le seguenti variazioni e precisazioni.
Spetta illimitatamente per infermità del bambino
senza alcuna retribuzione, il servizio è valido ad ogni effetto, tranne ferie e
tredicesima mensilità.
·
Riduzione di orario nel 1°
anno di vita del bambino.
Vedi la voce relativa al personale con contratto a
tempo indeterminato.
NOTA BENE: La Camera
dei Deputati il 22 febbraio 2000 ha approvato delle modifiche alla normativa
sui congedi parentali e sulla maternita che sono in attesa di pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale. Il testo verrà successivamente integrato tenendone
conto.
Permessi brevi
1. Compatibilmente con le esigenze di servizio, al
dipendente con contratto a tempo
indeterminato e al personale con contratto
a tempo determinato stipulato con il Provveditore agli studi,
possono essere concessi, per
particolari esigenze
personali e a domanda, brevi
permessi di durata non superiore alla
metà dell’orario giornaliero
individuale di servizio.
2. I permessi complessivamente concessi non possono eccedere 36 ore
nel corso dell’anno scolastico.
3. Entro i due mesi lavorativi
successivi a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate.
4. Nei casi in
cui per motivi imputabili
al dipendente non sia possibile il
recupero, l’Amministrazione provvede a
trattenere una somma pari alla
retribuzione spettante al dipendente per il numero di ore non recuperate.
1. Il
dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto
mesi. Ai fini della maturazione del
predetto periodo, si sommano, alle assenze
dovute all’ultimo episodio morboso, le assenze per malattia
verificatesi nel triennio precedente.
2. Superato il
periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che
ne faccia richiesta può essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi.
3. Prima di concedere
l’ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2 l’amministrazione procede
su richiesta del dipendente all’accertamento
delle sue condizioni di salute, per il tramite della unità sanitaria locale competente
ai sensi delle vigenti disposizioni,
al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di
assoluta e permanente inidoneità fisica
a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.
4. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai
commi 1 e 2, oppure nel caso che, a seguito dell’accertamento disposto
ai sensi del comma
3, il dipendente sia
dichiarato permanentemente
inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo
lavoro, l’amministrazione può
procedere, salvo particolari esigenze,
alla risoluzione del rapporto
corrispondendo al dipendente l’indennità sostitutiva del preavviso.
5. Il personale
ATA dichiarato inidoneo a
svolgere le mansioni previste dal profilo di appartenenza viene utilizzato dall’amministrazione scolastica
in mansioni parziali del profilo di appartenenza o in altro profilo, comunque
coerenti.
6. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal
comma 2 non interrompono la maturazione
dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.
7. Il trattamento economico
spettante al dipendente, nel caso
di assenza per malattia è il seguente:
a) intera retribuzione fissa
mensile, con esclusione di ogni compenso accessorio, comunque
denominato, per i primi nove mesi di
assenza. Nell’ambito di
tale periodo per le
malattie superiori a
15 gg lavorativi o
in caso di ricovero ospedaliero
e per
il successivo periodo di
convalescenza post ricovero, al dipendente compete anche l’eventuale trattamento economico accessorio a
carattere fisso e continuativo;
b) 90% della
retribuzione di cui alla lett. a) per i successivi
3 mesi di assenza;
c) 50% della retribuzione di cui alla lett. a) per
gli ulteriori 6 mesi del
periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1.
8. In caso di gravi patologie
che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per
malattia oltre ai giorni di ricovero ospedaliero, di day-hospital anche quelli
di assenza dovuti alle terapie, certificate dalla competente ASL.
Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione.
9. L’assenza per malattia,
salva l’ipotesi di comprovato impedimento, deve essere comunicata all’ istituto scolastico
in cui il dipendente presta servizio
tempestivamente e comunque
non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui essa
si verifica, anche nel caso di
eventuale prosecuzione di tale assenza.
10. Il dipendente,
salvo comprovato impedimento, è tenuto
a recapitare o a spedire a mezzo
raccomandata con avviso
di ricevimento il certificato medico di giustificazione
dell’assenza con indicazione della sola
prognosi entro i cinque
giorni successivi all’inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora
tale termine scada in
giorno festivo esso è prorogato
al primo giorno lavorativo successivo.
11. L’istituzione scolastica
o l’amministrazione di
appartenenza può disporre
il controllo della
malattia ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge fin dal primo giorno di assenza,
attraverso la competente Unità
Sanitaria Locale. Il controllo non è disposto se il dipendente è ricoverato
in ospedali pubblici o convenzionati.
12. Il dipendente, che durante l’assenza,
per particolari motivi, dimori in
luogo diverso da quello di residenza o del
domicilio dichiarato
all’amministrazione deve darne
preventiva comunicazione,
precisando l’indirizzo dove può essere reperito.
13. Il dipendente assente per malattia, pur
in presenza di espressa autorizzazione
del medico curante ad uscire, è
tenuto a farsi trovare nel domicilio
comunicato all’amministrazione, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle ore
12 e dalle ore 17 alle ore 19.
14. La permanenza del dipendente nel proprio domicilio durante
le fasce orarie come sopra
definite può essere verificata nell’ambito
e nei limiti delle vigenti disposizioni di legge.
15. Qualora il dipendente debba allontanarsi,
durante le fasce di
reperibilità, dall’indirizzo comunicato, per visite
mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per
altri giustificati motivi, che
devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva
comunicazione all’amministrazione con l’indicazione della diversa fascia oraria di reperibilità
da osservare.
E’ necessario presentare
motivata e documentata domanda al Capo d’istituto che deve
rispondere entro un mese ed ha facoltà per ragioni di servizio, da enunciarsi
nel provvedimento, di respingere la domanda, di ritardarne l’accoglimento e di
ridurre la durata dell’aspettativa richiesta. L’aspettativa può in qualunque momento essere revocata per
ragioni di servizio, essa non è “dovuta” ma è rimessa all’ampia discrezionalità
dell’amministrazione. Il periodo di
aspettativa non può eccedere la durata di un anno; due periodi di
aspettativa per motivi di famiglia si sommano, agli effetti della
determinazione del limite di un anno, quando tra essi intercorre un periodo
di servizio attivo inferiore a sei mesi. Durante l’aspettativa il dipendente non ha diritto ad alcun assegno.
Il tempo trascorso in aspettativa non è computato ai fini della progressione di
carriera e del trattamento pensionistico e non è valido per il superamento del
periodo di prova. La durata complessiva
delle aspettative per motivi di famiglia non può superare in ogni caso due anni
e mezzo in un quinquennio. Per motivi di particolare gravità
documentati si può richiedere un ulteriore periodo di aspettativa senza
assegni di durata non superiore a sei mesi. L'aspettativa può essere richiesta anche per motivi di studio.
Ferie, permessi ed assenze
del personale assunto a tempo determinato
1.
Al personale
assunto a tempo determinato si
applicano le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal presente contratto per il
personale assunto a tempo indeterminato, con le
precisazioni di cui ai seguenti commi.
2. Le ferie del personale assunto a
tempo determinato sono
proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro
a tempo determinato sia tale da
non consentire la fruizione delle ferie maturate, le
stesse saranno liquidate al termine dell’anno scolastico e
comunque dell’ultimo contratto
stipulato nel corso dell’anno scolastico.
3. Il personale ATA assunto con contratto
a tempo determinato stipulato
dal Provveditore agli studi per
l’intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nonché quello ad esso equiparato ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge che
si trovi al secondo anno di
servizio continuativo, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio
scolastico.
4. Fermo restando
tale limite, in
ciascun anno scolastico
la retribuzione spettante
al personale di cui al comma
precedente è corrisposta per intero nel primo mese di assenza, nella misura del 50% nel secondo
e terzo mese.
Per il restante periodo
il personale anzidetto ha
diritto alla conservazione del posto senza
assegni.
5.
Ai fini di
cui ai precedenti commi 3 e
4, la continuità
del servizio si
intende realizzata nel caso in cui, nell’anno
scolastico immediatamente precedente, il personale
interessato abbia prestato servizio per almeno 180 giorni anche con contratti stipulati nelle scuole
statali per diverse tipologie di lavoro.
6. I
periodi di assenza senza assegni
interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio a
tutti gli effetti.
7. Il
personale di cui
al comma 3, che si trovi al primo
anno di servizio, assente per
malattia, ha diritto alla
conservazione del posto per un
periodo non superiore a 30 giorni
retribuiti al 50%.
8.
Le
assenze per malattia parzialmente retribuite non interrompono la maturazione
dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.
9.
Al
personale ATA
assunto a tempo determinato, possono
essere concessi permessi non
retribuiti fino ad un massimo di 6
giorni.
10. I permessi di cui al comma precedente
interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.
11.
Nei
casi di assenza dal servizio per malattia
del personale ATA assunto con contratto a tempo determinato stipulato
dal Capo di istituto, detto personale ha comunque
diritto, nei limiti di durata del contratto medesimo, alla
conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni annuali, retribuiti al 50%.
12. I
periodi di assenza parzialmente retribuiti di cui al precedente comma non
interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.
13. Il personale ATA assunto a tempo determinato
ha diritto, entro i limiti di durata del rapporto, ad un permesso retribuito di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio.
14. Il
permesso di cui al comma precedente è computato nell’anzianità di servizio a
tutti gli effetti.
Infortunio sul lavoro e malattie
dovute a causa di servizio.
In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, il dipendente
ha diritto alla
conservazione del posto fino a completa
guarigione clinica. In tale periodo al dipendente spetta l’intera retribuzione.
Fuori dei casi
previsti nel comma 1, se l’assenza
è dovuta a malattia
riconosciuta dipendente da causa di servizio, al lavoratore spetta l’intera retribuzione per
tutto il periodo di conservazione del posto.
(ART. 15 D.P.R. 23.8.88, ART. 7 D.P.C.M. 17.3.1989
N. 117, CCNL 4.8.1995 ART. 46, OO.MM. N. 446 DEL 22.7.1997 E N. 55 DEL
13.2.1998)
Il personale
con contratto a tempo indeterminato che
vuole trasformare il proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale, deve presentare apposita istanza entro il 15 marzo.
L’istanza va presentata, per il
tramite del Capo d’istituto, al provveditorato agli studi .
L’amministrazione scolastica può consentire rapporti di lavoro a tempo
parziale nei limiti del 25% della
dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna qualifica
funzionale. Chi usufruisce già del
part-time non deve presentare alcuna domanda a meno che non intenda chiedere la
modifica della tipologia del rapporto e la durata della prestazione lavorativa,
ovvero il ripristino del rapporto a tempo pieno.
Il dipendente
a tempo parziale copre una frazione di posto
di organico corrispondente alla
durata della prestazione lavorativa che non
può essere inferiore al 50 % di quella a tempo pieno. In ogni caso, la
somma delle frazioni di posto a tempo parziale
non può superare il
numero complessivo dei posti di organico a tempo pieno trasformati
in tempo parziale.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultare da
atto scritto e deve contenere
l’indicazione della durata della prestazione lavorativa.
Il
tempo parziale può essere realizzato:
·
con articolazione della prestazione di
servizio ridotta in tutti i giorni
lavorativi (tempo parziale orizzontale);
·
con
articolazione della prestazione
su alcuni giorni
della settimana, del mese, o di
determinati periodi dell'anno (tempo parziale verticale), in
misura tale da rispettare
la media della durata del lavoro settimanale prevista
per il tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione (settimana,
mese o anno).
Il personale con rapporto di
lavoro a tempo parziale è escluso dalle attività aggiuntive aventi
carattere continuativo, né può fruire di benefici che
comunque comportino riduzioni dell’orario di
lavoro, salvo quelle previste dalla legge. Nell’applicazione degli altri istituti normativi previsti dal contratto, tenendo
conto della ridotta durata
della prestazione e della
peculiarità del suo
svolgimento, si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali
dettate per il rapporto a tempo pieno.
Al personale interessato è consentito, previa
motivata autorizzazione degli organi dell’amministrazione scolastica, l’esercizio di
altre prestazioni di
lavoro che non
arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano
incompatibili con le attività di istituto della stessa amministrazione.
Il trattamento economico, anche accessorio, del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale
è proporzionale alla prestazione
lavorativa, con riferimento a
tutte le competenze fisse e periodiche, ivi
compresa l’indennità integrativa speciale e l’eventuale retribuzione individuale
di anzianità, spettanti al personale
con rapporto a tempo pieno
appartenente alla stessa qualifica
e profilo professionale.
I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto
ad un numero di
giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I
lavoratori a tempo parziale
verticale hanno diritto ad un numero
di giorni proporzionato alle giornate
di lavoro prestate nell’anno.
NOTA BENE : E’ stato recentemente approvato il Decreto legislativo n. 61 del 25/02/2000 pubblicato sulla GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N° 66 DEL 20 MARZO 2000 che introduce delle modifiche alla normativa sul part-time. Appena saranno più chiare le nuove norme faremo una integrazione al presente testo.
Esegue, nell’ambito di specifiche
istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio
lavoro, attività caratterizzata da procedure
ben definite che richiedono preparazione professionale non specialistica.
E’ addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di
sorveglianza nei confronti degli alunni e del pubblico; di pulizia e di
carattere materiale inerenti l’uso dei locali, degli spazi scolastici e degli
arredi; di vigilanza sugli alunni, di custodia e sorveglianza generica sui
locali scolastici, di collaborazione con i docenti.
In particolare svolge le seguenti
mansioni:
- sorveglianza degli alunni nelle aule, nei laboratori, nelle officine e
negli spazi comuni, in occasione di momentanea assenza degli insegnanti;
- concorso in accompagnamento degli alunni in occasione del loro
trasferimento dai locali della scuola ad altre sedi anche non scolastiche ivi
comprese le visite guidate e i viaggi di istruzione;
- sorveglianza, anche notturna, con servizio di portineria, degli ingressi
delle istituzioni scolastiche ed educative con apertura e chiusura degli
stessi, per lo svolgimento delle attività scolastiche e delle altre connesse al
funzionamento della scuola, limitatamente ai periodi di presenza di alunni,
semiconvittori e convittori;
- svolgimento delle mansioni di custode con concessione gratuita di idonei
locali abitativi;
- pulizia dei locali scolastici, degli spazi scoperti, degli arredi e
relative pertinenze, anche con l’ausilio di mezzi meccanici;
- riassetto e pulizia delle camerate dei convittori:
- compiti di carattere materiale inerenti al servizio, compreso lo spostamento
delle suppellettili, nonchè, nelle istituzioni convittuali, il trasporto dei
generi alimentari e lo svolgimento di tutte le attività connesse con i servizi
di mensa e cucina;
- lavaggio delle stoviglie nelle istituzioni scolastiche in cui le
esercitazioni comportino l’uso della cucina e della sala bar;
- servizi esterni inerenti la qualifica;
- ausilio materiale agli alunni
portatori di handicap nell’accesso dalle aree esterne alle strutture
scolastiche e nell’uscita da esse.
In relazione alle esigenze emergenti nel sistema formativo, con riguardo
anche all’integrazione di alunni portatori di handicap e alla prevenzione della
dispersione scolastica, partecipa a specifiche iniziative di formazione e
aggiornamento.
Può, infine, svolgere:
- attività inerenti alla piccola manutenzione dei beni mobili e immobili,
giardinaggio e simili;
- attività di supporto all’attività amministrativa e alla attività didattica
nonchè ai servizi di mensa;
- assistenza agli alunni portatori di handicap all’interno delle
strutture scolastiche, nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene
personale;
- compiti di centralinista telefonico, di conduttore di impianti di
riscaldamento purchè provvisto di apposita patente, di manovratore di
montacarichi e ascensori.
- diploma di scuola
media
|
Nuove Aree |
Profili professionali previsti dal CCNL 4-8-1995 |
|
|
|
|
|
Direttore amministrativo |
|
D |
Direttore dei servizi generali ed
amministrativi |
|
|
|
|
C |
Responsabile amministrativo |
|
|
Assistente di biblioteca |
|
|
|
|
|
Assistente amministrativo |
|
B |
Assistente tecnico |
|
|
Cuoco |
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|
Infermiere |
|
|
|
|
|
Guardarobiere |
|
A |
Addetto alle aziende agrarie |
|
|
Collaboratore scolastico |
Doveri del
dipendente.
1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di
servire esclusivamente la Repubblica con impegno e responsabilità e di
rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell'attività
amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e l'interesse
pubblico agli interessi privati propri ed altrui.
2. Il dipendente si comporta in modo tale da favorire l'instaurazione
di rapporti di fiducia e collaborazione tra l'Amministrazione e i
cittadini.
3. In tale contesto, tenuto conto dell'esigenza di garantire la
migliore qualità del servizio, il dipendente deve in particolare:
a) esercitare con diligenza, equilibrio e professionalità i compiti
costituenti esplicazione del profilo professionale di titolarità.
b) cooperare al buon andamento dell'istituto, osservando le norme contrattuali, le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina
del lavoro impartite dall'Amministrazione scolastica, le norme in
materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;
c) rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle
norme vigenti;
d) non utilizzare ai fini privati le informazioni di cui disponga per
ragioni di ufficio;
e) nei rapporti con il cittadino, fornire tutte le informazioni cui
abbia titolo, nel rispetto delle disposizioni in materia di
trasparenza e di accesso alle attività amministrativa.
f) favorire ogni forma di informazione e di collaborazione con le
famiglie e con gli alunni;
g) rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalità previste
per la rilevazione delle presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro
senza l'autorizzazione del capo di istituto;
h) durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali
e con gli utenti condotta uniformata non solo a principi generali di
correttezza ma, altresì, all'esigenza di coerenza con le specifiche
finalità educative dell'intera comunità scolastica, astenendosi da
comportamenti lesivi della dignità degli altri dipendenti, degli
utenti e degli alunni;
i) non attendere ad occupazioni estranee al servizio e ad attività
lavorative, ancorché non remunerate, in periodo di malattia od
infortunio;
l) eseguire gli ordini inerenti all'esplicazione delle proprie
funzioni o mansioni che gli siano impartiti dai
superiori. Se ritiene
che
l'ordine sia palesemente
illegittimo, il dipendente deve farne
rimostranza a chi l'ha impartito dichiarandone le
ragioni; se l'ordine
è rinnovato per
iscritto ha il dovere
di darvi esecuzione.
Il
dipendente
non deve, comunque, eseguire
l'ordine quando l'atto sia
vietato dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo;
m) tenere i registri e le altre forme di documentazione previste da
specifiche disposizioni vigenti per ciascun profilo professionale;
n) assicurare l'integrità degli alunni secondo le attribuzioni di
ciascun profilo professionale.
o) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi,
strumenti ed automezzi a lui affidati;
p) non valersi di quanto è di proprietà dell'Amministrazione per
ragioni che non siano di servizio;
q) non chiede né accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o
altre utilità in connessione con la prestazione lavorativa;
r) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai
locali dell'Amministrazione da parte del personale e non introdurre,
salvo che non siano debitamente autorizzate, persone estranee
all'Amministrazione stessa in locali non aperti al pubblico;
Sanzioni e
procedure disciplinari
1. Le violazioni dei doveri sopra disciplinati danno luogo, secondo la gravità dell'infrazione, previo
procedimento disciplinare, all'applicazione delle seguenti sanzioni
disciplinari:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto ;
c) multa con importo non superiore a quattro ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di
dieci giorni;
e) licenziamento con preavviso;
f) licenziamento senza preavviso.
2. L'Amministrazione, salvo il caso del rimprovero verbale, non può
adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del
dipendente, senza previa contestazione scritta dell'addebito - da
effettuarsi entro 20 giorni da quando il soggetto competente che,
secondo l'ordinamento dell'Amministrazione, è tenuto alla
contestazione, è venuto a conoscenza del fatto - e senza averlo
sentito a sua difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore
ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o
conferisce mandato.
3. La convocazione scritta per la difesa non può avvenire prima che
siano trascorsi cinque giorni lavorativi dalla contestazione del fatto
che vi ha dato causa. Trascorsi inutilmente 15 giorni dalla
convocazione per la difesa del dipendente, la sanzione viene applicata
nei successivi 15 giorni.
4. Al dipendente o, su espressa delega, al suo difensore è consentito
l'accesso a tutti gli atti istruttori riguardanti il procedimento a
suo carico.
5. Il
procedimento disciplinare deve concludersi entro 120 giorni
dalla data di contestazione di addebito. Qualora non sia stato portato
a termine entro tale data, il procedimento si estingue.
Competenze
1. Il rimprovero verbale e il rimprovero scritto sono inflitti dal
capo di istituto.
2. La multa, con importo non superiore a 4 ore di retribuzione, e la
sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10
giorni, sono inflitte dal Provveditore agli Studi competente.
3. Il licenziamento con preavviso e il licenziamento senza preavviso
sono inflitti dal Provveditore agli Studi, previa comunicazione al
competente ufficio centrale del Ministero della Pubblica Istruzione.
Codice disciplinare
1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza e
imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità
dell'evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal
dipendente;
d) grado di danno o di pericolo causato all'Amministrazione, agli
utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare
riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari
nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso
gli utenti;
f) al concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo tra loro.
RETRIBUZIONE
POSIZIONI STIPENDIALI A REGIME DAL 1 .6.1999
|
Anni di servizio |
Collaboratore scolastico |
Guardarobieri |
Assistenti amm.vi ed equiparati |
Responsabili amm.vi |
|
Da 0 a
2 |
11.240.000 |
11.831.000 |
13.889.000 |
17.446.000 |
|
da 3 a 8 |
11.682.000 |
12.273.000 |
14.469.000 |
18.241.000 |
|
da
9 a 14 |
13.324.000 |
13.891.000 |
16.567.000 |
20.729.000 |
|
da 15 a 20 |
14.853.000 |
15.432.000 |
18.539.000 |
23.623.000 |
|
da 21 a 27 |
16.358.000 |
16.973.000 |
20.535.000 |
26.441.000 |
|
da 28 a 34 |
17.481.000 |
18.071.000 |
21.963.000 |
29.208.000 |
|
da 35 |
18.290.000 |
18.894.000 |
23.049.000 |
31.280.000 |
·
per il personale
passato dagli enti locali allo stato il trattamento individuale provvisorio non
corrisponde alla tabella
·
sopra riportata
|
categorie di
personale ATA |
importo
lordo tabellare mensile |
decorrenza |
|
personale ATA
appartenente all’area B con rapporto di impiego a tempo indeterminato |
81.000 |
1° luglio 1999 |
|
personale ATA appartenente all’area A
con rapporto di impiego a tempo indeterminato |
76.000 |
1° luglio 1999 |
|
personale ATA
appartenente all’area B con contratto di supplenza annuale |
81.000 |
dalla data di assunzione in servizio |
|
personale ATA appartenente all’area A
con contratto di supplenza annuale |
76.000 |
dalla data di assunzione in servizio |
|
personale ATA
appartenente all’area B con contratto di supplenza fino al temine
dell’attività didattica |
81.000 |
dalla data di assunzione in servizio e per un massimo di
10 mensilità |
|
personale ATA
appartenente all’area A con contratto di supplenza fino al termine
dell’attività didattica |
76.000 |
dalla data di assunzione in servizio e per un massimo di
10 mensilità |
per prestazioni effettuate
oltre l’orario d’obbligo da liquidare a carico del fondo dell’istituzione
scolastica
|
Qualifica |
Ore aggiuntive |
||
|
|
diurne |
notturne o
festive |
notturne e
festive |
|
Area A collaboratori
scolastici ed equiparati |
20.000 |
23.000 |
27.000 |
|
Area B assistenti amministrativi ed equiparati |
23.000 |
26.000 |
30.000 |
|
Area C responsabili amministrativi ed equiparati |
26.000 |
29.000 |
34.000 |
|
Area D direttori amministrativi dei conservatori e delle
accademie |
29.000 |
33.000 |
39.000 |
delle istituzioni educative e delle scuole speciali da liquidare a
carico del fondo dell’istituzione scolastica
|
Qualifiche |
Turno notturno o
festivo |
Turno notturno e
festivo |
|
personale ATA delle aree “A” e “B” |
25.000 |
50.000 |
Spetta
un solo assegno per il nucleo familiare ed è
in rapporto al numero dei componenti la famiglia e al reddito complessivo del
nucleo familiare stesso.
La richiesta di assegno con l'autoattestazione del
reddito (sono previste gravi sanzioni per attestazioni non veritiere) va presentata entro il mese di giugno,
mentre l'attribuzione dell'assegno decorre dal 1 luglio e termina il 30 giugno
dell'anno successivo. Entro questa data la stessa richiesta di assegno va rinnovata annualmente.
Eventuali variazioni del nucleo familiare (figli a carico di altri familiari,
separazione dei coniugi, etc.), vanno comunicate all'Amministrazione erogante
gli assegni entro trenta giorni dall'avvenuta variazione.
DIRITTI SINDACALI
·
Assemblee
sindacali
Il personale con contratto a tempo indeterminato e
determinato ha diritto a partecipare, durante l’orario di lavoro, ad assemblee
sindacali in locali concordati con i Capi d’Istituto o in altra sede, senza
decurtazione della retribuzione, per 10 ore pro capite per anno scolastico.
L’assemblea può essere chiesta da una sola organizzazione o congiuntamente
dalle strutture territoriali delle organizzazioni sindacali rappresentative che
organizzano su scala nazionale il personale scolastico nonché dai delegati sindacali dei sindacati maggiormente
rappresentativi per le assemblee indette nelle singole istituzioni scolastiche.
La durata massima dell’assemblea in orario di lavoro
è di due ore, ovviamente possono essere indette assemblee anche di una sola
ora. La convocazione dell’assemblea, la durata, la sede e l’eventuale
partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono rese note dai soggetti
sindacali promotori almeno 6 giorni prima, con comunicazione scritta,
fonogramma o fax, ai capi d’istituto delle scuole interessate all’assemblea. La comunicazione deve essere affissa
all’albo della scuola con unito ordine del giorno nello stesso giorno in cui è
pervenuta.
·
DELEGATI DI
ISTITUTO E RELAZIONI SINDACALI A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA.
Fino alle elezioni delle RSU, previste per il
Dicembre 2000 (vedremo se le faranno davvero!), i Capi d’istituto forniscono
alle R.S.A. (Rappresentanze sindacali aziendali) ovvero ai Delegati delle
organizzazioni sindacali rappresentative nominati o eletti all’interno delle
singole organizzazioni, un’informazione
preventiva e un’informazione
successiva; i soggetti sindacali presenti nella scuola potranno chiedere un
esame dell’argomento oggetto di informazione che può concludersi con un’intesa.
Dopo le elezioni delle R.S.U., i soggetti sindacali a livello di istituzione
scolastica saranno le R.S.U. e i rappresentanti delle OO.SS. firmatarie del CCNL o maggiormente rappresentative. Come
detto sopra non siamo sindacato firmatario del contratto ma non essendoci state
le elezioni RSU la rappresentatività è tutta da provare anche per gli altri
sindacati. Per questo anche noi nomineremo i nostri rappresentanti nelle scuole
in cui siamo presenti in attesa che i lavoratori possano sceglierli con il voto.
INFORMAZIONE PREVENTIVA
a) proposte di formazione delle classi e di
determinazione degli organici della scuola;
b) modalità di utilizzazione del personale in
rapporto al piano dell’offerta formativa
(P.O.F.);
c) utilizzazione dei servizi sociali;
d) modalità e criteri di applicazione dei diritti sindacali, nonché i contingenti di
personale previsti dall’art. 2 dell’accordo sull’attuazione della Legge
146/1990;
e) attuazione della normativa in materia di
sicurezza nei luoghi di lavoro;
f) attività e progetti retribuiti con il fondo
d’istituto;
g) criteri di retribuzione e utilizzazione del personale
impegnato nello svolgimento delle attività aggiuntive;
h) criteri riguardanti le assegnazioni alle sezioni
staccate e ai plessi; ricadute sull’organizzazione del lavoro e del servizio
derivanti dall’intensificazione delle prestazioni legate alla definizione
dell’unità didattica, ritorni pomeridiani;
i) modalità relative alla organizzazione del lavoro
e all’articolazione dell’orario del personale ATA e del personale educativo,
nel rispetto di quanto previsto dalla contrattazione integrativa nazionale
nonché i criteri per l’individuazione del personale A.T.A. ed educativo da utilizzare nelle attività
retribuite con il fondo d’istituto.
a) nominativi del personale utilizzato nelle
attività e progetti retribuiti con il fondo d’istituto;
b) criteri di individuazione e modalità di
utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni
legislative. L’informazione preventiva e successiva viene fornita in appositi
incontri da concordare tra Capi d’Istituto e delegati.
Fino al 31/8/2000, ricevuta l’ informazione
preventiva relativamente ai punti b),
c), d), e), h) ed i), ciascuno dei soggetti sindacali di cui all’art. 9 del
CCNL/99 può chiedere, come si è già accennato, un esame dell’argomento oggetto
di informazione. Il capo d’istituto informa della richiesta ricevuta i soggetti
sindacali presenti nella scuola e procede, entro tre giorni dalla richiesta, a
convocare un apposito incontro che può concludersi con un’intesa entro
15 giorni. In caso di mancata intesa, ciascuno dei soggetti sindacali
intervenuti in sede di esame può chiedere al Provveditore agli studi la
convocazione delle parti per favorire la soluzione della controversia. ( procedura
di conciliazione) La richiesta deve essere formulata in forma scritta e
deve contenere una sintetica descrizione dei fatti. Le parti vengono convocate
entro 5 giorni, il tentativo di conciliazione deve concludersi entro 15 giorni,
durante il tentativo di conciliazione, l’amministrazione e le organizzazioni
sindacali non intraprenderanno alcuna azione.
Contestualmente con la piena attuazione
dell’autonomia scolastica e con l’attribuzione della dirigenza ai capi
d’Istituto, le materie indicate nei predetti punti b), c), d), e), h), ed i)
saranno oggetto di contrattazione integrativa.
·
DELEGHE
SINDACALI E RAPPRESENTATIVITÀ
Ogni dipendente ha facoltà di rilasciare delega
sindacale alla organizzazione cui intende aderire, per una quota mensile che
sarà trattenuta direttamente sullo stipendio nella misura stabilita dagli
organismi statutari dell’organizzazione. Quando non si intenda più rinnovare la
delega occorre inviare la revoca in forma scritta all’Amministrazione che opera
la trattenuta (Tesoro) e per conoscenza anche all’organizzazione sindacale.
Al Sindacato di Base (aderente al S.in COBAS) ci si
può associare con delega o, se si vuole, con tessera annuale. Solo l’iscrizione tramite delega viene
valutata ai fini della rappresentatività.
·
DIRITTO DI SCIOPERO
Preavviso di indizione - Preavviso minimo previsto 15
giorni.
Proclamazione e revoca
La proclamazione e la revoca
degli scioperi relativi alle vertenze nazionali deve essere comunicata alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica e
al Ministero della Pubblica Istruzione - Gabinetto del Ministro; la
proclamazione e la revoca di scioperi relativi a vertenze di livello
territoriale o di singolo istituto deve essere comunicata al Provveditorato
agli studi di appartenenza.
Si ricorda ai colleghi che
l’indizione dello sciopero non è una prerogativa delle sole organizzazioni
sindacali, ma è un diritto collettivo costituzionalmente garantito a tutti i
lavoratori. Perciò un gruppo di lavoratori, anche limitato nel numero, può
indire uno sciopero purché rispetti i termini di preavviso e dia indicazioni
sulle modalità e sulle motivazioni.
Limiti temporali agli scioperi
Non possono essere
effettuati scioperi a tempo indeterminato.
Non più di 40 ore (equivalenti ad 8 giorni per anno
scolastico) nelle scuole materne ed elementari, non più di 60 (equivalenti a 12
giorni) negli altri ordini e gradi d’istruzioni, si comprendono in tali limiti
gli scioperi brevi e quelli giornalieri.
Non più di due giorni
consecutivi e tra un’azione di lotta e
la successiva deve intercorrere un intervallo di tempo non inferiore a sette
giorni.
Preavviso volontario di adesione
I Capi d’Istituto, in
occasione di ogni sciopero, possono
chiedere ai dipendenti se intendono aderire. La comunicazione di adesione ha
carattere volontario, non c’è obbligo di dire sì o dire no.
Il
sistema della formazione del personale ATA è articolato in 4 tipologie:
a)
aggiornamento;
b)
formazione specialistica;
c)
formazione finalizzata alla mobilità all'interno dell'area;
d)
formazione finalizzata al passaggio all'area superiore
Ai
sensi dell'art. 13, comma 4 del CCNL il personale che partecipa ai corsi di
formazione organizzati dall'Amministrazione a livello centrale o periferico è
considerato in servizio a tutti gli effetti. I corsi di formazione sono
organizzati normalmente su base provinciale.
L'aggiornamento
è finalizzato a migliorare la qualità professionale del personale. I corsi
hanno una durata tra le 20 e le 40 ore in relazione ai diversi profili
professionali.
E'
la formazione legata all'attribuzione delle funzioni aggiuntive (vedi sotto). I
corsi si concludono con una valutazione finale individuale volta a
"verificare la professionalità acquisita per l'assunzione di specifiche
responsabilità".
I
corsi hanno durata prevista tra le 40 e le 80 ore in relazione ai profili. Sono
attivati a livello provinciale con la previsione di formare annualmente almeno
una persona per per ogni istituzione scolastica per ciascuna delle funzioni
descritte nell'allegato 6 del CCNI con un ordine di priorità stabilito dalle
graduatorie di cui all'allegato 7 del CCNI (vedi sotto).
1. Ai fini della formazione connessa ai passaggi
all’interno della medesima area ai sensi dell’art.32 lett. B del
C.C.N.L., sono attivate iniziative finalizzate ad una riqualificazione del
personale mirata a far fronte alle esigenze di specifiche competenze o di nuovi
profili professionali emergenti dall’attuazione dell’autonomia scolastica.
Analoghe iniziative sono rivolte alla riconversione professionale del personale
appartenente a profili con esubero di addetti finalizzate alla acquisizione
delle specifiche competenze del profilo cui saranno trasferiti. I corsi hanno
una durata prevista tra le 40 e le 80 ore in relazione ai vari profili.
2. I corsi sono attivati a livello provinciale,
prioritariamente con la finalità di riassorbire il soprannumero. A questa
tipologia di corsi il personale che non appartiene a profili con situazione di
esubero è ammesso in subordine a coloro che si ritrovino in un profilo
professionale con soprannumero.
1. Nel quadro
normativo definito dal decreto legislativo n.29 del 3 febbraio 1993 e
successive integrazioni e modificazioni, dalla legge n.124 del 3 maggio 1999 e
dal C.C.N.L. .sono attivati percorsi
formativi con procedure selettive per il passaggio dal profilo di un’area a un
profilo di area superiore.
2.
Il personale che consegue
l’idoneità per il passaggio dall’area A) all’area B) e dall’area B) all’area C)
viene periodicamente integrato nelle graduatorie di cui all’art.6, comma 10
della legge n.124 del 3 maggio 1999. Una quota
del 40% - per il passaggio dall’area A) all’area B) - e del 30% - per il
passaggio dall’area B) all’area C) - dei posti disponibili annualmente nelle
singole dotazioni è conferita tramite lo scorrimento delle citate graduatorie
permanenti di cui all’art.6, comma 9, punto 1 e comma 10 della legge n.124/99.
3.
I percorsi formativi sono
attivati, di norma, con periodicità quadriennale per un numero di posti doppio
rispetto a quelli annualmente disponibili, dagli Uffici dell’amministrazione
scolastica periferica in conformità di disposizioni emanate dal Ministero della
pubblica istruzione sulla base della contrattazione integrativa annuale e della
conseguente direttiva ministeriale, previa informazione alle OO.SS.
4. Può partecipare
il personale in possesso dei titoli di studio previsti per il profilo
professionale di destinazione e il personale in possesso del titolo di studio
stabilito per l’accesso al profilo di appartenenza o comunque in possesso del
titolo che ha dato accesso al medesimo profilo e dell’anzianità di almeno
cinque anni di effettivo servizio nell’area di appartenenza.
5. L’accesso a tutti i percorsi formativi previsti da presente articolo avviene previo
superamento di prova selettiva , tramite test, integrata dalla valutazione dei
titoli di studio, di servizio e professionali posseduti.
6.
I percorsi formativi per
il passaggio dall’area A e l’area B (distinte per profili) hanno la durata di
almeno 60 ore.
7.
I percorsi formativi per il passaggio dall'area B) all’area C)
(distinte per profili) hanno la durata di almeno 80 ore.
8. Ai sensi
dell’art.37, comma 2 del C.C.N.L. sono
portate a compimento tutte le procedure selettive o concorsuali indette per la
copertura di posti vacanti in corso ovvero già programmate, in base alle
vigenti disposizioni per l’a.s.1999/2000.
9. Fino a quando
non sono effettuati i percorsi formativi sopra descritti, i posti disponibili
annualmente dell’area B e dell’area C sono coperti tramite lo scorrimento della
graduatoria dei concorsi riservati trasformata in permanente di cui all’art.6,
comma 9, punto 1 della legge n. 124/99.
Una breve
premessa è d'obbligo prima di riportare il testo degli articoli del CCNI che
regola questo istituto. Come già ricordato nella prima pagina la nostra
contrarietà alle funzioni aggiuntive è dettata da una seri di considerazioni di
cui riassumiamo di seguito le principali:
a) sono uno
strumento di divisione dei lavoratori;
b) molte di quelle che vengono considerate
funzioni aggiuntive sono attività normalmente svolte a rotazione
da tutto il
personale;
c) anche
presupponendo di specializzare parte del personale su alcune di queste (es:
pronto soccorso, assistenza ad alunni portatri di handicap, compiti di
centralinista telefonico ecc.) in
assenza del personale cui sono state attribuite e retribuite dette funzioni chi
le dovrebbe fare? Pensiamo a tante piccole scuole con tre o quattro
collaboratori scolastici su due turni e magari con uno solo di questi con la
"funzione aggiuntiva" e sarà più facile capire cosa intendiamo quando
diciamo che il principio ispiratore non
è la funzionalità del servizio ma la divisione dei lavoratori che, a quel
punto, giustamente potrebbero rifiutarsi di fare quello che in precedenza
avevano "diviso" tra tutti.
Il problema quindi non è quello di qualche funzione aggiuntiva in più ma semmai
di una più giusta retribuzione del lavoro svolto e di una formazione
generalizzata che metta tutti nella condizione di poter svolgere in modo
qualificato il proprio lavoro. Per questo crediamo che il prossimo
contratto dovrebbe prevedere un consistente aumento dello stipendio base per
tutti e abolire la "trovata" delle funzioni aggiuntive che, solo
dirigenti ministeriali e sindacalisti lontani da tempo dal loro posto di lavoro
possono inventarsi.
Veniamo quindi agli articoli del CCNI
che istituiscono le funzioni
aggiuntive così concepite dalle "teste pensanti" che l'hanno firmato:
1 - Il presente
articolo attua l’art.36, comma 4, del C.C.N.L.. Le funzioni aggiuntive dei
diversi profili professionali sono descritte nell’allegato 6 del CCNI.
2 - Il Capo
d’istituto assegna le funzioni a tempo determinato secondo l’ordine delle graduatorie d’istituto costituite per
profili e funzioni in base alle domande presentate dagli interessati e alle tabelle di valutazione dei titoli di
cui all’allegato 7 del presente contratto.
3 - Entro il
15 settembre Il Ministero della pubblica istruzione, sentite le OO.SS.
determina il numero delle funzioni aggiuntive da distribuire ad ogni provincia
proporzionalmente alle rispettive dotazioni organiche. In sede di contrattazione provinciale è stabilito il numero delle
funzioni aggiuntive attribuibili alle singole istituzioni scolastiche ed
educative. Ad ogni scuola sarà, comunque, garantita almeno una
funzione aggiuntiva per ogni profilo professionale di:
-
assistente amministrativo;
-
assistente tecnico;
-
collaboratore scolastico;
-
cuoco.
La contrattazione provinciale si
conclude entro il 15 ottobre.
4.- La misura
della retribuzione accessoria annua per l’esercizio delle funzioni per singoli
profili al lordo delle ritenute al dipendente è così definita:
a) assistente
amministrativo: £. 2.000.000;
b) assistente
tecnico: £. 2.000.000;
c) cuoco: £.
2.000.000;
d) collaboratore
scolastico: £. 1.200.000.
Alla liquidazione dei compensi di cui al
presente articolo si provvede entro il 30 giugno di ogni anno e, comunque, non
oltre il 31 agosto.
1 Sono
individuate le seguenti funzioni in aggiunta a quanto previsto dalle funzioni
proprie di ciascun profilo:
1 - Assistente
amministrativo
- coordinatore di area o di progetto:
·
in qualità di coordinatore di area: svolge attività di
coordinamento di più addetti inseriti in settori o eventuali aree omogenee,
previste nel modello organizzativo dell’istituzione scolastica;
·
in qualità di coordinatore di progetto: svolge attività di
supporto e coordinamento amministrativo per l’attuazione di progetti e di
iniziative didattiche, decise dagli organi collegiali, anche in relazione
all’introduzione di nuove tecnologie, con particolare riguardo a quelle di tipo
informatico;
·
in qualità di addetto ai servizi di biblioteca svolge attività di
collaborazione diretta con il bibliotecario dell’istituzione scolastica, se
presente, e del docente responsabile incaricato al fine di classificare il
materiale librario e gli eventuali fondi, controlla le giacenze ed assicura il funzionamento della biblioteca
sulla base delle indicazioni degli organi collegiali della scuola competenti al
riguardo; cura l’integrità del materiale librario didattico e la tenuta dei
registri relativi ai prestiti all’utenza; ha anche rapporti con la stessa
utenza;
·
Insieme alle attività sopra specificate in qualità di vicario
svolge attività di diretta collaborazione con il direttore dei servizi generali
ed amministrativi e/o il responsabile amministrativo e lo sostituisce in caso
di assenza o impedimento.
2 - Assistente
tecnico
- coordinatore di area o di progetto:
·
svolge attività di collaborazione con l’ufficio tecnico e con
analoghi organismi con assunzione di responsabilità diretta in merito alla
gestione organizzativa dei laboratori e nella predisposizione del piano degli
acquisti con il docente incaricato;
·
svolge attività di coordinamento di più addetti operanti in
settori, specializzazioni ed aree professionale omogenee.
3 - Cuoco:
- attività di coordinamento:
· svolge attività
di coordinamento degli addetti nell’ambito dei servizi di cucina e di mensa
· svolge mansioni
complesse di organizzazione dei servizi di cucina, con rilievo anche esterno.
4 -
Collaboratore scolastico:
·
attività di pronto soccorso e di prima assistenza in attesa
dell’intervento specialistico;
·
attività di assistenza qualificata agli alunni portatori di
handicap, fornendo altresì ausilio nell’accesso all’interno della struttura
scolastica, nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale;.
·
funzioni di supporto all’attività amministrativa e alla attività
didattica o ai servizi di mensa.
·
attività di supporto al funzionamento dei laboratori e delle
strumentazioni tecnologiche adibite ad uso didattico; e attività inerenti alla
piccola manutenzione dei beni mobili e immobili;
·
compiti di centralinista telefonico,
·
conduttore di impianti di riscaldamento (purché provvisto di
apposita patente), di manovratore di montacarichi e ascensori.
1- Graduatoria
d’istituto per l’assistente
amministrativo:
A) Anzianità di servizio nella funzione di responsabile
amministrativo non inferiore ad un anno o a 360 giorni nell’ultimo quinquennio:
12
punti per ogni anno o 360 giorni
1 punto per ogni mese o frazione superiore ai 15 giorni
B) Idoneità in concorsi a posti di responsabile:
11 punti, per ogni ulteriore idoneità 3 punti.
C) Possesso di titoli di studio previsti
dalla tabella del C.C.N.L. per l’accesso al profilo di responsabile
amministrativo:
3 punti.
D) Diploma di laurea
diversa:
1
punto.
E) Attività di coordinamento certificata e con
retribuzione ai sensi degli articoli 54, (punti a) e d)] e 71 del
C.C.N.L.-Scuola del 1995:
1 punto per ogni anno
scolastico.
F) A parità di
punteggio prevale la maggiore anzianità di servizio nel profilo di assistente
amministrativo.
A partire dal 1°
settembre del 2001 la presente graduatoria è integrata:
G) dal servizio
prestato nella funzione di Direttore dei servizi generali ed amministrativi :
12 punti per anno
H) dalla
valutazione relativa alla partecipazione al corso specialistico per
coordinatore di area o di progetto conclusosi con una valutazione positiva:
12 punti.
2- Graduatoria degli assistenti
tecnici:
A) insegnamento come ITP (attraverso specifica
certificazione):
12 punti per almeno 360 giorni nell’ultimo quinquennio;
B) diploma di laurea tecnico-scentifica :
1 punto;
C) eventuali attività di coordinamento, certificato e con
retribuzione ai sensi degli articoli 54
(punti a) e d)) e 71 del C.C.N.L.- Scuola del 1995:
1 punto per ogni anno
scolastico;
D) a parità di punteggio prevale la maggiore anzianità nel
profilo di assistente tecnico.
A partire dal 1°
settembre del 2001 la predetta graduatoria viene integrata con la valutazione
relativa alla partecipazione a corso di formazione specialistica per
coordinatore di area e/o di progetto conclusosi con una valutazione positiva:
12 punti.
3
- Graduatoria di cuoco
servizio svolto effettivamente
nell’ambito del precedente profilo di cuoco
12
punti per anno
4
- Graduatorie dei collaboratori
scolastici
1-Per il conferimento dell’incarico di assistenza agli
alunni portatori di handicap e funzioni di primo intervento di pronto soccorso,
la graduatoria d’istituto è compilata sulla base dei seguenti requisiti o
titoli:
A) attestato di
partecipazione a corsi specifici di assistenza ai portatori di handicap
organizzati dagli enti locali, Croce Rossa, ospedali, associazioni di
volontariato: 6 punti per ogni corso
B) attestato di
partecipazione a corsi di pronto soccorso o ad analoghe iniziative organizzate
da Enti Locali, Croce Rossa, ospedali, associazioni di volontariato: 6 punti per ogni corso
C) eventuali attività certificate e con retribuzione ai sensi
degli articoli 54, lettera b) e 71 del C.C.N.L. del Comparto Scuola del 1995:
1 punto per ogni anno scolastico
2- Per gli incarichi di supporto all’attività amministrativa,
gestionale e/o didattica di laboratorio, di manutenzioni e di conduzione di
impianti di riscaldamento, la graduatoria è compilata sulla base dei seguenti
requisiti o titoli:
A) Idoneità a
concorsi a posti di assistente amministrativo o assistenti tecnici:
12 punti
per ogni
ulteriore idoneità ad altro concorso:
3 punti.
B) studio previsti
dalla tabella B allegati al C.C.N.L. per l’accesso a profili superiori a quello
di collaboratore scolastico:
3 punti.
A parità di punteggio prevale la
maggiore anzianità di servizio nel profilo di collaboratore scolastico.