Elenchiamo di seguito le voci fondamentali aggiornate con il  nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della scuola e con quello Nazionale Integrativo (CCNL e CCNI). Per ulteriori chiarimenti è possibile telefonare alla sede provinciale. Ricordiamo che i contratti in vigore sono stati firmati da CGIL-CISL-UIL e SNALS e che i COBAS non sono firmatari dei contratti nazionali e non condividono molte delle norme in essi contenute. In particolare non condividiamo quelle relative all'uso "flessibile" dei lavoratori (vedi orari) e quelle sui compensi differenziati previsti dal contratto integrativo per le funzioni aggiuntive (un modello organizzativo studiato per dividere i lavoratori più che per essere funzionale al servizio).

CAMPO DI APPLICAZIONE E DURATA DEL CCNL 1998-2001

 Il  contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato appartenente al comparto scuola e si riferisce al periodo 1 gennaio 1998 - 31 dicembre 1999 per la parte economica e fino al 31-12-2001 per la parte normativa.
 

 

ORARIO DI LAVORO (art. 33 CCNL e art. 52 CCNI)

 

 L’orario ordinario di lavoro, di norma,  è di 36 ore settimanali suddivise in sei ore continuative antimeridiane per sei giorni.

 L’orario di lavoro massimo giornaliero è di nove ore. La pausa non può essere inferiore a 30 minuti.

Al personale adibito a regimi d’orario articolati su più turni con apertura della scuola per almeno 10 ore per tre giorni alla settimana o coinvolto in sistemi d’orario comportanti significative oscillazioni degli orari è applicata una riduzione d’orario a 35 ore settimanali a partire dall'anno scolastico 1999-2000

Se la prestazione di lavoro giornaliera supera le sei ore continuative il personale usufruisce a richiesta di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e dell’eventuale consumazione del pasto. Tale pausa deve essere comunque prevista se l’orario continuativo di lavoro giornaliero è superiore alle 7 ore e 12 minuti.

 

I dipendenti che si trovino in particolari situazioni previste dalle leggi n.1204/71 (maternità) e n.104/92 (handicap), e che ne facciano richiesta, vanno favoriti nell’utilizzo dell’orario flessibile compatibilmente con le esigenze di servizio.

Turnazioni

     La turnazione serve a garantire la copertura massima dell’orario di servizio giornaliero e dell’orario di servizio settimanale su cinque o sei giorni  per specifiche e definitive tipologie di funzioni e di attività.

      I criteri che devono essere osservati per l’adozione dell’orario di lavoro su turni sono i seguenti:

     a) si considera in turno il personale che si avvicenda in modo da coprire a rotazione l’intera durata del servizio;

     b)l’adozione dei turni può prevedere la sovrapposizione tra il personale subentrante e quello del turno precedente;

     c) l’orario notturno va dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo. Per turno notturno-festivo si intende quello che cade nel periodo compreso tra le ore 22 del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno festivo e dalle ore 22 del giorno festivo alle ore 6 del giorno successivo.

 

Non possono essere adibite al lavoro notturno le donne dall’inizio dello stato di gravidanza e nel periodo di allattamento fino a un anno.

 

Ritardi

Il ritardo sull’orario di ingresso al lavoro comporta l’obbligo del recupero entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il ritardo.

In caso di mancato recupero, attribuibile ad inadempienza del dipendente, si opera la proporzionale decurtazione della retribuzione cumulando le frazioni di ritardo fino a un’ora di lavoro o frazione non inferiori alla mezza ora.

Recupero e riposi compensativi.

In quanto autorizzate, le prestazioni eccedenti l’orario di servizio sono retribuite.

Se il dipendente presta attività oltre l’orario ordinario giornaliero può richiedere, in luogo della retribuzione, il recupero di tali ore anche in forma di corrispondenti ore e/o giorni di riposo compensativo compatibilmente con le esigenze organizzative dell’istituzione scolastica.

Le giornate di riposo a tale titolo maturate non possono essere cumulate oltre l’anno scolastico di riferimento e devono essere usufruite entro e non oltre i tre mesi successivi all’anno scolastico nel quale si sono maturate. In mancanza di recupero delle predette ore, per motivate esigenze di servizio o comprovati impedimenti del dipendente, le stesse devono comunque essere retribuite.

Relazioni sindacali

Gli istituti relativi all’orario di lavoro sono oggetto delle relazioni sindacali a livello di singola istituzione scolastica.

 Disposizioni comuni

All’inizio dell’anno scolastico il responsabile amministrativo/direttore dei servizi generali e amministrativi formula una proposta di piano dell’attività con i relativi orari di cui vanno informate le organizzazioni sindacali (OO.SS.) che possono chiederne l'esame.

Una volta concordata un’organizzazione dell’orario di lavoro questa non potrà subire modifiche, se non in presenza di reali esigenze dell’istituzione scolastica e previo un nuovo esame con le OO.SS.

 

L’istituzione scolastica deve fornire a ciascun dipendente un quadro riepilogativo del profilo orario dell’interessato contenente gli eventuali ritardi da recuperare o gli eventuali crediti orari acquisiti.

 

ASSENZE PER FERIE, MALATTIE, PERMESSI ED ASPETTATIVE

 

Ferie

 

Il  dipendente  con contratto di lavoro a tempo  indeterminato  ha diritto,  in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito.  Durante  tale  periodo  al dipendente spetta la normale  retribuzione, escluse  le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo  o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.

La  durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi.

I  dipendenti  neo assunti hanno  diritto a 30 giorni  lavorativi fino al raggiungimento dei 3 anni di

 servizio, a qualsiasi titolo prestato.

In caso di distribuzione dell’orario di lavoro del personale A.T.A su cinque giorni, il sesto è comunque considerato lavorativo ai  fini del  computo  delle  ferie  e i giorni di ferie  goduti  per  frazioni inferiori  alla  settimana vengono calcolati in  ragione  di  1,2  per ciascun giorno.

Le  ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili. Esse devono essere richieste dal personale ATA al Capo di istituto. Le ferie sono fruite nel corso di ciascun anno scolastico,   compatibilmente con le oggettive esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente.

Il personale A.T.A. può fruire delle ferie non godute entro il mese di  aprile dell'anno scolastico successivo.

Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale  A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque  essere  effettuata  nel  rispetto  dei  turni  prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni  lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto.

 

Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese  per motivi  di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle  spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di  ritorno al  luogo di svolgimento delle ferie medesime, nonché all’indennità di missione per la durata dei viaggi suddetti. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie  non goduto.

 

Le  ferie  sono sospese da malattie adeguatamente  e  debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o  si  siano protratte per di più di 3 giorni. L’amministrazione deve essere  posta in grado di accertarle con tempestiva informazione.

 

Il  periodo di ferie non è riducibile per assenze  per  malattia, anche se tali assenze si siano protratte per l’intero anno scolastico.

All’atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per documentate esigenze di servizio, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse.

 

Festività

 

A  tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo ai  sensi ed alle condizioni previste dalla legge n. 23 dicembre 1977, n.  937 (festività soppresse). E’ altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono  della  località in cui il dipendente presta servizio,  purché ricadente in giorno lavorativo.

 

Permessi retribuiti

 

Al  dipendente  della  scuola con  contratto  di  lavoro  a  tempo indeterminato,  sono  concessi, sulla base di  idonea  documentazione, permessi retribuiti per i seguenti casi:

·         partecipazione  a  concorsi od esami: gg. 8  complessivi  per  anno scolastico,  ivi  compresi  quelli  eventualmente  richiesti  per   il viaggio;

·         lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado  e di affini di primo grado: giorni  3  per evento.

 

I  permessi sono concessi a domanda, da presentarsi al capo d’istituto.

 

A  domanda  del  dipendente  sono,  inoltre,  concessi  nell’anno scolastico  tre  giorni di permesso retribuito  per motivi personali  o familiari, documentati anche al rientro od autocertificati in base alle leggi vigenti.

 

Il  dipendente  ha,  altresì, diritto ad un permesso  di  quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio.

 

Il dipendente ha diritto, inoltre, ove ne ricorrano le condizioni, ad  altri  permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni  di legge (es.: donazione di sangue, per assolvere alle funzioni di componente di seggio elettorale, per esercitare il diritto di voto, per servizio di leva ecc.)

 

Permessi legge n. 104/1992

 

PORTATORI DI HANDICAP, CON FAMILIARE PORTATORE DI HANDICAP, AFFIDATARIO DI PORTATORE DI HANDICAP.

Astensione facoltativa nei primi tre anni di vita del bambino handicappato in situazione di gravità. Spetta alla madre o in alternativa al padre, anche adottivi, se entrambi lavoratori dipendenti. Spetta anche agli affidatari. In pratica il beneficio, che è alternativo al permesso retribuito di due ore giornaliere , consiste nel prolungare da 6 mesi a 3 anni l’astensione facoltativa. La retribuzione è al 30%. Per il personale con contratto a tempo indeterminato i primi 30 giorni sono retribuiti per intero, il periodo è valido ad ogni effetto, escluse ferie e tredicesima.

 

Permesso retribuito di due ore giornaliere nei primi tre anni di vita del bambino handicappato in situazione di gravità.

Spetta alla madre o in alternativa al padre anche adottivi, se entrambi lavoratori dipendenti. Spetta anche agli affidatari. Il beneficio è attribuito in alternativa al beneficio  dell’astensione facoltativa, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno in istituti specializzati. In caso di part-time od orario inferiore alle 6 ore giornaliere, il permesso è di una sola ora. Per i permessi giornalieri è prevista l’intera retribuzione.

 

Permesso di tre giorni mensili per assistere una persona handicappata in situazione di gravità superiore a tre anni.

Spetta non solo al genitore, compreso quello adottivo, ma anche al parente o affine entro il 3° grado, convivente nella stessa abitazione e che assiste l’handicappato. Occorre che si dimostri la convivenza e che non vi siano altri familiari conviventi che possano assistere l’handicappato in situazione di gravità. Spetta anche agli affidatari. L’handicappato non deve essere ricoverato a tempo pieno.

Il medesimo beneficio spetta altresì al personale handicappato maggiorenne in situazione di gravità.

I 3 giorni sono retribuiti per intero, non sono computati nei limiti dei permessi retribuiti, non riducono le ferie e la tredicesima mensilità. I giorni mensili di permesso sono fruibili anche in maniera continuativa, non sono frazionabili in ore, non sono cumulabili con quelli dei mesi successivi e non sono assoggettabili alla disciplina del recupero.

 

Maternità e paternità. (Legge 30/12/1971, n. 1204)

 

·        PERSONALE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO.

·        Interdizione anticipata dal lavoro per gravi complicanze della gestazione

Spetta, su disposizione dell’ispettorato del lavoro, nel caso di gravi complicanze della gestazione o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza. Il diritto viene attribuito fino al periodo di astensione obbligatoria, per uno o più periodi, la cui durata viene fissata dall’ispettorato. Questo periodo di assenza è equiparato a tutti gli effetti all’astensione obbligatoria, pertanto la lavoratrice madre ha diritto all’intera retribuzione. Per poter usufruire dell’interdizione anticipata bisogna produrre all’ispettorato del lavoro competente territorialmente per il Comune di residenza una apposita domanda corredata dal certificato medico di gravidanza e dal certificato medico attestante le cause delle complicanze, nonché ogni altra documentazione ritenuta utile. All’atto della ricezione della documentazione l’ispettorato rilascerà apposita ricevuta in duplice copia, una delle quali sarà presentata al Capo d’Istituto. La lavoratrice madre riprenderà il lavoro alla scadenza del termine indicato nel certificato medico da essa prodotto.

·        Interruzione della gravidanza.

E’ considerata a tutti gli effetti malattia se si verifica prima del 180° giorno dall’inizio della gestazione, come parto invece se si verifica dopo i 180 giorni. Nel primo caso spetta un periodo di assenza per malattia, nel secondo caso  l’interruzione è considerato parto e alla lavoratrice spetta il congedo di tre mesi.

 

·        Astensione obbligatoria.

L’astensione obbligatoria per maternità deve avvenire:

a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto;

b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;

c) durante i tre mesi dopo il parto.

Il suddetto periodo vale ad ogni effetto sia giuridico che economico, compresa la tredicesima mensilità. Durante tale periodo si ha diritto all’intero trattamento economico. E’ importante sottolineare che il computo dei periodi di cui alle precedenti lettere a) e c) avviene per mesi, vale a dire, ad esempio, che se la data presunta del parto è il 6 marzo, l’astensione obbligatoria inizia il 6 gennaio. Inoltre si precisa che il computo dei tre mesi di cui alla lettera c) decorre dal giorno successivo a quello del parto e pertanto se il parto è avvenuto il 6 marzo, l’astensione sarà dal 7 marzo al 6 giugno.

Per usufruire di questo diritto-dovere occorre presentare al Capo d’Istituto apposita domanda con il relativo certificato medico che deve riportare: generalità della lavoratrice, luogo di lavoro e qualifica, mese di gestazione alla data della visita, data presunta del parto. Per i diritti conseguenti al parto deve essere presentato, entro 15 giorni successivi dallo stesso, il certificato di nascita del figlio oppure il certificato di assistenza al parto vidimato dal sindaco. La dipendente che ha avuto in adozione o in affidamento anche temporaneo un bambino di età inferiore a 6 anni di età può avvalersi dell’astensione obbligatoria durante i primi tre mesi successivi all’effettivo ingresso del bambino in famiglia. Il periodo di astensione ha pieno valore giuridico ed economico. La Corte Costituzionale con sentenza n. 1/1987 ha ritenuto che l’astensione obbligatoria post-partum possa, in alternativa, essere consentita al padre naturale, adottivo o affidatario quando l’assistenza richiesta per il figlio sia impossibile per decesso della madre naturale, adottiva o affidataria. o per sua grave infermità.

 

·        Astensione facoltativa nel primo anno di vita del bambino.

Entro il compimento dell’anno di vita del figlio, la dipendente o il coniuge possono chiedere fino a 6 mesi di astensione facoltativa anche non consecutivi, ai sensi dell’art. 7 comma 1 della legge 1204/1971 integrata dalla legge 9/12/1977 n. 903. Circa il computo dei sei mesi, se il periodo viene utilizzato in forma continuativa, allora si conteggeranno i mesi sul calendario come per l’astensione obbligatoria; se invece si utilizzerà tale periodo in forma frazionata, allora si conteggeranno 180 giorni, corrispondenti a sei mesi. L’astensione spetta di diritto a semplice domanda della lavoratrice madre, e non richiede documentazione alcuna. Tale periodo è utilmente valutato per l’anzianità di servizio, ma, ad eccezione dei primi 30 giorni,  non ha effetto sul computo delle ferie e della tredicesima mensilità. Per i primi trenta giorni, fruibili anche frazionatamente e considerati permessi retribuiti, spetta l’intera retribuzione, per il restante periodo è previsto un trattamento economico del 30%.Da sottolineare che la fruizione dell’astensione facoltativa è automatica e non può essere né rinviata né negata da parte del Capo d’istituto. L’astensione facoltativa spetta alla lavoratrice madre adottiva o affidataria o che abbia ottenuto l’affidamento pre-adottivo se il bambino non abbia superato i 3 anni di età per un massimo di 6 mesi entro 1 anno dall’effettivo ingresso del bambino nella famiglia. L’astensione spetta, in alternativa alla madre lavoratrice, anche al lavoratore padre naturale, adottivo o affidatario ovvero quando i figli siano affidati al solo padre.

 

·        Astensione facoltativa  nei primi 3 anni di vita del bambino.

Entro il terzo anno di età del bambino, per malattie dello stesso e dietro presentazione di certificato medico, è possibile assentarsi dal lavoro sia per le madri naturali che nel caso di madre lavoratrice, al padre naturale, adottivo o affidatario. L’astensione spetta in alternativa al solo padre. Spettano 30 giorni annuali (ad anno solare) di permesso, retribuito per intero e fruibile anche frazionatamente. Superati i trenta giorni, per i successivi periodi non è prevista alcuna retribuzione. E’ bene precisare che l’astensione facoltativa per malattia del bambino entro il terzo anno di vita è dovuta e pertanto non può essere né rinviata né negata da parte del Capo d’Istituto. Come precisa la nota ministeriale n.3466 del 26/10/1982, l’Amministrazione non ha obbligo e neppure la facoltà di disporre la visita di controllo medico-fiscale, “avendo le interessate un vero e proprio diritto riconosciuto dalla legge, sotto piena responsabilità della lavoratrice madre e del medico che rilascia la certificazione sanitaria.

 

 

·        Riduzione di orario nel primo anno di vita del bambino.

L’art. 10 della legge 1204/1971 prevede la possibilità per la madre di fruire giornalmente di riposo nel primo anno di vita del bambino. Quando l’orario complessivo di servizio nella giornata è inferiore a sei ore, la dipendente può fruire di un’ora di riposo, quando l’orario giornaliero raggiunge o supera le sei ore di servizio, ha diritto a due ore di riposo, anche cumulabili nell’arco della giornata. Il tempo di collocazione del riposo, all’interno dell’orario di servizio deve essere concordato tra la dipendente e il Capo d’Istituto. In caso di mancato accordo, decide l’Ispettorato del lavoro.(Regolamento di attuazione DPR 1026/1976).

La riduzione dell’orario non ha effetto alcuno sul trattamento giuridico ed economico.

La sentenza della Corte costituzionale n. 179 del 21/04/1993 ha previsto l’estensione del diritto di riposo giornaliero al padre del bambino in alternativa a quello della madre, per le sole situazioni del genitore con moglie lavoratrice dipendente, non vale quindi per madre lavoratrice autonoma. La riduzione d’orario spetta altresì alla lavoratrice madre adottiva o affidataria o che abbia ottenuto l’affidamento pre-adottivo se il bambino non abbia superato i tre anni di età ed entro il primo anno dall’effettivo ingresso del bambino nella famiglia.

 

 

·        PERSONALE CON RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO.

 

·        Interdizione anticipata per gravi complicanze della gestazione.

Vedi la voce relativa al personale con contratto a tempo indeterminato con le seguenti variazioni e precisazioni.

Per quanto attiene alla retribuzione, spetta l’indennità all’80% della retribuzione, purché ci sia assunzione di servizio.(art. 6 comma 5 D.Lvo.12/02/1993 n. 35; art. 25, comma 16 CCNL/’95) ovvero se l’interdizione sia intervenuta entro 60 gg. dalla cessazione del precedente rapporto di lavoro (art.17 Legge1204/1971).L’indennità spetta per tutto il periodo di interdizione, quindi anche oltre la durata del rapporto di lavoro.(art. 15 e 17 legge 1204/1971).

 

·        Astensione obbligatoria.

Vedi la voce relativa al personale con contratto a tempo indeterminato con le variazioni e precisazioni già indicate nella precedente voce: interdizione anticipata per gravi complicanze della gestazione.

 

·        Astensione facoltativa nel primo anno di vita del bambino.

Vedi la voce relativa al personale con contratto a tempo indeterminato con le seguenti variazioni e precisazioni.

Spettano 6 mesi anche frazionati con una retribuzione al 30%, il servizio è valido ad ogni effetto, tranne ferie e tredicesima mensilità.

 

·        Astensione facoltativa nei primi tre anni di vita del bambino.

Vedi la voce relativa al personale con contratto a tempo indeterminato con le seguenti variazioni e precisazioni.

Spetta illimitatamente per infermità del bambino senza alcuna retribuzione, il servizio è valido ad ogni effetto, tranne ferie e tredicesima mensilità.

 

·        Riduzione di orario nel 1° anno di vita del bambino.

Vedi la voce relativa al personale con contratto a tempo indeterminato.

 

NOTA BENE: La Camera dei Deputati il 22 febbraio 2000 ha approvato delle modifiche alla normativa sui congedi parentali e sulla maternita che sono in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Il testo verrà successivamente integrato tenendone conto.

 

Permessi brevi

1.  Compatibilmente  con le esigenze di servizio,  al  dipendente  con contratto a tempo indeterminato e al personale con contratto  a  tempo determinato  stipulato con il Provveditore agli studi, possono  essere concessi,  per  particolari  esigenze personali  e  a  domanda,  brevi permessi  di  durata  non superiore alla metà dell’orario  giornaliero individuale di servizio.

2.  I  permessi complessivamente concessi non possono eccedere 36  ore nel  corso  dell’anno  scolastico.

3.  Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate.

4.  Nei  casi  in  cui  per motivi imputabili al  dipendente  non  sia possibile  il  recupero, l’Amministrazione provvede a  trattenere  una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente per il numero  di ore non recuperate.

 

 

Assenze per malattia

 

1.  Il  dipendente assente per malattia ha diritto alla  conservazione del  posto  per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del  predetto  periodo,  si  sommano, alle assenze  dovute  all’ultimo episodio  morboso, le assenze per malattia verificatesi  nel  triennio precedente.

2.  Superato  il  periodo previsto dal comma 1, al lavoratore  che  ne faccia  richiesta può essere concesso di assentarsi per  un  ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi.

3.  Prima di concedere l’ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2 l’amministrazione procede su richiesta del dipendente all’accertamento delle  sue  condizioni di salute, per il tramite della unità sanitaria locale  competente  ai sensi delle vigenti disposizioni,  al  fine  di stabilire  la sussistenza di eventuali cause di assoluta e  permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.

4.  Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi  1 e  2,  oppure  nel caso che, a seguito dell’accertamento  disposto  ai sensi  del  comma  3,  il  dipendente sia  dichiarato  permanentemente inidoneo  a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l’amministrazione  può procedere,  salvo particolari esigenze, alla risoluzione del  rapporto corrispondendo al dipendente l’indennità sostitutiva del preavviso.

5.  Il  personale  ATA  dichiarato inidoneo  a  svolgere le mansioni previste dal profilo di appartenenza viene  utilizzato dall’amministrazione scolastica in mansioni parziali del profilo di appartenenza o in altro profilo, comunque coerenti.

6.  I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2   non   interrompono   la   maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.

7.  Il  trattamento  economico spettante al dipendente,  nel  caso  di assenza per malattia è il seguente:

a)  intera retribuzione fissa mensile, con esclusione di ogni compenso accessorio, comunque denominato, per i primi nove mesi di assenza.  Nell’ambito  di  tale  periodo  per le  malattie  superiori  a  15  gg lavorativi  o  in  caso di ricovero ospedaliero e  per  il  successivo periodo  di  convalescenza post ricovero, al dipendente compete  anche l’eventuale  trattamento  economico accessorio  a  carattere  fisso  e continuativo;

b)  90% della retribuzione di cui alla lett. a) per i successivi 3 mesi di assenza;

c)  50%  della retribuzione di cui alla lett. a) per gli  ulteriori  6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1.

8. In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia oltre ai giorni di ricovero ospedaliero, di day-hospital anche quelli di assenza dovuti alle terapie, certificate dalla competente ASL. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione.

9.  L’assenza per malattia, salva l’ipotesi di comprovato impedimento, deve  essere comunicata all’ istituto scolastico in cui il  dipendente presta  servizio  tempestivamente  e  comunque  non  oltre l’inizio  dell’orario di lavoro del giorno in cui  essa  si  verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione di tale assenza.

10.       Il dipendente, salvo comprovato impedimento, è tenuto a recapitare o a spedire  a  mezzo  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento   il certificato  medico  di giustificazione dell’assenza  con  indicazione della  sola  prognosi entro i cinque giorni successivi  all’inizio  della malattia  o  alla  eventuale prosecuzione della stessa.  Qualora  tale termine  scada  in  giorno festivo esso è prorogato  al  primo  giorno lavorativo successivo.

11.       L’istituzione  scolastica  o  l’amministrazione  di  appartenenza può disporre   il   controllo  della  malattia  ai  sensi   delle   vigenti disposizioni  di legge fin dal primo giorno di assenza, attraverso  la competente Unità Sanitaria Locale. Il controllo non è disposto se il dipendente è ricoverato in ospedali pubblici o convenzionati.

12.       Il  dipendente,  che durante l’assenza, per  particolari  motivi, dimori  in  luogo  diverso  da quello di  residenza  o  del  domicilio dichiarato  all’amministrazione deve darne  preventiva  comunicazione, precisando l’indirizzo dove può essere reperito.

13.       Il  dipendente assente per malattia, pur in presenza di  espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto a farsi  trovare nel domicilio comunicato all’amministrazione, in ciascun giorno, anche se  domenicale o festivo, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19.

14.       La  permanenza  del dipendente nel proprio domicilio  durante  le fasce  orarie come sopra definite può essere verificata nell’ambito  e nei limiti delle vigenti disposizioni di legge.

15.       Qualora  il dipendente debba allontanarsi, durante  le  fasce  di reperibilità,   dall’indirizzo   comunicato,   per   visite   mediche, prestazioni  o  accertamenti specialistici o  per  altri  giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a  darne preventiva  comunicazione all’amministrazione con l’indicazione  della diversa fascia oraria di reperibilità da osservare.

 

 

Aspettativa per motivi di famiglia e di studio

 

E’ necessario presentare motivata e documentata domanda al Capo d’istituto che deve rispondere entro un mese ed ha facoltà per ragioni di servizio, da enunciarsi nel provvedimento, di respingere la domanda, di ritardarne l’accoglimento e di ridurre la durata dell’aspettativa richiesta.  L’aspettativa può in qualunque momento essere revocata per ragioni di servizio, essa non è “dovuta” ma è rimessa all’ampia discrezionalità dell’amministrazione. Il periodo di aspettativa non può eccedere la durata di un anno; due periodi di aspettativa per motivi di famiglia si sommano, agli effetti della determinazione del limite di un anno, quando tra essi intercorre un periodo di servizio attivo inferiore a sei mesi. Durante l’aspettativa il dipendente non ha diritto ad alcun assegno. Il tempo trascorso in aspettativa non è computato ai fini della progressione di carriera e del trattamento pensionistico e non è valido per il superamento del periodo di prova. La durata complessiva delle aspettative per motivi di famiglia non può superare in ogni caso due anni e mezzo in un quinquennio. Per motivi di particolare gravità documentati si può richiedere un ulteriore periodo di aspettativa senza assegni di durata non superiore a sei mesi. L'aspettativa può essere richiesta anche per motivi di studio.

 

 

Ferie, permessi ed assenze

del personale assunto a tempo determinato

 

1.      Al  personale  assunto a tempo determinato si  applicano le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze  stabilite dal presente contratto per il personale  assunto  a tempo indeterminato, con le precisazioni di cui ai seguenti commi.

2.       Le ferie del  personale  assunto  a  tempo  determinato   sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto  di lavoro  a  tempo determinato sia tale da non consentire  la  fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell’anno scolastico  e  comunque  dell’ultimo  contratto  stipulato  nel  corso dell’anno scolastico.

3.       Il  personale ATA assunto con  contratto  a tempo  determinato stipulato dal Provveditore agli studi per  l’intero anno  scolastico  o fino al termine delle attività didattiche,  nonché quello ad esso equiparato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge che  si  trovi al secondo anno di servizio continuativo,  assente  per malattia,  ha diritto alla conservazione del posto per un periodo  non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico.

4.       Fermo  restando  tale  limite,  in  ciascun  anno  scolastico  la retribuzione  spettante  al personale di cui  al  comma  precedente  è corrisposta per intero nel primo mese di assenza, nella misura del 50% nel  secondo  e  terzo  mese.  Per il restante  periodo  il  personale anzidetto ha diritto alla conservazione del posto senza assegni.

5.       Ai  fini  di  cui  ai precedenti commi 3 e 4,  la  continuità  del servizio  si intende realizzata nel caso in cui, nell’anno  scolastico immediatamente  precedente,  il personale interessato  abbia  prestato servizio per almeno 180 giorni anche con contratti stipulati nelle scuole statali per diverse tipologie di lavoro.

6.       I  periodi  di assenza senza assegni interrompono  la  maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.

7.       Il  personale  di cui al comma 3, che si trovi al  primo  anno  di servizio,  assente  per  malattia, ha diritto alla  conservazione  del posto per un periodo non superiore a 30 giorni retribuiti al 50%.

8.      Le assenze per malattia parzialmente retribuite non interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.

9.      Al personale  ATA assunto a tempo determinato, possono  essere concessi permessi non retribuiti  fino ad un massimo di 6 giorni.

10.   I permessi di cui al comma precedente interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.

11.  Nei  casi  di  assenza dal servizio per  malattia  del  personale ATA assunto con contratto a tempo  determinato stipulato  dal  Capo  di istituto, detto personale ha comunque diritto, nei  limiti di  durata del contratto medesimo, alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni annuali, retribuiti al 50%.

12.   I periodi di assenza parzialmente retribuiti di cui al precedente comma non interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio  a tutti gli effetti.

13.   Il personale ATA assunto a tempo determinato ha  diritto,  entro i limiti di durata del rapporto,  ad  un  permesso retribuito di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio.

14.   Il permesso di cui al comma precedente è computato nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.

 

Infortunio sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio.

     In  caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, il dipendente ha  diritto  alla  conservazione del posto fino a completa  guarigione clinica. In tale periodo al dipendente spetta l’intera retribuzione.

Fuori  dei  casi  previsti nel comma 1, se l’assenza  è  dovuta  a malattia  riconosciuta dipendente da causa di servizio, al  lavoratore spetta l’intera retribuzione per tutto il periodo di conservazione del posto.

Part-time

(ART. 15  D.P.R. 23.8.88,  ART. 7 D.P.C.M. 17.3.1989  N. 117, CCNL 4.8.1995 ART. 46, OO.MM. N. 446 DEL 22.7.1997 E N. 55 DEL 13.2.1998)

 

Il personale con contratto a tempo indeterminato che vuole trasformare il proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, deve presentare apposita istanza entro il 15 marzo. L’istanza va presentata, per il tramite del Capo d’istituto, al provveditorato agli studi . L’amministrazione scolastica può consentire rapporti di lavoro a tempo parziale  nei limiti del 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna qualifica funzionale. Chi  usufruisce già del part-time non deve presentare alcuna domanda a meno che non intenda chiedere la modifica della tipologia del rapporto e la durata della prestazione lavorativa, ovvero il ripristino del rapporto a tempo pieno.

 

 

Il  dipendente  a tempo parziale copre una frazione  di  posto  di organico  corrispondente alla durata della prestazione lavorativa  che non  può  essere  inferiore al  50 % di quella a tempo pieno.  In  ogni caso,  la  somma  delle  frazioni di posto a tempo  parziale  non  può superare  il  numero complessivo dei posti di organico a  tempo  pieno trasformati in tempo parziale.

Il  rapporto  di  lavoro a tempo parziale deve risultare  da  atto scritto  e deve contenere l’indicazione della durata della prestazione lavorativa.

 

Il tempo parziale può essere realizzato:

·         con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti  i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);

 

·         con   articolazione  della  prestazione  su  alcuni  giorni  della settimana, del  mese,  o  di determinati periodi  dell'anno (tempo parziale verticale),  in  misura tale da rispettare  la  media  della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno).

 

Il  personale  con rapporto di lavoro a tempo parziale  è  escluso dalle attività aggiuntive aventi carattere continuativo, né può fruire di  benefici che comunque comportino riduzioni dell’orario di  lavoro, salvo quelle previste dalla legge. Nell’applicazione degli altri istituti normativi previsti dal contratto,  tenendo  conto della ridotta durata  della  prestazione  e della  peculiarità  del  suo  svolgimento,  si  applicano,  in  quanto compatibili,  le disposizioni di legge e contrattuali dettate  per  il rapporto a tempo pieno.

 

Al   personale   interessato   è  consentito,   previa   motivata autorizzazione degli organi dell’amministrazione    scolastica, l’esercizio   di  altre  prestazioni  di  lavoro  che  non   arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività di istituto della stessa amministrazione.

 

Il  trattamento economico, anche accessorio,  del  personale  con rapporto  di  lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa,  con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi   compresa   l’indennità  integrativa   speciale   e   l’eventuale retribuzione  individuale  di anzianità, spettanti  al  personale  con rapporto  a tempo pieno appartenente alla stessa qualifica  e  profilo professionale.

I  dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno  diritto  ad  un numero  di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno.  I  lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni  proporzionato alle giornate di lavoro prestate  nell’anno. 

 

NOTA BENE : E’ stato recentemente approvato il  Decreto legislativo n. 61 del 25/02/2000 pubblicato sulla GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N° 66 DEL 20 MARZO 2000 che introduce delle modifiche alla normativa sul part-time. Appena saranno più chiare le nuove norme faremo una integrazione al presente testo.

 

Tabella A - Profilo professionale di collaboratore scolastico (A2)

 

Esegue, nell’ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione professionale non specialistica. E’ addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni e del pubblico; di pulizia e di carattere materiale inerenti l’uso dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti.
In particolare svolge le seguenti mansioni:
- sorveglianza degli alunni nelle aule, nei laboratori, nelle officine e negli spazi comuni, in occasione di momentanea assenza degli insegnanti;
- concorso in accompagnamento degli alunni in occasione del loro trasferimento dai locali della scuola ad altre sedi anche non scolastiche ivi comprese le visite guidate e i viaggi di istruzione;
- sorveglianza, anche notturna, con servizio di portineria, degli ingressi delle istituzioni scolastiche ed educative con apertura e chiusura degli stessi, per lo svolgimento delle attività scolastiche e delle altre connesse al funzionamento della scuola, limitatamente ai periodi di presenza di alunni, semiconvittori e convittori;
- svolgimento delle mansioni di custode con concessione gratuita di idonei locali abitativi;
- pulizia dei locali scolastici, degli spazi scoperti, degli arredi e relative pertinenze, anche con l’ausilio di mezzi meccanici;
- riassetto e pulizia delle camerate dei convittori:
- compiti di carattere materiale inerenti al servizio, compreso lo spostamento delle suppellettili, nonchè, nelle istituzioni convittuali, il trasporto dei generi alimentari e lo svolgimento di tutte le attività connesse con i servizi di mensa e cucina;
- lavaggio delle stoviglie nelle istituzioni scolastiche in cui le esercitazioni comportino l’uso della cucina e della sala bar;
- servizi esterni inerenti la qualifica;
- ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell’uscita da esse.
In relazione alle esigenze emergenti nel sistema formativo, con riguardo anche all’integrazione di alunni portatori di handicap e alla prevenzione della dispersione scolastica, partecipa a specifiche iniziative di formazione e aggiornamento.
Può, infine, svolgere:
- attività inerenti alla piccola manutenzione dei beni mobili e immobili, giardinaggio e simili;
- attività di supporto all’attività amministrativa e alla attività didattica nonchè ai servizi di mensa;
- assistenza agli alunni portatori di handicap all’interno delle strutture scolastiche, nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale;
- compiti di centralinista telefonico, di conduttore di impianti di riscaldamento purchè provvisto di apposita patente, di manovratore di montacarichi e ascensori
.

 

 

Tabella B - Requisiti culturali per l’accesso ai profili professionali del collaboratore scolastico.


- diploma di scuola media

Tabella C - Corrispondenza tra aree e profili  professionali del personale ATA

 

Nuove

Aree

 

 Profili professionali previsti dal

CCNL 4-8-1995

 

 

 

Direttore amministrativo

D

Direttore dei servizi generali ed amministrativi

 

 

C

Responsabile amministrativo

 

Assistente di biblioteca

 

 

 

Assistente amministrativo

B

Assistente tecnico

 

Cuoco

 

Infermiere

 

 

 

Guardarobiere

A

Addetto alle aziende agrarie

 

Collaboratore scolastico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doveri del dipendente.

 

1.  Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di

servire esclusivamente la Repubblica con impegno e responsabilità e di

rispettare  i  principi di buon andamento e imparzialità dell'attività

amministrativa,  anteponendo il rispetto  della  legge  e  l'interesse

pubblico agli interessi privati propri ed altrui.

 

2.  Il dipendente si comporta in modo tale da favorire l'instaurazione

di  rapporti  di  fiducia e collaborazione tra l'Amministrazione  e  i

cittadini.

 

3.  In  tale  contesto,  tenuto conto dell'esigenza  di  garantire  la

migliore qualità del servizio, il dipendente deve in particolare:

 

 a)  esercitare con diligenza, equilibrio e professionalità i compiti

costituenti esplicazione del profilo professionale di titolarità.

 

 b) cooperare al buon andamento dell'istituto, osservando le norme contrattuali, le disposizioni per l'esecuzione e la  disciplina

del  lavoro  impartite dall'Amministrazione scolastica,  le  norme  in

materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;

 

 c) rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle

norme vigenti;

 

 d) non utilizzare ai fini privati le informazioni di cui disponga per

ragioni di ufficio;

 

 e)  nei rapporti con il cittadino, fornire tutte le informazioni cui

abbia   titolo,  nel  rispetto  delle  disposizioni  in   materia   di

trasparenza  e di accesso alle attività amministrativa.

 

 f)  favorire ogni forma di informazione e di collaborazione  con  le

famiglie e con gli alunni;

 

 g)  rispettare  l'orario di lavoro, adempiere alle formalità  previste

per la rilevazione delle presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro

senza l'autorizzazione del capo di istituto;

 

 h) durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali

e  con gli utenti condotta uniformata non solo a principi generali  di

correttezza  ma, altresì, all'esigenza di coerenza con  le  specifiche

finalità  educative  dell'intera comunità scolastica,  astenendosi  da

comportamenti  lesivi  della  dignità degli  altri  dipendenti,  degli

utenti e degli alunni;

 

 i)  non  attendere ad occupazioni estranee al servizio e ad attività

lavorative,  ancorché  non  remunerate,  in  periodo  di  malattia  od

infortunio;

 

 l)  eseguire  gli  ordini  inerenti all'esplicazione  delle  proprie

funzioni o mansioni che gli siano impartiti dai superiori. Se  ritiene

che  l'ordine  sia palesemente illegittimo, il dipendente  deve  farne

rimostranza a chi l'ha impartito dichiarandone le ragioni; se l'ordine

è  rinnovato  per  iscritto  ha  il dovere  di  darvi  esecuzione.  Il

dipendente  non  deve, comunque, eseguire l'ordine quando  l'atto  sia

vietato dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo;

 

 m) tenere i registri e le altre forme di documentazione previste  da

specifiche disposizioni vigenti per ciascun profilo professionale;

 

 n)  assicurare  l'integrità degli alunni secondo le attribuzioni  di

ciascun profilo professionale.

 

 o)  avere  cura  dei locali, mobili, oggetti, macchinari,  attrezzi,

strumenti ed automezzi a lui affidati;

 

 p)  non  valersi  di quanto è di proprietà dell'Amministrazione  per

ragioni che non siano di servizio;

 

 q)  non chiede né accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali  o

altre utilità in connessione con la prestazione lavorativa;

 

 r) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai

locali  dell'Amministrazione da parte del personale e non  introdurre,

salvo   che  non  siano  debitamente  autorizzate,  persone   estranee

all'Amministrazione stessa in locali non aperti al pubblico;

 

 

Sanzioni e procedure disciplinari

 

1.  Le  violazioni dei doveri sopra disciplinati danno  luogo,  secondo la gravità  dell'infrazione,  previo

procedimento  disciplinare, all'applicazione delle  seguenti  sanzioni

disciplinari:

 

 a) rimprovero verbale;

 b) rimprovero scritto ;

 c) multa con importo non superiore a quattro ore di retribuzione;

 d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di

    dieci giorni;

 e) licenziamento con preavviso;

 f) licenziamento senza preavviso.

 

2.  L'Amministrazione, salvo il caso del rimprovero verbale,  non  può

adottare   alcun   provvedimento  disciplinare   nei   confronti   del

dipendente,  senza  previa contestazione scritta  dell'addebito  -  da

effettuarsi  entro  20  giorni da quando il soggetto  competente  che,

secondo    l'ordinamento   dell'Amministrazione,   è    tenuto    alla

contestazione,  è  venuto a conoscenza del  fatto  -  e  senza  averlo

sentito  a  sua  difesa con l'eventuale assistenza di  un  procuratore

ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o

conferisce mandato.

 

3.  La  convocazione scritta per la difesa non può avvenire prima  che

siano trascorsi cinque giorni lavorativi dalla contestazione del fatto

che   vi  ha  dato  causa.  Trascorsi  inutilmente  15  giorni   dalla

convocazione per la difesa del dipendente, la sanzione viene applicata

nei successivi 15 giorni.

 

4.  Al dipendente o, su espressa delega, al suo difensore è consentito

l'accesso  a  tutti gli atti istruttori riguardanti il procedimento  a

suo carico.

 

5.  Il  procedimento disciplinare deve concludersi  entro  120  giorni

dalla data di contestazione di addebito. Qualora non sia stato portato

a termine entro tale data, il procedimento si estingue.

 

 

Competenze

 

1.  Il  rimprovero verbale e il rimprovero scritto sono  inflitti  dal

capo di istituto.

 

2.  La multa, con importo non superiore a 4 ore di retribuzione, e  la

sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo  di  10

giorni, sono inflitte dal Provveditore agli Studi competente.

 

3.  Il  licenziamento con preavviso e il licenziamento senza preavviso

sono  inflitti  dal Provveditore agli Studi, previa  comunicazione  al

competente ufficio centrale del Ministero della Pubblica Istruzione.

 

 

 

 

 

Codice disciplinare

 

1.  Nel  rispetto del principio di gradualità e proporzionalità  delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, il  tipo  e l'entità  di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione  ai seguenti criteri generali:

 

a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza e

imperizia   dimostrate,   tenuto  conto  anche   della   prevedibilità

dell'evento;

 

b) rilevanza degli obblighi violati;

 

c)  responsabilità  connesse alla posizione  di  lavoro  occupata  dal

dipendente;

 

d)  grado  di  danno  o di pericolo causato all'Amministrazione,  agli

utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;

 

e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare

riguardo  al  comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari

nell'ambito  del biennio previsto dalla legge, al comportamento  verso

gli utenti;

 

f) al concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo tra loro.

 

 

 

RETRIBUZIONE

 

POSIZIONI   STIPENDIALI  A  REGIME  DAL 1 .6.1999

 

 

Anni di servizio

Collaboratore

scolastico

Guardarobieri

Assistenti amm.vi ed equiparati

Responsabili amm.vi

                                                                                         

Da  0 a 2

 11.240.000

11.831.000

13.889.000

17.446.000

da 3 a 8

 11.682.000

12.273.000

14.469.000

18.241.000

da  9 a 14

 13.324.000

13.891.000

16.567.000

20.729.000

da 15 a 20

14.853.000

15.432.000

18.539.000

23.623.000

da 21 a 27

16.358.000

16.973.000

20.535.000

26.441.000

da 28 a 34

17.481.000

18.071.000

21.963.000

29.208.000

da 35

18.290.000

18.894.000

23.049.000

31.280.000

 

 

·          per il personale passato dagli enti locali allo stato il trattamento individuale provvisorio non corrisponde alla tabella

·       sopra riportata

 

TABELLA “A/1
misure del compenso individuale accessorio per il personale ATA
a decorrere dal 1° luglio 1999

 

 

 

 

categorie di personale ATA

importo lordo  tabellare mensile

 

 

decorrenza

personale ATA appartenente all’area B con rapporto di impiego a tempo indeterminato

 

81.000

 

1° luglio 1999

personale ATA appartenente all’area A con rapporto di impiego a tempo indeterminato

 

76.000

 

1° luglio 1999

personale ATA appartenente all’area B con contratto di supplenza annuale

 

81.000

dalla data di assunzione in servizio

personale ATA appartenente all’area A con contratto di supplenza annuale

 

76.000

dalla data di assunzione in servizio

personale ATA appartenente all’area B con contratto di supplenza fino al temine dell’attività didattica

 

81.000

dalla data di assunzione in servizio e per un massimo di 10 mensilità

personale ATA appartenente all’area A con contratto di supplenza fino al termine dell’attività didattica

 

76.000

dalla data di assunzione in servizio e per un massimo di 10 mensilità

 

 

TABELLA “D1”
Misure del compenso orario lordo tabellare spettante al personale ATA

per prestazioni effettuate oltre l’orario d’obbligo da liquidare a carico del fondo dell’istituzione scolastica

 

Qualifica

Ore aggiuntive

 

diurne

notturne o festive

notturne e festive

Area A

collaboratori scolastici ed equiparati

20.000

23.000

27.000

Area B

assistenti amministrativi ed equiparati

23.000

26.000

30.000

Area C

responsabili amministrativi ed equiparati

26.000

29.000

34.000

Area D

direttori amministrativi dei conservatori e delle accademie

29.000

33.000

39.000

 

 

TABELLA “D2”
Misure lorde tabellari dell’indennità di lavoro notturno e/o festivo al personale ATA

 delle istituzioni educative e delle scuole speciali da liquidare a carico del fondo dell’istituzione scolastica

 

Qualifiche

Turno notturno o festivo

Turno notturno e festivo

personale ATA delle aree “A” e “B”

25.000

50.000

 

ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE

 

Spetta un solo assegno per il nucleo familiare ed è in rapporto al numero dei componenti la famiglia e al reddito complessivo del nucleo familiare stesso.

La richiesta di assegno con l'autoattestazione del reddito (sono previste gravi sanzioni per attestazioni non veritiere) va presentata entro il mese di giugno, mentre l'attribuzione dell'assegno decorre dal 1 luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo. Entro questa data la stessa richiesta di assegno va rinnovata annualmente. Eventuali variazioni del nucleo familiare (figli a carico di altri familiari, separazione dei coniugi, etc.), vanno comunicate all'Amministrazione erogante gli assegni entro trenta giorni dall'avvenuta variazione.

 

 

 

DIRITTI SINDACALI

 

 

·        Assemblee sindacali

 

Il personale con contratto a tempo indeterminato e determinato ha diritto a partecipare, durante l’orario di lavoro, ad assemblee sindacali in locali concordati con i Capi d’Istituto o in altra sede, senza decurtazione della retribuzione, per 10 ore pro capite per anno scolastico. L’assemblea può essere chiesta da una sola organizzazione o congiuntamente dalle strutture territoriali delle organizzazioni sindacali rappresentative che organizzano su scala nazionale il personale scolastico nonché dai delegati  sindacali dei sindacati maggiormente rappresentativi per le assemblee indette nelle singole istituzioni scolastiche.

La durata massima dell’assemblea in orario di lavoro è di due ore, ovviamente possono essere indette assemblee anche di una sola ora. La convocazione dell’assemblea, la durata, la sede e l’eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono rese note dai soggetti sindacali promotori almeno 6 giorni prima, con comunicazione scritta, fonogramma o fax, ai capi d’istituto delle scuole interessate all’assemblea. La comunicazione deve essere affissa all’albo della scuola con unito ordine del giorno nello stesso giorno in cui è pervenuta.

 

·        DELEGATI DI ISTITUTO E RELAZIONI SINDACALI A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA.

 

Fino alle elezioni delle RSU, previste per il Dicembre 2000 (vedremo se le faranno davvero!), i Capi d’istituto forniscono alle R.S.A. (Rappresentanze sindacali aziendali) ovvero ai Delegati delle organizzazioni sindacali rappresentative nominati o eletti all’interno delle singole organizzazioni,     un’informazione preventiva e  un’informazione successiva; i soggetti sindacali presenti nella scuola potranno chiedere un esame dell’argomento oggetto di informazione che può concludersi con un’intesa. Dopo le elezioni delle R.S.U., i soggetti sindacali a livello di istituzione scolastica saranno le R.S.U. e i rappresentanti delle  OO.SS. firmatarie del CCNL o maggiormente rappresentative. Come detto sopra non siamo sindacato firmatario del contratto ma non essendoci state le elezioni RSU la rappresentatività è tutta da provare anche per gli altri sindacati. Per questo anche noi nomineremo i nostri rappresentanti nelle scuole in cui siamo presenti in attesa che i lavoratori possano sceglierli con il voto.

Il Capo d’Istituto fornisce ai soggetti sindacali (Delegati) un’informazione preventiva e successiva, consegnando l’eventuale documentazione, sulle seguenti materie:

 

INFORMAZIONE PREVENTIVA

a) proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;

b) modalità di utilizzazione del personale in rapporto al piano dell’offerta formativa  (P.O.F.);

c) utilizzazione dei servizi sociali;

d) modalità e criteri  di applicazione dei diritti sindacali, nonché i contingenti di personale previsti dall’art. 2 dell’accordo sull’attuazione della Legge 146/1990;

e) attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;

f) attività e progetti retribuiti con il fondo d’istituto;

g) criteri di retribuzione e utilizzazione del personale impegnato nello svolgimento delle attività aggiuntive;

h) criteri riguardanti le assegnazioni alle sezioni staccate e ai plessi; ricadute sull’organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall’intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell’unità didattica, ritorni pomeridiani;

i) modalità relative alla organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del personale ATA e del personale educativo, nel rispetto di quanto previsto dalla contrattazione integrativa nazionale nonché i criteri per l’individuazione del personale A.T.A.  ed educativo da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo d’istituto.

INFORMAZIONE SUCCESSIVA

a) nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo d’istituto;

b) criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative. L’informazione preventiva e successiva viene fornita in appositi incontri da concordare tra Capi d’Istituto e delegati.

Fino al 31/8/2000, ricevuta l’ informazione preventiva  relativamente ai punti b), c), d), e), h) ed i), ciascuno dei soggetti sindacali di cui all’art. 9 del CCNL/99 può chiedere, come si è già accennato, un esame dell’argomento oggetto di informazione. Il capo d’istituto informa della richiesta ricevuta i soggetti sindacali presenti nella scuola e procede, entro tre giorni dalla richiesta, a convocare un apposito incontro che può concludersi con un’intesa entro 15 giorni. In caso di mancata intesa, ciascuno dei soggetti sindacali intervenuti in sede di esame può chiedere al Provveditore agli studi la convocazione delle parti per favorire la soluzione della controversia. ( procedura di conciliazione) La richiesta deve essere formulata in forma scritta e deve contenere una sintetica descrizione dei fatti. Le parti vengono convocate entro 5 giorni, il tentativo di conciliazione deve concludersi entro 15 giorni, durante il tentativo di conciliazione, l’amministrazione e le organizzazioni sindacali non intraprenderanno alcuna azione.

Contestualmente con la piena attuazione dell’autonomia scolastica e con l’attribuzione della dirigenza ai capi d’Istituto, le materie indicate nei predetti punti b), c), d), e), h), ed i) saranno oggetto di contrattazione integrativa.

 

·        DELEGHE SINDACALI E RAPPRESENTATIVITÀ

 

Ogni dipendente ha facoltà di rilasciare delega sindacale alla organizzazione cui intende aderire, per una quota mensile che sarà trattenuta direttamente sullo stipendio nella misura stabilita dagli organismi statutari dell’organizzazione. Quando non si intenda più rinnovare la delega occorre inviare la revoca in forma scritta all’Amministrazione che opera la trattenuta (Tesoro) e per conoscenza anche all’organizzazione sindacale.

Al Sindacato di Base (aderente al S.in COBAS) ci si può associare con delega o, se si vuole, con tessera annuale. Solo l’iscrizione tramite delega viene valutata ai fini della rappresentatività.

 

 

 

 

 

 

 

·        DIRITTO DI SCIOPERO

 

Preavviso di indizione  - Preavviso minimo previsto 15 giorni.

 

Proclamazione e revoca

La proclamazione e la revoca degli scioperi relativi alle vertenze nazionali deve essere comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica e al Ministero della Pubblica Istruzione - Gabinetto del Ministro; la proclamazione e la revoca di scioperi relativi a vertenze di livello territoriale o di singolo istituto deve essere comunicata al Provveditorato agli studi di appartenenza.

Si ricorda ai colleghi che l’indizione dello sciopero non è una prerogativa delle sole organizzazioni sindacali, ma è un diritto collettivo costituzionalmente garantito a tutti i lavoratori. Perciò un gruppo di lavoratori, anche limitato nel numero, può indire uno sciopero purché rispetti i termini di preavviso e dia indicazioni sulle modalità e sulle motivazioni.

 

Limiti temporali agli scioperi

Non possono essere effettuati scioperi a tempo indeterminato.

Non più di  40 ore (equivalenti ad 8 giorni per anno scolastico) nelle scuole materne ed elementari, non più di 60 (equivalenti a 12 giorni) negli altri ordini e gradi d’istruzioni, si comprendono in tali limiti gli scioperi brevi e quelli giornalieri.

Non più di due giorni consecutivi e  tra un’azione di lotta e la successiva deve intercorrere un intervallo di tempo non inferiore a sette giorni.

 

Preavviso volontario di adesione

I Capi d’Istituto, in occasione di ogni sciopero, possono chiedere ai dipendenti se intendono aderire. La comunicazione di adesione ha carattere volontario, non c’è obbligo di dire sì o dire no.

 

 

Formazione

 

Il sistema della formazione del personale ATA è articolato in 4 tipologie:

 

a) aggiornamento;

b) formazione specialistica;

c) formazione finalizzata alla mobilità all'interno dell'area;

d) formazione finalizzata al passaggio all'area superiore

 

Ai sensi dell'art. 13, comma 4 del CCNL il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati dall'Amministrazione a livello centrale o periferico è considerato in servizio a tutti gli effetti. I corsi di formazione sono organizzati normalmente su base provinciale.

 

Aggiornamento

 

L'aggiornamento è finalizzato a migliorare la qualità professionale del personale. I corsi hanno una durata tra le 20 e le 40 ore in relazione ai diversi profili professionali.

 

Formazione specialistica

 

E' la formazione legata all'attribuzione delle funzioni aggiuntive (vedi sotto). I corsi si concludono con una valutazione finale individuale volta a "verificare la professionalità acquisita per l'assunzione di specifiche responsabilità".

I corsi hanno durata prevista tra le 40 e le 80 ore in relazione ai profili. Sono attivati a livello provinciale con la previsione di formare annualmente almeno una persona per per ogni istituzione scolastica per ciascuna delle funzioni descritte nell'allegato 6 del CCNI con un ordine di priorità stabilito dalle graduatorie di cui all'allegato 7 del CCNI (vedi sotto).

 

Formazione finalizzata alla mobilità professionale
all’interno dell’area

 

1. Ai fini della formazione connessa ai passaggi all’interno della medesima area ai sensi dell’art.32 lett. B del C.C.N.L., sono attivate iniziative finalizzate ad una riqualificazione del personale mirata a far fronte alle esigenze di specifiche competenze o di nuovi profili professionali emergenti dall’attuazione dell’autonomia scolastica. Analoghe iniziative sono rivolte alla riconversione professionale del personale appartenente a profili con esubero di addetti finalizzate alla acquisizione delle specifiche competenze del profilo cui saranno trasferiti. I corsi hanno una durata prevista tra le 40 e le 80 ore in relazione ai vari profili.

2. I corsi sono attivati a livello provinciale, prioritariamente con la finalità di riassorbire il soprannumero. A questa tipologia di corsi il personale che non appartiene a profili con situazione di esubero è ammesso in subordine a coloro che si ritrovino in un profilo professionale con soprannumero.

 


Formazione finalizzata al passaggio ad aree
superiori

 

1.     Nel quadro normativo definito dal decreto legislativo n.29 del 3 febbraio 1993 e successive integrazioni e modificazioni, dalla legge n.124 del 3 maggio 1999 e dal C.C.N.L.  .sono attivati percorsi formativi con procedure selettive per il passaggio dal profilo di un’area a un profilo di area superiore.

2.     Il personale che consegue l’idoneità per il passaggio dall’area A) all’area B) e dall’area B) all’area C) viene periodicamente integrato nelle graduatorie di cui all’art.6, comma 10 della legge n.124 del 3 maggio 1999. Una quota  del 40% - per il passaggio dall’area A) all’area B) - e del 30% - per il passaggio dall’area B) all’area C) - dei posti disponibili annualmente nelle singole dotazioni è conferita tramite lo scorrimento delle citate graduatorie permanenti di cui all’art.6, comma 9, punto 1 e comma 10 della legge n.124/99.

3.     I percorsi formativi sono attivati, di norma, con periodicità quadriennale per un numero di posti doppio rispetto a quelli annualmente disponibili, dagli Uffici dell’amministrazione scolastica periferica in conformità di disposizioni emanate dal Ministero della pubblica istruzione sulla base della contrattazione integrativa annuale e della conseguente direttiva ministeriale, previa informazione alle OO.SS.

4.    Può partecipare il personale in possesso dei titoli di studio previsti per il profilo professionale di destinazione e il personale in possesso del titolo di studio stabilito per l’accesso al profilo di appartenenza o comunque in possesso del titolo che ha dato accesso al medesimo profilo e dell’anzianità di almeno cinque anni di effettivo servizio nell’area di appartenenza.

5.     L’accesso a tutti i  percorsi formativi previsti da presente articolo avviene previo superamento di prova selettiva , tramite test, integrata dalla valutazione dei titoli di studio, di servizio e professionali posseduti.

6.     I percorsi formativi per il passaggio dall’area A e l’area B (distinte per profili) hanno la durata di almeno 60 ore.

7.    I percorsi formativi per il passaggio dall'area B) all’area C) (distinte per profili) hanno la durata di almeno 80 ore.

8.    Ai sensi dell’art.37, comma 2 del C.C.N.L.  sono portate a compimento tutte le procedure selettive o concorsuali indette per la copertura di posti vacanti in corso ovvero già programmate, in base alle vigenti disposizioni per l’a.s.1999/2000.

9.    Fino a quando non sono effettuati i percorsi formativi sopra descritti, i posti disponibili annualmente dell’area B e dell’area C sono coperti tramite lo scorrimento della graduatoria dei concorsi riservati trasformata in permanente di cui all’art.6, comma 9, punto 1 della legge n. 124/99.

 

Funzioni aggiuntive del personale Ata

Una breve premessa è d'obbligo prima di riportare il testo degli articoli del CCNI che regola questo istituto. Come già ricordato nella prima pagina la nostra contrarietà alle funzioni aggiuntive è dettata da una seri di considerazioni di cui riassumiamo di seguito le principali:

 

a) sono uno strumento di divisione dei lavoratori;

b) molte di quelle che vengono considerate funzioni aggiuntive sono attività normalmente svolte a rotazione

     da tutto il personale;

c) anche presupponendo di specializzare parte del personale su alcune di queste (es: pronto soccorso, assistenza ad alunni portatri di handicap, compiti di centralinista telefonico ecc.) in assenza del personale cui sono state attribuite e retribuite dette funzioni chi le dovrebbe fare? Pensiamo a tante piccole scuole con tre o quattro collaboratori scolastici su due turni e magari con uno solo di questi con la "funzione aggiuntiva" e sarà più facile capire cosa intendiamo quando diciamo che il principio ispiratore non è la funzionalità del servizio ma la divisione dei lavoratori che, a quel punto, giustamente potrebbero rifiutarsi di fare quello che in precedenza avevano "diviso" tra tutti. Il problema quindi non è quello di qualche funzione aggiuntiva in più ma semmai di una più giusta retribuzione del lavoro svolto e di una formazione generalizzata che metta tutti nella condizione di poter svolgere in modo qualificato il proprio lavoro. Per questo crediamo che il prossimo contratto dovrebbe prevedere un consistente aumento dello stipendio base per tutti e abolire la "trovata" delle funzioni aggiuntive che, solo dirigenti ministeriali e sindacalisti lontani da tempo dal loro posto di lavoro possono inventarsi.

 

Veniamo quindi agli articoli del CCNI che istituiscono le funzioni aggiuntive così concepite dalle "teste pensanti" che  l'hanno firmato:

 

1 - Il presente articolo attua l’art.36, comma 4, del C.C.N.L.. Le funzioni aggiuntive dei diversi profili professionali sono descritte nell’allegato 6 del CCNI.

2 - Il Capo d’istituto assegna le funzioni a tempo determinato  secondo l’ordine delle graduatorie d’istituto costituite per profili e funzioni in base alle domande presentate dagli interessati e  alle tabelle di valutazione dei titoli di cui all’allegato 7 del presente contratto.

3 - Entro il 15 settembre Il Ministero della pubblica istruzione, sentite le OO.SS. determina il numero delle funzioni aggiuntive da distribuire ad ogni provincia proporzionalmente alle rispettive dotazioni organiche. In sede di contrattazione provinciale è stabilito il numero delle funzioni aggiuntive attribuibili alle singole istituzioni scolastiche ed educative. Ad ogni scuola sarà, comunque, garantita almeno una funzione aggiuntiva per ogni profilo professionale di:

-         assistente amministrativo;

-         assistente tecnico;

-         collaboratore scolastico;

-         cuoco.

La contrattazione provinciale si conclude entro il 15 ottobre.

 

4.- La misura della retribuzione accessoria annua per l’esercizio delle funzioni per singoli profili al lordo delle ritenute al dipendente è così definita:

a)    assistente amministrativo: £. 2.000.000;

b)    assistente tecnico: £. 2.000.000;

c)    cuoco: £. 2.000.000;

d)    collaboratore scolastico: £. 1.200.000.

 

 Alla liquidazione dei compensi di cui al presente articolo si provvede entro il 30 giugno di ogni anno e, comunque, non oltre il 31 agosto.

Allegato 6
Profili delle funzioni aggiuntive

 

1 Sono individuate le seguenti funzioni in aggiunta a quanto previsto dalle funzioni proprie di ciascun profilo:

 

1 - Assistente amministrativo

 - coordinatore di area o di progetto:

 

·       in qualità di coordinatore di area: svolge attività di coordinamento di più addetti inseriti in settori o eventuali aree omogenee, previste nel modello organizzativo dell’istituzione scolastica;

·       in qualità di coordinatore di progetto: svolge attività di supporto e coordinamento amministrativo per l’attuazione di progetti e di iniziative didattiche, decise dagli organi collegiali, anche in relazione all’introduzione di nuove tecnologie, con particolare riguardo a quelle di tipo informatico;

·       in qualità di addetto ai servizi di biblioteca svolge attività di collaborazione diretta con il bibliotecario dell’istituzione scolastica, se presente, e del docente responsabile incaricato al fine di classificare il materiale librario e gli eventuali fondi, controlla le giacenze ed  assicura il funzionamento della biblioteca sulla base delle indicazioni degli organi collegiali della scuola competenti al riguardo; cura l’integrità del materiale librario didattico e la tenuta dei registri relativi ai prestiti all’utenza; ha anche rapporti con la stessa utenza;

·       Insieme alle attività sopra specificate in qualità di vicario svolge attività di diretta collaborazione con il direttore dei servizi generali ed amministrativi e/o il responsabile amministrativo e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

 

2 - Assistente tecnico

 - coordinatore di area o di progetto:

·       svolge attività di collaborazione con l’ufficio tecnico e con analoghi organismi con assunzione di responsabilità diretta in merito alla gestione organizzativa dei laboratori e nella predisposizione del piano degli acquisti con il docente incaricato;

·       svolge attività di coordinamento di più addetti operanti in settori, specializzazioni ed aree professionale omogenee.

 

 

3 - Cuoco:

 - attività di coordinamento:

·       svolge attività di coordinamento degli addetti nell’ambito dei servizi di cucina e di mensa

·       svolge mansioni complesse di organizzazione dei servizi di cucina, con rilievo anche esterno.

 

4 - Collaboratore scolastico:

·         attività di pronto soccorso e di prima assistenza in attesa dell’intervento specialistico;

·         attività di assistenza qualificata agli alunni portatori di handicap, fornendo altresì ausilio nell’accesso all’interno della struttura scolastica, nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale;.

·         funzioni di supporto all’attività amministrativa e alla attività didattica o ai servizi di mensa.

·         attività di supporto al funzionamento dei laboratori e delle strumentazioni tecnologiche adibite ad uso didattico; e attività inerenti alla piccola manutenzione dei beni mobili e immobili;

·         compiti di centralinista telefonico,

·         conduttore di impianti di riscaldamento (purché provvisto di apposita patente), di manovratore di montacarichi e ascensori.

 

 

Allegato 7
graduatorie d’istituto per l’individuazione del personale a cui attribuire le funzioni aggiuntive

 

1- Graduatoria d’istituto per l’assistente amministrativo:

A) Anzianità di servizio nella funzione di responsabile amministrativo non inferiore ad un anno o a 360 giorni nell’ultimo quinquennio:

                      12 punti per ogni anno o 360 giorni

                1 punto per ogni mese o frazione superiore ai 15 giorni

B) Idoneità in concorsi a posti di responsabile:

  11 punti, per ogni ulteriore idoneità 3 punti.

C)  Possesso di titoli di studio previsti dalla tabella del C.C.N.L. per l’accesso al profilo di responsabile amministrativo:

    3 punti.

D)  Diploma di laurea diversa:

    1 punto.

E)   Attività di coordinamento certificata e con retribuzione ai sensi degli articoli 54, (punti a) e d)] e 71 del C.C.N.L.-Scuola del 1995:

    1 punto per ogni anno scolastico.

F)  A parità di punteggio prevale la maggiore anzianità di servizio nel profilo di assistente amministrativo.

A partire dal 1° settembre del 2001 la presente graduatoria è integrata:

G)    dal servizio prestato nella funzione di Direttore dei servizi generali ed amministrativi :

  12 punti per anno

H)    dalla valutazione relativa alla partecipazione al corso specialistico per coordinatore di area o di progetto conclusosi con una valutazione positiva:

    12 punti.

 

 

2- Graduatoria degli assistenti tecnici:

A) insegnamento come ITP (attraverso specifica certificazione):

  12 punti per almeno 360 giorni nell’ultimo quinquennio;

B) diploma di laurea tecnico-scentifica :

    1 punto;

C) eventuali attività di coordinamento, certificato e con retribuzione ai sensi degli articoli 54  (punti a) e d)) e 71 del C.C.N.L.- Scuola del 1995:

    1 punto per ogni anno scolastico;

D) a parità di punteggio prevale la maggiore anzianità nel profilo di assistente tecnico.

A partire dal 1° settembre del 2001 la predetta graduatoria viene integrata con la valutazione relativa alla partecipazione a corso di formazione specialistica per coordinatore di area e/o di progetto conclusosi con una valutazione positiva:

                 12 punti.

 

3 - Graduatoria di cuoco

servizio svolto effettivamente nell’ambito del precedente profilo di cuoco

                 12 punti per anno

 

4 - Graduatorie dei collaboratori scolastici

1-Per il conferimento dell’incarico di assistenza agli alunni portatori di handicap e funzioni di primo intervento di pronto soccorso, la graduatoria d’istituto è compilata sulla base dei seguenti requisiti o titoli:

A)  attestato di partecipazione a corsi specifici di assistenza ai portatori di handicap organizzati dagli enti locali, Croce Rossa, ospedali, associazioni di volontariato: 6 punti per ogni corso

B)  attestato di partecipazione a corsi di pronto soccorso o ad analoghe iniziative organizzate da Enti Locali, Croce Rossa, ospedali, associazioni di volontariato: 6 punti per ogni corso

C) eventuali attività certificate e con retribuzione ai sensi degli articoli 54, lettera b) e 71 del C.C.N.L.  del Comparto Scuola del 1995:

        1 punto per ogni anno scolastico

 

2- Per gli incarichi di supporto all’attività amministrativa, gestionale e/o didattica di laboratorio, di manutenzioni e di conduzione di impianti di riscaldamento, la graduatoria è compilata sulla base dei seguenti requisiti o titoli:

A)    Idoneità a concorsi a posti di assistente amministrativo o assistenti tecnici:

     12 punti

per ogni ulteriore idoneità ad altro concorso:

       3 punti.

B)    studio previsti dalla tabella B allegati al C.C.N.L. per l’accesso a profili superiori a quello di collaboratore  scolastico:

       3 punti.

A parità di punteggio prevale la maggiore anzianità di servizio nel profilo di collaboratore scolastico.