CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE
COMPARTO SCUOLA
Quadrienno normativo 1998-2001 e
biennio economico 1998-99
del personale del comparto scuola
Pubblicato sul Supplemento Ordinario n.
109 alla G.U. n. 133 del 9 giugno 1999
Indice
Titolo I - Rapporto di lavoro
Capo
I - Disposizioni generali
pag. 2
Capo
II - Relazioni sindacali pag.
6
Capo
III - Norme comuni
pag.18
Capo
IV - Norme di area
Sezione I - Capi d’Istituto pag. 48
Sezione II - Personale
docente pag. 53
Sezione III - Personale ATA pag. 66
Capo
V - Particolari tipologie di corsi
pag. 78
Capo VI -
Aspetti economico-retributivi generali pag. 80
Capo VII -
Disposizioni finali ed integrative pag.91
Tabella A
Tabella B
Tabella C
Tabella D1
Tabella D2
Tabella E
Allegato -
ATTUAZIONE DELLA LEGGE 146/90 pag.123
Titolo I - Rapporto di lavoro
CAPO I
- DISPOSIZIONI GENERALI
ART.1 - CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA,
DECORRENZA DEL PRESENTE CONTRATTO
1.
Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato appartenente
al comparto di cui all'art. 8 del contratto collettivo nazionale quadro
sottoscritto il 2 giugno 1998. Il personale del comparto si articola nelle
seguenti aree professionali:
a)
area dei servizi generali, tecnici e amministrativi;
b)
area della funzione docente;
c)
area della specifica dirigenza scolastica.
2.
Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 1998 - 31 dicembre 1999 per
la parte economica e fino al 31-12-2001 per la parte normativa.
3.
Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione, salvo diversa
prescrizione del presente contratto. La stipulazione si intende avvenuta al
momento della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali a
seguito del perfezionamento delle procedure di cui all’ art. 51, commi 1 e 2
del D.Lgs. n. 29 del 1993.
4.
Il presente contratto, alla scadenza,
si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta
da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni
singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono
in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto
collettivo.
5.
Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza
della parte economica del presente contratto, ai dipendenti del comparto sarà
corrisposta la relativa indennità, secondo le scadenze previste dall'accordo
sul costo del lavoro del 23 luglio 1993.
Per
l' erogazione di detta indennità si applica la procedura dell'art. 52, commi 1
e 2, del D.Lgs. n. 29 del 1993.
6.
In sede di rinnovo biennale per la parte economica ulteriore punto di
riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l’inflazione
programmata e quella effettiva intervenuta nel presente biennio, secondo quanto
previsto dall’accordo tra Governo e parti sociali del 23 luglio 1993.
7.
Ai sensi dei decreti legislativi 24-7-1996, nn.433 e 434 il presente contratto
di lavoro si applica anche al personale scolastico delle provincie autonome di
Bolzano e Trento, salvo quanto disposto eventualmente in sede di contrattazione
collettiva provinciale entro i limiti di compatibilità fissati dai richiamati
provvedimenti
____________________________________
ART. 51 d.lgs 29/1993
AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE
I. Gli
indirizzi per la contrattazione collettiva nazionale sono deliberati dai
comitati di settore prima di ogni rinnovo contrattuale e negli altri casi in
cui è richiesta una attività negoziale dell'A.R.A.N.. Gli atti di indirizzo
delle amministrazioni diverse dallo Stato sono sottoposti al Governo che, non
oltre dieci giorni, può esprimere le sue valutazioni, per quanto attiene agli
aspetti riguardanti la compatibilità con le linee di politica economica e
finanziaria nazionale.
2. L'A.R.A.N.
informa costantemente i comitati di settore e il Governo sullo svolgimento
delle trattative.
3. Raggiunta
I' ipotesi di accordo, l'A.R.A.N. acquisisce il parere favorevole del comitato
di settore sul testo contrattuale e sugli oneri finanziari diretti e indiretti
che ne conseguono a carico dei bilanci delle amministrazioni interessate. Il comitato di settore esprime, con gli
effetti di cui all'articolo 46, comma 1, il proprio parere entro cinque giorni
dalla comunicazione dell'A.R.A.N.. Per le amministrazioni di cui all'articolo
46, comma 2, il parere è espresso dal Presidente del Consiglio dei Ministri,
tramite il Ministro per la funzione pubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri.
4. Acquisito
il parere favorevole sull'ipotesi di accordo, il giorno successivo l'A.R.A.N.
trasmette la quantificazione dei costi contrattuali alla Corte dei conti ai
fini della certificazione d ' i compatibilità con gli strumenti di
programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis della legge 5 agosto
1978, n. 468 (a), e successive
modificazíoni. La Corte dei conti certifica
l'attendibilità dei costi quantificati e la loro compatibilità con gli
strumenti di programmazione e di bilancio, e può acquisire a tal fine elementi
istruttori e valutaioni da tre esperti designati dal Presidente del Consiglio
dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, dei bilancio e della
programmazione economica. La
designazione degli esperti, per la certificazione dei contratti collettivi
delle' amministrazioni delle Regioni e degli enti locali, avviene previa intesa
con la Conferenza Stato-regioni e con la Conferenza Stato-città. Gli esperti sono nominati prima che
l'ipotesi di accordo sia trasmessa alla Corte dei conti.
5. La
Corte dei conti delibera entro quindici giorni dalla trasmissione della
quantificazione dei costi contrattuali, decorsi i quali la certificazione si
intende effettuata positivamente. L’Esito della certificazione viene comunicato
dalla Corte all'A.R.A.N., al comitato di settore e al Governo. Se la certificazione è positiva, il
Presidente dell'A.R.A.N. sottoscrive definitivamente il contratto collettivo.
6. Se la certificazione della Corte dei conti non è
positiva, l'A.R.A.N., sentito il comitato di settore o il Presidente del
Consiglio dei ministri, assume le iniziative necessarie per adeguare la
quantificazione dei costi contrattuali ai fini della certificazione, ovvero,
qualora non lo ritenga possibile, convoca le organizzazioni sindacali ai fini
della riapertura delle trattative.
7. In
ogni caso, la procedura di certificazione deve concludersi entro quaranta
giorni dall'ipotesi di accordo, decorsi i quali il Presidente dell'A.R.A.N. ha
mandato di sottoscrivere definitivamente il contratto collettivo, salvo che non
si renda necessaria la riapertura delle trattative ai sensi del comma
precedente.
Art. 52.
Disponibilità destinate alla
contrattazione collettiva
nelle amministrazioni pubbliche e
verifica
1. Il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, previa intesa espressa dalla
Conferenza unificata Stato-regioni e Stato-città per i contratti collettivi
nazionali relativi alle amministrazioni di cui all'articolo 46, terzo comma,
lettera a), quantifica l'onere derivante dalla contrattazione collettiva
nazionale con specifica indicazione di quello da porre a carico del bilancio
dello Stato e di quello al quale provvedono, nell'ambito delle disponibilità
dei rispettivi bilanci, le altre pubbliche amministrazioni. L'onere a carico del bilancio dello Stato è
determinato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria ai sensi dell'articolo Il della legge 5
agosto 1978, n 468 , e successive
modificazioni ed integrazioni.
2. I contratti collettivi sono
corredati da prospetti contenenti la quantificazione degli oneri nonché
l'indicazione della copertura complessiva per l'intero do di validità
contrattuale, prevedendo con apposite clausole la possibilità di prorogare
l'efficacia temporale del contratto ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale
o totale in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa.
3. La spesa posta a carico del bilancio
dello Stato è iscritta in apposito fondo dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in ragione
dell'ammontare complessivo. In esito alla sottoscrizione dei singoli contratti
di comparto, il Ministero del tesoro, del bilancio. e della programmazione
economica è autorizzato a ripartire, con i propri decreti, le somme destinate a
ciascun comparto. mediante assegnazione diretta a favore dei competenti
capitoli di bilancio, anche di nuova istituzione, per il personale
dell'amministrazione statale, ovvero mediante trasferimento ai bilanci delle
amministrazioni autonome e degli enti in favore dei quali sia previsto
l’apporto finanziario dello Stato a copertura dei relativi oneri. Analogamente
provvedono le altre amministrazioni pubbliche con i rispettivi bilanci.
4. Le somme provenienti dai trasferimenti di cui al comma 3 devono
trovare specifica
allocazione nelle entrate dei bilanci delle amministrazioni ed enti
beneficiari per essere
assegnate ai pertinenti capitoli di spesa dei medesimi bilanci . 1
relativi stanziamenti
sia in entrata che in uscita non possono essere incrementati se non con
apposita
autorizzazione legislativa.
5 Il controllo sulla compatibilità dei costi della
contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio ai sensi
dell’articolo 45, comma 4, è effettuato dal collegio dei revisori dei conti
ovvero, laddove tale organo non sia previsto dai nuclei di valutazione o dai
servizi di controllo interno ai sensi dell'articolo 20.
ART. 2 - INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEI CONTRATTI
1.
In attuazione dell'art. 53, del D.Lgs n. 29 del 1993, quando insorgano
controversie sull'interpretazione del contratto collettivo nazionale,
integrativo e decentrato, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano,
entro 30 giorni dalla richiesta di cui
al successivo comma 2, per definire consensualmente il significato della
clausola controversa. La procedura deve concludersi entro 30 giorni dalla data
del primo incontro.
2.
Al fine di cui al comma 1 la parte interessata invia all’altra apposita richiesta
scritta con lettera raccomandata. La richiesta deve contenere una sintetica
descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa; essa deve
comunque far riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di
rilevanza generale.
3.
L'eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della
vigenza del contratto collettivo nazionale, integrativo e decentrato.
art. 53 del d.lgs 29/1993
Interpretazione
autentica dei contratti collettivi
1.
quando insorgano controversie
sull'interpretazione dei
contratti collettivi, le parti che li
hanno sottoscritti si incontrano per
definire consensualmente il significato della clausola controversa.
2.
l'accordo conseguito ai sensi del comma
1 sostituisce con effetto retroattivo, dal momento
del suo perfezionamento con le
procedure di cui all'articolo 51, la clausola contrattuale oggetto della controversia.
3. l'accordo
di interpretazione autentica del contratto ha effetto sulle controversie
individuali aventi ad oggetto le materie regolate dall'accordo medesimo.
Si applica la disposizione
dell'articolo 21l3, quarto comma, del codice civile.
Capo II - Relazioni sindacali
ART. 3 - OBIETTIVI E STRUMENTI
1. Il sistema
delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle
rispettive responsabilità dell’amministrazione scolastica e dei sindacati,
persegue l’obiettivo di contemperare l’interesse dei dipendenti al
miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con
l’esigenza di incrementare l’efficacia e l’efficienza dei servizi prestati alla
collettività.
Il sistema
delle relazioni sindacali è improntato alla correttezza e trasparenza dei
comportamenti.
2. Il sistema
delle relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali:
a) contrattazione collettiva: si svolge
a livello integrativo nazionale e, ad autonomia realizzata, a livello di
istituzione scolastica, con le modalità, i tempi e le materie indicate agli
articoli 4 e 6; a livello provinciale è collocata la contrattazione decentrata
di cui all’articolo 4, comma 2.
b) partecipazione: si articola negli
istituti dell’informazione, della concertazione e delle intese. Essa può
prevedere altresì l’istituzione di commissioni paritetiche con finalità
propositive, secondo le modalità indicate nell’articolo 5.
c)
interpretazione autentica dei contratti collettivi di cui all'art.2.
Art. 4 -
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA
1. La
contrattazione collettiva integrativa è finalizzata ad incrementare la qualità
del servizio scolastico, sostenendo i processi innovatori in atto anche
mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte.
I contratti
collettivi, nei vari livelli previsti, definiscono i criteri di distribuzione
al personale delle risorse disponibili, nonché i criteri generali di verifica
dei risultati, in relazione agli specifici obiettivi programmati.
In sede di
contrattazione collettiva integrativa nazionale sono disciplinate le seguenti
materie:
con cadenza
annuale:
a) i
criteri generali di utilizzazione delle risorse complessivamente disponibili
per il miglioramento dell’attività formativa e per le prestazioni aggiuntive,
nonché le modalità di verifica dei risultati conseguiti;
b) la
mobilità interna al comparto ed incompartimentale;
c) procedure e criteri di utilizzazione del personale;
con cadenza
quadriennale o inferiore, se richiesta dalle parti:
a) i criteri
per la ripartizione delle risorse per l'erogazione della retribuzione
integrativa legata ai processi di attuazione dell'autonomia;
b) i criteri
per la assegnazione dell’indennità di direzione per i capi di istituto;
c) i criteri
per la assegnazione dell’indennità di amministrazione ai direttori
amministrativi ed ai responsabili amministrativi;
d) le linee di
indirizzo per l'attività di formazione in servizio e per l'aggiornamento, ivi
compresi i piani di riconversione del personale in relazione alle situazioni di
esubero, nonché i criteri relativi alla ripartizione delle risorse ed alle
modalità di verifica dei risultati conseguiti;
e) le linee di
indirizzo e i criteri per la tutela della salute nell'ambiente di lavoro;
f)
l'ammontare delle risorse destinate ai progetti per le scuole situate nelle
zone a rischio ed i criteri di allocazione e utilizzo delle medesime risorse a
livello d'istituto, inclusa l'assegnazione di una quota dei fondi destinati
alla formazione per il finanziamento di moduli formativi specifici per il
personale e i criteri generali di verifica dei risultati in relazione agli
specifici obiettivi programmati;
g)
articolazione e modalità di composizione dell'Osservatorio di orientamento e
monitoraggio;
h)
i criteri generali per la valutazione dei titoli culturali e professionali
nonchè la quota di risorse, da riservare al trattamento economico connesso allo
sviluppo della professionalità dei docenti e del personale ATA;
i)
indennità di turno notturno, notturno – festivo e festivo del personale ATA ed
educativo delle istituzioni scolastiche ed educative;
l) quanto altro specificamente previsto nel
presente contratto.
2. Presso
ciascun ufficio scolastico provinciale, la contrattazione decentrata si svolge
sulle seguenti materie:
a) l'utilizzazione
del personale in altre attività di insegnamento, del personale soprannumerario
nonché di quello collocato fuori ruolo;
b) i criteri
per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio;
c)
i criteri e le modalità per lo svolgimento delle assemblee territoriali e le
relazioni sindacali a livello provinciale;
d) le
opportunità formative per il personale docente, educativo e ATA, inclusi i
docenti assunti a tempo determinato che provengano dalle graduatorie
permanenti;
e) l'esercizio
dei permessi sindacali.
3. La
contrattazione integrativa si svolge con i limiti dell’art. 45 del D.Lgs.
29/1993.
Entro il primo
mese di negoziato le parti non assumono iniziative unilaterali, né procedono ad
azioni dirette.
Entro il
30-6-2000 la materia del presente articolo verrà rivista per adeguarla con il
completamento dell’autonomia scolastica. Fino a tale data rimangono in vigore
gli accordi decentrati esistenti.
Sulle materie
che incidono sull’ordinato e tempestivo avvio dell’anno scolastico la
contrattazione deve concludersi entro il 30 giugno.
___________________________________________
art. 45 d.lgs 29/1993
contratti collettivi
1.
la contrattazione collettiva e'
nazionale e decentrata. essa si svolge su tutte le materie relative al
rapporto di lavoro, con esclusione di
quelle riservate alla legge e agli atti normativi e amministrativi
secondo il disposto dell'articolo
2, comma 1, lettera c),
della legge 23 ottobre 1992,
n.421.
2.
i contratti collettivi nazionali sono stipulati per comparti della pubblica
amministrazione comprendenti settori omogenei o affini.
3.
i comparti sono determinati e possono essere
modificati, sulla base di accordi stipulati tra l'agenzia di cui
all'articolo 50, in rappresentanza
della parte pubblica, e le confederazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale,
con decreto del presidente del consiglio dei ministri, sentita la conferenza
dei presidenti delle regioni per gli aspetti interesse regionale.
fino a quando non sia stata costituita
l'agenzia, in rappresentanza della parte pubblica provvede il presidente del consiglio dei
ministri o un suo delegato
4.
la contrattazione collettiva decentrata
e' finalizzata al contemperamento tra
le esigenze organizzative, la tutela dei dipendenti e l'interesse degli
utenti. essa si svolge sulle materie e
nei limiti stabiliti dai contratti
collettivi nazionali.
5.
mediante contratti collettivi quadro
possono essere disciplinate, in modo uniforme per tutti i comparti e le
aree di contrattazione collettiva, la durata dei contratti collettivi e
specifiche materie.
6.
i contratti collettivi quadro sono
stipulati dall'agenzia di cui all'articolo 50, per la parte pubblica, e, per la
parte sindacale, dalle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano
nazionale.
7.
i contratti collettivi nazionali di comparto
sono stipulati dall'agenzia di cui all'articolo 50, per la parte
pubblica, e, per la parte sindacale, dalle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nonché dalle organizzazioni maggiormente
rappresentative sul piano nazionale nell'ambito del comparto.
8.
i contratti collettivi decentrati sono
stipulati, per la parte pubblica, da
una delegazione composta dal
titolare del potere di rappresentanza
delle singole amministrazioni o da un suo delegato, che la presiede, da rappresentanti dei titolari
degli uffici interessati e, per la
parte sindacale, da una rappresentanza composta secondo modalità definite dalla
contrattazione collettiva nazionale e, nell'ambito della provincia autonoma
di Bolzano, anche dalla confederazione sindacale maggiormente rappresentativa sul piano provinciale ai sensi dell'articolo 9 del decreto del presidente della repubblica
6 gennaio 1978, n. 58.
9.
le amministrazioni pubbliche osservano
gli obblighi assunti con i contratti collettivi di cui al presente
articolo.
Art. 5 - PARTECIPAZIONE
1.L’Amministrazione
scolastica, nazionale, regionale e provinciale, nell’ambito della propria
autonomia e delle proprie distinte responsabilità, fornisce informazioni e, ove
necessaria, la relativa documentazione cartacea e/o informatica ai soggetti
identificati all’articolo 9 sulle
seguenti materie:
a) criteri per
la definizione e la distribuzione degli organici di tutto il personale, anche
con riferimento a quanto previsto, per il personale ATA, dall'art. 31, comma 1,
lettera c), del D.Lgs. n. 29 del 1993;
b) modalità
organizzative per l'assunzione del personale a tempo determinato e
indeterminato;
c) documenti
di previsione di bilancio relativi alle spese per il personale;
d) operatività
di nuovi sistemi informativi o di modifica dei sistemi preesistenti concernenti
i servizi amministrativi e di supporto dell’attività scolastica;
e) dati
generali sullo stato dell'occupazione degli organici e di utilizzazione del
personale;
f) andamento
generale della mobilità del personale;
g) strumenti e
metodologie per la valutazione della produttività ed efficacia qualitativa del
sistema scolastico, anche in rapporto alle sperimentazioni in atto;
h)
informazioni di cui al comma 6 dell'art.19.
2. Gli incontri per l’informazione si
svolgono con cadenza almeno annuale. Essi hanno come oggetto il consuntivo
degli atti di gestione adottati e i relativi risultati, nonché i progetti
riguardanti le materie elencate. La documentazione relativa viene fornita ai
sindacati con congruo anticipo. Gli organismi di cui all’articolo 9 possono
richiedere nelle materie sopraelencate informazioni riguardanti singole
istituzioni scolastiche.
3. Su ciascuna
delle materie previste al comma 1 e sulle linee essenziali di indirizzo in
materia di gestione della organizzazione scolastica, può essere consensualmente
decisa la formazione di commissioni paritetiche, per un esame più approfondito
di singoli problemi al fine di avanzare proposte non vincolanti per
l’Amministrazione e di formulare raccomandazioni ai soggetti della
contrattazione decentrata.
4. Ricevuta l’informazione i soggetti
sindacali di cui all’articolo 9 possono chiedere che si dia inizio alla
procedura di concertazione sulle seguenti materie:
a) criteri per la definizione e la
distribuzione degli organici di tutto il personale, anche con riferimento a
quanto previsto, per il personale ATA, dall'art. 31, comma 1, lettera c), del
D.Lgs. n. 29 del 1993;
b) le modalità
organizzative per l'assunzione del personale a tempo determinato e indeterminato.
La
concertazione si svolge in appositi incontri che iniziano entro 48 ore dal
ricevimento della richiesta. Nella concertazione le parti verificano la
possibilità di un accordo mediante un confronto che deve concludersi entro 15
giorni dalla sua attivazione. Dell’esito della concertazione è redatto verbale
dal quale risultino le posizioni delle parti. Durante il periodo in cui si
svolge la concertazione le parti non assumono iniziative unilaterali sulle
materie oggetto della stessa.
Entro il 30-6-2000
la materia del presente articolo verrà rivista per adeguarla al completamento
dell’autonomia scolastica, in coerenza con quanto previsto dal decreto legge n.
5 del 22 gennaio 1999, convertito in legge n.69/1999.
Sulle materie
che incidono sull’ordinato e tempestivo avvio dell’anno scolastico la
concertazione deve concludersi entro il 30 giugno.
_____________________________
ART. 31 D.lgs
29\93
individuazione
degli uffici dirigenziali e determinazione delle piante organiche in sede di
prima applicazione del presente decreto.
1.
in sede di prima applicazione del
presente decreto, le amministrazioni pubbliche procedono:
c)
alla revisione delle tabelle annesse al
decreto del presidente della
repubblica 31 maggio 1974, n. 420, al
fine di realizzare, anche con
riferimento ai principi ed ai criteri fissati nel titolo i del presente decreto ed in particolare negli articoli 4,
5 e 7, una più razionale assegnazione e distribuzione dei posti delle varie qualifiche per ogni singola unita' scolastica, nel limite massimo della
consistenza numerica complessiva delle unita di personale previste nelle
predette tabelle.
TESTO DEL DECRETO - LEGGE 22 GENNAIO
1999, N.5 CONVERTITO IN LEGGE. 24 MARZO 1999, N. 69,: "disposizioni
urgenti in materia di elezioni delle
rappresentanze unitarie del personale e
di valutazione della
rappresentatività' delle organizzazioni e confederazioni sindacali nel comparto
scuola"
art.
1. in deroga a quanto diversamente previsto dall'articolo 8 del decreto
legislativo 4 novembre 1997, n. 396, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, nel comparto
"scuola" si osservano le seguenti disposizioni in materia di elezioni
di organismi di rappresentanza unitaria del personale e di valutazione della
rappresentatività' delle organizzazioni e con- federazioni sindacali:
a)
in relazione
ai tempi di attuazione dell'autonomia scolastica, le elezioni delle rappresentanze unitarie del personale di cui
all'articolo 47 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, nel
comparto "scuola" si svolgono nelle date ed al livello contrattuale
individuati mediante accordi tra l'Aran
e le confederazioni sindacali
rappresentative ai sensi dell'articolo 47 -bis del citato decreto legislativo
n. 29 del 1993;
b)
in via transitoria, limitatamente al
comparto "scuola", l'aran procede alla verifica della
rappresentatività' delle organizzazioni e
delle confederazioni, di cui
all'articolo 8, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396, come modificato dal decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 80, in base al solo dato associativo
riferito al 1998; entro il primo trimestre
del 2001 l'aran provvede, limitatamente
al comparto "scuola",
alla verifica definitiva in base alle deleghe relative al 2000 ed ai voti
riportati nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale, ai sensi dell'articolo 47-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed
integrazioni.
art.
2 il presente decreto entra in vigore
il giorno stesso della sua pubblicazione nella gazzetta ufficiale della
repubblica italiana e sarà presentato alle camere per la conversione in legge.
Art. 6 - RELAZIONI A LIVELLO DI ISTITUZIONE
SCOLASTICA
1. A livello
di ogni istituzione scolastica, in coerenza con le prospettive di decentramento
e di autonomia, nel rispetto delle competenze del capo di istituto e degli
organi collegiali le relazioni sindacali si svolgono con le modalità previste
dal presente articolo.
2.
Contestualmente con la piena attuazione dell’autonomia scolastica e con
l’attribuzione della dirigenza ai capi d’istituto ciascuna istituzione
scolastica è sede di contrattazione integrativa.
3. Il capo di istituto fornisce ai
soggetti sindacali di cui all'articolo 9 un'informazione preventiva,
consegnando l'eventuale documentazione, sulle seguenti materie:
a) proposte
di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
b) modalità
di utilizzazione del personale in rapporto al piano dell’offerta formativa;
c) utilizzazione
dei servizi sociali;
d) modalità
e criteri di applicazione dei diritti sindacali, nonché i contingenti di
personale previsti dall’articolo 2 dell'allegato accordo sull'attuazione della
legge 146/1990;
e) attuazione
della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
f)
attività e progetti retribuiti con il fondo d'istituto o con
altre risorse derivanti da convenzioni ed accordi;
g) criteri
di retribuzione e utilizzazione del personale impegnato nello svolgimento delle
attività aggiuntive;
h) criteri
riguardanti le assegnazioni alle sezioni staccate e ai plessi; ricadute
sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle
prestazioni legate alla definizione dell’unità didattica; ritorni pomeridiani.
i)
modalità relative alla organizzazione del lavoro e
all’articolazione dell’orario del personale ATA e del personale educativo, nel
rispetto di quanto previsto dalla contrattazione integrativa nazionale, nonché
i criteri per l’individuazione del personale ATA ed educativo da utilizzare
nelle attività retribuite con il fondo di istituto;
l) criteri per la fruizione dei permessi per
l’aggiornamento.
4. Sulle
seguenti materie l'informazione è successiva:
a) nominativi
del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di
istituto;
b) criteri di
individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti
da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi
di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o
dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni.
L'informazione
viene fornita in appositi incontri da concordare tra le parti.
5. Fino al 31 agosto del 2000, ricevute
le informazioni relative ai punti b), c) , d), e), h) ed i) del comma 3,
ciascuno dei soggetti sindacali di cui all'articolo 9 può chiedere un esame
dell'argomento oggetto di informazione. Il capo di istituto informa della
richiesta ricevuta i soggetti sindacali presenti nella scuola e procede, entro
tre giorni dalla richiesta, a convocare un apposito incontro che può
concludersi con un’intesa entro 15 giorni. Contestualmente con la piena
attuazione dell’autonomia scolastica e con l’attribuzione della dirigenza ai
capi di istituto le materie indicate nei predetti punti b), c), d), e), h) ed
i) sono oggetto di contrattazione integrativa.
6. Sulle
materie che incidono sull’ordinato e tempestivo avvio dell’anno scolastico
tutte le procedure previste dal presente articolo debbono concludersi nei
termini stabiliti dal provveditore agli studi per le questioni che incidono
sull’assetto organizzativo provinciale e, per le altre, nei tempi congrui per
assicurare il tempestivo ed efficace inizio delle lezioni, nonché la necessaria
informazione agli allievi ed alle loro famiglie.
ART. 7 – ESAME
DELLO STATO DELLE RELAZIONI SINDACALI A LIVELLO DECENTRATO
Entro il 30
giugno 2000, l’ARAN e le OO. SS. firmatarie del presente CCNL si incontreranno
per esaminare lo stato delle relazioni sindacali a livello decentrato, anche
sulla base di un monitoraggio a campione i cui risultati saranno messi a
disposizione delle stesse OO.SS. e del Ministero della P.I.
Art. 8 -
CLAUSOLE DI RAFFREDDAMENTO
Entro il primo
mese del negoziato relativo alla contrattazione le parti non assumono
iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette. Durante il periodo in
cui si svolge la concertazione le parti non assumono iniziative unilaterali sulle
materie oggetto della stessa.
Art.
9 - Composizione
delle delegazioni
1.
Le delegazioni trattanti sono costituite come segue:
I - A LIVELLO
NAZIONALE DI AMMINISTRAZIONE
a) Per la
parte pubblica:
- dal Ministro
o da un suo delegato;
- da una rappresentanza
dei dirigenti titolari degli uffici direttamente interessati alla trattativa.
b)
Per le organizzazioni sindacali:
- dai rappresentanti delle organizzazioni
sindacali di categoria firmatarie del presente C.C.N.L.
II - A LIVELLO
DI UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE E PROVINCIALE
a) Per la
parte pubblica:
- dal dirigente titolare del potere di
rappresentanza dell'amministrazione nell'ambito dell'ufficio o da un suo
delegato, da due funzionari dell'ufficio medesimo, di area C. L'amministrazione
può avvalersi, in qualità di consulenti, di capi d'istituto e altro personale
scolastico esperto nella materia.
b)
Per le organizzazioni sindacali:
- dai rappresentanti delle
organizzazioni sindacali di categoria
firmatarie del presente C.C.N.L.
III -A LIVELLO
DI ISTITUZIONE SCOLASTICA
a) Per
la parte pubblica: dal dirigente scolastico;
b) Per
le organizzazioni sindacali: - dalle R.S.A. (fino alla elezione delle R.S.U.)
affiliate alle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi degli articoli
47, comma 2, e 47 bis del D.Lgs. 29/1993 e successive modificazioni;
-
dalle R.S.U. e dai
rappresentanti delle OO.SS. di categoria firmatarie del
presente CCNL come previsto dall'Accordo
quadro 7-8-1998 sulla
costituzione delle RSU.
2.
L’amministrazione scolastica può avvalersi, nella contrattazione collettiva
integrativa, dell’assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle
pubbliche amministrazioni (A.RA.N.).
CAPO III - NORME COMUNI
ART.
10 - DOVERI DELL'AMMINISTRAZIONE
SCOLASTICA
1. Allo scopo di
realizzare un sistema che coniughi efficienza ed efficacia del servizio e la
trasparenza amministrativa in tutte le strutture scolastiche i responsabili
delle medesime sono tenuti ad adottare
i comportamenti di cui ai commi seguenti. I responsabili delle strutture
scolastiche sono tenuti a compiere gli
atti formali necessari per eliminare le fiscalità burocratiche che aggravano
l'adempimento degli obblighi dei dipendenti.
Al medesimo scopo
deve essere privilegiata la comunicazione verbale nell'ambito degli organi
collegiali, contenendone la verbalizzazione entro il limite strettamente
indispensabile e deve essere data integrale attuazione alla normativa in
materia di semplificazione e trasparenza amministrativa.
2. La formazione
continua, iniziale ed in servizio,
costituisce una risorsa che l'amministrazione scolastica è tenuta a fornire al
personale scolastico per migliorarne la qualità professionale e l'attitudine a
realizzare le esigenze connesse al regime di autonomia della scuola prefigurato
dalla normativa vigente.
Spetta al datore di lavoro garantire l'equa fruizione
delle opportunità formative da parte dei capi d’istituto, del personale
docente, educativo e ATA, inclusi i docenti assunti a tempo determinato che
provengano dalle graduatorie ad esaurimento.
In ogni caso, saranno assicurate le concrete condizioni di fruibilità legate a specificità territoriali.
3. La normativa sulla semplificazione amministrativa deve
trovare applicazione anche relativamente agli atti di certificazione posti in
essere con il concorso dei docenti.
4. In relazione alla semplificazione amministrativa, per
quanto riguarda la disposizioni non
contrattualizzate, viene costituito, entro il 30 giugno 1999, un apposito gruppo di lavoro presso il Ministero
Pubblica Istruzione.
ART.
11 - MISURE INCENTIVANTI PER PROGETTI NELLE SCUOLE SITUATE IN ZONE A RISCHIO
1.
Il Ministero della P.I. entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente
contratto, d’intesa con le organizzazioni sindacati firmatarie e le altre
Amministrazioni Pubbliche per il necessario coinvolgimento ai fini
dell’attuazione di interventi integrati, individua, tenuto conto delle risorse
disponibili, le scuole situate nelle zone a rischio di devianza sociale e
criminalità minorile e caratterizzate da abbandoni scolastici sensibilmente
superiori alla media nazionale.
2.
Le scuole situate nelle predette zone possono elaborare progetti finalizzati al recupero dell’insuccesso
scolastico. Saranno finanziati i progetti scelti dal Ministero della P.I. in
base alle disponibilità delle risorse complessive previste nella contrattazione
integrativa di cui al successivo comma 5 ed ai criteri selettivi ivi
individuati.
3.
Al personale coinvolto nel progetto di cui al precedente comma sarà corrisposta un’indennità mensile accessoria commisurata
alle prestazioni esigibili per la durata prevista dalla realizzazione del
progetto stesso;
4.
La dichiarazione di disponibilità ad assicurare la permanenza per la durata
prevista dalla realizzazione del progetto, e comunque non inferiore a tre anni,
dà titolo alla precedenza ai fini del trasferimento alle scuole di cui sopra.
5. In sede di contrattazione integrativa nazionale
saranno determinati:
·
i criteri generali per la selezione dei progetti da
finanziare;
·
i criteri generali di verifica dei risultati in relazione
agli specifici
obiettivi programmati;
·
i criteri di utilizzo a livello d’istituto delle risorse
destinate al personale coinvolto nei progetti, inclusa l'assegnazione di una
quota al finanziamento di moduli formativi specifici per il personale
nell’ambito delle risorse disponibili per la formazione del personale
scolastico.
6.
Ai fini di cui al comma 1, il Ministero della Pubblica Istruzione promuoverà le
opportune iniziative per assicurare l’integrazione interistituzionale degli
interventi e delle risorse.
ART.
12 - FORMAZIONE IN SERVIZIO
1.
Nell’ambito dei processi di riforma e di innovazione nella scuola, la
formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo
professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di
cambiamento, per una efficace politica di sviluppo delle risorse umane
attraverso qualificate iniziative di prima formazione ed in servizio, di
mobilità, riqualificazione e riconversione professionale, nonché di interventi
formativi finalizzati a specifiche esigenze.
La
formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l’accesso a
percorsi universitari, per favorire l’arricchimento e la mobilità professionale
mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con
discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati
necessari secondo le norme vigenti.
In
sede di contrattazione integrativa nazionale, sulla base della quale entro il
31 ottobre antecedente a ciascun anno finanziario di riferimento il Ministero
della P.I. emana apposita direttiva, sono definiti gli obiettivi formativi
assunti come prioritari con particolare riguardo:
-
ai processi di autonomia e di innovazione in atto;
-
al potenziamento e al miglioramento della qualità
professionale;
-
al potenziamento dell’offerta formativa nel territorio con
particolare riguardo alla prevenzione dell’insuccesso scolastico e al recupero
degli abbandoni e all’esigenza di formazione continua degli adulti.
-
ai processi di informatizzazione, con particolare riguardo
alla valorizzazione della professionalità ATA in connessione con l’attuazione
dell’autonomia organizzativa e amministrativo – contabile.
2.
Per garantire le attività formative di cui al presente articolo
l’Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili nonché le risorse allo
scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie.
Le
somme destinate alla formazione e non spese
nell’esercizio finanziario di riferimento sono vincolate al riutilizzo
nell’esercizio successivo con la stessa destinazione. In sede di contrattazione
integrativa nazionale sono definiti i tempi, i livelli e le materie della
contrattazione decentrata. Sono altresì definiti i criteri di ripartizione
delle risorse. In via prioritaria si dovranno assicurare alle istituzioni
scolastiche opportuni finanziamenti per la partecipazione del personale in
servizio ad iniziative di formazione deliberate dal collegio dei docenti,
necessarie per una qualificata risposta alle esigenze derivanti dal piano
dell’offerta formativa.
3.
Anche allo scopo di potenziare gli strumenti di controllo qualitativo della
spesa è istituito a livello nazionale un Osservatorio di orientamento e
monitoraggio, con la partecipazione di esperti.
Non
oltre il 30 giugno 2001 le parti contraenti valuteranno l’opportunità di una
revisione dell’organismo ai fini del prossimo rinnovo contrattuale. Nel
frattempo, allo scopo di attivare la costruzione di una rete di servizi
formativi a livello territoriale, sarà avviato il decentramento funzionale
dell’Osservatorio a livello regionale. Articolazione e modalità di composizione
dell’Osservatorio saranno stabilite in sede di contrattazione integrativa
nazionale, in modo da assicurare la massima funzionalità e snellezza operativa.
4.
L'Osservatorio non ha compiti di gestione diretta.
In
raccordo coi processi di riforma in atto, l'Osservatorio individua:
- i
fabbisogni formativi;
-
le metodologie generali dei moduli formativi corrispondenti al fabbisogno
quali-quantitativo di risorse umane e alla loro riconversione professionale;
- i
criteri generali per il riconoscimento dei crediti formativi corrispondenti
alle professionalità necessarie per l'espletamento delle funzioni –
obiettivo di cui all'articolo 28. Con
riferimento alle medesime funzioni, contribuisce altresì alla progettazione dei
relativi corsi di formazione finalizzata, individuandone gli elementi formativi
caratterizzanti e le modalità di certificazione degli stessi;
-
le linee generali per la formazione del personale coinvolto nella realizzazione
dei progetti di cui all'articolo 11.
L’Osservatorio
attua, inoltre, relativamente alla tipologia
delle funzioni individuate dalle singole istituzioni scolastiche, il
monitoraggio dei relativi incarichi di cui all’articolo 28 assicurando la massima pubblicizzazione agli esiti del
monitoraggio stesso.
5.
In sede di contrattazione integrativa nazionale sono definiti gli standard
organizzativi e di costo e i criteri per determinare i requisiti richiesti ai
soggetti privati che intendano svolgere attività formative riconosciute
dall’Amministrazione.
ART.
13 - FRUIZIONE DEL DIRITTO ALLA FORMAZIONE
1.
La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un
diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo
sviluppo delle proprie professionalità.
2.
Le iniziative formative, ordinariamente, si svolgono fuori dell’orario di
insegnamento.
3.
Il personale docente può usufruire, con l’esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della
normativa vigente sulle supplenze brevi dei diversi gradi scolastici, di cinque
giorni nel corso dell’anno scolastico per la partecipazione a iniziative di
aggiornamento riconosciute dall’Amministrazione.
4.
Il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati
dall’Amministrazione a livello centrale o periferico o dalla istituzione
scolastica di appartenenza è considerato in servizio a tutti gli effetti.
Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi comporta, ove
spettante, il trattamento di missione e il rimborso delle spese di viaggio.
5.
E’ abrogato l’articolo 28 CCNL del 4 agosto 1995, ad eccezione dei commi 12 e
13.
ART. 14 - FORMAZIONE INIZIALE E RAPPORTI CON
L'UNIVERSITÀ
1.L’avvio
dell’applicazione della legge 341/90 (formazione universitaria per i docenti)
rappresenta un’occasione per:
-
un impiego di competenze professionali della scuola presso le sedi
universitarie, in attività di formazione non esclusivamente rivolte al
tutoraggio, per le quali andranno definiti
nel rispetto dell’autonomia universitaria appositi istituti contrattuali
nell’ambito dei finanziamenti previsti dalla legge 3-8-1998, n.315.
- valorizzare
la scuola quale sede che contribuisce alla formazione dei futuri docenti.
In
apposita sequenza contrattuale saranno disciplinati:
a)
le procedure di mobilità dei docenti con funzioni di tutoraggio presso le sedi
universitarie;
b) le
procedure di mobilità dei docenti con altre funzioni nelle università;
c) le
modalità di svolgimento delle attività di tirocinio presso le sedi scolastiche
e delle funzioni di supporto dell’attività scolastica da parte dei docenti in
formazione.
2.
Per il personale in servizio, iscritto ai corsi di laurea o alle scuole di
specializzazione, dovranno essere previste specifiche modalità di articolazione
dell’orario di lavoro e l’utilizzo dei permessi di studio retribuiti per
consentirne la frequenza. La formazione del personale di nuova assunzione, si
realizza, in particolare mediante corsi di formazione gestiti in sede di reti
di scuola anche sulla base di programmi definiti dall’Amministrazione.
______________________________________
legge 19 novembre 1990, n. 341.
riforma degli ordinamenti didattici
universitari.
art.
1.
titoli
universitari
1.
le università rilasciano i seguenti titoli:
a) diploma universitario (du);
b) diploma di laurea (dl);
c) diploma di specializzazione (ds);
d) dottorato di ricerca (dr).
art.
2.
diploma
universitario
1.
il corso di diploma si svolge
nelle facoltà, ha una durata non
inferiore a due anni e non superiore a tre, e comunque corrispondente a quella
eventualmente stabilita dalle norme della
comunità economica europea per
i diplomi universitari di primo livello ed ha il fine di fornire agli studenti adeguata conoscenza di metodi e
contenuti culturali e scientifici orientata al conseguimento del
livello formativo richiesto da specifiche aree professionali.
2. le facoltà riconoscono totalmente o
parzialmente gli studi compiuti nello svolgimento dei curricula previsti per i
corsi di diploma universitario e per quelli di laurea ai fini del proseguimento
degli studi per il conseguimento, rispettivamente, delle lauree e
dei diplomi universitari affini, secondo criteri e modalità dettati con
i decreti di cui all'articolo 9, comma
primo, fermo restando in ogni caso l'obbligo di tale riconoscimento.
art.
3.
diploma
di laurea
1.
il corso di laurea si svolge nelle facoltà, ha una durata non inferiore a
quattro anni e non superiore a sei ed ha il fine di fornire agli studenti
adeguate conoscenze di metodi e contenuti culturali, scientifici e
professionali di livello superiore.
2.
uno specifico corso di laurea, articolato in due indirizzi, è preordinato alla
formazione culturale e professionale degli insegnanti, rispettivamente, della
scuola materna e della scuola elementare, in relazione alle norme del relativo stato giuridico. il diploma di
laurea costituisce titolo necessario, a seconda dell'indirizzo seguito, ai fini
dell'ammissione ai concorsi a posti di insegnamento nella
scuola materna e nella scuola elementare. il diploma di laurea dell'indirizzo
per la formazione culturale e
professionale degli insegnanti della scuola elementare costituisce altresì
titolo necessario ai fini dell'ammissione ai concorsi per l'accesso a posti di
istitutore o istitutrice nelle istituzioni educative dello stato. i concorsi hanno funzione abilitante. ai due
indirizzi del corso di laurea contribuiscono i dipartimenti interessati; per il
funzionamento dei predetti corsi sono
utilizzati le strutture e, con il loro consenso, i professori ed i ricercatori di tutte le facoltà presso cui
le necessarie competenze sono disponibili.
3.
entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del presidente della repubblica, previa
deliberazione del consiglio dei
ministri su proposta del ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su
parere conforme del consiglio universitario nazionale (cun), di concerto con il
ministro della pubblica istruzione, sentito il consiglio nazionale della
pubblica istruzione (cnpi), acquisito il parere del consiglio di stato, viene
definita la tabella del corso di laurea e ne sono precisati modalità e contenuti, comprese le attività di tirocinio
didattico. i ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
e della pubblica istruzione si avvalgono della commissione di cui all'articolo
4, comma quinto, della legge 9 maggio
1989, n. 168 , integrata, a tal fine, da esperti nelle problematiche del corso
di laurea stesso e della scuola di specializzazione di cui all'articolo 4, comma secondo, della presente legge.
4.
il decreto del presidente della repubblica
di cui al comma terzo contiene
altresì norme per la formazione degli
insegnanti della regione Valle d'Aosta ai fini
di adeguarla alle particolari
situazioni di bilinguismo di cui
agli articoli 38, 39 e 40 dello statuto
speciale. apposite convenzioni possono essere stipulate dalla regione valle
d'Aosta, d'intesa con i ministeri dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica e della pubblica istruzione, con le università italiane e con quelle
dei paesi dell'area linguistica francese.
5.
convenzioni per gli insegnanti delle
scuole in lingua tedesca, delle scuole in lingua slovena e di quelle delle località ladine possono essere stipulate dalle province autonome di
Trento e di Bolzano e dalla regione
Friuli-Venezia-Giulia, d'intesa con i
ministeri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e
della pubblica istruzione, con le università italiane, con quelle dei paesi dell'area
linguistica tedesca e con quelle slovene.
6. con lo stesso decreto del presidente della repubblica di cui al comma
terzo o con altro decreto adottato con le medesime modalità, di concerto
altresì con i ministri di grazia e
giustizia e per la funzione pubblica e con gli altri ministri interessati, sono
individuati i profili professionali per
i quali, salvo le eventuali e opportune integrazioni, il diploma di laurea di
cui al comma secondo e' titolo
valido per l'esercizio delle
corrispondenti attività, nonché le qualifiche funzionali del pubblico impiego
per le quali il diploma di laurea costituisce titolo per l'accesso.
7.
i corsi di laurea di cui al comma secondo sono attivati a partire dall'anno accademico successivo a
quello di emanazione del decreto del presidente della repubblica di cui al
comma terzo.
8.
con decreto del ministro della pubblica istruzione, emanato di concerto con i
ministri per la funzione pubblica e del tesoro entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge,
sono stabiliti i tempi e le modalità per il graduale passaggio al nuovo ordinamento, anche con riferimento ai diritti degli insegnanti
di scuola materna ed elementare in servizio.
art.
4.
diploma
di specializzazione
1.
il diploma di specializzazione si
consegue, successivamente alla
laurea, al termine di un corso di studi di durata non inferiore a due anni
finalizzato alla formazione di
specialisti in settori professionali determinati, presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del presidente della repubblica
10 marzo 1982, n. 162 .
2.
con una specifica scuola di
specializzazione articolata in
indirizzi, cui contribuiscono le
facoltà ed i dipartimenti interessati, ed in particolare le attuali facoltà di magistero, le università
provvedono alla formazione, anche
attraverso attività di tirocinio didattico, degli insegnanti delle scuole
secondarie, prevista dalle norme del
relativo stato giuridico. l'esame finale per il conseguimento del diploma ha valore di esame di stato ed abilita all'insegnamento per le
aree disciplinari cui si riferiscono i relativi diplomi di laurea. I diplomi
rilasciati dalla scuola di specializzazione
costituiscono titolo di ammissione ai
corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole
secondarie.
3.
con decreto del presidente della repubblica, da adottare nel termine e con le modalità di cui
all'articolo 3, comma terzo, sono definiti la tabella della scuola di
specializzazione all'insegnamento di cui al comma secondo del presente
articolo, la durata dei corsi da fissare in un periodo non inferiore ad un anno
ed i relativi piani di studio. Questi devono comprendere discipline finalizzate
alla preparazione professionale con
riferimento alle scienze dell'educazione e all'approfondimento metodologico e
didattico delle aree disciplinari interessate nonché attività di tirocinio
didattico obbligatorio. Con decreto del ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, emanato di concerto con il ministro della pubblica
istruzione, sono stabiliti i criteri di ammissione alla scuola di
specializzazione all'insegnamento e le modalità di svolgimento dell'esame
finale. si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 3, commi
settimo e ottavo.
4.
con lo stesso decreto del presidente della repubblica di cui al comma
terzo o con altro decreto adottato con le medesime modalità, di concerto
altresì con i ministri di grazia e
giustizia e per la funzione pubblica, sono determinati i diplomi di
specializzazione di cui al comma
secondo che in relazione a specifici profili professionali danno titolo alla
partecipazione agli esami di
abilitazione per l'esercizio delle corrispondenti professioni ovvero
danno titolo per l'accesso alla dirigenza nel pubblico impiego.
art.
5.
dottorato
di ricerca
1.
i corsi di dottorato di ricerca sono regolati da specifiche disposizioni di
legge.
art. 6.
formazione finalizzata e servizi didattici
integrativi
1.
gli statuti delle università debbono prevedere:
a) corsi di orientamento degli studenti,
gestiti dalle università anche in collaborazione con le scuole secondarie superiori
nell'ambito delle intese tra i ministri dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione, espresse ai
sensi dell'articolo 4 della legge 9 maggio 1989, n. 168 , per
l'iscrizione agli studi universitari e
per la elaborazione dei piani di studio, nonché per l'iscrizione ai corsi
post-laurea;
b)
corsi di aggiornamento del proprio personale tecnico e amministrativo;
c)
attività formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura e degli
scambi culturali, dello sport, del tempo libero, fatte salve quelle
disciplinate da apposite disposizioni legislative in materia.
2.
le università possono inoltre attivare, nei
limiti delle risorse finanziarie
disponibili nel proprio bilancio e con esclusione di qualsiasi onere aggiuntivo
a carico del bilancio dello stato:
a)
corsi di preparazione agli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio
delle professioni ed ai concorsi pubblici;
b)
corsi di educazione ed attività culturali
e formative esterne, ivi
compresi quelli per
l'aggiornamento culturale degli
adulti, nonché quelli per la formazione
permanente, ricorrente e per i lavoratori, ferme restando le
competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
c)
corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale.
3.
le università rilasciano attestati sulle attività dei corsi previsti dal
presente articolo.
4.
i criteri e le modalità di svolgimento
dei corsi e delle attività
formative, ad eccezione di quelle previste dalla lettera c) del comma primo,
sono deliberati dalle strutture didattiche e scientifiche, secondo le
norme stabilite nel regolamento di cui all'articolo 11.
art.
7.
disposizioni
per le scuole dirette a fini speciali
1.
entro un anno dalla pubblicazione dei decreti di cui all'articolo 9, le
università deliberano la soppressione delle scuole dirette a fini speciali, ovvero ne prevedono, nello
statuto:
a) la trasformazione in corsi di diploma universitario;
b) la conferma secondo il loro specifico
ordinamento.
2.
trascorso il predetto termine qualora l'università non abbia provveduto a
quanto previsto dal comma primo, le scuole dirette a fini speciali presenti nell'ateneo sono soppresse.
3.
l'attivazione di nuove scuole dirette a fini
speciali e' limitata alle tipologie esistenti e a quelle già previste nel piano di sviluppo
dell'università 1986-1990.
4.
le scuole dirette a fini speciali confermate ai sensi del comma primo, lettera b), o attivate ai sensi del
comma terzo, rimangono in funzione secondo le norme del decreto del presidente
della repubblica 10 marzo 1982, n.162, fino alla data di entrata in vigore della legge sull'ordinamento
dell'istruzione post-secondaria.
5.
lo statuto dovrà dettare le eventuali disposizioni per il graduale passaggio al
nuovo ordinamento e per consentire il completamento degli studi da parte degli
studenti già iscritti.
art.
8.
collaborazioni
esterne
1.
per la realizzazione dei corsi di studio nonché delle attività culturali e
formative di cui all'articolo 6, le università possono avvalersi, secondo
modalità definite dalle singole sedi, della collaborazione di soggetti
pubblici e privati, con facoltà di prevedere la costituzione di consorzi, anche di diritto privato, e la
stipulazione di apposite convenzioni.
2.
le università possono partecipare alla progettazione ed alla realizzazione di
attività culturali e formative promosse da terzi, con specifico
riferimento alle iniziative di
formazione organizzate da regioni, province autonome, enti locali e istituti
di istruzione secondaria, attraverso
apposite convenzioni e consorzi, anche di diritto privato.
3.
i consigli delle strutture didattiche e
scientifiche interessate assicurano la pubblicità dei corsi e dei progetti,
nonché delle forme di collaborazione e partecipazione.
art.
9.
ordinamento
dei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione
1.
entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del presidente della repubblica,
adottati su proposta del ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, sono definiti ed aggiornati gli ordinamenti didattici dei corsi di
diploma universitario, dei corsi di
laurea e delle scuole di specializzazione e le rispettive tabelle.
2. i decreti di cui al comma primo sono emanati
su conforme parere del cun, il quale lo esprime uditi i comitati consultivi di cui all'art. 67 del
decreto del presidente della repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , sentiti, per
le rispettive materie, i rappresentanti dei collegi e degli ordini
professionali, nell'osservanza dei seguenti criteri:
a)
devono rispettare la normativa comunitaria in materia;
b)
devono realizzare una riduzione delle duplicazioni totali o parziali e la ricomposizione o la riconversione innovativa
degli insegnamenti secondo criteri di omogeneità disciplinare,
tenendo conto dei mutamenti sopravvenuti nelle aree scientifiche e
professionali;
c)
devono determinare le facoltà e la collocazione dei corsi nella facoltà,
secondo criteri di omogeneità disciplinare volti ad evitare sovrapposizioni e
duplicazioni dei corsi stessi, e dettare norme per il passaggio degli studenti
dal precedente al nuovo ordinamento;
d)
devono individuare le aree disciplinari, intese come insiemi di discipline scientificamente
affini raggruppate per raggiungere
definiti obiettivi didattico-formativi,
da includere necessariamente nei curricula didattici,che devono essere adottati dalle università, al fine di
consentire la partecipazione agli esami di abilitazione per l'esercizio delle professioni o l'accesso a determinate qualifiche
funzionali del pubblico impiego;
e)
devono precisare le affinità al fine della valutazione delle equipollenze e per
il conseguimento di altro diploma dello stesso o diverso livello;
f)
devono tenere conto delle previsioni occupazionali.
3.
con la medesima procedura si provvede alle
successive modifiche ed integrazioni di quanto disciplinato dai commi
primo e secondo.
4.
il ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica definisce, su conforme parere del cun, i
criteri generali per la regolamentazione dell'accesso alle scuole di specializzazione ed ai corsi
per i quali sia prevista una limitazione nelle iscrizioni.
5.
fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, comma sesto, e dell'articolo 4,
comma quarto, con decreti del
presidente della repubblica adottati su proposta del ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica, di
concerto con i ministri interessati, possono essere individuati i
livelli funzionali del pubblico impiego e le attività professionali per accedere ai quali sono richiesti i
titoli di studio previsti dalla presente legge.
6.
con decreto del presidente della
repubblica, adottato su proposta
del ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su conforme parere del cun, di
concerto con il ministro per la
funzione pubblica, sono dichiarate le equipollenze tra i diplomi universitari e quelle tra i diplomi di laurea al fine esclusivo dell'ammissione ai
pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne e' prescritto il
possesso.
art.
10.
consiglio
universitario nazionale
1.
il consiglio universitario nazionale
(cun) e' organo elettivo di
rappresentanza delle università italiane.
2.
il cun svolge funzioni consultive relativamente a tutti gli atti di carattere generale
di competenza del ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, in ordine:
a)
al coordinamento tra le sedi universitarie;
b)
al reclutamento, ivi compresa la definizione dei raggruppamenti disciplinari, e
allo stato giuridico dei professori e ricercatori universitari;
c)
alla ripartizione tra le università dei fondi destinati al finanziamento della
ricerca scientifica;
d)
alla definizione e all'aggiornamento della disciplina nazionale in materia di ordinamenti didattici;
e)
al piano triennale di sviluppo dell'università.
3.
per le materie di cui alle lettere c)
e d) del comma secondo, il cun, si
avvale dei comitati consultivi di cui all'articolo 67 del decreto del
presidente della repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che, per la ripartizione
del 40 per cento dei fondi destinati alla ricerca scientifica di cui
all'articolo 65 dello stesso decreto del presidente della repubblica n. 382 ,
esprimono proposta vincolante.
4.
il cun e' composto da:
a)
trenta membri eletti in rappresentanza
delle aree di cui all'articolo 67 del
decreto del presidente della repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
b)
otto rettori designati dalla conferenza permanente dei rettori delle università
italiane;
c) otto studenti eletti dagli studenti iscritti ai corsi di laurea e di
diploma;
d)
cinque membri eletti dal personale tecnico ed amministrativo delle
università;
e)
due membri, non appartenenti al personale docente, ricercatore o tecnico ed
amministrativo delle università,
designati dal consiglio nazionale dell'economia e del lavoro
(cnel);
f)
un membro, non appartenente al personale docente, ricercatore o tecnico ed
amministrativo delle università, designato dal
consiglio nazionale delle ricerche (cnr).
5.
i rappresentanti degli studenti e del personale tecnico e amministrativo nel
cun e nei comitati consultivi non partecipano alle deliberazioni relative alle
lettere b) e c) del comma secondo.
6. le modalità di elezione e di designazione
dei componenti di cui alle lettere a),
b), c) e d) del comma quarto, anche al fine di garantire una rappresentanza
delle aree proporzionale alla loro
consistenza e una equilibrata presenza delle diverse componenti e delle sedi universitarie presenti nel territorio,
nonché l'organizzazione interna e il funzionamento del cun sono disciplinati con regolamento emanato ai
sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'elettorato attivo
e passivo per l'elezione dei membri di cui alla lettera a) e' comunque
attribuito ai professori e ai
ricercatori afferenti a ciascuna
area. sullo schema di regolamento, dopo l'acquisizione del parere del consiglio di stato, esprimono parere le
competenti
commissioni
permanenti della camera dei deputati e del senato della repubblica.
7.
i componenti del cun sono nominati con
decreto del ministro
dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, durano in carica quattro anni e non sono
immediatamente rieleggibili. il cun elegge
il presidente tra i suoi componenti.
8.
a modifica di quanto previsto
dall'articolo 67 del decreto del presidente della repubblica 11 luglio 1980, n.
382 , di ciascun comitato consultivo di
cui al comma terzo fa parte una rappresentanza dei ricercatori e degli studenti,
eletta dai ricercatori e dagli studenti appartenenti rispettivamente ai
corrispondenti gruppi di discipline e
corsi di laurea e di diploma in proporzione analoga a quella risultante nella
composizione del cun. La corrispondenza dei gruppi di discipline e dei corsi ai comitati e le modalità di
elezione sono determinate con decreto
del ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, sentito il cun.
9.
per i provvedimenti disciplinari a carico dei professori e dei ricercatori, il
cun elegge nel suo seno una corte di disciplina, composta dal presidente, che
la presiede, da due professori ordinari, da due professori associati
e da due ricercatori. per ciascuna categoria di membri sono eletti altrettanti membri supplenti che
sostituiscono i titolari in caso di impedimento o di assenza. Il presidente, in
caso di impedimento o di assenza, e' sostituito dal professore più anziano
in ruolo. A parità di anzianità di ruolo prevale il più anziano di età. La
corte si riunisce con la partecipazione
dei soli professori ordinari nel caso che si proceda nei confronti dei
professori ordinari; con la partecipazione dei professori ordinari
ed associati se si procede nei confronti di professori associati; con
la partecipazione dei
professori ordinari ed associati e dei
ricercatori se si procede nei
confronti dei ricercatori. nel caso di concorso nella stessa infrazione di appartenenti a
categoria diverse, il collegio giudica con la partecipazione dei membri la cui
presenza è richiesta per il giudizio relativo a ciascuna delle categorie interessate. Le funzioni di relatore sono assolte da un rappresentante
dell'università interessata designato dal rettore. L'articolo 2 della legge 7
febbraio 1979, n. 31 , e' abrogato.
art.
11.
autonomia
didattica
1.
l'ordinamento degli studi dei corsi di
cui all'articolo 1, nonché dei corsi e
delle attività formative di cui all'articolo 6, comma secondo, è
disciplinato, per ciascun ateneo, da un regolamento degli ordinamenti
didattici, denominato "regolamento didattico di ateneo". il
regolamento e' deliberato dal senato accademico, su proposta delle strutture
didattiche, ed e' inviato al ministero della università e della ricerca
scientifica e tecnologica per l'approvazione. Il ministro, sentito il cun,
approva il regolamento entro 180 giorni dal ricevimento, decorsi i quali senza che il ministro si sia
pronunciato il regolamento si intende approvato. il regolamento e' emanato con
decreto del rettore.
2.
i consigli delle strutture didattiche determinano, con apposito regolamento, in
conformità al regolamento didattico di ateneo e nel rispetto della libertà
di insegnamento, l'articolazione dei
corsi di diploma universitario e di laurea, dei corsi di specializzazione e di
dottorato di ricerca, i piani di studio con relativi insegnamenti fondamentali
obbligatori, i moduli didattici, la tipologia
delle forme didattiche, ivi comprese quelle dell'insegnamento a
distanza, le forme di tutorato, le prove di valutazione della preparazione degli studenti e la
composizione delle relative commissioni, le modalità degli obblighi di frequenza anche in riferimento alla
condizione degli studenti lavoratori, i
limiti delle possibilità di iscrizione ai fuori corso, fatta salva la posizione
dello studente lavoratore, gli insegnamenti utilizzabili per il conseguimento di diplomi, nonché la propedeuticità degli insegnamenti di diplomi, nonché la propedeuticità degli
insegnamenti stessi, le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio e l'introduzione di un sistema
di crediti didattici finalizzati al
riconoscimento dei corsi seguiti con esito positivo, ferma restando
l'obbligatorietà di quanto previsto dall'articolo 9, comma secondo, lettera
d).
3. nell'ambito del piano di sviluppo dell'università,
tenuto anche conto delle proposte delle università, deliberate dagli organi competenti, può essere previsto il
sostegno finanziario ad iniziative di istruzione universitaria a distanza
attuate dalle università' anche in forma consortile con il concorso di altri enti pubblici e privati, nonché a
programmi e a strutture nazionali di ricerca relativi al medesimo settore. tali
strutture possono essere costituite con decreto del
ministro dell'università' e della ricerca scientifica e tecnologica di
concerto con il ministro del tesoro.
art.
12.
attività
di docenza
1.
i professori di ruolo, a integrazione di quanto previsto dagli articoli 1, 9 e
10 del decreto del presidente della repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e
successive modificazioni, e
dall'articolo 4 del decreto del presidente della repubblica
10 marzo 1982, n. 162 , adempiono ai
compiti didattici nei corsi di diploma
universitario e nei corsi di cui
all'articolo 6, comma primo, lettera
a), e comma secondo, della presente legge. i ricercatori confermati, a integrazione
di quanto previsto dagli articoli 30, 31 e 32 del decreto del presidente della
repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
adempiono ai compiti didattici in tutti
i corsi di studio previsti dalla presente legge, secondo le modalità' di cui ai
commi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo del presente articolo.
2.
e' altresì compito istituzionale dei professori e dei ricercatori guidare il
processo di formazione culturale dello studente secondo quanto previsto dal
sistema di tutorato di cui all'articolo 13.
3.
ferma restando per i professori la responsabilità didattica di un corso
relativo ad un insegnamento, le strutture didattiche, secondo le esigenze della programmazione didattica,
attribuiscono ai professori e ai
ricercatori confermati, con le modalità di cui al decreto del presidente della
repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e con il consenso dell'interessato,
l'affidamento e la supplenza di
ulteriori corsi o moduli che, comunque,
non danno diritto ad alcuna riserva di posti nei concorsi. la
programmazione deve in ogni caso
assicurare la piena utilizzazione nelle strutture didattiche dei professori e
dei ricercatori e l'assolvimento degli impegni previsti dalle rispettive norme
di stato giuridico.
4.
i ricercatori confermati possono essere componenti delle commissioni di esame
di profitto nei corsi di diploma
universitario, di laurea e di specializzazione e relatori di tesi di laurea.
5.
il primo comma dell'articolo 114 del
decreto del presidente della repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , già sostituito
dall'articolo 3 della legge
13
agosto 1984, n. 477, e' sostituito dal seguente:
"gli
affidamenti e le supplenze possono
essere conferite esclusivamente a professori di ruolo e a ricercatori confermati del medesimo
settore scientifico-disciplinare o di settore affine, appartenenti alla stessa
facoltà; in mancanza, con motivata deliberazione, a professori di ruolo e a
ricercatori confermati di altra facoltà della stessa università ovvero di altra
università. Nell'attribuzione delle supplenze, in presenza di domande di
professori di ruolo e di ricercatori confermati, appartenenti al medesimo settore scientifico-disciplinare, va data
preferenza, da parte del consiglio di facoltà, a quelle presentate dai
professori".
6.
gli insegnamenti nei corsi di laurea e di
diploma sono di norma sdoppiati
ogni qualvolta il numero degli esami sostenuti nell'anno precedente, moltiplicato per il rapporto tra gli iscritti nell'anno in corso e gli iscritti
dell'anno precedente, supera 250. gli insegnamenti sdoppiati possono essere coperti dai professori e dai
ricercatori confermati per supplenza o per affidamento.
7.
la supplenza o l'affidamento di un corso o
modulo, che rientrino nei limiti dell'impegno orario complessivo
previsto per i professori e per i ricercatori
dalle rispettive norme, sono conferiti a titolo gratuito. le supplenze e
gli affidamenti che superino i predetti limiti possono essere retribuiti
esclusivamente con oneri a carico degli ordinari stanziamenti dello
stato di previsione del ministero dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, fatta salva la possibilità
di quanto previsto dal quinto comma
dell'articolo 9 del decreto del
presidente della repubblica 11 luglio
1980, n. 382.
8.
l'istituto del contratto previsto dal
decreto del presidente della repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , e dal decreto
del presidente della repubblica 10
marzo 1982, n. 162 , si estende ai corsi di diploma
universitario. per i professori a
contratto sono rispettate le incompatibilità di cui all'articolo 13 del decreto
del presidente della repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , e successive modificazioni.
art.
13.
tutorato
1.
entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge ciascuna
università provvede ad istituire con regolamento il tutorato, sotto la
responsabilità dei consigli delle strutture didattiche.
2.
il tutorato e' finalizzato ad orientare ed assistere gli studenti lungo
tutto il corso degli studi,
a renderli attivamente partecipi
del processo formativo, a rimuovere gli
ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi, anche attraverso
iniziative rapportate alle necessita', alle attitudini ed alle esigenze dei
singoli.
3.
i servizi di tutorato collaborano con
gli organismi di sostegno al diritto
allo studio e con le rappresentanze degli studenti,
concorrendo alle complessive esigenze di formazione culturale degli studenti e
alla loro compiuta partecipazione alle attività universitarie.
art.
14.
settori
scientifico-disciplinari
1.
entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o piu'
decreti del presidente della repubblica, adottati previa deliberazione del
consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, su conforme parere del cun, il quale lo esprime uditi i comitati consultivi di
cui all' articolo 67 del decreto del presidente della repubblica 11 luglio 1980,
n. 382 , gli insegnamenti sono raggruppati in settori scientifico-
disciplinari in base a criteri di omogeneita' scientifica e didattica. sulle proposte
del ministro esprimono il proprio parere, nel termine perentorio di novanta giorni, le facolta' interessate.
2. il decreto o i decreti di cui al comma
primo stabiliscono la pertinenza delle titolarita' ai settori scientifico-disciplinari, individuati ai sensi dello
stesso comma primo, che costituiranno i raggruppamenti concorsuali.
art. 15.
inquadramento dei professori di ruolo e dei
ricercatori
1. i professori di ruolo e i ricercatori
vengono inquadrati, ai fini delle funzioni didattiche, nei settori scientifico-disciplinari definiti ai sensi dell'articolo 14.
2. l'attribuzione dei compiti didattici
avviene, sentiti gli interessati, nel
rispetto della loro liberta' di insegnamento e delle loro specifiche competenze
scientifiche.
3. i professori di ruolo in servizio alla
data di entrata in vigore della
presente legge conservano la responsabilita' didattica del corso di cui sono titolari, ovvero, con il
loro consenso, assumono la responsabilita'
di altro corso loro attribuito dal consiglio di facolta'.
art. 16.
norme finali
1. nella presente legge, nelle dizioni "ricercatori" o "ricercatori confermati" si
intendono comprese anche quelle di "assistenti di ruolo ad esaurimento" e di
"tecnici laureati in possesso dei requisiti previsti dall' articolo 50 del decreto del presidente della repubblica 11 luglio 1980,
n. 382, alla data di entrata in vigore del predetto decreto"; nella
dizione "corsi di diploma" si
intende compresa anche quella di "corsi delle scuole dirette a fini speciali"
fino alla loro trasformazione o soppressione.
2.
l'istituzione e l'attivazione
dei corsi di diploma
universitario, di laurea, di specializzazione e di dottorato di ricerca,
saranno attuate in conformita'
alle disposizioni che regolano le
procedure inerenti al piano di sviluppo dell'universita', nei limiti del
finanziamento di parte corrente del piano stesso, previsto dall' articolo 17, comma primo, della legge 7 agosto 1990, n. 245 , e tenuto conto
altresi' del concorso di ulteriori forme di finanziamento, quali i fondi
derivanti da: convenzioni con enti
pubblici, con particolare riferimento alle regioni nell'ambito delle
competenze per la formazione professionale; convenzioni con soggetti privati;
eventuali variazioni dei contributi degli iscritti; trasferimenti del fondo
sociale europeo, nonche' risparmi
conseguiti con una piu' flessibile ed intensa utilizzazione dei
docenti
e con una utilizzazione finalizzata
alle nuove esigenze dei posti di ruolo vacanti gia' previsti nella pianta
organica alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. nella prima applicazione della presente
legge, le universita' che attivino un corso di diploma, oltre a dare
inizio ai corsi del primo anno,
provvedono ai riconoscimenti, ai sensi del comma secondo dell'articolo 2, di
esami sostenuti in un corso di laurea per studenti aspiranti al diploma;
qualora cio' risulti necessario per consentire il conseguimento del
titolo, le universita' possono
altresi' attivare anche insegnamenti previsti
per gli ulteriori anni del corso.
4. le disposizioni degli statuti che, alla
data di entrata in vigore della presente legge, prevedono scuole che rilasciano
titoli aventi valore di laurea,
ovvero scuole che nella loro unitaria costituzione sono articolate
in piu' corsi, anche autonomi, di diverso
livello di studi per il conseguimento di distinti titoli finali, possono essere confermate dalle
universita' con atto ricognitivo
adottato dagli organi competenti, entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, da comunicare al ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica; restano ferme le disposizioni
concernenti gli istituti superiori ad ordinamento speciale.
art.
17.
(omississ)
Legge
n. 315 del 3.8.1998
art.
1.
1.
e' autorizzata la spesa:
a)
di lire 36 miliardi per il 1998, di lire 82,8 miliardi per il 1999 e di lire
89,4 miliardi a decorrere dal 2000,
finalizzata all'incremento dell'importo delle borse concesse per la frequenza
ai corsi di dottorato di ricerca, secondo misure e criteri determinati con
decreto del ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e
tecnologica, assicurando anche, a
partire dal 1 gennaio 1999,
l'applicazione alle predette borse delle disposizioni di cui all'articolo
2, comma 26, primo periodo, della legge 8
agosto 1995, n. 335, nonche' di cui
all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni
b)
di lire 1,170 miliardi per ciascuno
degli anni 1998, 1999 e 2000, per la
copertura degli oneri derivanti da attivita' di selezione e di valutazione dei
progetti di ricerca universitaria di rilevante interesse nazionale, nonche' dall'attribuzione di
compensi ai componenti dell'apposita commissione di garanzia e agli altri
soggetti incaricati delle predette attivita'. l'importo dei compensi e'
determinato con decreto del ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica;
c)
di lire 2,8 miliardi per il 1998, di
lire 1 miliardo per il 1999 e di lire 1
miliardo per il 2000, finalizzata al
funzionamento degli istituti
scientifici speciali e per l'acquisto, il rinnovo ed il noleggio di attrezza-
ture didattiche;
d)
di lire 1,830 miliardi per il 1998, di
lire 3,830 miliardi per il 1999 e di lire 3,830 miliardi a decorrere dal 2000,
per la costituzione di un fondo della ricerca scientifica e tecnologica, da ripartire con decreti del ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica. a valere sul fondo e nei limiti della
disponibilita' di cui alla
presente lettera si provvede alla
copertura di oneri per il funzionamento di organismi e strutture di supporto
nel settore della ricerca scientifica e
tecnologica, ivi compresi i compensi o le
indennita' per i componenti, per
attivita' di studio, indagine e rilevazione, di fornitura di servizi informativi e telematici, di consulenza,
monitoraggio e valutazione nel predetto
settore, nonche' per assunzioni a tempo determinato, per le predette attivita'
e nel limite di quindici unita', secondo la normativa vigente per le pubbliche
amministrazioni;
e)
di lire 4,7 miliardi per il 1998, di lire 5,4 miliardi per il 1999 e di lire
4,6 miliardi per il 2000 per l'attuazione del progetto large
binocular telescope, con contributo all'osservatorio astrofisico di arcetri;
f) di lire 52,5 miliardi per ciascuno
degli anni 1999 e 2000 per rifinanziare
il fondo speciale per la ricerca applicata, di cui all'articolo 4 della legge
25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni;
g)
di lire 38,3 miliardi per il 1998, di lire 74,3 miliardi per il 1999 e di lire 88,3 miliardi per il 2000, per il
finanziamento di progetti di ricer- ca universitaria di rilevante interesse nazionale e di
grandi attrezzature scientifiche universitarie;
h)
di lire 1,7 miliardi per il 1998 e lire 3,2 miliardi per ciascuno degli anni
1999 e 2000 da destinare ad interventi di edilizia universitaria del
politecnico di Torino nella sede di Mondovi';
i) di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni
1998, 1999 e 2000, da assegnare
all'universita' degli studi "la
sapienza" di roma, finalizzati ad
interventi per opere di edilizia
ed in particolare all'acquisizione o alla ristrutturazione della sede
distaccata di latina e delle relative strutture. 2. all'articolo 5, comma 2, lettera b), della legge 27
dicembre 1997, n. 449, le parole:
" e) e g)" sono sostituite dalle seguenti: " e), senza la l
mitazione all'ambito territoriale di cui
all'obiettivo 1 del regolamento (cee) n. 2052/88, e successive
modificazioni, nonche' g)".
3.
alla legge 25 maggio 1990, n. 126, sono apportate le seguenti modifica zioni e
integrazioni: a) all'articolo 1, comma 1, dopo le
parole: "di proprieta' pubblica", sono inserite le seguenti:
"ovvero per l'acquisto";
b)
all'articolo 1, comma 1, all'inizio
del secondo periodo sono premesse le
seguenti parole: "qualora intenda
procedere alla realizzazione dell'immobile,";
c) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: "da realizzare",
sono inserite le seguenti: "o da acquistare".
4.
le universita' possono utilizzare
personale docente in servizio presso istituzioni scolastiche, al fine di svolgere compiti di supervisione del
tirocinio e di coordinamento del
medesimo con altre attivita' didattiche
nell'ambito di corsi di laurea in
scienze della formazione primaria e di scuole di specializzazione per
l'insegnamento nelle scuole secondarie. le
modalita' di utilizzazione di detto personale sono determinate con
decreti del ministero della pubblica
istruzione, nel limite di un onere per il bilancio dello stato, relativo alla
spesa per la sostituzione dei docenti esonerati, di lire 8 miliardi per il
1998, di lire 28,5 miliardi per il 1999
e di lire 50 miliardi a decorrere dal 2000. in sede di prima applicazione
delle disposizioni del presente comma, tali modalita' sono individuate nella
concessione di esoneri parziali dal
servizio. gli atenei, con
proprie disposizioni, adottano apposite procedure di valutazione comparativa
per l'individuazione dei docenti da utilizzare, sulla base di criteri generali
determinati dalla commissione di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 9
maggio 1989, n. 168, nonche' disciplinano le modalita' di partecipazione dei
predetti docenti agli organi accademici.
delle commissioni incaricate dagli atenei di provvedere alle valutazioni comparative fanno
comunque parte componenti designati
dall'amministrazione scolastica. 5. per
le finalita' di cui al comma 4 possono
essere altresi' utilizzati, per
periodi non superiori a un quinquennio, docenti e dirigenti scolastici della scuola elementare,
su richiesta delle strutture didattiche dei corsi di laurea di cui al medesimo comma 4 nel limite del contingente previsto dal- l'articolo 456, comma 13,
del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297. le utilizzazioni sono
disposte con le procedure di cui al comma 4 sui posti gia' disponibili e che si
renderanno tali per effetto dell'applicazione del comma 6.
6.
il personale dirigente e docente di scuola elementare che alla data di entrata in vigore della presente legge e' assegnato ad esercitazioni presso cattedre di pedagogia e psicologia delle universita',
ai sensi dell'articolo 5, primo comma, della legge 2 dicembre 1967, n. 1213,
cessa da tale posizione alla scadenza del quinquiennio di durata
dell'assegnazione stessa. sono abro- gate le norme della medesima legge n. 1213
del 1967 incompatibili con la presente legge.
7. all'articolo 17, comma 117, della legge 15 maggio 1997, n. 127, dopo
le parole: "delle accademie di belle arti," sono inserite le
seguenti: "degli istituti superiori per le industrie
artistiche,".
8.
all'articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modi-
ficazioni, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 8".
art.
2.
1.
all'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1,
comma 1, lettere a), b), c) e d)
per il triennio 1998-2000, pari a lire 41,8 miliardi per l'anno 1998, lire 88,8
miliardi per l'anno 1999 e lire 95,4 miliardi per l'anno 2000 si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nel- l'ambito dell'unita'
previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo
al ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e
tecnologica. 2. all'onere
derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1,
lettere e), f), g), h) e i) per il
triennio 1998-2000, pari a lire 49,7 miliardi per l'anno 1998, lire 140,4
miliardi per l'anno 1999 e lire 153,6 miliardi per l'anno 2000 si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1998-2000,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "fondo
speciale" dello stato di
previsione del ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno finanziario 1998,
allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
3.
all'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1,
comma 4, per il triennio 1998-2000, pari a lire 8 miliardi per l'anno 1998,
lire 28,5 miliardi per l'anno 1999 e lire
50 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente
"fondo speciale" dello stato
di previsione del mi- nistero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno
finanziario 1998, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento rela- tivo al ministero della pubblica
istruzione.
4 il
ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
art. 3.
1.
per la realizzazione di opere
infrastrutturali e viarie nelle province di Varese e di Como atte ad agevolare gli insediamenti
delle strutture universitarie di Varese
e di Como, sono autorizzati limiti di impegno decennali, rispettivamente, di
lire 2,5 miliardi per il 1999 e di lire
3,5 miliardi per il 2000.
2.
all'onere derivante dall'attuazione del
presente articolo, pari a lire 2,5 miliardi per il 1999 e lire 6 miliardi a decorrere dall'anno 2000,
si fa fronte mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni per il 1999
e per il 2000 dello stanziamento iscritto,
ai fini del
bilancio triennale
1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "fondo
speciale" dello stato di
previsione del ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per l'anno finanziario
1998, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al ministero dei lavori pubblici.
art. 4.
1. la presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella gazzetta ufficiale della repubblica italiana. la presente legge, munita del sigillo
dello stato, sara' inserita nella raccolta ufficiale degli atti normativi della repubblica italiana. e' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello stato.
ART. 15 -
MOBILITA’ TERRITORIALE, PROFESSIONALE E INTERCOMPARTIMENTALE
1.
Sarà favorita la
mobilità professionale del personale della scuola non solo per superare o prevenire il soprannumero, ma anche per
valorizzare le esperienze acquisite dal personale e per sostenere lo scambio di
esperienze nel sistema scolastico e del lavoro pubblico. I criteri e le
modalità per attuare la mobilità territoriale, professionale e
intercompartimentale del personale di cui al presente contratto vengono
definiti in sede di contrattazione integrativa nazionale.
2.
In tale sede saranno definiti modalità e
criteri per le verifiche periodiche annuali sugli effetti degli istituti
relativi alla mobilità territoriale, al fine di apportare, con contrattazione
nazionale decentrata annuale i conseguenti adattamenti degli stessi istituti.
3.
Analogamente si
procederà per la contrattazione relativa alla utilizzazione del personale.
4.
A sostegno dei
processi di innovazione, che esigono un equilibrio dinamico tra le esigenze del
sistema scolastico e le aspettative del personale, la mobilità professionale è
finalizzata a:
a)
promuovere il reimpiego e la valorizzazione delle professionalità esistenti;
b)
favorire la mobilità professionale ai fini del riassorbimento delle eccedenze
di personale.
Ciò
si può realizzare anche attraverso:
-
specifici percorsi formativi di
riqualificazione e riconversione professionale mirati all’assegnazione di posti
di lavoro vacanti;
-
rimborso spese, da erogare anche in misura forfettaria, per l’effettiva
frequenza dei corsi;
-
indennità forfettaria di prima sistemazione;
-
incentivazione al conseguimento di titoli di studio ed alla integrazione dei
percorsi universitari, utili ai fini del reimpiego.
5. La
mobilità professionale a domanda nell’ambito del comparto si attua sulla base
della previsione del fabbisogno di risorse professionali, mediante la
programmazione delle iniziative di formazione, riqualificazione e riconversione
in ambito provinciale o regionale, rivolta, con priorità, al personale
appartenente a classi di concorso, aree disciplinari, ruoli, aree e profili
professionali in situazione di esubero. E’ assicurata la necessaria
informazione al personale per il pieno esercizio del diritto alla formazione.
6.
Il personale che
ha frequentato i corsi di cui al precedente comma conseguendo il titolo richiesto è tenuto ad accettare la sede
assegnata, a domanda o d’ufficio, nella procedura di mobilità relativamente al
tipo di posto o cattedra per il quale ha frequentato il corso.
7. La
formazione, la riqualificazione e la riconversione professionale di cui sopra è
altresì orientata verso le esigenze emergenti dall’attuazione dell’autonomia
scolastica, con l’individuazione di specifiche competenze e profili
professionali innovativi connessi allo sviluppo dell’educazione permanente e
degli adulti, al potenziamento della ricerca, sperimentazione, documentazione e
aggiornamento educativo, alla prevenzione e recupero della dispersione
scolastica e degli insuccessi formativi, all’espansione dell’istruzione e
formazione integrata post-secondaria, nonché al rafforzamento dell’efficienza
organizzativa e amministrativa delle istituzioni scolastiche.
8. Ai
fini indicati al comma 7, la rideterminazione degli organici del personale sarà
effettuata dal Ministero della Pubblica Istruzione, prevedendo, senza oneri
aggiuntivi nella spesa complessiva, a livello di singole istituzioni
scolastiche, di reti di scuole o di ambiti territoriali sub – provinciali,
dotazioni organiche funzionali al sostegno e allo sviluppo dell’autonomia
scolastica, fermo restando quanto previsto per il personale ATA dall’articolo
36, comma 5.
9. Sulla base di accordi promossi dal Ministero
della Pubblica Istruzione con altre Amministrazioni ed Enti pubblici si procede
alla mobilità intercompartimentale a domanda, previa definizione, nella
contrattazione integrativa nazionale, di criteri e modalità per
l'individuazione del personale da trasferire; la contrattazione integrativa
prevederà anche le modalità di informazione sulle posizioni di lavoro
disponibili e sui connessi aspetti retributivi, sulle indennità di prima
sistemazione e sul rimborso delle spese di trasferimento sostenute.
10. Nei
confronti del personale che abbia fruito di percorsi di mobilità professionale
anche a seguito di procedure concorsuali è applicabile l’istituto della
restituzione al ruolo di provenienza, su posto disponibile in tale ruolo, a
domanda o, nel caso di verificato esito negativo della prestazione lavorativa,
d’ufficio. Sono, comunque, fatte salve le norme sul periodo di prova, ove
previsto, nonché la competenza degli organi individuali o collegiali cui è
demandata la formulazione di pareri obbligatori e l’adozione dei conseguenti
provvedimenti.
11. Ai
sensi dell'art.56 del D.Lgs.29/1993 come novellato dall'art.25 del
D.Lgs.80/1998, il personale docente utilizzato, a domanda o d'ufficio, in altro
tipo di cattedra o posto, ha diritto all'eventuale trattamento economico
superiore, rispetto a quello di titolarità, previsto per detto tipo di cattedra
o posto. La maggiore retribuzione è corrisposta per il periodo di
utilizzazione, in misura corrispondente a quella cui l'interessato avrebbe
avuto titolo se avesse ottenuto il passaggio alla cattedra o posto di
utilizzazione.
In
caso di utilizzazione parziale, la corresponsione avrà luogo in rapporto
proporzionale con l'orario settimanale d'obbligo.
ART.
16 - PROGRESSIONE PROFESSIONALE
Al
personale scolastico viene attribuito un trattamento economico differenziato
per posizioni stipendiali.
Il
passaggio tra una posizione stipendiale e l’altra potrà essere acquisito al
termine dei periodi previsti dall’allegata tabella E, sulla base dell’accertato
utile assolvimento di tutti gli obblighi inerenti alla funzione.
Il
servizio si intende reso utilmente qualora il dipendente, nel periodo di
maturazione della posizione stipendiale, non sia incorso in sanzioni
disciplinari definitive implicanti la sospensione dal servizio; in caso
contrario trova applicazione l’articolo 27, comma 3, lettere a) e b) del CCNL
sottoscritto il 4/8/95.
ART.
17
- SNELLIMENTO BUROCRATICO
1.
In sede di contrattazione integrativa nazionale saranno determinati i criteri
per l'attivazione di progetti nazionali volti:
-
al monitoraggio ed al recupero degli arretrati relativi ai
provvedimenti di stato giuridico ed economico;
-
alla istituzione di un libretto personale informatizzato
aggiornabile, contenente tutti i dati concernenti la carriera, i titoli
professionali ed il trattamento economico dell'interessato anche ai fini
pensionistici.
ART. 18 - PARI
OPPORTUNITÀ
1. Al fine di
consentire una reale parità uomini-donne, è istituito, presso il Ministero
della Pubblica Istruzione, il Comitato pari opportunità con il compito di
proporre misure adatte a creare effettive condizioni di pari opportunità,
secondo i principi definiti dalla legge 10 aprile 1991, n. 125, con particolare
riferimento all'art. 1.
Il
Comitato è costituito da una persona
designata da ciascuna delle organizzazioni sindacali di comparto
firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di rappresentanti
dell'amministrazione. Il presidente del Comitato è nominato dal Ministro della P.I. e designa un vicepresidente.
Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente.
2.
Il Comitato svolge i seguenti compiti:
a)
raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza, che
l'amministrazione è tenuta a fornire;
b) formulazione di proposte in ordine ai
medesimi temi anche ai fini della contrattazione integrativa;
c)
promozione di iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per
l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone nonchè a realizzare
azioni positive, ai sensi della legge n. 125/1991.
3.
Nell'ambito dei vari livelli di relazioni sindacali devono essere sentite le proposte formulate dal Comitato pari
opportunità, per ciascuna delle materie
sottoindicate, al fine di prevedere misure che favoriscano effettive pari
opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale delle
lavoratrici:
·
percorsi di formazione mirata del personale sulla cultura
delle pari opportunità in campo formativo, con particolare riferimento ai
progetti per l’orientamento scolastico, alla riformulazione dei contenuti
d’insegnamento, al superamento degli stereotipi nei libri di testo, alle
politiche di riforma;
·
azioni positive, con particolare riferimento alle condizioni
di accesso ai corsi di formazione e aggiornamento e all'attribuzione
d'incarichi o funzioni più qualificate;
·
iniziative volte a prevenire o reprimere molestie sessuali
nonché pratiche discriminatorie in generale;
·
flessibilità degli orari di lavoro;
·
fruizione del part-time;
·
processi di mobilità.
4.
L’amministrazione assicura l'operatività del Comitato e garantisce tutti gli
strumenti idonei e le risorse necessarie al suo funzionamento in applicazione
dell’art. 17 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n°387. In particolare,
valorizza e pubblicizza con ogni mezzo, nell'ambito lavorativo, i risultati del
lavoro svolto dallo stesso. Il Comitato è tenuto a svolgere una relazione
annuale sulle condizioni delle lavoratrici della scuola, di cui deve essere
data la massima pubblicizzazione.
5.
Il Comitato per le pari opportunità rimane in carica per la durata di un
quadriennio e comunque fino alla costituzione del nuovo. I componenti del
Comitato possono essere rinnovati nell'incarico per un solo mandato.
6.
A livello di Amministrazione scolastica provinciale, su richiesta delle
organizzazioni sindacali abilitate alla contrattazione integrativa, possono
essere costituiti appositi comitati entro 60 giorni dall'entrata in vigore del
presente contratto, con composizione e compiti analoghi a quello nazionale dei
quali deve essere assicurato il funzionamento da parte dei Provveditori agli
Studi. Il Presidente è nominato dal Provveditore agli studi.
---------------
legge 10 aprile 1991, n. 125 azioni positive per la realizzazione della
parità uomo-donna nel lavoro.
art.
1. le disposizioni contenute nella
presente legge hanno lo scopo di favorire l'occupazione femminile e di realizzare, l'uguaglianza
sostanziale tra uomini e donne nel
lavoro, anche mediante l'adozione di misure, denominate azioni positive per le
donne, al fine di rimuovere gli
ostacoli che di fatto impediscono la
realizzazione di pari opportunità
2.
le azioni positive di cui al comma 1 hanno in particolare lo scopo di:
a)
eliminare le disparità di fatto di cui le donne sono oggetto nella formazione scolastica e
professionale, nell'accesso al lavoro, nella progressione di carriera, nella
vita lavorativa e nei periodi di mobilita';
b)
favorire la diversificazione delle scelte professionali delle donne in
particolare attraverso l'orientamento scolastico e professionale e gli strumenti della formazione; favorire l'accesso al lavoro autonomo e alla
formazione imprenditoriale e la qualificazione professionale delle lavoratrici
autonome e delle imprenditrici;
c)
superare condizioni, organizzazione e
distribuzione del lavoro che provocano effetti diversi, a seconda del sesso,
nei confronti dei dipendenti con pregiudizio nella formazione, nell'avanzamento professionale e di carriera ovvero nel trattamento economico e
retributivo;
d)
promuovere l'inserimento delle donne nelle
attività, nei settori professionali e nei livelli nei quali esse sono
sottorappresentate e in particolare nei settori tecnologicamente avanzati ed ai
livelli di responsabilità;
e)
favorire, anche mediante una diversa
organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro,
l'equilibrio tra responsabilità' familiari e professionali e una migliore
ripartizione di tali responsabilità tra i due sessi.
3.
le azioni positive di cui ai commi 1 e
2 possono essere promosse dal comitato di cui all'articolo 5 e dai consiglieri
di parià' di cui all'articolo 8, dai
centri per la parità e le pari opportunità a livello nazionale, locale e
aziendale, comunque denominati, dai datori di lavoro pubblici e privati, dai
centri di formazione professionale, dalle
organizzazioni sindacali nazionali e territoriali, anche su proposta delle
rappresentanze sindacali aziendali o degli organismi rappresentativi del
personale di cui all'articolo 25 della
legge 29 marzo 1983, n. 93.
art.
2 attuazione di azioni positive, finanziamenti
1.
le imprese, anche in forma cooperativa,
i loro consorzi, gli enti pubblici economici, le associazioni sindacali dei
lavoratori e i centri di formazione
professionale che adottano i progetti
di azioni positive di cui al-
l'articolo 1, possono richiedere al
ministero del lavoro e della previdenza
sociale di essere ammessi al rimborso
totale o parziale di oneri
finanziari connessi all'attuazione dei predetti progetti
ad eccezione di quelli di cui all'articolo 3.
2.
il ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il comitato di cui all'articolo 5, ammette i
progetti di azioni positive al
beneficio di cui al comma 1 e, con lo stesso provvedimento, autorizza le
relative spese. l'attuazione dei progetti di cui al comma 1 deve comunque avere inizio entro due mesi dal rilascio
dell'autorizzazione.
3.
con decreto emanato dal ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il ministro del tesoro, sono
stabilite le modalità di presentazione
delle richieste, di erogazione dei
fondi e dei tempi di realizzazione del progetto. in ogni caso i contributi
devono essere erogati sulla base della verifica dell'attuazione del progetto di azioni positive, o di sin-
gole parti, in relazione alla complessità del progetto stesso. la mancata attuazione del
progetto comporta la decadenza del beneficio e la restituzione delle somme
eventualmente già riscosse. in caso di attuazione parziale, la decadenza
opera limitatamente alla parte non
attuata, la cui valutazione e' effettuata
in base ai criteri determinati dal decreto di cui al presente comma.
4.
i progetti di azioni positive concordate dai datori di lavoro con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul pi- ano
nazionale hanno precedenza nell'accesso al beneficio di cui al comma 1.
5.
l'accesso ai fondi comunitari destinati alla realizzazione di programmi o
progetti di azioni positive, ad
eccezione di quelli di cui all'articolo 3, e' subordinato al parere del
comitato di cui all'articolo 5.
6.
entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge le amministrazioni dello stato, anche
ad ordinamento autonomo, le regioni,
le province, i comuni e tutti gli enti pubblici non economici,
nazionali, regionali e locali, sentiti gli organismi rappresentativi del
personale di cui all'articolo 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93, o in loro mancanza, le organizzazioni sindacali
locali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sentito inoltre, in relazione
alla sfera d'azione della propria attività, il comitato di cui all'articolo 5 o
il consigliere di parità di cui
all'articolo 8, adottano piani
di azioni positive tendenti ad
assicurare, nel loro ambito rispettivo, la rimozione degli osta- coli
che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di
lavoro e nel lavoro tra uomini e donne.
art.
3 finanziamento delle azioni positive
realizzate mediante la formazione professionale 1. al finanziamento dei progetti di
formazione finalizzati al perseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 1,
comma 1, autorizzati secondo le procedure previste dagli articoli 25, 26 e 27 della legge 21 dicembre 1978, n.
845, ed approvati dal fondo sociale europeo, e' destinata una quota del fondo
di rotazione istituito dall'articolo 25
della stessa legge, determinata
annualmente con deliberazione del comitato interministeriale per la programmazione economica. in sede di
prima applicazione la predetta quota e' fissata nella misura del dieci per
cento.
2. la
finalizzazione dei progetti di
formazione al perseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 1, comma 1, viene accertata, entro il 31 marzo dell'anno in cui l'iniziativa deve essere
attuata, dalla commissione regionale per
l'impiego. scaduto il termine,
al predetto accertamento provvede il
comitato di cui all'articolo 5.
3.
la quota del fondo di rotazione di cui
al comma 1 e' ripartita tra le regioni
in misura proporzionale all'ammontare
dei contributi richiesti per i progetti approvati.
art.
4 azioni in giudizio
1.
costituisce discriminazione, ai sensi
della legge 9 dicembre 1977, n. 903,
qualsiasi atto o comportamento che
produca un effetto pregiudizievole discriminando anche in via indiretta
i lavoratori in ragione del sesso.
2.
costituisce discriminazione indiretta ogni trattamento pregiudizievole conseguente alla adozione di
criteri che svantaggino in modo proporzionalmente maggiore i lavoratori
dell'uno o dell'altro sesso e riguardino requisiti non essenziali allo
svolgimento dell'attività lavorativa.
3. nei concorsi pubblici e nelle forme di selezione attuate da
imprese private e pubbliche la prestazione richiesta deve essere accompagnata
dalle parole "dell'uno o dell'altro
sesso", fatta eccezione
per i casi in cui il riferimento al
sesso costituisca requisito essenziale per la natura del lavoro o della
prestazione.
4.
chi intende agire in giudizio per la dichiarazione delle discriminazioni ai
sensi dei commi 1 e 2 e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai
contratti collettivi, può promuovere il tentativo di conciliazione ai
sensi dell'articolo 410 del
codice di procedura civile anche tramite il consigliere di parità di cui
all'articolo 8, comma 2, competente per
territorio.
5.
quando il ricorrente fornisce elementi di fatto - desunti anche da dati di
carattere statistico relativi alle
assunzioni, ai regimi retributivi, all'assegnazione di mansioni e qualifiche, ai trasferimenti,
alla progressione in carriera ed ai licenziamenti - idonei a fondare, in
termini precisi e concordanti, la presunzione dell'esistenza di atti o
comportamenti discriminatori in ragione del sesso, spetta al convenuto l'onere
della prova sulla insussistenza della discriminazione.
6.
qualora il datore di lavoro ponga in essere un atto o un comportamento discriminatorio di carattere
collettivo, anche quando non siano individuabili in modo immediato e diretto i lavoratori lesi dalle
discriminazioni, il r corso può essere proposto dal consigliere di parità
istituito a livello regionale, previo parere non vincolante del collegio
istruttorio di cui all'articolo 7, da allegare al ricorso stesso,
e sentita la commissione regionale per l'impiego. decorso inutilmente il termine di trenta giorni
dalla richiesta del parere al collegio istruttorio, il ricorso può essere
comunque pro- posto.
7.
il giudice, nella sentenza che accerta le discriminazioni sulla base del ricorso presentato ai sensi del comma 6, ordina al datore di lavoro
di definire, sentite le
rappresentanze sindacali aziendali ovvero, in loro mancanza, le organizzazioni
sindacali locali aderenti alle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, nonchè il consigliere regionale per la parità
competente per territorio, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate. nella sentenza il giudice fissa un termine
per la definizione del piano.
8.
in caso di mancata ottemperanza alla sentenza di cui al comma 7 si applica l'articolo 650 del codice penale
richiamato dall'articolo 15 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
9. ogni accertamento di atti o
comportamenti discriminatori ai sensi
dei commi 1 e 2, posti in essere da
imprenditori ai quali siano stati
accordati benefici ai sensi delle vigenti leggi dello stato, ovvero che
abbiano stipulato contratti di appalto
attinenti all'esecuzione di opere
pubbliche, di servizi o di forniture, viene comunicato
immediatamente dall'ispettorato del lavoro ai ministri nelle cui
amministrazioni sia stata disposta la concessione del beneficio o dell'appalto.
questi adottano le opportune determinazioni, ivi compresa, se necessario, la
revoca del beneficio e, nei casi più gravi o nel caso di recidiva, possono decidere l'esclusione del responsabile per un periodo di tempo fino a
due anni da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero da qualsiasi appalto. tale
disposizione si applica anche quando si tratti
di agevolazioni finanziarie o
creditizie ovvero di appalti concessi da enti pubblici, ai quali l'ispettorato del lavoro comunica direttamente
la discriminazione accertata per l'adozione delle sanzioni previste.
10. resta fermo
quanto stabilito dall'articolo 15 della legge 9 dicembre 1977, art. 5
comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di
trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici.
1.
al fine di promuovere la rimozione dei comportamenti discriminatori per
sesso e di ogni altro ostacolo che
limiti di fatto l'uguaglianza delle donne nell'accesso al lavoro e sul lavoro e
la progressione professionale e di carriera e' istituito, presso il
ministero del lavoro e della previdenza
socia- le, il comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di
tratta- mento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici.
2.
fanno parte del comitato:
a)
il ministro del lavoro e della previdenza sociale o, per sua delega, un
sottosegretario di stato, con funzioni di presidente;
b)
cinque componenti designati dalle confederazioni sindacali dei lavora- tori maggiormente rappresentative sul piano
nazionale;
c) cinque
componenti designati dalle
confederazioni sindacali dei datori di lavoro dei diversi settori
economici, maggiormente rappresentative sul piano nazionale; d) un
componente designato unitariamente
dalle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento
cooperativo piu' rappresentative sul piano nazionale; e) undici componenti designati dalle
associazioni e dai movimenti femminili più rappresentativi sul piano nazionale operanti nel campo della parità e
delle pari opportunità nel lavoro;
f) il consigliere di parità componente la
commissione centrale per l'impiego.
3. partecipano, inoltre, alle riunioni del comitato, senza diritto di
voto:
a) sei esperti in
materie giuridiche, economiche e sociologiche,
con competenze in materia di lavoro;
b)
cinque rappresentanti, rispettivamente, dei ministeri della pubblica
istruzione, di grazia e giustizia,
degli affari esteri, dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, del dipartimento della funzione pubblica;
c)
cinque funzionari del ministero del lavoro e della previdenza sociale con qualifica non inferiore a
quella di primo dirigente, in rappresentanza delle direzioni generali per
l'impiego, dei rapporti di lavoro, per
l'osservatorio del mercato del lavoro, della previdenza ed assistenza sociale non- che' dell'ufficio centrale per l'orientamento e la formazione
professionale dei lavoratori.
4.
i componenti del comitato durano in carica tre anni e sono nominati dal
ministro del lavoro e della previdenza sociale. per ogni componente effettivo
e' nominato un supplente. 5. il
comitato e' convocato, oltre che ad
iniziativa del ministro del lavoro e
della previdenza sociale, quando ne facciano richiesta meta' più uno dei
suoi componenti. 6. il
comitato delibera in ordine al proprio funzionamento e a quello del collegio istruttorio e della segreteria tecnica di cui all'articolo 7, non- che' in
ordine alle relative spese. 7. il
vicepresidente del comitato e' designato dal ministro del lavoro e della previdenza sociale nell'ambito dei
suoi componenti.
art. 6
compiti del comitato
1.
per il perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 5, comma 1, il
comitato adotta ogni iniziativa utile ed in particolare:
a)
formula proposte sulle questioni generali relative all'attuazione degli
obiettivi della parità e delle pari opportunità, nonchè per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente che direttamente
incide sulle condizioni di lavoro delle donne;
b)
informa e sensibilizza l'opinione pubblica sulla necessita' di promuovere le pari opportunità' per le donne nella
formazione e nella vita
lavorativa;
c)
promuove l'adozione di azioni positive da parte delle istituzioni pubbliche preposte alla politica del lavoro,
nonchè da parte dei soggetti di
cui all'articolo 2; d)
esprime, a maggioranza, parere sul finanziamento dei progetti di azioni
positive ed opera il controllo sui
progetti initinere verificandone la corretta attuazione e l'esito finale;
e) elabora codici di comportamento diretti a specificare le regole di
con- dotta conformi alla parità e ad individuare le manifestazioni anche
indirette delle discriminazioni; f) verifica
lo stato di applicazione della legislazione vigente in materia di parità;
g) propone soluzioni alle controversie collettive, anche
indirizzando gli interessati
all'adozione di piani di azioni
positive per la rimozione delle discriminazioni pregresse e la creazione di pari opportunità per le lavoratrici;
h)
può richiedere all'ispettorato del lavoro di acquisire presso i luoghi di
lavoro informazioni sulla situazione
occupazionale maschile e
femminile, in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione e promozione professionale;
i) promuove una adeguata rappresentanza di
donne negli organismi pubblici nazionali e locali competenti in materia di lavoro e formazione professionale; l)
redige il rapporto di cui all'articolo 10.)
art.
7 collegio istruttorio e segreteria tecnica
1. per l'istruzione degli atti relativi alla
individuazione e alla rimozione delle
discriminazioni e per la redazione dei pareri al comitato di cui all'articolo 5 e ai consiglieri di parità, e'
istituito un collegio istruttorio cosi'
composto:
a)
il vicepresidente del comitato di cui all'articolo 5, che lo presiede;
b)
un magistrato designato dal ministero
di grazia e giustizia fra quelli che svolgono funzioni di giudice del
lavoro;
c)
un dirigente superiore del ruolo dell'ispettorato del lavoro;
d)
gli esperti di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a);
e)
il consigliere di parità di cui all'articolo 8, comma 4.
2.
ove si renda necessario per le esigenze di ufficio, i componenti di cui alle
lettere b) e c) del comma 1, su
richiesta del comitato di cui all'art colo 5 possono essere elevati a
due. 3. al fine di provvedere alla gestione amministrativa
ed al supporto tecnico del comitato e del collegio istruttorio e' istituita la segreteria tecnica. essa ha
compiti esecutivi alle dipendenze della presidenza del comitato ed e' composta
di personale proveniente dalle varie direzioni generali del ministero del lavoro e della previdenza sociale, coordinato da un dirigente generale del medesimo ministero. la composizione della segreteria
tecnica e' determinata con decreto del ministro del lavoro e della previdenza
sociale, sentito il comitato. 4.
il comitato ha facoltà di deliberare in ordine alla stipula di convenzioni per
la effettuazione di studi e ricerche.
art. 8
consiglieri di parità
1.
i consiglieri di parità di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, so- no componenti a tutti gli effetti
delle rispettive commissioni regionali
per l'impiego.
2.a
livello provinciale e' nominato un
consigliere di parità presso la commissione circoscrizionale per l'impiego
che ha sede nel capoluogo di provincia,
con facoltà di intervenire presso le altre commissioni circoscrizionali per
l'impiego operanti nell'ambito della medesima provincia.
3.
i consiglieri di parità di cui ai commi
1 e 2 sono nominati dal ministro del lavoro e della previdenza sociale su
designazione del competente organo delle regioni, sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative
a livello nazionale e devono essere
scelti tra persone che abbiano maturato un'esperienza tecnico/professionale di
durata almeno triennale nelle materie concernenti l'ambito della presente
legge.
4.
il consigliere di parità di cui all'articolo
4, comma 2, della legge 28
febbraio 1987, n. 56, e' componente con voto deliberativo della commissione
centrale per l'impiego. 5.
qualora si determini parità di voti
nelle commissioni di cui ai commi 1, 2 e 4 prevale il voto del presidente.
6.
oltre ai compiti ad essi assegnati dalla legge nell'ambito delle competenze
delle commissioni circoscrizionali, regionali e centrale per l'impiego, i
consiglieri di parità svolgono ogni utile
iniziativa per la realizzazione delle finalità della presente legge.
nell'esercizio delle funzioni loro
attribuite, i consiglieri di parità sono pubblici funzionari e hanno l'obbligo
di rapporto all'autorità giudiziaria per i reati di cui vengono a conoscenza
nell'esercizio delle funzioni medesime.
i consiglieri di parità, ai rispettivi livelli, sono componenti
degli organismi di parità presso gli
enti lo- cali regionali e provinciali.
7.
per l'espletamento dei propri compiti i consiglieri di parità possono richiedere all'ispettorato
del lavoro di acquisire presso i luoghi
di lavoro informazioni sulla situazione occupazionale maschile e femminile, in
relazione allo stato delle assunzioni, della formazione e promozione
professionale.
8. i consiglieri di parità di cui al comma 2
e quelli regionali competenti per territorio, ferma restando l'azione in
giudizio di cui all'articolo 4, comma 6, hanno facoltà di agire in giudizio
sia nei procedimenti promossi
davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro che davanti al tribunale
amministrativo regionale su delega della lavoratrice ovvero di intervenire nei giudizi promossi dalla
medesima ai sensi dell'articolo 4.
9.
i consiglieri di parità ricevono comunicazioni sugli indirizzi dal comitato di
cui all'articolo 5 e fanno ad esso relazione circa la propria atti- vita'. i
consiglieri di parità hanno facoltà di consultare il comitato e il consigliere
nazionale di parità su ogni questione ritenuta utile.
10.
i consiglieri di parità di cui ai commi 1, 2 e 4, per l'esercizio
delle loro funzioni, sono domiciliati rispettivamente presso l'ufficio
regionale del lavoro e della massima occupazione, l'ufficio provinciale del
lavoro e della massima occupazione e presso una direzione generale del
ministero del lavoro e della previdenza sociale. tali uffici assicurano la sede, l'attrezzatura, il personale e
quanto necessario all'espletamento delle funzioni dei consiglieri di parità.
il ministro del lavoro e
della previdenza sociale, con proprio
decreto, può' modificare la collocazione del consigliere di parità nell'ambito
del ministero. 11. oltre al gettone giornaliero di presenza per la partecipazione alle riunioni delle commissioni
circoscrizionali, regionali e centrale per
l'impiego, spettano ai consiglieri di parità gettoni dello stesso
importo per le giornate di effettiva
presenza nelle sedi dove sono domiciliati in ragione del loro ufficio,
entro un limite massimo fissato annualmente con decreto del ministro del lavoro
e della previdenza sociale. l'onere relativo fa carico al bilancio del
ministero del lavoro e della previdenza sociale.
12.
il consigliere di parità' ha diritto, se lavoratore dipendente, a per- messi
non retribuiti per l'espletamento del suo mandato. quando intenda esercitare
questo diritto, deve darne
comunicazione scritta al datore di lavoro, di regola tre giorni prima.
art.
9 rapporto sulla situazione del personale
1. le aziende
pubbliche e private che occupano oltre cento dipendenti sono tenute a redigere
un rapporto almeno ogni due anni sulla
situazione del personale maschile e
femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato delle
assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei
passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità,
dell'intervento della cassa integrazione
guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della
retribuzione effettivamente
corrisposta.
2. il rapporto di cui al comma 1 e' trasmesso alle rappresentanze
sindaca- li aziendali e al consigliere regionale di parità.
3.
il primo rapporto deve essere
redatto entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, in conformità' alle indicazioni
definite, nell'ambito delle
specificazioni di cui al comma 1, dal ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto da
emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
4. qualora, nei termini prescritti, le aziende di cui al comma 1 non tra- smettano
il rapporto, l'ispettorato regionale del lavoro, previa segnalazione dei
soggetti di cui al comma 2, invita le
aziende stesse a provvedere entro
sessanta giorni. in caso di
inottemperanza si applicano le sanzioni di cui all'articolo 11 del decreto
del presidente della repubblica
19 marzo 1955, n. 520. nei casi più
gravi può essere disposta la
sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti
dall'azienda.
art.
10 relazione al parlamento
1.trascorsi
due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il ministro del lavoro e della previdenza sociale
riferisce, entro trenta giorni, alle competenti commissioni parlamentari del
senato della repubblica e della camera
dei deputati sull'attuazione della legge stessa, sulla base di un rapporto
redatto dal comitato di cui all'articolo 5.
art.
11
1.
per il funzionamento degli organi di
cui agli articoli 5 e 7, a decorrere
dal 1991, e' autorizzata la spesa
di lire 1.000 milioni annui. per
il finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 2 e' autorizzata, a
de- correre dal 1991, la spesa di lire 9.000 milioni annui. 2. all'onere di lire 10.000 milioni annui
nel triennio 1991-1993 si provvede
mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1991-1993, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del ministero del tesoro per l'anno
1991 utilizzando l'accantonamento "finanziamento del comitato nazionale
per la parità presso il ministero e delle azioni positive per le pari
opportunità'".
3. il ministro del tesoro e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
art.
17 d.lgs 29 ottobre 1998
1.
all'articolo 61, comma 1, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
alla lettera b) le parole: "pari dignità" sono sostituite dalle
seguenti: "pari opportunià'".
2. all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 3, n. 29, alla lettera c), sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: ", adottando modalià organizzative atte a favorirne la partecipazione, consentendo la conciliazione fra vita
professionale e vita familiare;".
3. al comma 1 dell'articolo 61 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' aggiunta la seguente lettera " d)
possono finanziare programmi di azioni positive e l'attivita' dei co- mitati
pari opportunita' nell'ambito delle proprie disponibilita' di
bilancio".
4. all'articolo 61, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, sono soppresse le parole
da "previo" a
"nazionale" e la parola "comunita'" e' sostituita dalla
parola "unione
Capo IV-
Norme di area
Sezione I – Capi di istituto
ART.
19 - COMPITI DEL CAPO DI ISTITUTO
1.
Il capo di istituto partecipa e concorre al processo di realizzazione
dell'autonomia scolastica che andrà a regime l'1-9-2000.
In sede di
attualizzazione delle norme contrattuali saranno unificate e comprese in una
distinta disciplina di area tutte le norme relative ai Capi d'Istituto. Questa
specifica sequenza contrattuale sarà realizzata entro il 30-3-2000.
Nella attuale fase
transitoria, i capi di istituto eserciteranno le proprie funzioni nella
prospettiva dell’ingresso delle istituzioni scolastiche nel regime di autonomia
previsto dalla normativa vigente valorizzando le competenze acquisite nei corsi
obbligatori di cui al D.Lgs. 59/1998.
In previsione dell'entrata a regime dell'autonomia scolastica di
cui all'art. 21 della legge 59/97 sarà avviata entro il 30-3-2000 un'apposita
sessione negoziale concernente la piena attuazione della dirigenza scolastica.
2.
Il capo di istituto assicura la gestione unitaria dell’istituzione scolastica e
la finalizza all’obiettivo della qualità dei processi formativi, predisponendo
gli strumenti attuativi del piano dell’offerta formativa.
3. Il capo d’istituto, in relazione all'assetto
organizzativo conseguente al piano dell'offerta formativa dell'istituzione
scolastica organizza la propria presenza in servizio e il proprio tempo di
lavoro secondo i criteri della flessibilità, in rapporto alle esigenze connesse
all’esercizio delle funzioni di competenza. Il capo d’istituto assicura
comunque una presenza ordinaria di 36 ore settimanali, anche su base
plurisettimanale.
4. Il capo d’istituto può avvalersi, nello svolgimento
delle proprie funzioni organizzative e gestionali, della collaborazione di
docenti da lui individuati sulla base della normativa vigente. La scelta è
effettuata, ferma restando la natura fiduciaria dell’incarico correlata alla
responsabilità sugli esiti dell’incarico stesso, secondo criteri di efficienza
ed efficacia nel servizio scolastico.
5.In
relazione agli specifici aspetti di carattere generale e organizzativo inerenti
al piano attuativo dell’offerta formativa, il capo d’istituto, prima
dell'inizio dell'anno scolastico consulta il responsabile amministrativo e,
previa convocazione di una apposita riunione, informa il personale ATA.
6.In
riferimento al comma 2 dell' art. 33 del CCNL 4/8/95 le modalità le procedure e
i compensi relativi al conferimento degli incarichi sono oggetto di
contrattazione integrativa nazionale. Gli stessi incarichi conferiti saranno
oggetto di informazione preventiva alle OO.SS.
firmatarie del CCNL da parte dei livelli di Amministrazione che li
conferiscono.
ART. 20 - LA VALUTAZIONE DEL CAPO DI ISTITUTO
1. L’attività
del capo d’istituto è oggetto di valutazione periodica. In attesa della piena
attuazione di quanto previsto dall’art. 25 bis, comma 1 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, come integrato dal decreto legislativo 6 marzo 1998, n.
59, la valutazione sarà formulata da un nucleo di valutazione da istituire
entro tre mesi dalla sottoscrizione del
presente contratto e da rendere funzionale entro il 1/9/1999. Tale nucleo sarà
istituito in via sperimentale presso l'Amministrazione scolastica regionale con
le modalità indicate nel citato art. 25 bis comma 1. In sede di contrattazione
integrativa saranno definite le modalità, i contenuti e le procedure di
garanzia in caso di esito negativo della valutazione.
2. In relazione all'attuazione di quanto
previsto dal comma 1, sono aboliti, nei confronti dei capi di istituto, i
rapporti informativi e i giudizi complessivi
annuali previsti dalla normativa vigente.
__________________________________________
art.
25 bis, comma 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
1.
nell'ambito
dell'amministrazione scolastica periferica e' istituita la qualifica
dirigenziale per i capi di istituto
preposti alle istituzioni scolastiche ed educative alle quali e' stata
attribuita personalita' giuridica ed autonomia a norma
dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59. i dirigenti scolastici sono inquadrati in ruoli di
dimensione regionale e rispondono, agli effetti dell'articolo 20, in ordine ai
risultati, che sono valutati tenuto conto della specificià delle funzioni e
sulla base delle verifiche effettuate da un nucleo di valutazione istituito
presso l 'amministrazione scolastica regionale, presieduto da un dirigente e
composto da esperti anche non appartenenti all'amministrazione stessa.
2.
il dirigente
scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale
rappresentanza, e' responsabile della gestione
delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio.
nel rispetto delle competenze
degli organi collegiali
scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di
coordinamento e di valorizzazione del- le risorse umane. in particolare il
dirigente scolastico organizza
l'attivita' scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia
formative ed e' titolare delle relazioni sindacali.
3.
nell'esercizio
delle competenze di cui al comma 2
il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la
qualita' dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali,
professionali, sociali ed economiche del territorio, per l'esercizio della liberta' di insegnamento,
intesa anche come liberta' di ricerca e innovazione metodologica e didattica,
per l'esercizio della liberta' di scelta educativa delle famiglie e per
l'atttuazione del diritto all'apprendimento da parte degli alunni.
4. Nell'ambito delle
funzioni attribuite alle istituzioni
scolastiche, spetta al dirigente l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale dirigente
puo' avvalersi di docenti da lui
individuati, ai quali possono essere
delegati specifici compiti, ed e'
coadiuvato dal responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia operativa, nell'ambito delle direttive di
massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai
servizi generali dell'istituzione scolastica, coordinando il relativo
personale.
5.
il
dirigente presenta periodicamente al
consiglio di circolo o al consiglio di istituto motivata relazione sulla direzione
e il coordinamento dell'attivita' formativa, organizzativa e amministrativa al
fine di garantire la piu' ampia
informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi della
istituzione scolastica.
ART. 21 - L’INDENNITÀ DI DIREZIONE
1.
Ai capi di
istituto, ivi compresi gli incaricati, spetta una indennità accessoria mensile.
Il relativo importo sarà determinato in sede di contrattazione integrativa
nazionale, che potrà definire maggiorazioni in relazione alla tipologia e alla
dimensione degli istituti.
2.
L’indennità
compete anche ai vicedirettori ed alle vicedirettrici degli istituti di
educazione, nonché ai direttori dei Conservatori di musica e delle Accademie e
al personale incaricato della direzione. Nel caso in cui il capo di istituto si
trovi in posizione di stato implicante il mancato esercizio della funzione
direttiva, l’indennità di direzione per lo stesso periodo è corrisposta anche
al dipendente che lo abbia sostituito, ai sensi della normativa vigente.
Per le istituzioni scolastiche affidate in reggenza
l’indennità di direzione è corrisposta nella misura del 50% sia al capo
d’istituto sia al docente vicario della stessa istituzione scolastica.
3. La contrattazione integrativa nazionale determinerà
criteri, consistenza numerica del personale destinatario e decorrenza per
l’attribuzione di una indennità aggiuntiva di direzione ai capi d’istituto che
abbiano superato le verifiche di cui al precedente articolo 20.
ART. 22 - LA MOBILITÀ DEI CAPI DI ISTITUTO
Al fine di
agevolare la mobilità dei capi d’istituto sono definite le seguenti modalità:
a) la mobilità dei capi d’istituto,
rispettivamente titolari nelle scuole elementari, medie, negli istituti comprensivi nonché nella scuola secondaria
di secondo grado, è territoriale; in sede di contrattazione integrativa
nazionale possono essere previste precedenze per il personale appartenente alle
specifiche tipologie dell'istituto;
b) in
relazione al nuovo profilo professionale dei capi d’istituto, conseguente anche
ai percorsi di formazione e all'attuazione del dimensionamento della rete
scolastica, la mobilità professionale dei dirigenti scolastici titolari della
scuola elementare e secondaria di primo grado verso la scuola secondaria
superiore e viceversa, si effettua sulla base di requisiti minimi da definire
in sede di contrattazione integrativa nazionale.
In tale sede
vanno confermate le disposizioni relative alla mobilità d'ufficio assunte
nel CCDN del 20/1/1999.
Sezione II - Personale docente
ART. 23 - AREA E FUNZIONE DOCENTE
1. I
commi 4, 5 e 6 dell’articolo 38 del CCNL sottoscritto il 4/8/1995 sono così
sostituiti:
“4.
La funzione docente si fonda sull’autonomia culturale e professionale dei
docenti; essa si esplica nelle attività individuali e collegiali e nella
partecipazione alle attività di aggiornamento e formazione in servizio”
“5.
In attuazione dell’autonomia scolastica i docenti, nelle attività collegiali,
elaborano, attuano e verificano, per gli aspetti pedagogico – didattici, il
piano dell’offerta formativa, adattandone l’articolazione alle differenziate
esigenze degli alunni e tenendo conto del contesto socio - economico di
riferimento.
“6.
Il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari,
pedagogiche, metodologico - didattiche, organizzativo- relazionali e di
ricerca, tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano col maturare
dell'esperienza didattica, l'attività di studio e di sistematizzazione della
pratica didattica. I contenuti della prestazione professionale del personale
docente si definiscono nel quadro degli obiettivi generali perseguiti dal
sistema nazionale di istruzione e nel rispetto degli indirizzi delineati nel
piano dell’offerta formativa della scuola.
2. I
commi 7 e 8 dello stesso articolo 38 del CCNL 4.8.1995 sono soppressi.
ART.
24 - MODALITA’ ORGANIZZATIVE PER L’ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DOCENTE
1.
Le istituzioni scolastiche adottano ogni modalità
organizzativa che sia espressione di autonomia progettuale e sia coerente con
gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di studio,
curando la promozione e il sostegno dei processi innovativi e il miglioramento
dell’offerta formativa.
2.
Nel rispetto della libertà d’insegnamento, i competenti
organi delle istituzioni scolastiche regolano lo svolgimento delle attività
didattiche nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento
degli alunni. A tal fine possono adottare le forme di flessibilità previste dal
Regolamento sulla autonomia didattica ed organizzativa delle istituzioni scolastiche
di cui all’articolo 21 della legge n. 59 del 15 marzo 1997 – e, in particolare,
dell’articolo 4 dello stesso Regolamento -, tenendo conto della disciplina
contrattuale.
3.
Nella fase attuale, prima della concreta attuazione
dell’autonomia, a partire dall’1/9/2000, e dell’entrata in vigore del
regolamento previsto dallo stesso articolo 21, resta ferma la disciplina del CCNL del 4 agosto 1995, ivi comprese le norme di
interpretazione autentica ad esso riferite. Dal 1/9/2000 e comunque ad
autonomia attuata, gli obblighi di lavoro del personale docente sono correlati
e funzionali alle esigenze come indicato al comma 2. Al riguardo entro il
30-6-2000 le parti adegueranno le norme del presente articolo in relazione alla
piena attuazione dell'autonomia scolastica e ad eventuali ulteriori modifiche
legislative intervenute. Le istituzioni scolastiche che nell’anno scolastico
1998/1999 e nell’anno scolastico 1999/2000 abbiano in corso sperimentazioni
dell’autonomia adotteranno la disciplina degli obblighi di lavoro funzionali al
progetto avviato secondo quanto indicato al comma 2.
4.
Gli obblighi di lavoro del personale docente sono funzionali
all'orario di servizio stabilito dal piano di attività e sono finalizzati allo
svolgimento delle attività di insegnamento e di tutte le ulteriori attività di
programmazione, progettazione, ricerca, valutazione e documentazione necessarie
all'efficace svolgimento dei processi formativi. A tal fine gli obblighi di
lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla
prestazione di insegnamento.
Prima
dell’inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle
eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i
conseguenti impegni del personale docente che può prevedere attività
aggiuntive. Il piano è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della
programmazione dell’azione educativa e con la stessa procedura è modificato,
nel corso dell’anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze.
5. Il
comma 1 dell’articolo 42 del CCNL sottoscritto il 4 agosto 1995 è così
sostituito:
“L’attività
funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione
docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le
attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione,
ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la
preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle
riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi.”
_________________________________
art.21 della legge n. 59 del 15 marzo
1997
1. l'autonomia
delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi si inserisce nel
processo di realizzazione della autonomia e
della riorganizzazione dell'intero sistema formativo. Ai fini della realizzazione della autonomia
delle istituzioni scolastiche le funzioni dell'amministrazione centrale e
periferica della pubblica istruzione in materia di gestione del servizio di istruzione,
fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo
studio nonche' gli elementi comuni all'intero sistema scolastico pubblico in
materia di gestione e programmazione
definiti dallo stato, sono progressivamente attribuite alle istituzioni
scolastiche, attuando a tal fine anche l'estensione ai circoli didattici, alle scuole medie, alle scuole e
agli istituti di istruzione secondaria, della personalita' giuridica degli istituti tecnici e professionali e
degli istituti d'arte ed ampliando
l'autonomia per tutte le tipologie
degli istituti di istruzione, anche
in deroga alle norme vigenti in materia di contabilita' dello stato.
le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli istituti
educativi, tenuto con- to delle loro specificita' ordinamentali.
2.ai fini di
quanto previsto nel comma 1, si
provvede con uno o piu' regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di nove mesi
dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sulla base dei criteri
generali e principi direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del presente articolo. Sugli schemi di regolamento e' acquisito, anche contemporaneamente al parere
del consiglio di stato, il
parere delle competenti commissioni parlamentari. decorsi sessanta giorni
dalla richiesta di parere alle commissioni, i regolamenti possono essere
comunque emanati. con i regolamenti predetti sono detta- te disposizioni per
armonizzare le norme di cui all'articolo 355 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con quelle della
presente legge.
3. i requisiti
dimensionali ottimali per l'attribuzione della personalita' giuridica e dell'autonomia alle istituzioni scolastiche
di cui al comma 1, anche tra loro unificate nell'ottica di garantire agli
utenti una piu' agevole fruizione del servizio
di istruzione, e le deroghe dimensionali in relazione a particolari situazioni territoriali o ambientali
sono individuati in rapporto alle
esigenze e alla varieta' delle situazioni locali e alla tipologia dei settori
di istruzione compresi nell'istituzione scolastica. Le deroghe dimensionali saranno automaticamente concesse nelle province il cui territorio e' per
almeno un terzo montano, in cui
le condizioni di viabilita' statale e provinciale siano disagevoli e in
cui vi sia una dispersione e
rarefazione di insediamenti abitativi.
4. la
personalita' giuridica e l'autonomia sono attribuite alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a mano a mano
che raggiungono i requisiti dimensionali di cui al comma 3 attraverso
piani di dimensionamento della rete scolastica, e comunque non oltre il 31
dicembre 2000 contestualmente alla gestione di tutte le funzioni amministrative
che per loro natura possono essere esercitate dalle istituzioni autonome. In
ogni caso il passaggio al nuovo regime di autonomia sara' accompagnato da
apposite iniziative di formazione del personale, da una analisi delle
realta' territoriali, sociali ed economiche delle singole istituzioni
scolastiche per l'adozione dei
conseguenti interventi
perequativi e sara' realizzato secondo criteri di gradualita' che valorizzino
le capacita' di iniziativa delle istituzioni stesse.
5. la dotazione finanziaria essenziale delle
istituzioni scolastiche gia' in possesso
di personalita' giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4 e' costituita dall'assegnazione dello stato per il funzionamento
amministrativo e didattico, che si suddivide
in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. Tale dotazione
finanziaria e' attribuita senza altro
vincolo di destinazione che quello
dell'utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attivita' di
istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di
ciascun indirizzo di scuola.
6. Sono
abrogate le disposizioni che
prevedono autorizzazioni preventive per
l'accettazione di donazioni, eredita' e legati da parte delle istituzioni
scolastiche, ivi compresi gli istituti superiori di istruzione artistica, delle fondazioni o altre istituzioni aventi finalita' di educazione o
di assistenza scolastica. Sono fatte
salve le vigenti disposizioni di legge
o di regolamento in materia di avviso
ai successibili. Sui cespiti ereditari e su quelli ricevuti per donazione non sono dovute le imposte
in vigore per le successioni e
le donazioni.
7. le istituzioni scolastiche che abbiano conseguito personalita'
giuridica e autonomia ai sensi del
comma 1 e le istituzioni scolastiche gia' dotate di personalita' e autonomia, previa realizzazione anche per
queste ultime delle operazioni di
dimensionamento di cui al comma 4,
hanno autonomia organizzativa e didattica,
nel rispetto degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli
standard di livello nazionale.
8.l'autonomia
organizzativa e' finalizzata alla realizzazione della flessibilita', della
diversificazione, dell'efficienza e
dell'efficacia del servizio scolastico, alla integrazione e al miglior
utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di
tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. essa si esplica
liberamente, anche mediante superamento dei vincoli in materia di unita' oraria della lezione, dell'unitarieta'
del gruppo classe e delle modalita' di
organizzazione e impiego dei docenti,
secondo finalita' di
ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e
temporali, fermi restando i giorni di
attivita' didattica annuale previsti a livello nazionale, la distribuzione
dell'attivita' didattica in non meno di cinque
giorni settimanali, il rispetto
dei complessivi obblighi annuali di
servizio dei docenti previsti dai
contratti collettivi che possono essere assolti invece che in cinque giorni
settimanali anche sulla base di un'apposita programmazione plurisettimanale.
9. l'autonomia didattica e' finalizzata al perseguimento degli obiettivi generali del sistema
nazionale di istruzione, nel rispetto della
liberta' di insegnamento, della
liberta' di scelta educativa da
parte delle famiglie e del diritto ad
apprendere. essa si sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie,
strumenti, organizzazione e tempi
di insegnamento, da adottare nel
rispetto della possibile pluralita' di
opzioni metodologiche, e in ogni
iniziativa che sia espressione di liberta' progettuale, compresa l'eventuale
offerta di insegnamenti
opzionali, facoltativi o aggiuntivi e
nel rispetto delle esigenze formative
degli studenti. A tal fine, sulla base di quanto disposto dall'articolo
1, comma 71, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, sono definiti criteri per
la determinazione degli organici funzionali di istituto, fermi restando il
monte annuale orario complessivo
previsto per ciascun curriculum e quello previsto per ciascuna delle discipline
ed attivita' indicate come
fondamentali di ciascun tipo o
indirizzo di studi e l'obbligo di
adottare procedure e strumenti di verifica e valutazione della
produttivita' scolastica e del raggiungimento degli obiettivi.
10.
nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica le istituzioni
scolastiche realizzano, sia singolarmente che in forme consorziate,
ampliamenti dell'offerta formativa che
prevedano anche percorsi formativi per
gli adulti, iniziative di prevenzione dell'abbandono e della
dispersione scolastica, iniziative di utilizzazione delle strutture
e delle tecnologie anche in orari extrascolastici e a
fini di raccordo con il mondo del lavoro, iniziative di partecipazione a programmi
nazionali, regionali o
comunitari e, nell'ambito di accordi tra le regioni e l'amministrazione
scolastica, percorsi integrati tra diversi sistemi formativi. le istituzioni
scolastiche autonome hanno anche
autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo nei limiti del proficuo esercizio dell'autonomia didattica e
organizzativa. gli istituti regionali
di ricerca, sperimentazione e
aggiornamento educativi, il centro europeo
dell'educazione, la biblioteca di documentazione pedagogica
e le scuole ed istituti a carattere atipico di cui alla parte I,
titolo II, capo III, del testo
unico approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
sono riformati come enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle
istituzioni scolastiche autonome.
11. con
regolamento adottato ai sensi del comma 2 sono altresi' attribuite la
personalita' giuridica e l'autonomia alle accademie di belle arti, agli
istituti superiori per le industrie artistiche, ai conservatori di musica, alle
accademie nazionali di arte drammatica e di danza, secondo i principi con-
tenuti nei commi 8, 9 e 10 e con gli
adattamenti resi necessari dalle specificita' proprie di tali istituzioni.
12. le
universita' e le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni allo scopo di favorire
attivita' di aggiornamento, di ricerca
e di orientamento scolastico e
universitario.
13. con
effetto dalla data di entrata in vigore
delle norme regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le
disposizioni vigenti con esse
incompatibili, la cui ricognizione e' affidata ai regolamenti stessi. Il
governo e' delegato ad aggiornare e coordinare, entro un anno dalla data
di entrata in vigore delle predette
disposizioni regolamentari, le norme del testo unico di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n.
297, apportando tutte le conseguenti e necessarie modifiche.
14. con
decreto del ministro della pubblica istruzione, di concerto con il ministro del
tesoro, sono emanate le istruzioni generali per l'autonoma allocazione delle
risorse, per la formazione dei bilanci, per
la gestione delle risorse ivi
iscritte e per la scelta
dell'affidamento dei servizi di tesoreria o di cassa, nonche' per le
modalita' del riscontro delle gestioni delle istituzioni scolastiche, anche in
attuazione dei principi contenuti nei rego- lamenti di cui al comma 2. e'
abrogato il comma 9 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. 15. entro
un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge il governo e' delegato ad emanare un decreto legislativo
di riforma degli organi collegiali della
pubblica istruzione di livello nazionale e periferico che tenga
conto della specificita' del settore scolastico, valorizzando l'autonomo
apporto delle diverse componenti e delle minoranze linguistiche riconosciute, nonche' delle specifiche
professionalita' e competenze, nel
rispetto dei seguenti criteri:
a)
armonizzazione della composizione, dell'organizzazione e delle funzioni dei
nuovi organi con le competenze dell'amministrazione centrale e periferica come
ridefinita a norma degli articoli 12 e 13 nonche' con quelle delle isti-
tuzioni scolastiche autonome; b)
razionalizzazione degli organi a norma
dell'articolo 12, comma 1, lettera p);
c) eliminazione delle
duplicazioni organizzative e
funzionali, secondo quanto
previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera g);
d) valorizzazione del collegamento con le comunita' locali a norma del- l'articolo
12, comma 1, lettera i);
e) attuazione delle disposizioni di cui
all'articolo 59 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, nella salvaguardia del principio della liberta' di insegnamento.
16. nel
rispetto del principio della liberta' di insegnamento e in connessione con
l'individuazione di nuove figure professionali del personale docente, ferma
restando l'unicita' della funzione, ai capi d'istituto e' conferita la
qualifica dirigenziale
contestualmente all'acquisto
della personalita' giuridica e dell'autonomia da parte delle singole
istituzioni scolastiche. i contenuti e le specificita' della qualifica
dirigenziale sono individuati con decreto legislativo integrativo delle disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni, da
emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sulla base dei seguenti criteri:
a)l'affidamento, nel
rispetto delle competenze degli organi
collegiali scolastici, di autonomi compiti di direzione, di
coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, di gestione di risorse finanziarie e strumentali, con connesse
responsabilita' in ordine ai risultati; b) il raccordo tra i compiti previsti dalla lettera a) e
l'organizzazione e le attribuzioni dell'amministrazione scolastica periferica,
come ridefinite ai sensi dell'articolo 13, comma 1;
c) la revisione del sistema di reclutamento,
riservato al personale docente con adeguata anzianita' di servizio, in armonia con le modalita'
previste dall'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
d) l'attribuzione della dirigenza ai capi
d'istituto attualmente in servizio, assegnati ad una istituzione scolastica
autonoma, che frequentino un apposito corso di formazione.
17. il rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici sara' disciplinato
in sede di contrattazione collettiva del comparto scuola, articolato in
autonome aree.
18. nell'emanazione del
regolamento di cui all'articolo 13 la riforma degli uffici periferici del ministero della pubblica istruzione e' realizzata
armonizzando e coordinando i compiti e
le funzioni amministrative attribuiti alle regioni ed agli enti locali anche in
materia di programmazione e riorganizzazione della rete scolastica.
19. il
ministro della pubblica istruzione presenta ogni quattro anni al parlamento, a decorrere dall'inizio
dell'attuazione dell'autonomia
prevista nel presente articolo, una relazione sui risultati conseguiti, anche al fine di apportare
eventuali modifiche normative che si rendano necessarie.
20. le regioni
a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano
disciplinano con propria legge la materia di cui al presente articolo nel
rispetto e nei limiti dei propri statuti e delle relative norme di
attuazione.
ART. 25 -
ATTIVITA’ AGGIUNTIVE
1.
Le attività
aggiuntive consistono in attività aggiuntive di insegnamento e attività
aggiuntive funzionali all’insegnamento.
2.
Le attività
aggiuntive, a qualunque titolo prestate, sono deliberate dal collegio dei
docenti nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili in coerenza con il
piano dell’offerta formativa.
3.
Il compenso orario
e le modalità di attribuzione delle attività aggiuntive, ivi comprese quelle di
pratica sportiva, sono determinati in sede di contrattazione integrativa
nazionale; il compenso è incrementato in misura non inferiore al 10%. Ove non
sia possibile una quantificazione oraria dell’impegno, si possono prevedere
compensi in misura forfettizzata.
4.
Il compenso per le
attività aggiuntive d’insegnamento è erogato per le ore effettivamente prestate
fino ad un massimo di sei ore settimanali.
5.
Tra le attività
funzionali all'insegnamento sono da considerare retribuibili in quanto
aggiuntive solo quelle eventualmente eccedenti il limite previsto dall'art.42,
comma 3, lettera a) del CCNL 4-8-1995.
6.
I compensi per le
collaborazioni di cui all'art.19, comma 4 saranno disciplinati in sede di
contrattazione nazionale integrativa.
ART.
26 - AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
E PRESTAZIONI PROFESSIONALI
Le
istituzioni scolastiche, in coerenza con gli obiettivi di ampiamento
dell'offerta formativa, potranno prevedere la possibilità che i docenti
svolgano attività didattiche rivolte al pubblico anche di adulti, in relazione
alle esigenze formative provenienti dal territorio, con esclusione dei propri
alunni per quanto riguarda le materie di insegnamento comprese nel curriculum
scolastico. Le relative deliberazioni dovranno puntualmente regolamentare lo
svolgimento di tali attività precisando anche il regime delle responsabilità.
ART.
27 - COLLABORAZIONI PLURIME
I
docenti possono prestare la propria collaborazione ad altre scuole che, per la
realizzazione di specifici progetti deliberati dai competenti organi, abbiano
necessità di disporre di particolari competenze professionali non presenti nel
corpo docente della istituzione scolastica. Tale collaborazione non comporta
esoneri anche parziali dall’insegnamento nelle scuole di titolarità o di
servizio ed è autorizzata dal competente capo d’istituto.
ART.
28 - FUNZIONI STRUMENTALI AL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA
1.
Per la realizzazione delle finalità istituzionali della scuola in regime di
autonomia, la risorsa fondamentale è costituita dal patrimonio professionale
dei docenti, da valorizzare per l’espletamento di specifiche funzioni–obiettivo
riferite alle seguenti aree: la gestione del piano dell’offerta formativa, il
sostegno al lavoro dei docenti, interventi e servizi per gli studenti,
realizzazione di progetti formativi d’intesa con enti ed istituzioni esterni
alla scuola.
Tali
funzioni sono identificate ed attribuite dal collegio dei docenti, in coerenza
con specifici piani dell’offerta formativa.
Il collegio dei docenti determina contestualmente e
puntualmente, oltre alle funzioni - obiettivo, le competenze professionali
necessarie per il perseguimento di tali funzioni, i parametri e le cadenze per
la valutazione dei risultati attesi e la durata di ciascun incarico. L’incarico
è rinnovabile.
Lo
stesso collegio dei docenti designa, altresì, il responsabile di ciascuna
funzione, sulla base della valutazione comparativa sia di comprovate esperienze
professionali e culturali comunque acquisite sia di specifici corsi di
formazione organizzati dall’Amministrazione della P.I. o sottoposti, per quanto
concerne la qualità della formazione, alla vigilanza da parte
dell’Amministrazione stessa. Costituisce
requisito preferenziale la dichiarata disponibilità a permanere nella
scuola per tutta la durata dell’incarico.
2.Gli
incarichi aventi ad oggetto le funzioni-obiettivo menzionate nel comma 1
sostituiscono precedenti incarichi di natura analoga e non possono comportare
esoneri totali dall’insegnamento.
4.
La contrattazione integrativa nazionale determina, nell’ambito delle risorse di
cui all’articolo 42, comma 4, con
decorrenza 1/9/1999 le retribuzioni
accessorie dovute per l'espletamento degli incarichi, i criteri generali e
operativi, nonché le procedure di conferimento. In ogni caso la retribuzione
non può essere inferiore al 50% della maggiorazione retributiva prevista per il
personale docente dal successivo articolo 29. Il personale incaricato non può superare il numero di 50.000
unità, salva la possibilità di elevare tale numero in sede di contrattazione
integrativa nazionale qualora siano acquisite ulteriori risorse espressamente
destinate all’istituto contrattuale.
5.L’espletamento
delle funzioni di cui al presente articolo è valutabile ai fini dell’accesso
agli incarichi in altre scuole e, più in generale, nell’Amministrazione
scolastica, nonché ai fini dell’accesso alla dirigenza scolastica.
6.
L’incarico di collaboratore vicario del capo d’istituto è equiparato ai fini
del trattamento economico agli incarichi di cui al presente articolo e rientra
nei limiti numerici previsti dal precedente comma 4.
7.In
sede di contrattazione integrativa nazionale saranno definiti i criteri e le
procedure per la ripartizione delle risorse finalizzate alle funzioni–obiettivo
di cui al presente articolo che saranno assegnate in un apposito capitolo del
fondo d’istituto. La ripartizione terrà conto della dimensione e della
tipologia delle istituzioni scolastiche, destinando a ciascuna di esse risorse
per non meno di tre e per non più di sei incarichi. Le istituzioni scolastiche
possono nel caso in cui non attivino le funzioni–obiettivo utilizzare nell’anno
scolastico successivo, con la stessa finalità, le risorse assegnate.
Art.
29 - TRATTAMENTO ECONOMICO CONNESSO
ALLO SVILUPPO DELLA PROFESSIONE DOCENTE
1. E’ offerta l’opportunità di riconoscimento della
crescita professionale nell’esercizio della funzione docente per favorire una
dinamica retributiva e professionale in grado di valorizzare le professionalità
acquisite con particolare riferimento all’attività di insegnamento. Essa
consiste nella possibilità per ciascun docente, con 10 anni di servizio di
insegnamento dalla nomina in ruolo, di acquisire un trattamento economico accessorio
consistente in una maggiorazione pari a £ 6.000.000 annue. Il diritto a tale
maggiorazione matura a seguito del superamento di una procedura concorsuale
selettiva per prove e titoli attivata ordinariamente nell’ambito della
provincia in cui è situata la scuola di titolarità. La maggiorazione ha effetto
in tutte le posizioni stipendiali successive, salvo esito negativo delle
valutazioni periodiche di cui al comma 3.
2.
Alla maggiorazione di cui al comma 1 potrà accedere almeno il 20% del personale
di ruolo al 31 dicembre 1999 e comunque un numero di destinatari del beneficio
economico da determinare in sede di contrattazione integrativa nazionale sulla
base delle disponibilità di cui all’articolo 42, comma 3. Subordinatamente
all’acquisizione di ulteriori risorse rispetto a quelle indicate all’art. 42,
comma 3, la percentuale dei percettori della maggiorazione retributiva di cui
al presente articolo potrà essere aumentata fino al 30% del personale di ruolo
alla stessa data del 31 dicembre 1999. La decorrenza della maggiorazione è
fissata al 1° gennaio 2001.
Con
le stesse procedure si provvederà, a cadenza biennale, alla reintegrazione
delle predette quote percentuali. A tal fine, le procedure saranno avviate, in
ciascuna provincia e per posti o per raggruppamenti di cattedra individuati per
aree disciplinari omogenee, secondo i seguenti criteri:
a) la
procedura si articola nella valutazione del curricolo professionale e
culturale, debitamente certificato, e in prove riguardanti la metodologia
pedagogico - didattica e le conoscenze disciplinari, da svolgersi anche
mediante verifiche in situazione;
b) i
contenuti delle prove ed i criteri per la costituzione delle commissioni
giudicanti sono definiti dal Ministro della Pubblica Istruzione, sentito il
Consiglio Nazionale della P.I.;
c) la
procedura può prevedere momenti formativi da realizzare eventualmente in
collaborazione con l’Università e con l’impegno dell’Amministrazione ad offrire
opportunità distribuite sul territorio.
3.
La contrattazione integrativa nazionale fisserà le procedure concorsuali, gli
ulteriori criteri operativi della selezione di cui al presente articolo, e
disciplinerà le modalità delle valutazioni periodiche necessarie per conservare
il diritto alla maggiorazione anche nelle posizioni stipendiali successive.
4.
Entro il 30 giugno 2001, le parti si incontreranno per esaminare, anche ai fini
del successivo rinnovo contrattuale, l’esperienza applicativa della presente
normativa sulla base dei dati forniti dal Ministero della Pubblica Istruzione
su richiesta dell’ARAN.
Sezione III - Personale ATA
ART
30 - AREA E FUNZIONI
1.
Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale degli istituti e
scuole di istruzione primaria e secondaria, degli istituti d'arte, dei licei
artistici, dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti,
dell'accademia nazionale di danza, dell'accademia nazionale d'arte drammatica,
delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, assolve
alle funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e
di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche, in
rapporto di collaborazione con il capo di istituto e con il personale docente.
2.
Tali funzioni sono assolte sulla base dei principi dell’autonomia scolastica di
cui all’articolo 21 della legge 59/97 dei regolamenti attuativi e delle
conseguenti nuove competenze gestionali riorganizzate, in ogni istituzione
scolastica, sulla base del principio generale dell’unità dei servizi
amministrativi e generali e delle esigenze di gestione e organizzazione dei
servizi tecnici.
3. Il personale di cui al comma 1 è collocato
nella distinta area contrattuale del personale A.T.A.
articolo 21
della legge 59/97
(vedi pagina
55)
ART.
31 - SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE
PROFESSIONALE DEL PERSONALE ATA
1. I profili professionali del personale ATA
sono individuati dalla tabella A.
Le
modalità di accesso restano disciplinate dalle disposizioni di legge in vigore,
tranne che per i requisiti culturali che sono individuati dall'allegata tabella
B.
2. Il nuovo sistema di classificazione del
personale, improntato a criteri di
flessibilità correlati alle innovazioni organizzative è articolato in
quattro aree comprendenti ciascuna una o più categorie e profili professionali;
ogni dipendente è inquadrato, in base alla ex qualifica e profilo professionale
di appartenenza, nell’area e nella posizione economica ove questa è confluita,
secondo la tabella C, senza
incremento di spesa.
ART.
32 - COMPITI E MANSIONI DEL PERSONALE
ATA
1. I
compiti del personale A.T.A. sono costituiti:
a)
dalle attività e mansioni espressamente previste dal profilo
professionale di appartenenza;
b)
da funzioni aggiuntive che nell’ambito dei
profili professionali comportano
l’assunzione di responsabilità ulteriori, per le quali si applicano le
disposizioni di cui al successivo articolo 36.
2. I passaggi interni al sistema di
classificazione possono avvenire:
a)
I passaggi del personale A.T.A. da un’area inferiore all’area immediatamente
superiore avviene mediante procedure selettive previa frequenza di apposito
corso organizzato dall’amministrazione, le cui modalità verranno definite con
la contrattazione integrativa nazionale. Nella stessa sede contrattuale il
passaggio da assistente amministrativo a direttore dei servizi generali ed
amministrativi sarà oggetto di specifica disciplina in modo da tener conto del
nuovo assetto organizzativo conseguente all'attuazione dell'autonomia, secondo
quanto previsto dagli artt. 30, comma 2, e 34.
b)
Alle predette procedure selettive è consentita la partecipazione anche del
personale privo dei titoli di studio previsti per il profilo professionale di
destinazione - fatti salvi i titoli abilitativi previsti da norme di legge -
purchè in possesso del titolo di studio stabilito dall’allegata tabella B per
l’accesso al profilo di appartenenza o comunque del titolo che ha dato accesso
al medesimo profilo.
Il passaggio
dei dipendenti da una posizione all’altra all’interno dell’area avverrà
mediante percorsi di qualificazione ed aggiornamento professionale, ovvero con
il possesso dei requisiti culturali e/o professionali richiesti per l’accesso
al profilo professionale cui si chiede il passaggio.
3.
I passaggi di cui alle lettere A e B sono possibili nei limiti della dotazione
organica e nella aliquota di posti prevista a tal fine.
ART.
33 - ORARIO DI LAVORO
1. L’orario
ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali di norma suddivise in sei ore
continuative antimeridiane.
2. In
sede di contrattazione integrativa nazionale saranno disciplinate le modalità
di articolazione dei diversi istituti di flessibilità dell’orario di lavoro,
ivi inclusa la disciplina dei ritardi, recuperi e riposi compensativi sulla
base dei seguenti criteri:
- l’orario di lavoro è funzionale all’orario di servizio e di
apertura all’utenza;
- ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane;
- miglioramento della qualità delle prestazioni;
- ampliamento della fruibilità dei servizi da parte
dell’utenza;
- miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici
ed altre amministrazioni.
-programmazione su base plurisettimanale
dell’orario.
3. L’orario di lavoro massimo giornaliero è di
nove ore. La pausa non può essere inferiore a 30 minuti.
4.
In quanto autorizzate, compatibilmente con gli stanziamenti d'istituto,
le prestazioni eccedenti l'orario di servizio sono retribuite con le modalità e
nella misura definite in sede di contrattazione integrativa nazionale.
5. Al personale adibito a regimi d’orario
articolati su più turni o coinvolto in
sistemi d’orario comportanti
significative oscillazioni degli orari individuali finalizzati
all’ampliamento dei servizi all’utenza e/o
comprendenti particolari gravosità, è applicata, a decorrere dalla data
di entrata in vigore del contratto integrativo, una riduzione d’orario a 35 ore
settimanali. La riduzione potrà realizzarsi alla condizione che, nel quadro
degli obiettivi di efficienza ed efficacia dei servizi, il relativo costo sia
fronteggiato con proporzionali riduzioni
di lavoro straordinario oppure con stabili modifiche degli assetti organizzativi che portano
all’autofinanziamento.
ART.
34 - IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
ED AMMINISTRATIVI
1. Contestualmente
con la piena attuazione dell’autonomia scolastica e con la ridefinizione delle
funzioni dei dirigenti scolastici, dal 1-9-2000 è definito, nel quadro
dell’unità di conduzione affidata al dirigente scolastico, il profilo
professionale di direttore dei servizi generali ed amministrativi nelle scuole
ed istituti di ogni ordine e grado, di cui alla tabella A.
2. A tale profilo si accede con i titoli di cui
alla tabella B.
In
prima applicazione, vi accede il personale con contratto a tempo indeterminato
del profilo professionale di responsabile amministrativo in servizio
nell'a.s.1999-2000 nelle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni
educative e nei Conservatori ed Accademie, previa regolare frequenza di apposito corso modulare di
formazione con valutazione finale. E’ ammesso, altresì, al corso il personale
di cui all’art. 21 della legge 463/1978, purchè contestualmente all’ammissione
opti per il passaggio nel profilo professionale di cui al presente articolo.
Per
il personale in possesso di esperienza professionale almeno decennale negli
istituti secondari superiori e nelle istituzioni educative, già dotati di
autonomia amministrativo-contabile, in qualità di responsabile amministrativo,
coordinatore amministrativo o segretario ragioniere economo, possono essere
previsti percorsi formativi abbreviati ferma restando la valutazione finale.
Si
applica, in proposito, la disciplina di cui all’articolo 25 ter, comma 5, del
D. Lgs. 29/1993, come integrato dal D.Lgs. 59/1998, per i lavoratori che si
trovano nella situazione indicata nello stesso articolo.
3. Contenuti,
modalità operative e crediti culturali dei corsi di formazione sono definiti attraverso
contrattazione integrativa nazionale. Sono del pari definiti con contrattazione
integrativa nazionale i criteri e le modalità di sostituzione del direttore dei
servizi generali ed amministrativi, che sarà affidata o per incarico a
personale in servizio nella stessa o in altre scuole, in possesso dei necessari
titoli professionali o, in subordine, per reggenza.
Articolo 21 della legge 463/1978
(insegnanti elementari in servizio nelle segreterie dei
circoli didattici)
Gli insegnanti elementari che siano
gia' stati inquadrati o saranno
inquadrati nei ruoli provinciali dei segretari ai sensi dell' articolo 28,comma
terzo,del
decreto del presidente della repubblica 31 maggio 1974,n.420, ferma restando
la loro assegnazione alle segreterie dei circoli didattici,
possono
optare, entro
il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, tra il collocamento permanente fuori ruolo, ai sensi
dell'articolo 8 della legge 2 dicembre 1967,n. 1213, e l'inquadramento nei
ruoli provinciali dei segretari.
articolo 25 ter, comma 5, del D. Lgs. 29/1993, come
integrato dal D.Lgs. 59/1998
art.
25-ter (inquadramento nei ruoli regionali dei dirigenti scolastici dei
capi d'istituto in servizio). –
1.
i capi di istituto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ivi compresi i
rettori e i vicerettori dei convitti
nazionali, le direttrici e vice direttrici degli educandati, assumono la qualifica di dirigente, previa frequenza di appositi corsi di
formazione, all'atto della preposizione alle
istituzioni scolastiche dotate di autonomia e della personalita' giuridica a norma dell'articolo
21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, salvaguardando, per quanto possibile, la
titolarita' della sede di servizio.
2.
il ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, definisce gli
obiettivi, i contenuti e la durata della formazione; determina le modali- ta'
di partecipazione ai diversi moduli formativi e delle connesse verifiche;
definisce i criteri di valutazione e di certificazione della qualita' di
ciascun corso; individua gli organi dell'amministrazione scolastica
responsabili dell'articolazione e del
coordinamento dei corsi sul territorio, definendone i criteri; stabilisce le
modalita' di svolgimento dei corsi con il loro affidamento ad universita',
agenzie specializzate ed enti pubblici e
privati anche tra loro associati o consorziati.
1.
la direzione
dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti, degli istituti
superiori per le industrie artistiche e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, e' equiparata alla
dirigenza dei capi d'istituto.
con decreto del ministro della pubblica istruzione sono disciplinate le
modalita' di designazione e di
conferimento e la durata dell'incarico, facendo salve le posizioni degli
attuali direttori di ruolo.
2.
contestualmente
all'attribuzione della qualifica dirigenziale ai vice- rettori dei convitti
nazionali e alle vicedirettrici
degli educandati sono soppressi i
corrispondenti posti. alla conclusione delle operazioni sono soppressi i
relativi ruoli.
3. i capi d'istituto che rivestano l'incarico di ministro o sottosegretario di stato, ovvero siano
in aspettativa per mandato parlamentare
o amministrativo o siano in esonero sindacale, distaccati, comandati, utilizzati o collocati fuori
ruolo possono assolvere all'obbligo di formazione mediante la frequenza di appositi moduli nell'ambito della formazione prevista dal presente articolo,
ovvero della formazione di cui all'articolo 28
-bis. in tale ultimo caso l'inquadramento decorre ai fini giuridici
dalla prima applicazione degli
inquadramenti di cui al comma 1 ed ai fini economici dalla data di assegnazione ad una istituzione scolastica
autonoma.".
ART. 35 - INDENNITA’ DI AMMINISTRAZIONE
Nel
primo biennio contrattuale ai direttori amministrativi delle Accademie e dei
Conservatori ed ai responsabili Amministrativi delle scuole ed istituti di
ogni ordine e grado è corrisposta una
indennità di amministrazione, determinata in sede di contrattazione integrativa
nazionale, avuto riguardo anche della tipologia e della dimensione
dell’istituzione scolastica. La predetta indennità di amministrazione sarà
corrisposta al direttore dei servizi generali ed amministrativi in luogo del
responsabile amministrativo delle scuole di ogni ordine e grado, allorchè avrà
piena attuazione l’autonomia scolastica e la operatività di tale profilo
professionale, nonché al personale che, in base alla normativa vigente,
sostituisce le suddette figure professionali o
ne svolge le funzioni.
Gli
oneri derivanti dal presente articolo incidono sulle risorse di cui
all’articolo 42, comma 4.
ART. 36 -
VALORIZZAZIONE DELLA PROFESSIONALITA' DEL PERSONALE ATA
1. La
complessità della scuola dell'autonomia richiede un particolare impegno e
specifiche competenze professionali relativamente alla gestione amministrativa,
contabile e dei servizi tecnici e ausiliari.
2. Al
fine di corrispondere alle esigenze indicate al comma 1 si rende necessario
l'esercizio delle funzioni previste dall’articolo 32, comma 1 lettera b che
saranno assegnate a tempo determinato.
Possono,
pertanto, prevedersi, a titolo esemplificativo:
a)
per gli assistenti amministrativi, sostituzione del direttore
dei servizi generali ed amministrativi e/o del responsabile amministrativo,
funzioni di coordinamento di più addetti a settori operativi omogenei, con
riguardo anche all'impiego di nuove tecnologie di tipo informatico;
b)
per gli assistenti tecnici, compiti di partecipazione agli
organismi preposti all'acquisto e collaudo di attrezzature tecniche e
scientifiche, nonché di coordinamento di più addetti operanti in aree
professionali della medesima specializzazione;
c)
per i cuochi, mansioni complesse di organizzazione dei
servizi di cucina, con rilievo anche esterno, e di coordinamento del
"team" di operatori;
d)
per i collaboratori scolastici, mansioni che richiedono
particolare professionalità, come l'assistenza agli alunni portatori di
handicap, il supporto all'attività amministrativa e didattica, la manutenzione
di beni mobili e immobili, l'attività di pronto soccorso e primo intervento in
caso di necessità;
e)
per i restanti profili professionali, mansioni complesse
necessarie per la riorganizzazione dei servizi nella scuola dell'autonomia.
3. Per
il personale sopra indicato, al quale è richiesta specifica esperienza e
competenza professionale, vanno previsti adeguati percorsi formativi. Le
conseguenti attività danno titolo a compensi accessori e alla costituzione di
crediti professionali valutabili ai fini della mobilità.
4. In
sede di contrattazione integrativa nazionale saranno definiti criteri e
modalità per la individuazione delle professionalità funzionali e del personale
cui assegnare tali funzioni, per la verifica di efficienza ed efficacia
dell'attività svolta, oltre che la misura della retribuzione accessoria e gli
ambiti di fruizione dei crediti professionali acquisiti. Ai fini previsti dal
presente comma sono destinate le risorse indicate nel successivo articolo 42,
comma 4.
5. Per
corrispondere adeguatamente alle esigenze indicate al comma 1, gli organici del
personale ATA di cui al presente articolo possono essere rideterminati
funzionalmente dal Ministero della Pubblica istruzione, nei modi del vigente
articolo 31, comma 1, lettera c del decreto legislativo n. 29/1993, in base a
modelli organizzativi anche di carattere innovativo, a livello di singola
scuola o provinciale, purchè senza oneri aggiuntivi della spesa complessiva.
Rientrano in tali ipotesi, a titolo esemplificativo:
-
la ridistribuzione del personale fra le scuole di ogni
ordine e grado, nonché da e verso i conservatori e le accademie;
-
la possibilità di destinare unità di personale ATA a
consorzi o reti di scuole;
-
la modifica dei contingenti e|o delle tipologie di posto.
La contrattazione integrativa nazionale
determinerà i criteri generali per la definizione delle procedure di
assegnazione del personale previsto dal presente comma.
Al fine di
verificare gli elementi di corrispondenza tra gli attuali profili
professionali, il loro arricchimento interno ed il modello organizzativo dei
servizi amministrativi tecnici ausiliari derivante dall’autonomia, le parti
concordano di individuare una specifica sequenza contrattuale da aprire entro
il 30 gennaio 2000.
articolo 31, comma 1, lettera c del decreto legislativo n. 29/1993
Individuazione degli uffici dirigenziali e determinazione
delle piante organiche in sede di prima
applicazione del presente decreto.
1. in sede di prima applicazione del presente decreto, le amministrazioni
pubbliche
procedono:
a) alla rilevazione di tutto il personale
distinto per circoscrizione provinciale e per
sedi di servizio, nonche' per qualifiche e specifiche
professionalita', evidenziando le
posizioni di ruolo numerarie e
soprannumerarie, non di ruolo, fuori ruolo, comando, distacco e con
contratto a tempo determinato e a tempo parziale;
b) alla formulazione di una proposta
di ridefinizione dei propri uffici e
delle piante organiche in relazione ai criteri
di cui all'articolo 5, ai carichi di lavoro, nonche' alla esigenza di
integrazione per obiettivi delle
risorse umane e materiali,
evitando le eventuali duplicazioni e
sovrapposizioni di funzioni ed al fine di conseguire una riduzione per
accorpamento degli uffici dirigenziali,
e, in conseguenza, delle dotazioni organiche del
personale
dirigenziale, in misura non inferiore al dieci per cento, riservando un
contingente di dirigenti per
l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 17, comma 1, lettera
b);
c) alla revisione delle tabelle
annesse al decreto del presidente della
repubblica 31 maggio 1974, n. 420, al
fine di realizzare, anche con
riferimento ai principi ed ai criteri fissati nel titolo i del presente decreto ed in particolare negli articoli 4,
5 e 7, una piu' razionale assegnazione e distribuzione dei posti delle varie qualifiche per ogni
singola unita' scola-
stica, nel
limite massimo della consistenza numerica complessiva delle unita'
di personale
previste nelle predette tabelle.
2. i criteri per la determinazione dei
carichi di lavoro, previo eventuale
esame con le
confederazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano
nazionale,
secondo le modalita' di cui
all'articolo 10, sono individuati in
relazione
agli specifici bacini di utenza, al
rapporto tra addetti e popolazione residente ed al grado di informatizzazione,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
dalla presidenza del consiglio dei
ministri - dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il ministero
del tesoro, e comunicati con apposita direttiva. le amministrazioni
pubbliche
provvedono alla determinazione dei carichi di lavoro.
3. le rilevazioni e le proposte di cui al
comma 1 sono trasmesse, anche separatamente, alla presidenza del consiglio dei ministri dipartimento della funzione pubblica e al ministero
del tesoro entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
4. all'approvazione delle proposte si
procede secondo le modalita' e nei limiti previsti dall'articolo 6 quanto
alle amministrazioni statali, comprese le aziende e le amministrazioni anche ad ordinamento
autonomo, e con i provvedimenti e nei termini previsti dai rispettivi
ordinamenti quanto alle altre amministrazioni pubbliche.
5. in caso di inerzia, il presidente
del consiglio dei ministri, previa
diffida, assume in via
sostitutiva le iniziative e adotta direttamente i provvedimenti di cui
ai commi 1 e 3.
6. non
sono consentite assunzioni di
personale presso le amministrazioni pubbliche fintanto che non siano state approvate le proposte di cui al
comma 1. per il 1993 si applica l'articolo 7, comma 8, del decreto-legge 19
settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 novembre 1992, n. 438.
le richieste di deroga devono essere corredate dalla rilevazione di cui al
comma 1, lettera a). sono fatti salvi i
contratti previsti dall'articolo 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e dall'articolo 23 dell'accordo
sindacale reso esecutivo dal decreto del presidente della repubblica 12febbraio
1991, n. 171.
ART. 37 -
NORME DI PRIMA APPLICAZIONE
1.
I contigenti del personale ATA sono attribuiti, senza incrementi di spesa, con
i medesimi criteri di cui al precedente art.36, comma 5 e alle nuove aree in
base all'allegata tabella C.
2. Sono portate a compimento tutte le
procedure selettive o concorsuali interne alle singole amministrazioni indette
per la copertura di posti vacanti, in corso ovvero già programmate, in base
alle vigenti disposizioni, alla data di entrata in vigore del presente CCNL. I
vincitori sono automaticamente inquadrati nel nuovo sistema di classificazione,
nella posizione ove risulta confluita quella cui si riferisce la procedura
selettiva o concorsuale con effetto dalla data stabilita nel contratto
individuale.
3. Il profilo di aiutante cuoco è soppresso.
Il personale ATA già appartenente alla soppressa qualifica è inquadrato nel
profilo di cuoco ed i relativi posti in organico sono portati in aggiunta a
quelli del profilo di cuoco.
4.I posti in organico da assegnarsi ai nuovi
profili di direttore dei servizi generali ed amministrativi e di assistente di
biblioteca sono determinati nei modi previsti dall’art. 36, comma 5 del presente contratto.
5.All’assistente
di biblioteca spetta la stessa retribuzione del responsabile amministrativo.
ART.38
- COLLABORAZIONI PLURIME PER IL PERSONALE ATA
Il personale ATA, con esclusione del
responsabile amministrativo, del
direttore dei servizi generali ed amministrativi e del direttore
amministrativo, può prestare la propria collaborazione ad altra scuola per
realizzare specifiche attività che richiedano particolari competenze
professionali non presenti nella scuola.
Tale collaborazione
non comporta esoneri anche parziali nella scuola di servizio ed è autorizzata
dal capo di istituto sentito il responsabile amministrativo o il direttore dei
servizi generali ed amministrativi o il direttore amministrativo.
Capo V Particolari tipologie di corsi
ART. 39 -
PERSONALE IMPEGNATO NELL'EDUCAZIONE DEGLI ADULTI ED IN ALTRE TIPOLOGIE DI CORSI
Sono destinatari del presente articolo
i docenti che operano nei centri territoriali permanenti, nei corsi serali
della scuola secondaria superiore, nelle scuole presso gli ospedali e gli
istituti penitenziari.
Considerata la
specificità professionale che contraddistingue il settore dell’educazione degli
adulti, si stabilisce che:
a) deve
essere assicurata la precedenza nelle operazioni di mobilità a domanda o
d’ufficio per analoga tipologia per chi abbia maturato esperienza nel settore o
abbia frequantato specifici percorsi di formazione in ingresso;
b) in
sede di piano nazionale di aggiornamento saranno annualmente definiti le
risorse e interventi formativi mirati agli obiettivi dell’educazione degli
adulti;
c) nell’ambito
dei compiti dell’Osservatorio saranno definite le tipologie formative valide ai
fini dell’insegnamento nel settore;
d) secondo
cadenze determinate in sede locale può essere prevista la convocazione di
conferenze di servizio che devono vedere il coinvolgimento dei docenti del
settore quale sede di proposta per la definizione del piano di formazione in
servizio,nonchè di specifiche iniziative per i docenti assegnati per la prima
volta a questo settore;
e) l’articolazione
dell’orario di rapporto con l’utenza dei docenti in servizio presso i centri
territoriali permanenti è definita in base alla programmazione annuale
dell’attività e all’articolazione flessibile su base annuale. Nelle funzioni di
competenza dei docenti all’interno dell’orario di rapporto con l’utenza si
debbono considerare le attività di accoglienza e ascolto, nonché quelle di
analisi dei bisogni dei singoli utenti. Per le attività funzionali alla
prestazione dell’insegnamento si fa riferimento a quanto stabilito dall’art.
25;
f)
la contrattazione integrativa nazionale sull’utilizzazione
del personale disciplina le possibili utilizzazioni sia in corsi ospedalieri
sia in classi ordinarie anche al fine di individuare scuole polo che assicurino
l’attività educativa in un certo numero di ospedali. Al personale è garantita
la tutela sanitaria a livello di informazione, di prevenzione e controllo sulla
base di intese con l’autorità sanitaria promosse dall’autorità scolastica;
g) nelle
scuole carcerarie è garantita la tutela sanitaria a livello di informazione, di
prevenzione e controllo, ivi compresa la possibilità per docenti di accedere ai
presidi medici, sulla base di intese con le autorità competenti promosse
dall’autorità scolastica;
h) la
contrattazione integrativa nazionale riguarderà anche il personale di cui al
presente articolo, con particolare riguardo alla specificità delle tematiche
relative al settore, anche in riferimento ai processi di innovazione in corso e
in considerazione dell’espansione quantitativa e qualitativa del settore. In
sede di contrattazione integrativa sarà prevista una specifica ed autonoma
destinazione di risorse per il personale impegnato nel settore;
i)
quanto sopra definito si applica anche al personale operante
nei corsi di alfabetizzazione e nei corsi sperimentali per lavoratori (150
ore), fino al completo riassorbimento
nei centri territoriali permanenti.
Capo VI - Aspetti
economico-retributivi generali
Art 40 - AUMENTI DELLA RETRIBUZIONE BASE ED EFFETTI DEI
NUOVI STIPENDI
1.
Gli stipendi tabellari
derivanti dall’art. 1 del CCNL stipulato in data 17.4.96 sono incrementati
degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nelle tabelle D1 e
D2, alle scadenze ivi indicate.
2.
Per effetto degli
incrementi indicati al comma 1, i valori dei degli stipendi annui sono
rideterminati nelle misure e alle decorrenze stabilite nella tabella E
3.
Le misure degli stipendi
risultanti dall’applicazione del
presente articolo hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sui compensi per
le attività aggiuntive, sulle ore eccedenti, sul trattamento ordinario di
quiescenza, normale e privilegiato, sull’indennità di buonuscita,
sull’indennità di cui all’art. 62, comma 6, del CCNL del 4/8/1995, sull’equo indennizzo e sull'assegno alimentare.
4.
I benefici economici
risultanti dall’applicazione del presente articolo sono corrisposti
integralmente alle scadenze e negli importi previsti dal comma 1 al personale
comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza
contrattuale. Agli effetti dell’indennità di buonuscita e di licenziamento si
considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal
servizio.
Art.41 - DISPONIBILITÀ FINANZIARIE PER LA CONTRATTAZIONE
INTEGRATIVA
1. Alla contrattazione integrativa sono destinate quote
parti delle risorse finanziarie di cui all’articolo 2, comma 9, della legge 27
dicembre 1997, n.° 450, e dell’articolo 2, commi 8 e 9, della legge 23 dicembre
1998, n.449, nonché le risorse finanziarie individuate specificatamente per il
personale del comparto scuola rinvenienti da altre fonti normative. Vanno,
inoltre, aggiunte a tali risorse quelle derivanti dal passaggio dalla struttura
retributiva tabellare prevista dal D.P.R n. 399/1998 a quella stabilita dal
CCNL sottoscritto in data 4 agosto 1995, in coerenza con quanto previsto dagli
articoli 27, comma 4, e 77 del citato contratto.
2. Più particolarmente e per una
maggiore specificazione, si elencano, qui di seguito, le risorse finanziarie
destinate alla contrattazione integrativa:
a.
l’importo di lire 198 miliardi corrispondenti al recupero
dell’inflazione programmata
sull’accessorio disponibile con decorrenza 31.12.1999, ed a valere sulle
disponibilità dell’anno 2000, quale quota parte delle risorse destinate alla
contrattazione collettiva dall’art.2, comma 9, della legge 450/97;
b.
le risorse indicate dall’art.2, comma 9, della legge n.
449/98 (0,8% della massa salariale) per la quota parte da destinare al
personale del comparto scuola ammontante a lire 97 miliardi per l’anno 1999 ed
a lire 508 miliardi per l’anno 2000;
c.
gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del
Ministero della pubblica istruzione, per l’anno 1999 e successivi, relativi al
fondo per il miglioramento dell’offerta formativa e per le prestazioni
aggiuntive di cui alle pertinenti Unità Previsionali di Base (U.P.B. 3.1.1.2 –
Cap. 1051; U.P.B. 4.1.1.2 – Cap. 5963; U.P.B. 5.1.1.2 – Cap. 5964; U.P.B.
6.1.1.2 – Cap. 5965; U.P.B. 7.1.1.2 – Cap. 5966; U.P.B. 10.1.1.2 – Cap. 5967;
U.P.B. 11.1. 1.2 – Cap 5968). Per l’anno 1999 sono utilizzabili le somme
residue sui predetti capitoli di bilancio;
d.
le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero
della pubblica istruzione, per l’anno 1999 e successivi, al capitolo 1294
(U.P.B. 2.1.3.3.) ai sensi dell’articolo 40 della legge 27 dicembre 1997,
n.449. Dette somme sono quantificate in lire 185 miliardi per l’anno 1999 ed in
lire 630 miliardi a decorrere dall’anno 2000;
e.
ulteriori economie rispetto a quelle previste dall'art.40,
comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n.449, fatte salve le quote che
disposizioni di legge riservano a risparmio del fabbisogno complessivo, nonché
ogni altra risorsa finanziaria diretta a remunerare le prestazioni lavorative
del personale;
f.
le somme di lire 800 miliardi, di lire 900 miliardi e di
lire 1000 miliardi, rispettivamente,
per gli anni 1999, 2000 e 2001 da imputare allo stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 1999 – 2001, nell’ambito dell’unità previsionale
di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno
1999, mediante parziale utilizzazione dell’accantonamento relativo al Ministero
della pubblica istruzione;
g.
le risorse derivanti dal passaggio dalla struttura
retributiva tabellare prevista dal D.P.R. 399/1998 a quella vigente, in
coerenza con quanto previsto dagli
artt.27, comma 4, e 77 del CCNL
sottoscritto il 4 agosto del 1995, quantificate in lire 130 miliardi, in lire
260 miliardi ed in lire 425 miliardi, rispettivamente, per gli anni 1999, 2000
e 2001, fermo restando che le risorse eventualmente non utilizzate in ciascuno
degli anni 1999 e 2000 possono essere utilizzate, nel limite massimo di lire
260 miliardi, nell’anno successivo, giusta nota Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica – Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato del 23 dicembre 1998, prot. n. 218904.
____________________________
articolo 2,
comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n.° 450
1.
per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, l'eventuale maggiore gettito
rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente e' interamente utilizzato per la riduzione
del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed
imprevisti necessari per fronteggiare calamita' naturali o improrogabili esigenze
connesse con la tutela della sicurezza
del paese ovvero situazioni di emergenza economico-finanziaria.
2.
gli importi da iscrivere nei fondi
speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23
agosto 1988, n. 362, per il
finanziamento dei provvedimenti
legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 1998-2000,
restano determinati per l'anno 1998 in
lire 17.395.069 milioni per il fondo
speciale desti- nato alle spese correnti, secondo il dettaglio di cui alla
tabella a allegata alla presente legge, e in lire 3.878.300 milioni per il
fondo speciale desti- nato alle spese in conto capitale, secondo il dettaglio
di cui alla tabella b allegata alla presente legge.
3.
le dotazioni da iscrivere nei singoli
stati di previsione del bilancio 1998 e
triennale 1998-2000, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria,
sono indicate nella tabella c allegata
alla presente legge.
4.
e' fatta salva la possibilità di provvedere in corso d'anno alle integrazioni
da disporre in forza dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468,
relativamente agli stanziamenti di cui
ai comma 3 relativi a capitoli ricompresi nell'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione del ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
5.
ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23
agosto 1988, n. 362, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno
dell'economia classificati fra le spese in conto capi- tale restano
determinati, per l'anno 1998, in lire 1.236,500 miliardi, secondo il dettaglio
di cui alla tabella d allegata alla presente legge.
6.
ai termini dell'articolo 11, comma 3,
lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito
dall'articolo 5 della legge 23 agosto
1988, n. 362, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi
indicate nella tabella e allegata alla presente legge sono ridotte degli
importi determinati nella medesima tabella.
7. gli
importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa
recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1998,
1999 e 2000, nelle misure indicate nella
tabella f allegata alla presente legge. al fine di favorirne il processo
di razionalizzazione produttiva, riorganizzazione e ammodernamento, tenuto
conto anche del completamento dei piani
di investimento già autorizzati, gli
apporti dello stato al capitale
sociale delle ferrovie dello
stato s.p.a., ivi compreso l'ulteriore
apporto di lire 12.800 miliardi a
decorrere dal 2001, sono rideterminati con la medesima tabella f.
8.
a valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a
carattere pluriennale riportate nella
tabella di cui al comma 7, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni
nell'anno 1998, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di
impegnabilità indicati per ciascuna
disposizione legislativa in
apposita colonna della stessa tabella, ivi compresi gli impegni gia'
assunti nei precedenti esercizi a
valere sulle autorizzazioni medesime.
9.
ai fini di quanto disposto dall'articolo 52
del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, la spesa per gli anni 1998,
1999 e 2000 relativa ai rinnovi
contrattuali del personale
dipendente del comparto dei ministeri, delle aziende ed amministrazioni dello
stato ad ordinamento autonomo, della
scuola e' determinata, rispettivamente,
in lire 345 miliardi, in lire 1600 miliardi ed in lire 2.865 miliardi.
10.le
somme occorrenti per corrispondere i miglioramenti economici al personale di
cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per gli anni 1998, 1999 e 2000 sono
determinate, rispettivamente, in lire 148 miliardi, in lire 598 miliardi ed in
lire 1.053 miliardi, ivi compresi
i 23 miliardi annui per
l'applicazione dell'articolo 3, comma 2, della legge 28 marzo 1997, n.
85.
11.le
somme di cui ai commi 9 e 10 costituiscono l'importo
complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della
legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5
della legge 23 agosto 1988, n. 362.
12.la
spesa per gli anni 1998, 1999 e 2000, relativa ai rinnovi contrattuali del
personale dei comparti degli enti pubblici non economici, delle regioni e delle
autonomie locali, del servizio sanitario nazionale, delle istituzioni e degli
enti di ricerca e sperimentazione e delle università, ivi
compreso il personale degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano,
ed alla corresponsione dei
miglioramenti economici al
personale di cui all'articolo 2,
comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1493, n. 29, e successive
modificazioni, e 'determinata, rispettivamente, in lire 390 miliardi, in lire
1.775 miliardi ed in lire 3.185 miliardi. le competenti amministrazioni
pubbliche provvedono nell'ambito delle disponibilita' dei rispettivi bilanci;
per il personale del servizio sanitario nazionale la quota capitaria che verra' determinata in sede di riparto alle regioni del fondo
sanitario nazionale e' da intendere comprensiva degli oneri relativi ai rinnovi
contrattuali.
13.
le somme di cui ai commi 9, 10 e 12
sono comprensive degli oneri con- tributivi per pensioni di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive
modificazioni.
14.
la quota delle risorse da riassegnare, con le modalita' di cui all'articolo 17,
terzo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, allo stato di previsione del
ministero della difesa derivanti dalle procedure di alienazione e gestione
degli immobili dismessi ai sensi del comma 112 dell'articolo 3 della legge
23 dicembre 1996, n. 662, e' stabilita per l'anno 1998 nella
misura massima di lire 80 miliardi, da destinare al finanziamento di un
programma di costruzione di caserme nelle regioni del mezzogiorno in cui piu' squilibrato e' il rapporto tra
gettito della leva e infrastrutture militari esistenti.
articolo 2,
commi 8 e 9, della legge 23 dicembre 1998, n.449
1.
per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, l'eventuale maggiore gettito rispetto
alle previsioni derivanti dalla
normativa vigente e' interamente u- tilizzato per la riduzione del saldo netto
da finanziare, salvo che si tratti di
assicurare la copertura
finanziaria di interventi urgenti ed
imprevisti necessari per fronteggiare calamita' naturali o improrogabili
esigenze con- nesse con la tutela della
sicurezza del paese ovvero situazioni di emergenza economico-finanziaria.
2.
gli importi da iscrivere nei fondi speciali
di cui all'articolo 11-bis della legge 5
agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23
agosto 1988, n. 362, per il
finanziamento dei provvedimenti
legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 1999-2001, restano determi- nati
per l'anno 1999 in lire 18.384.164 milioni per il fondo speciale desti- nato alle spese correnti, secondo il
dettaglio di cui alla tabella a allegata alla presente legge, e in lire
4.387.132 milioni per il fondo speciale desti- nato alle spese in conto
capitale, secondo il dettaglio di cui alla tabella B allegata alla presente legge.
3. le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione
del bilancio 1999 e triennale 1999-2001, in relazione a leggi di spesa
permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella ta- bella c allegata alla presente
legge.
4.
ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera
f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5
della legge 23 agosto 1988, n. 362, gli
stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
fra le spese in conto capi- tale restano determinati, per l'anno 1999, in lire
2.796,8 miliardi, secondo il dettaglio
di cui alla tabella d allegata alla presente legge.
5.
ai termini dell'articolo 11, comma 3,
lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468. come sostituito dall'articolo 5
della legge 23 agosto 1988, n. 362, le
autorizzazioni di spesa recate dalle leggi
indicate nella tabella e allegata
alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella me- desima
tabella.
6. gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa
recate da leggi a
carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni
1999, 2000 e 2001, nelle misure
indicate nella tabella f allegata alla presente legge.
7.
a valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leg- gi a
carattere pluriennale riportate nella tabella di cui al comma 6, le am- ministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 1999, a
carico di esercizi futuri, nei limiti massimi
di impegnabilita' indicati per ciascuna
disposizione legislativa in apposita colonna della stessa tabella, ivi compresi gli impegni gia'
assunti nei precedenti esercizi a
valere sulle autorizzazioni medesime.
8.
ai fini di quanto disposto dall'articolo 52, comma 1, del decreto legi-
slativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, la spesa di
cui all'articolo 2, comma 9, della
legge 27 dicembre 1997, n. 450,
relativa ai rinnovi dei contratti
collettivi nazionali del personale dipendente del comparto dei ministeri, delle
aziende ed amministrazioni dello stato
ad ordina- mento autonomo e della scuola, nonche' alla determinazione
del trattamento e- conomico dei
dirigenti incaricati della
direzione di uffici dirigenziali di livello generale o comunque di
funzioni di analogo livello ai sensi
dell'articolo 24, comma 2, del citato
decreto legislativo, e' rideterminata in lire 2.092 miliardi per l'anno 1999 ed
in lire 2.867 miliardi per l'anno 2000.
9.
ai fini di quanto disposto dall'articolo 45, comma 4, del decreto legi- slativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, la spesa relativa alla
contrattazione collettiva integrativa
del personale dipendente del comparto dei ministeri, delle aziende ed amministrazioni dello stato ad ordina-
mento autonomo e della scuola, e'
autorizzata nel limite massimo di 173
mi- liardi di lire per l'anno 1999 e di lire 665 miliardi per l'anno 2000.
10.
la spesa di cui all'articolo 2, comma 10, della legge 27 dicembre 1997,
n. 450, e' rideterminata in lire 837 miliardi per l'anno 1999 ed in lire 1.291 miliardi
per l'anno 2000.
articolo 40
della legge 27 dicembre 1997, n.449
il
numero dei dipendenti del comparto scuola deve
risultare alla fine dell'anno 1999 inferiore del 3 per cento rispetto a
quello rilevato alla fine dell'anno 1997.
tale numero costituisce il
limite massimo del personale in servizio. tra i dipendenti che dovranno essere
considerati per i fini della programmazione sono inclusi i supplenti annuali e i supplenti temporanei
con la esclusione dei soggetti chiamati a
svolgere supplenze brevi. la spesa per le supplenze brevi non potra'
essere nell'anno 1998 superiore a quella resasi necessaria per soddisfare
le esigenze dell'anno 1997. con decreto del ministro della pubblica
istruzione, di concerto con il ministro
del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e con il
ministro per la funzione
pubblica, previo parere delle commissioni parlamentari competenti per
materia, da esprimere entro trenta giorni dall'avvenuta trasmissione, si
provvede alla determinazione della consistenza numerica del personale alla data
del 31 dicembre 1999. con decreti del ministro della pubblica istruzione,
previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia, da esprimere entro trenta giorni
dall'avvenuta trasmissione, sono individuati i criteri e le modalita' per il
raggiungimento delle finalita' predette mediante disposizioni sugli organici funzionali di istituto, sulla formazione delle cattedre e delle
classi, sul contenimento delle supplenze temporanee di breve durata assicurando
comunque il perseguimento dell'obiettivo tendenziale della riduzione del numero
massimo di alunni per classe con priorita' per le zone svantaggiate, per le
piccole isole, per le zone di montagna, nonche' per le aree metropolitane a
forte rischio di devianza minorile e
giovanile. in attuazione dei principi
generali fissati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e' assicurata
l'integrazione scolastica degli alunni handicappati con interventi adeguati al tipo e alla gravita' dell'handicap, compreso il
ricorso all'ampia flessibilita' organizzativa e funzionale delle classi
prevista dall'articolo 21, commi 8 e 9,
della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonche' la possibilita' di assumere con
contratto a tempo determinato
insegnanti di sostegno in deroga al
rapporto docenti-alunni indicato al comma
3, in presenza di handicap particolarmente gravi, fermo restando il
vincolo di cui al primo periodo
del presente comma. sono abrogati gli articoli 72, 315, comma 3, 319, commi da 1 a 3, e 443 del testo unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado,
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. anche in vista dell'attribuzione della personalita'
giuridica e dell'autonomia di cui
all'articolo 21, commi da 1 a 4, della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e' consentita, altresi' alle istituzioni
scolastiche la stipulazione di
contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attivita' ed
insegnamenti, purche' non sostitutivi di quelli curricolari, per
sperimentazioni didattiche e ordinamentali, per l'ampliamento dell'offerta
formativa e per l'avvio dell'autonomia delle istituzioni scolastiche. al fine
di incrementare la preparazione
tecnico-professionale dei giovani, dopo il conseguimento del diploma finale
di istruzione secondaria superiore,
nel quadro del sistema formativo integrato e della programmazione regionale
dell'offerta formativa, lo stato e le regioni concordano modalita' di intese
per la realizzazione, anche nelle istituzioni scolastiche, di corsi di
formazione superiore non universitaria, anche mediante la costituzione di forme
associative con altri soggetti del territorio ed utilizzando le risorse
messe a disposizione anche dall'unione europea, dalle regioni, dagli enti
locali e da altre istituzioni pubbliche e private.
2.
i docenti compresi nelle graduatorie
dei concorsi per titoli ed esami ed
aventi titolo alla nomina in ruolo sulle cattedre o posti accantonati al 1
settembre 1992 secondo quanto previsto
dall'articolo 3, comma 22, quarto periodo, della legge 24 dicembre 1993, n.
537, hanno diritto, a decorrere dal-
l'anno scolastico 1997-1998, alla precedenza
assoluta nel conferimento delle supplenze annuali e temporanee del personale docente nella provincia per
cui e' valida la graduatoria del concorso. la precedenza opera prima di quella prevista
dall'articolo 522, comma 5, del testo unico di cui al comma 1.
3.
la dotazione organica di insegnanti di sostegno per l'integrazione degli alunni handicappati e' fissata nella misura di un insegnante per ogni
gruppo di 138 alunni complessivamente
frequentanti gli istituti scolastici statali della provincia, assicurando, comunque, il graduale consolidamento, in
misura non superiore all'80 per cento, della dotazione di posti di organico e
di fatto esistenti nell'anno scolastico 1997-1998, fermo restando il vincolo di
cui al primo periodo del comma 1. i
criteri di ripartizione degli insegnanti di sostegno tra i diversi gradi di scuole ed, eventualmente, tra le aree
disciplinari dell'istruzione
secondaria, nonche' di
assegnazione ai singoli istituti scolastici sono stabiliti con i decreti di
cui al comma 1, assicurando la
continuita' educativa degli insegnanti di sostegno in ciascun grado di
scuola. progetti volti a sperimentare modelli efficaci di
integrazione, nelle classi ordinarie, e ad assicurare il successo formativo di
alunni con particolari forme di handicap sono approvati dai provveditori agli
studi, che possono disporre
l'assegnazione delle risorse umane necessarie e dei mezzi finanziari per
l'acquisizione di strumenti tecnici e
ausili didattici funzionali allo
sviluppo delle potenzialita' esistenti
nei medesimi alunni, nonche' per l'aggiornamento del personale. le esperienze
acquisite so- no messe a disposizione di altre scuole.
4.
al fine del raggiungimento degli obiettivi indicati al comma 1, si procede,
altresi', alla revisione dei criteri di determinazione
degli organici del personale amministrativo, tecnico, ausiliario della scuola,
ivi compresi gli istituti di
educazione, nelle forme previste dall'articolo 31 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, tenendo conto dei compiti connessi all'esercizio
dell'autonomia delle istituzioni scolastiche ed evitando duplicazioni di
competenze tra aree e pro- fili professionali. 5. in coerenza con i poteri di
organizzazione e di gestione attribuiti sono rimesse alle singole
istituzioni scolastiche le decisioni organizzative, amministrative e gestionali che assicurano efficacia e
funzionalita' alla prestazione
dei servizi, consentendo, tra
l'altro, alle stesse istituzioni, anche
consorziate fra loro, di deliberare l'affidamento in appalto dei servizi di
pulizia dei locali scolastici e delle loro pertinenze, previa riduzione della
dotazione organica di istituto, approvata dal provveditore agli studi sulla
base di criteri predeterminati
idonei anche ad evitare situazioni di soprannumero del personale, in
misura tale da consentire economie
nella spesa. con decreto del
ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta
del ministro della pubblica istruzione,
previo accertamento delle economie
realizzate, sono effettuate le occorrenti
variazioni di bilancio. in sede di contrattazione decentrata a
livello provinciale sono ridefinite le
modalita' di organizzazione del lavoro del personale ausiliario che non svolga
attivita' di pulizia.
6.
dall'attuazione dei commi 1, 3, 4 e 12 devono conseguirsi complessiva- mente risparmi pari a lire 442
miliardi per l'anno 1998, a lire 1.232 miliardi per l'anno 1999 ed a lire 977 miliardi per l'anno 2000. le predette
somme sono calcolate al netto dei risparmi di spesa destinati alla costituzione
del fondo di cui al comma 7.
7.
i risparmi derivanti dall'applicazione del comma 1, con esclusione del- le
economie derivanti dalla riduzione di spesa relativa alle supplenze brevi,
stimati, in ragione d'anno in lire 1.110 miliardi per il 1999 e in lire 1.260
miliardi a decorrere dall'anno 2000, sono destinati, dall'anno scolastico 1999-2000, nel limite del 50 per
cento, quantificato in lire 185 miliardi per l'anno 1999 ed in lire 630
miliardi a decorrere dall'anno 2000, alla costituzione di un apposito fondo da iscrivere nello
stato di previsione del ministero della pubblica istruzione, da ripartire con decreti del ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su
proposta del ministro della pubblica istruzione, da destinare all'incremento dei
fondi di istituto per la retribuzione accessoria del personale,
finalizzata al sostegno delle attivita' e
delle iniziative connesse
all'autonomia delle istituzioni scolastiche. le risorse che si rendono disponibili sono ripartite su base
provinciale. previa verifica delle economie derivanti dall'applicazione del
comma 5, il predetto fondo viene integrato, a decorrere dall'anno 2000, di u-
na ulteriore quota pari al 60 per cento
da calcolarsi sulle economie riscontrate, al netto delle somme da riassegnare
alle singole istituzioni scolastiche per la stipula dei contratti di appalto di
cui al medesimo comma 5.
8.
con periodicita' annuale, si provvede alla verifica dei risparmi effettivamente
realizzati in applicazione del comma
1, al fine di accertarne la corrispondenza con lo stanziamento del
fondo di cui al comma 7.
9. fermo restando quanto disposto
dall'articolo 1, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dall'articolo 1, comma 77,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' attribuita agli uffici periferici del
ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica la competenza all'ordinazione dei pagamenti, a
mezzo ruoli di spesa fissa, delle
retribuzioni spettanti al
personale della scuola con nomina
del capo d'istituto su posti di supplenze annuali e supplenze fino al
termine delle attivita' didattiche, in
attesa dell'assunzione degli aventi diritto.
10.
i concorsi per titoli ed esami a cattedre e posti d'insegnamento nelle scuole
secondarie possono essere indetti al fine di reclutare docenti per gli
insegnamenti che presentano maggiore fabbisogno e per ambiti disciplinari comprensivi di insegnamenti impartiti in
piu' scuole e istituti anche di diverso
ordine e grado ai quali si puo' accedere con il medesimo titolo di studio.
11. e' estesa
all'anno scolastico 1998-99 la validita'
delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami del personale docente
e a posti di coordinatore amministrativo, nonche' delle graduatorie di
conferimento delle supplenze del
personale docente e del personale amministrativo tecnico ed ausiliario. 12. con effetto dall'anno
scolastico 1997-1998 sono aboliti i compensi giornalieri ai componenti delle
commissioni di esami di licenza media. 13. le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla regione valle
d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano che
disciplinano la materia nell'ambito delle competenze derivanti dai
rispettivi statuti e dalle norme di attuazione.
Art 42 -
FINALIZZAZIONE DELLE RISORSE DA DESTINARE ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
1. Le
risorse destinate alla contrattazione integrativa sono finalizzate a
riconoscere lo specifico impegno del personale scolastico per la efficace
attuazione dell’autonomia e degli altri
processi innovatori in atto nella scuola, che richiedono una professionalità
arricchita in relazione alla maggiore complessità della nuova organizzazione
del lavoro. Tuttavia, considerato che talune delle risorse di cui al precedente
articolo 41, ancorchè già determinate nelle singole entità, potranno essere
rese spendibili solo dopo il perfezionamento dei provvedimenti che ne
presuppongono l’utilizzazione, è indispensabile destinare le stesse al finanziamento
degli istituti contrattuali, puntualmente definiti nei commi seguenti, al fine
di dare indirizzi certi alla contrattazione integrativa.
2. Compensare
lo specifico impegno di tutto il personale per la completa realizzazione del
processo dell’autonomia scolastica. A tale fine sarà corrisposto un compenso
individuale accessorio, indifferenziato per il personale docente e,
relativamente al personale ATA (ad esclusione del direttore amministrativo e
del responsabile amministrativo), in base ai profili professionali, con
decorrenza luglio 1999. Alla predetta finalità sono destinate, oltre alle somme
di lire 100 miliardi, di lire 500 miliardi e di lire 400 miliardi,
rispettivamente per gli anni 1999, 2000 e 2001, da portare in diminuzione delle
disponibilità iscritte nello stato di previsione del Ministero della Pubblica
Istruzione di cui all’articolo 41, comma 2, lettera c), le risorse finanziarie
di cui all’articolo 41, comma 2, lettera f), previa avvenuta approvazione del
provvedimento legislativo che ne autorizza l’utilizzazione. Queste ultime
risorse, riferite all’anno 1999, sono utilizzabili per la finalità di cui al
presente comma per lire 700 miliardi.
3. Erogare
una maggiorazione retributiva connessa allo sviluppo della professionalità
docente nelle misure e con le modalità stabilite dall’articolo 29.
All’attivazione di tale istituto contrattuale si provvede per l’anno 2000,
mediante l’utilizzazione di quota parte delle risorse indicate all’art. 41,
comma 2, lettera g). A decorrere dall’anno 2001, le predette risorse sono
integrate con quelle indicate all’art. 41, comma 2, lettera d), nonché di quota
parte delle risorse indicate alla lettera c) del citato articolo 41, comma 2.
In sede di contrattazione integrativa, al fine di dare attuazione all’istituto,
sarà determinato il numero dei beneficiari, entro il limite stabilito al citato
articolo 29 (in relazione alla effettiva disponibilità delle risorse indicate
all’art. 41, comma 2, lettera d).).
4. Nell’ambito
delle disponibilità finanziarie complessive indicate all’art. 41 sono, poi,
destinate, agli istituti di seguito riportati, le somme indicate per ciascuno
degli istituti medesimi:
-
lire 234 miliardi, in ragione d’anno, a decorrere dal 1
settembre 1999, per corrispondere compensi accessori per l’espletamento di
funzioni connesse allo svolgimento di funzioni strumentali al piano
dell’offerta formativa di cui all’art. 28;
-
lire 160 miliardi, a decorrere dall’anno 1999, per la
copertura degli oneri derivanti da tutte le modifiche degli istituti
contrattuali preesistenti, ivi compresi quelli relativi al personale delle
scuole italiane all’estero. La eventuale somma non utilizzata per le predette
finalità costituisce ulteriore dotazione del fondo per il miglioramento
dell’offerta formativa;
-
lire 80 miliardi, in ragione d’anno, a decorrere dal 1
settembre 1999, per rivalutare l’indennità di direzione ai capi d’istituto e le
indennità di amministrazione ai direttori amministrativi ed ai responsabili
amministrativi;
-
lire 100 miliardi, in ragione d’anno a decorrere dall’1/9/1999,
per corrispondere compensi accessori per la valorizzazione professionale al
personale ATA secondo quanto previsto dall’articolo 36;
-
lire 93 miliardi, in ragione d’anno, a decorrere dal 1
settembre 1999, per corrispondere particolare compensi per il personale
impiegato in scuole di aree a rischio sociale;
-
lire 322 miliardi, in ragione d’anno, a decorrere dal 1
settembre 1999, da destinare ai compensi per il personale impegnato negli
interventi didattici educativi.
5. A decorrere
dall’anno 1999, tutte le risorse di cui all’art. 41 non utilizzate per
compensare gli istituti indicati ai commi 2, 3 e 4 costituiscono la dotazione
finanziaria del fondo di scuola per il miglioramento dell’offerta formativa e
per la retribuzione delle prestazioni aggiuntive. La contrattazione integrativa
ne definirà la finalizzazione, nonché le modalità di ripartizione e di
attribuzione alle singole istituzioni scolastiche, prevedendo, altresì, che le
somme eventualmente non utilizzate alla fine di ciascun anno siano utilizzate
per le stesse finalità nell’esercizio successivo.
Art. 43 -
CONTRATTUALIZZAZIONE DELLE RISORSE AGGIUNTIVE
E’
garantita la piena contrattualizzazione dei criteri di erogazione di qualsiasi
ulteriore somma destinata dallo Stato, da enti pubblici o privati a compensare
attività del personale della scuola, da realizzare in sede di contrattazione
integrativa nazionale.
Capo VII Disposizioni
finali ed integrative
ART. 44 -
SEQUENZE CONTRATTUALI
1. Con apposite,
successive sequenze contrattuali le parti firmatarie del presente CCNL
definiranno gli istituti specifici e le modalità applicativa relativi a:
a)
entro il 30 giugno 1999:
-
personale delle Accademie e
conservatori;
-
personale delle scuole italiane
all’estero;
-
personale delle istituzioni
educative;
-
personale comandato degli IRRSAE,
CEDE, BDP.
-
procedure di conciliazione e
arbitrato;
-
procedure di cui all’articolo 14.
b) entro il 31
dicembre 1999:
completamento
della contrattualizzazione degli istituti del rapporto di lavoro ed eventuale
revisione delle norme contrattuali da attualizzare, ai sensi dell’art. 72 del
D.Lgs. n. 29 del 1993 e successive modificazioni e integrazioni. Nelle more le
norme di legge e contrattuali non espressamente abrogate rimangono in vigore.
2.Le parti
firmatarie si impegnano ad adeguare le norme del presente CCNL, in relazione
alla piena attuazione dell’autonomia scolastica entro il 30. 6. 2000 e ad
eventuali ulteriori modifiche legislative intervenute.
art.
72 del D.Lgs. n. 29 del 1993
1.
il collegio dei docenti e'
composto dal personale docente
di ruolo e non di ruolo in servizio
nel circolo o nell'istituto, ed e'
presieduto dal direttore didattico o dal preside. fanno altresi' parte del collegio dei docenti i docenti di sostegno che ai
sensi del successivo articolo 315, comma 5, assumono la contitolarita'
di classi del circolo o istituto. nelle ipotesi di piu' istituti o scuole di
istruzione secondaria superiore di diverso ordine e tipo aggregati, ogni
istituto o scuola aggregata mantiene un
proprio collegio dei docenti per le competenze di cui al comma 2.
2.
il collegio dei docenti:
a)
ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o
dell'istituto. in particolare cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito
degli ordinamenti della scuola
stabiliti dallo stato, i
programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire
il coordinamento interdisciplinare. esso esercita tale potere nel rispetto
della liberta' di insegnamento garantita a ciascun docente;
b) formula proposte al direttore didattico o al preside per la formazione,
la composizione delle classi
e l'assegnazione ad esse dei
docenti, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento
delle altre attivita' scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d'istituto;
c)
delibera, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le
classi, la suddivisione dell'anno scolastico in due o tre periodi;
d) valuta
periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per
verificarne l'efficacia in rapporto
agli orientamenti e agli obiettivi
programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento
dell'attivita' scolastica;
e)
provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di interclasse
o di classe e, nei limiti delle
disponibilita' finanziarie indicate dal consiglio di circolo o di istituto,
alla scelta dei sussidi didattici;
f)
adotta o promuove nell'ambito delle proprie competenze iniziative di
sperimentazione in conformita' degli articoli 276 e seguenti;
g)
promuove iniziative di aggiornamento dei
docenti del circolo o dell'istituto; h) elegge, in
numero di uno nelle scuole fino a
200 alunni, di due nelle scuole
fino a 500 alunni, di tre nelle scuole fino a 900 alunni, e di quattro nelle
scuole con piu' di 900 alunni, i docenti incaricati di collaborare col
direttore didattico o col preside; uno degli eletti sostituisce il direttore didattico o preside in caso di
assenza o impedimento. nelle scuole di cui al- l'articolo 6, le cui sezioni o classi siano tutte finalizzate all'istruzione
ed educazione di minori portatori di handicap anche nei casi in cui il numero
degli alunni del circolo o istituto sia
inferiore a duecento il collegio dei docenti elegge due docenti
incaricati di collaborare col direttore didattico o preside;
i)
elegge i suoi rappresentanti nel consiglio di circolo o di istituto;
l)
elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte del comitato per la valutazione
del servizio del personale docente;
m) programma ed attua le iniziative per il
sostegno degli alunni portatori di handicap;
n)
nelle scuole dell'obbligo che accolgono alunni figli di lavoratori
stranieri residenti in Italia e di lavoratori italiani emigrati adotta le iniziative previste dagli
articoli 115 e 116;
o) esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile
recupero, i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni,
su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti
medico, socio-psico-pedagogici e di orientamento;
p) esprime al direttore didattico o al preside parere in ordine alla sospensione
dal servizio e alla sospensione cautelare del personale docente quando ricorrano ragioni di particolare urgenza ai sensi
degli articoli 468 e 506;
q) esprime parere, per gli aspetti didattici, in ordine alle iniziative dirette
alla educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste
dall'articolo 106 del testo unico
approvato con decreto del presidente
della repubblica 9 ottobre 1990 n. 309;
r)
si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal presente testo unico, dalle
leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.
3.
nell'adottare le proprie deliberazioni
il collegio dei docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei
consigli di intersezione, di interclasse o di classe. 4. il collegio dei docenti si insedia
all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il direttore
didattico o il preside ne ravvisi la necessita' oppure quando almeno un terzo
dei suoi componenti ne faccia richiesta; comunque, almeno una volta per ogni
trimestre o quadrimestre.
5.
le riunioni del collegio hanno luogo durante l'orario di servizio in ore non
coincidenti con l'orario di lezione.
6.
le funzioni di segretario del collegio
sono attribuite dal direttore didattico o dal preside ad uno dei docenti eletto
a norma del precedente comma 2, lettera h).
ART. 45 - PREVIDENZA COMPLEMENTARE
1. Le
parti convengono di procedere alla costituzione di un Fondo nazionale pensione
complementare per i lavoratori del comparto ai sensi del D.Lgs. n. 124/1993,
della Legge n. 335/1995, della Legge n. 449/1997 e successive modificazioni e
integrazioni.
2. Al
fine di garantire un numero di iscritti più ampio che consenta di minimizzare l’incidenza
delle spese di gestione, le parti potranno definire l’istituzione di un Fondo
pensione unico anche con i lavoratori appartenenti ad altri comparti.
3. La
misura percentuale della quota di contribuzione a carico delle amministrazioni
e di quella dovuta dal lavoratore, nonché la retribuzione utile alla
determinazione delle quote stesse, saranno definite dalle parti successivamente
alla stipula dell’Accordo quadro Governo-Confederazioni e dell’emanazione
dell’apposito DPCM.
4. Nello
stesso ambito contrattuale saranno definite anche le modalità di trasformazione
della buonuscita in TFR, le voci retributive utili per gli accantonamenti del
TFR, nonché la quota di TFR da destinare a previdenza complementare.
5. Destinatari
del Fondo pensioni sono i lavoratori che avranno liberamente aderito al Fondo
stesso secondo quanto prescritto dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
6. Ai
fini del presente articolo le parti concordano di realizzare i seguenti
impegni: pervenire alla sottoscrizione dell’accordo istitutivo del Fondo
pensione complementare, definire lo statuto, il regolamento e la scheda di
adesione; costituire il Fondo pensione; procedere alle elezioni dei rappresentanti dei soci del Fondo al
raggiungimento delle adesioni che saranno previste in sede di accordo
istitutivo.
7. Le
parti procederanno alla calendarizzazione degli impegni suddetti, convenendo a
questi fini che una prima verifica circa lo stato dell’attività normativa e il
contenuto di eventuali atti di indirizzo si realizzerà entro il 30 giugno 1999.
ART. 46 -
INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE AVENTE DIRITTO DI MENSA GRATUITA
1. Il
diritto alla fruizione del servizio di mensa gratuita riguarda il personale
docente in servizio in ciascuna classe o sezione durante la refezione.
2. Nelle
sezioni di scuola materna funzionanti secondo l’orario giornaliero previsto
dall’art. 104, 1° comma del D. Lgs. n. 297/94, ha diritto l’insegnante in
servizio in ciascuna sezione durante la refezione. Laddove, per effetto
dell’orario di funzionamento adottato dalle singole scuole, nella sezione
risultino contemporaneamente due insegnanti, ha diritto al servizio di mensa
gratuita l’insegnante assegnato al turno pomeridiano.
3. Nella
scuola elementare hanno diritto gli insegnanti assegnati a classi funzionanti a
tempo pieno e a classi che svolgano un orario settimanale delle attività
didattiche che prevede rientri pomeridiani, i quali siano tenuti ad effettuare
l’assistenza educativa alla mensa nell’ambito dell’orario di insegnamento.
4. Nella
scuola media hanno diritto i docenti in servizio nelle classi a tempo
prolungato, che prevedono l’organizzazione della mensa, assegnati sulla base
dell’orario scolastico alle attività di interscuola e i docenti incaricati dei
compiti di assistenza e vigilanza sugli alunni per ciascuna classe che attui la
sperimentazione ai sensi dell’art. 278 del D. Lgs. n. 297/94.
5.
Ulteriori, eventuali modalità attuative possono essere definite in sede di
contrattazione integrativa nazionale, ferme restando le competenze del
Ministero della Pubblica Istruzione per quanto concerne le modalità di
erogazione dei contributi ai comuni.
________________________________
articolo
3 della legge 14/1/1999, n. 4
(servizio
di mensa nelle scuole)
1.
per l'anno scolastico 1995-1996 e per i mesi di settembre, ottobre, novembre e
dicembre 1996, il ministero dell'interno provvede ad erogare un contributo agli enti locali per le spese sostenute in
relazione al servizio di mensa
scolastica offerto al personale insegnante, dipendente dallo stato o da altri
enti.
2.
agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a lire 26.000 milioni per il 1995 e a lire 90.000 milioni
per il 1996, si provvede a carico degli stanziamenti iscritti al capitolo
1601 dello stato di previsione
del ministero dell'interno per gli anni finanziari medesimi.
3. il ministero dell'interno provvede anche ad
erogare un contributo agli enti locali per l'anno 1997, al fine di assicurare
la continuita' del servizio di mensa per il personale insegnante, dipendente dallo stato, impegnato nella
vigilanza ed assistenza degli
alunni durante la refezione scolastica.
al relativo onere, determinato
nell'importo massimo di lire
90.000 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto al capitolo
6856 dello stato di previsione del ministero del tesoro per l'anno 1997,
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero del
tesoro.
4.
i criteri per la individuazione del personale docente avente diritto al
servizio di mensa gratuito e le modalita' di erogazione del contributo
statale a favore degli enti locali che abbiano fornito il predetto
servizio sono quelli previsti dal
decreto del ministro della pubblica istruzione, di concerto con i ministri del tesoro e dell'interno, del 16 maggio
1996, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 224 del 24 settembre 1996.
5.
a decorrere dall'anno 1998, agli oneri derivanti dal servizio di mensa di cui al
comma 3, si provvede con le disponibilita'
finanziarie destinate alla contrattazione collettiva per il comparto del
personale della scuola. a tal fine le
predette disponibilita' sono incrementate della somma annua di lire
90.000 milioni. al relativo onere si provvede, per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1998-2000, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente "fondo speciale"
dello stato di previsione del ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al ministero medesimo. il ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio. la
presente legge, munita del
sigillo dello stato, sara' inserita nella raccolta ufficiale degli atti
normativi della repubblica italiana. e' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello stato.
ART. 47 - AREE A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO
Nelle istituzioni scolastiche con
consistente presenza di alunni provenienti da famiglie di recente immigrazione
e/o nomadi, sarà realizzato:
-
uno specifico piano di formazione del personale, nell’ambito e con le
risorse destinate alla formazione del personale della scuola;
-
attraverso adeguate forme contrattuali, la presenza di mediatori
linguistici da utilizzare nelle sedi scolastiche, attraverso convenzioni con
gli enti locali.
In sede di contrattazione integrativa
nazionale saranno definiti la misura ed i criteri di erogazione delle risorse
per sostenere il maggior impegno del personale delle scuole interessate.
Art 48 - NORMA DI
SALVAGUARDIA
Le norme legislative, amministrative o contrattuali non esplicitamente
abrogate o disapplicate dal presente CCNL, restano in vigore in quanto
compatibili.
Art. 49 - ASSENZE PER FERIE, MALATTIE, PERMESSI ED
ASPETTATIVE
A - Il comma 10 dell'art.19 del CCNL 4-8-1995 è così
sostituito:
10. In caso di
particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di
carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o
in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di competenza, le ferie
stesse potranno essere fruite dal personale docente entro l'anno scolastico
successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. I capi di istituto possono fruire delle
ferie non godute nell’anno di competenza anche nei periodi di normale attività,
con esclusione del periodo di avvio dell’anno scolastico e di quelli riservati
agli scrutini periodici e finali ed
agli esami.
In analoga
situazione, il personale A.T.A. può fruire delle ferie non godute nell’anno
successivo, non oltre il mese di aprile.
B - Il comma 1 dell’art. 21 è così
sostituito:
1. Al
dipendente della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato sono
concessi sulla base di idonea documentazione, permessi retribuiti per i
seguenti casi:
-
partecipazione a concorsi od esami: giorni 8 complessivi per
anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio;
-
lutti per la perdita del coniuge, di parenti entro il
secondo grado e di affini di primo grado: giorni 3 per evento;
I permessi sono concessi a domanda da
presentarsi al capo d’istituto da parte del personale docente ed ATA ed al
provveditore agli studi, da parte dei capi d’Istituto.
C - Il comma 2 dell'art.21 del CCNL 4-8-1995 è così
sostituito:
2. A domanda
del dipendente sono, inoltre, concessi nell’anno scolastico tre giorni di permesso
retribuito per motivi personali o familiari documentati, anche al rientro, od
autocertificati in base alle leggi vigenti. Per gli stessi motivi sono fruibili i sei giorni di ferie
durante i periodi di attività didattica di cui all'art.19, comma 9, del CCNL
4-8-1995 indipendentemente dalle condizioni previste in tale norma.
D - Il comma 8 dell'art.23 del CCNL 4-8-1995 è così
sostituito:
8. Il
trattamento economico spettante al dipendente, nel caso di assenza per malattia nel triennio di cui al comma 1, è il
seguente:
a) intera retribuzione fissa mensile, con
esclusione di ogni compenso accessorio, comunque denominato, per i primi nove
mesi di assenza.
Nell'ambito di
tale periodo per le malattie superiori a 15 gg lavorativi o in caso di ricovero
ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, al
dipendente compete anche l'eventuale trattamento economico accessorio a
carattere fisso e continuativo, come determinato ai sensi dell’art. 61. comma
1, lett. e), f).
b) 90% della
retribuzione di cui alla lett. a) per i successivi 3 mesi di assenza;
b) 50%
della retribuzione di cui alla lett. a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di
conservazione del posto previsto nel comma 1.
E - Al comma 8 dell'art.23 del CCNL 4-8-1995 è aggiunto il
seguente comma 8 bis:
8
bis. In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o
parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per
malattia, di cui ai commi 1 ed 8 del presente articolo, oltre ai giorni di
ricovero ospedaliero, di day-hospital anche quelli di assenza dovuti alle
terapie, certificate dalla competente ASL. Pertanto per i giorni anzidetti di
assenza spetta l'intera retribuzione.
F - Il comma 10 dell'art.23 del CCNL 4-8-1995 è così sostituito:
10. Il
dipendente, salvo comprovato impedimento, è tenuto a recapitare o spedire a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il certificato medico di
giustificazione dell'assenza con indicazione della sola prognosi entro i
cinque giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale
prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è
prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
G - Il comma 11
dell'art.23 del CCNL 4-8-1995 è così sostituito:
11. L’istituzione
scolastica o l'amministrazione di appartenenza può disporre il controllo della malattia ai sensi delle vigenti disposizioni
di legge attraverso la competente Unità Sanitaria Locale. Tale disposizione può
avvenire fin dal primo giorno.
Il controllo non è disposto se il dipendente è ricoverato in
ospedali pubblici o convenzionati.
H - Al comma 1
dell'art.24 del CCNL 4-8-1995 è aggiunto il seguente comma 1 bis:
1bis L'aspettativa spetta anche ai docenti di
religione cattolica di cui all'art.3, comma 6 e 7, del DPR 399/1988, ed al
personale di cui al comma 3 dell'art.25 del CCNL 4-8-1995 limitatamente alla
durata dell'incarico.
I - Il comma 5 dell'art.25 del CCNL 4-8-1995 è
così sostituito:
1. Ai
fini di cui ai precedenti commi 3 e 4,
la continuità del servizio si intende realizzata nel caso in cui, nell’anno
scolastico immediatamente precedente, il
personale interessato abbia
prestato servizio per almeno 180 giorni, anche con contratti stipulati nelle
scuole statali per diverse tipologie di lavoro.
L - Il comma 18 dell’art. 25 del CCNL
4/8/95 è così sostituito:
Il personale di cui al comma 8 ha lo
stesso trattamento per le assenze del personale di cui al comma 6.
M - In sede di contrattazione
integrativa nazionale, le parti si riservano di verificare il costo delle
modificazioni normative di cui al presente articolo, tenendo conto delle
risorse stanziate a tale proposito. Ciò al fine di valutare l’introduzione di
ulteriori miglioramenti agli istituti contrattuali di cui al presente articolo.
_______________________________
art.3
del DPR 399/1988
1. Al personale di cui all'articolo 1 competono, nelle
misure e con le decorrenze sottoindicate, gli stipendi annui iniziali lordi
sotto indicati:
Area dei servizi ausiliari, tecnici ed amministrativi:
a) ausiliari, guardarobieri ed aiutanti cuochi:
dal 1° luglio 1988: L. 6.031.000
dal 1° gennaio 1989: L. 6.325.000
dal 1° maggio 1990: L. 6.564.000
a1) ausiliari, guardarobieri ed aiutanti cuochi, con sei
anni di anzianità giuridica di servizio:
dal 1° luglio 1988: L. 6.759.000
dal 1° gennaio 1989: L. 7.306.000
dal 1° maggio 1990: L. 7.752.000
b) collaboratori tecnici e collaboratori amministrativi,
infermieri e cuochi:
dal 1° luglio 1988: L. 7.247.000
dal 1° gennaio 1989: L. 7.962.000
dal 1° maggio 1990: L. 8.544.000
b1) collaboratori tecnici e collaboratori amministrativi,
infermieri e cuochi, con sei anni di anzianità giuridica di servizio:
dal 1° luglio 1988: L. 8.161.000
dal 1° gennaio 1989: L. 9.212.000
dal 1° maggio 1990: L. 10.068.000
c) coordinatori amministrativi:
dal 1° luglio 1988: L. 9.104.000
dal 1° gennaio 1989: L. 10.224.000
dal 1° maggio 1990: L. 11.136.000.
Gli stipendi annui lordi del personale appartenente ai
profili di guardarobiere e aiutante-cuoco sono incrementati, in ciascuna
posizione stipendiale, dell'importo pari a due aumenti biennali convenzionali
nelle misure indicate in calce alla tabella A allegata al presente decreto.
Area della funzione docente:
a) docenti della scuola materna; docenti della scuola
elementare; accompagnatori al pianoforte e pianisti accompagnatori; docenti
diplomati della scuola secondaria superiore; personale educativo dei convitti e
degli educandati femminili; assistenti delle scuole speciali statali:
dal 1° luglio 1988: L. 9.143.000
dal 1° gennaio 1989: L. 10.242.000
dal 1° maggio 1990: L. 11.136.000
b) docenti della scuola media; vice rettori aggiunti dei
convitti; docenti laureati delle scuole ed istituti di istruzione secondaria di
secondo grado ed artistica; assistenti delle accademie di belle arti e dei licei
artistici:
dal 1° luglio 1988: L. 10.628.000
dal 1° gennaio 1989: L. 11.894.000
dal 1° maggio 1990: L. 12.924.000
c) docenti dei conservatori di musica, delle accademie di
belle arti e dell'accademia nazionale di danza:
dal 1° luglio 1988: L. 12.519.000
dal 1° gennaio 1989: L. 14.548.000
dal 1° maggio 1990: L. 16.200.000
d) docenti confermati dei conservatori di musica, delle
accademie di belle arti e dell'accademia nazionale di danza:
dal 1° luglio 1988: L. 14.163.000
dal 1° gennaio 1989: L. 16.278.000
dal 1° maggio 1990: L. 18.000.000.
Area della funzione direttiva ed ispettiva:
a) direttori didattici; presidi delle scuole medie; presidi
delle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed
artistica; direttori dei conservatori di musica; direttori delle accademie
nazionali di arte drammatica e di danza; rettori e vice rettori dei convitti
nazionali; direttrici e vice direttrici degli educandati femminili; direttori e
vice direttori delle scuole speciali dello Stato:
dal 1° luglio 1988: L. 14.991.000
dal 1° gennaio 1989: L. 17.748.000
dal 1° maggio 1990: L. 19.992.000
b) ispettori tecnici periferici:
dal 1° luglio 1988: L. 15.789.000
dal 1° gennaio 1989: L. 18.933.000
dal 1° maggio 1990: L. 21.492.000.
2. Al personale supplente competono, oltre all'indennità
integrativa speciale prevista dalle norme vigenti, gli stipendi annui iniziali
lordi previsti nel comma 1.
3. La progressione economica per tutto il personale di ruolo
di cui all'art. 1 si sviluppa secondo le posizioni stipendiali indicate nella
tabella A allegata al presente decreto.
4. Nel periodo di permanenza in ciascuna posizione
stipendiale sono altresì attribuiti, per nascita di figli o altre situazioni
previste dalle disposizioni vigenti, aumenti biennali convenzionali, nella misura
indicata per ciascuna qualifica in calce alla tabella di cui al comma 3. Detti
aumenti biennali convenzionali, maturati in ciascuna posizione stipendiale,
salvo che la norma attributiva non disponga diversamente, sono riassorbiti al
conseguimento delle posizioni stipendiali sucessive. L'anzianità, riconosciuta
ai soli fini economici, è considerata utile per l'attribuzione di aumenti
biennali convenzionali nella posizione stipendiale di primo inquadramento ed in
quelle successive.
5. Al personale docente preposto alla direzione delle
accademie di belle arti, limitatamente ai periodi di effettiva preposizione
alla predetta direzione, compete la differenza, non pensionabile tra l'importo
dello stipendio iniziale spettante ai direttori dei conservatori di musica e
quello iniziale della qualifica di appartenenza.
6. Il personale docente di cui all'ultimo comma dell'art. 53
della legge 11 luglio 1980, n. 312 (3/a), che si trovi nelle condizioni
previste dal comma stesso ha titolo ad un trattamento economico corrispondente,
a seconda del tipo di scuola in cui presta servizio, a quello spettante ai
docenti laureati della scuola secondaria superiore ovvero ai docenti della
scuola materna o elementare. Il posto orario di insegnamento con trattamento
economico intero è costituito nelle scuole materne con ventisette ore
settimanali a decorrere dal 1° settembre 1988 e con venticinque ore settimanali
dal 1° settembre 1990.
7. Nei confronti del personale che maturi i requisiti
previsti dall'ultimo comma dell'art. 53 della legge 11 luglio 1980, n. 312
(3/a), successivamente al 30 giugno 1988, i periodi computati ai sensi della
normativa concernente l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio sono
utili, nei limiti previsti per il personale docente di ruolo, per l'inquadramento
economico di cui all'art. 4. Le predette disposizioni si applicano anche al
personale con orario settimanale di attività educativa o di insegnamento non
inferiore a dodici ore nelle scuole materne ed elementari, nonché, qualora sia
stato imposto da ragioni strutturali, nelle scuole secondarie. Il relativo
trattamento economico è corrisposto in misura proporzionale all'orario
settimanale di attività educativa o di insegnamento rispetto a quello previsto
per la costituzione del posto orario.
8. Il personale docente di cui al comma 6, in servizio nelle
scuole di ogni ordine e grado, ha diritto ad assentarsi dal servizio per gravi
motivi per un periodo non superiore a nove mesi in un triennio scolastico.
Fermo restando tale limite, in ciascun anno scolastico la retribuzione
spettante è corrisposta per intero nel primo mese e nella misura del cinquanta
per cento nel secondo e terzo mese. Per il restante periodo il personale
anzidetto ha diritto alla conservazione del posto senza assegni.
9. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano al
personale docente supplente annuale, nominato ai sensi dell'art. 15, commi
primo e terzo, della legge 20 maggio 1982, n. 270 (4), il quale si trovi almeno
nel secondo anno di servizio scolastico continuativo.
10. Il personale docente della scuola secondaria, ivi
compreso quello dei licei artistici e degli istituti di arte, può prestare, a
domanda, limitatamente agli anni scolastici 1988-89 e 1989-90, servizio di
insegnamento, in eccedenza all'orario d'obbligo, fino a ventiquattro ore
settimanali. Le ore eccedenti prestate per la sostituzione dei docenti assenti
sono retribuite nella misura prevista dal comma 1 dell'art. 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209 (5), aumentata del venti per
cento; per le ore eccedenti prestate in classi collaterali, in quanto
disponibili per l'intero anno scolastico, ferma restando la struttura delle
singole cattedre funzionanti, i compensi sono stabiliti nella misura prevista
dal comma 2 del medesimo art. 6.
11. I nuovi stipendi di cui al presente articolo
rappresentano l'avvio del ripristino del rapporto, da definire contrattualmente
nel triennio 1991- 93, fra i livelli retributivi del personale dell'area
docente ed i livelli retributivi previsti per i docenti universitari.
ART.50 - PERSONALE IN PARTICOLARI
POSIZIONI DI STATO
Il periodo trascorso dal personale
della scuola in posizione di comando, distacco, esonero, aspettativa sindacale,
utilizzazione e collocamento fuori ruolo con retribuzione a carico dell'Amministrazione
della P.I., è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella
scuola, anche ai fini dell'accesso al trattamento economico previsto dagli
articoli 16, 21, 29, 35 e 42, comma 2.
In sede di contrattazione integrativa
nazionale saranno definiti criteri, modalità e misure dei compensi accessori da
destinare al personale di cui al presente articolo.
Restano ferme le disposizioni in vigore
che prevedono la validità del periodo trascorso dal personale scolastico in
altre situazioni di stato che comportano assenza dalla scuola.
Tabella A - Profili professionali
1.I
profili professionali del personale ATA sono individuati dalla presente tabella
secondo quanto previsto dall'art.32.
Le
modalità di accesso restano disciplinate dalle disposizioni di legge in vigore,
tranne che per i requisiti culturali che sono individuati dalla tabella B.
D/1:
Profilo: Direttore amministrativo
(per i Conservatori e le Accademie) E’ responsabile dell’osservanza delle leggi
e regolamenti. Nell’ambito delle direttive ricevute dal Direttore e dal
Consiglio di Amministrazione sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi
generali e amministrativo-contabili e ne cura l'organizzazione svolgendo
funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati
conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, dal
personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze.
Svolge
attività lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna. E'
funzionario delegato.
Provvede
all'esecuzione delle delibere del Consiglio d'Amministrazione, di cui è
segretario, e firma, congiuntamente al Presidente del Consiglio
d'Amministrazione, tutti i documenti contabili concernenti la gestione autonoma
dell'istituzione; è segretario del Consiglio di Amministrazione e in tale
ambito può formulare pareri.
Firma
tutti gli atti di sua competenza.
Può
svolgere attività di studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti
specifica specializzazione professionale, con autonoma determinazione dei
processi formativi ed attuativi. Può svolgere incarichi di attività tutoriale,
di aggiornamento e formazione nei confronti del personale. Possono essergli
affidati incarichi ispettivi nell'ambito degli Istituti di istruzione
artistica.
D/2:
Profilo: Direttore dei servizi generali
ed amministrativi
Svolge
attività lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna.
Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali
amministrativo-contabili e ne cura l'organizzazione svolgendo funzioni di
coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti,
rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, dal personale
ATA, posto alle sue dirette dipendenze. Ha autonomia operativa e responsabilità
diretta nella definizione e nell'esecuzione degli atti a carattere
amministrativo-contabile, di ragioneria e di economato, che assumono nei casi
previsti rilevanza anche esterna.
Firma
tutti gli atti di sua competenza.
L’espletamento
delle funzioni sarà volto ad assicurare l’unitarietà della gestione dei servizi
amministrativi e generali della scuola in coerenza e strumentalmente rispetto
alle finalità ed obiettivi dell’istituzione scolastica, in particolare del
piano dell’offerta formativa.
Può
svolgere attività di studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti
specifica specializzazione professionale, con autonoma determinazione dei
processi formativi ed attuativi. Può svolgere incarichi di attività tutoriale,
di aggiornamento e formazione nei confronti del personale. Possono essergli
affidati incarichi ispettivi nell'ambito delle istituzioni scolastiche.
C/1:
Profilo: Responsabile amministrativo
Svolge
attività lavorativa complessa, che richiede conoscenza della normativa vigente
nonchè delle procedure amministrativo contabili. Organizza i servizi
amministrativi dell'unità scolastica o educativa ed è responsabile del
funzionamento degli stessi. Ha autonomia operativa e responsabilità diretta
nella definizione e nell'esecuzione degli atti a carattere amministrativo
contabile di ragioneria e di economato, che assumono nei casi previsti
rilevanza anche esterna. Sovrintende, nell'ambito delle direttive di massima
impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi e ai servizi
generali dell'istituzione scolastica ed educativa e coordina il relativo
personale. Provvede direttamente al rilascio di certificazioni, nonchè di
estratti e copie di documenti, che non comportino valutazioni discrezionali.
Provvede, nel rispetto delle competenze degli organi di gestione
dell'istituzione scolastica ed educativa, all'esecuzione delle delibere degli
organi collegiali aventi carattere esclusivamente contabile e di quelle
sottoposte a procedimento vincolato. Esprime pareri sugli atti riguardanti la
gestione amministrativa e contabile del personale, elabora progetti e proposte
inerenti il miglioramento organizzativo e la funzionalità dei servizi di
competenza, anche in relazione all'uso di procedure informatiche. Cura
l'attività istruttoria diretta alla stipulazione di accordi, contratti e
convenzioni con soggetti esterni. Nelle Accademie e nei Conservatori svolge
attività di collaborazione diretta con il direttore amministrativo, per le
funzioni di coordinamento dei servizi amministrativi e generali; è consegnatario
dei beni mobili; sostituisce il direttore amministrativo, con esclusione
dell'esercizio delle competenze di funzionario delegato. Può svolgere attività
di formazione e aggiornamento ed attività tutorie nei confronti di personale
neo assunto.
(detto
profilo rimane in vigore sino al 31-8-2000 nelle istituzioni scolastiche di
ogni ordine e grado, con eccezione di Accademie e Conservatori) .
C/2
Profilo: Assistente di Biblioteca nelle
Accademie e nei Conservatori di musica
E’
addetto ai servizi di biblioteca, all’inventariazione, alla classificazione ed
allo studio dei fondi (raccolta di materiali e di documentazioni) esistenti,
cura la conservazione del materiale affidato. E’ responsabile dell’integrità
del materiale bibliotecario affidatogli.
B/1:
Profilo: Assistente amministrativo
Esegue
attività lavorativa richiedente specifica preparazione professionale e capacità
di esecuzione delle procedure anche con l'utilizzazione di strumenti di tipo
informatico. Ha autonomia operativa con margini valutativi nella predisposizione,
istruzione e redazione degli atti amministrativo-contabili della istituzione
scolastica ed educativa, nell'ambito delle direttive e delle istruzioni
ricevute. Svolge attività di diretta e immediata collaborazione con il
responsabile amministrativo coadiuvandolo nelle attività e sostituendolo nei
casi di assenza. Ha competenza diretta della tenuta dell'archivio e del
protocollo. Ha rapporti con l'utenza ed assolve i servizi esterni connessi con
il proprio lavoro.
Nelle
istituzioni scolastiche ed educative dotate di magazzino è addetto, con
responsabilità diretta, alla custodia, alla verifica, alla registrazione delle
entrate e delle uscite del materiale e delle derrate in giacenza.
In
relazione alla introduzione di nuove tecnologie, anche di tipo informatico,
partecipa alle iniziative specifiche di formazione e aggiornamento.
Può
essere addetto ai servizi di biblioteca e al controllo delle relative giacenze,
nonchè dello stato di conservazione del materiale librario. Può svolgere:
attività di coordinamento di più addetti inseriti in settori o aree omogenee;
attività di supporto amministrativo alla progettazione e realizzazione di
iniziative didattiche, decise dagli organi collegiali.
B/2
Profilo: Assistente tecnico
Esegue
attività lavorativa, richiedente specifica preparazione professionale,
conoscenza di strumenti e tecnologie anche complessi, con capacità di
utilizzazione degli stessi, nonchè di esecuzione di procedure tecniche e
informatiche. Svolge attività di supporto tecnico alla funzione docente
relativamente delle attività didattiche ed alle connesse relazioni con gli
studenti. Ha autonomia e responsabilità nello svolgimento del lavoro con
margini valutativi, nell'ambito delle direttive e delle istruzioni ricevute. E'
addetto alla conduzione tecnica dei laboratori, officine o reparti di
lavorazione garantendone l'efficienza e la funzionalità in relazione al
progetto annuale di utilizzazione didattica, oppure alla conduzione e alla
manutenzione ordinaria degli autoveicoli utilizzati dall'istituzione scolastica
per lo svolgimento di attività connesse alle finalità formative. In questi
ambiti provvede:
-
alla preparazione del materiale e degli strumenti per le esperienze didattiche
e per le esercitazioni pratiche nei laboratori, officine e reparti di
lavorazione o nelle aziende agrarie cui è assegnato, garantendo, l'assistenza
tecnica durante lo svolgimento delle stesse;
-
al riordino e alla conservazione del materiale e delle attrezzature tecniche,
garantendo la verifica e l'approvvigionamento periodico del materiale utile
alle esercitazioni didattiche, in rapporto con il magazzino. Svolge attività di
diretta e immediata collaborazione con l'Ufficio tecnico o analoghi organismi
anche in relazione agli acquisti di attrezzature tecnico-scientifiche e al loro
collaudo. In relazione all'introduzione di nuove tecnologie, nuove
strumentazioni didattiche e progetti sperimentali partecipa alle iniziative
specifiche di formazione e aggiornamento. Può svolgere attività di
coordinamento di più addetti operanti in settori, indirizzi, specializzazioni
ed aree omogenee.
B/3:
Profilo: Cuoco
Esegue
attività lavorativa richiedente specifica formazione professionale, conoscenza
di strumenti e procedure anche complesse, con autonomia, margini di valutazione
e capacità di utilizzazione degli stessi nonchè di esecuzione di procedure
tecniche. Esegue, nell'ambito delle istruzioni ricevute, procedimenti manuali e
tecniche specifiche a tutte le operazioni preliminari connesse e conseguenti
alla preparazione, al confezionamento dei pasti, alla conservazione delle
vivande della istituzione scolastica a cui è addetto, impiegando macchinari,
strumentazioni e utensileria specifica di cui cura l'ordinaria manutenzione. In
particolare provvede:
-
alla preparazione dei pasti quotidiani e delle quantità individuali sulla base
delle tabelle dietetiche;
-
alla conservazione dei generi alimentari, osservando le norme igieniche del
trattamento alimenti;
-
allo svolgimento di altri servizi, anche esterni, connessi al funzionamento della
cucina.
Provvede,
inoltre:
-
al trasporto ed alla predisposizione degli alimenti necessari per la
preparazione dei pasti;
-alla
conservazione, pulizia ed utilizzazione delle stoviglie e delle attrezzature,
utilizzando apparecchi anche automatici;
-
all'ordinaria manutenzione ed alla pulizia degli utensili;
-
alle attività materiali, anche esterne, connesse ai servizi di cucina e mensa.
Può
svolgere attività di coordinamento di più addetti nell'ambito dei servizi di
cucina.
B/4:
Profilo: Infermiere
Nell'ambito
di quanto previsto dal D.P.R. 14 marzo 1974, n. 225 e successive modificazioni,
dalla normativa vigente in materia sanitaria e dall'ordinamento dell'attività
paramedica, svolge, in relazione alla specificità delle istituzioni convittuali
del sistema scolastico pubblico, attività di carattere professionale di tipo
specialistico. E' addetto alla organizzazione ed al funzionamento
dell'infermeria garantendone l'efficienza e la funzionalità. In particolare:
-
provvede con responsabilità diretta alla conservazione del materiale di pronto
soccorso e dei medicinali di uso comune;
-
pratica le terapie prescritte e adotta le misure di prevenzione eventualmente
necessarie;
A/1:
Profilo: Collaboratore scolastico
tecnico
Esegue
nell'ambito di specifiche istruzioni, attività e procedure operative a
carattere tecnico che richiedono preparazione professionale non specialistica,
con autonomia di esecuzione e margini valutativi nella applicazione delle
procedure stabilite.
Articolazioni
del profilo:
a)
- guardarobiere:
esegue
procedimenti manuali e tecniche specifiche inerenti la custodia, la
conservazione e la cura del corredo degli alunni e del convitto.
Provvede
inoltre:
-
alla organizzazione e alla conduzione del guardaroba;
-
alla custodia, al lavaggio meccanizzato, alla stiratura, alla conservazione e
al mantenimento in efficienza del materiale;
-
alla rilevazione periodica delle giacenze e alla registrazione dell'entrata e
dell'uscita del materiale che gli è affidato;
-
allo svolgimento di altri servizi, eccezionalmente anche esterni connessi al
funzionamento del guardaroba.
Può
svolgere attività di coordinamento di più addetti nell'ambito dei servizi di
guardaroba.
b)
- addetto alle aziende agrarie:
esegue
attività di supporto alle professionalità specifiche dell'azienda agraria,
compiendo nel settore agrario, forestale e zootecnico, operazioni semplici
caratterizzate da procedure ben definite.
In
particolare, è addetto:
-
alla preparazione materiale del terreno, alla semina e trapianto delle colture,
alla raccolta dei prodotti;
-
al supporto materiale connesso e conseguente alle analisi di laboratorio e alla
movimentazione di apparecchiature, macchine e strumenti in dotazione;
-
alla protezione, ricovero, conservazione e magazzinaggio di attrezzature,
materiale e prodotti, secondo le modalità prescritte;
-
al carico e scarico, trasporto dei materiali in dotazione e dei prodotti
dell'azienda, anche con l'uso di mezzi elettromeccanici, alla sistemazione e
pulizia del posto di lavoro e dell'area di impiego, ovvero del laboratorio,
serra, stalla o altra struttura tecnico-scientifica;
-
alla conduzione di macchinari agricoli, purchè provvisto di apposita patente,
se necessaria;
-
ad ogni altra attività di carattere materiale inerente alla conduzione dell'azienda.
A/2:
Profilo: Collaboratore scolastico
Esegue,
nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla
corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure
ben definite che richiedono preparazione professionale non specialistica. E'
addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di
sorveglianza nei confronti degli alunni e del pubblico; di pulizia e di
carattere materiale inerenti l'uso dei locali, degli spazi scolastici e degli
arredi; di vigilanza sugli alunni, di custodia e sorveglianza generica sui
locali scolastici, di collaborazione con i docenti.
In
particolare svolge le seguenti mansioni:
-
sorveglianza degli alunni nelle aule, nei laboratori, nelle officine e negli
spazi comuni, in occasione di momentanea assenza degli insegnanti;
-
concorso in accompagnamento degli alunni in occasione del loro trasferimento
dai locali della scuola ad altre sedi anche non scolastiche ivi comprese le
visite guidate e i viaggi di istruzione;
-
sorveglianza, anche notturna, con servizio di portineria, degli ingressi delle
istituzioni scolastiche ed educative con apertura e chiusura degli stessi, per
lo svolgimento delle attività scolastiche e delle altre connesse al
funzionamento della scuola, limitatamente ai periodi di presenza di alunni,
semiconvittori e convittori;
-
svolgimento delle mansioni di custode con concessione gratuita di idonei locali
abitativi;
-
pulizia dei locali scolastici, degli spazi scoperti, degli arredi e relative
pertinenze, anche con l'ausilio di mezzi meccanici;
-
riassetto e pulizia delle camerate dei convittori:
-
compiti di carattere materiale inerenti al servizio, compreso lo spostamento
delle suppellettili, nonchè, nelle istituzioni convittuali, il trasporto dei
generi alimentari e lo svolgimento di tutte le attività connesse con i servizi
di mensa e cucina;
-
lavaggio delle stoviglie nelle istituzioni scolastiche in cui le esercitazioni
comportino l'uso della cucina e della sala bar;
- servizi esterni inerenti la
qualifica;
- ausilio
materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne
alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse.
In
relazione alle esigenze emergenti nel sistema formativo, con riguardo anche
all'integrazione di alunni portatori di handicap e alla prevenzione della
dispersione scolastica, partecipa a specifiche iniziative di formazione e
aggiornamento.
Può,
infine, svolgere:
-
attività inerenti alla piccola manutenzione dei beni mobili e immobili,
giardinaggio e simili;
-
attività di supporto all'attività amministrativa e alla attività didattica
nonchè ai servizi di mensa;
-
assistenza agli alunni portatori di handicap all'interno delle strutture
scolastiche, nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale;
-
compiti di centralinista telefonico, di conduttore di impianti di riscaldamento
purchè provvisto di apposita patente, di manovratore di montacarichi e
ascensori.
Tabella B -
Requisiti culturali per l'accesso ai profili professionali del personale ATA.
Direttore
amministrativo nelle Accademie e
nei Conservatori di musica:
- diploma di
laurea in giurisprudenza; in scienze politiche sociali e amministrative; in
economia e commercio o in scienze coloniali e marittime, titoli equipollenti.
Direttore
dei servizi generali ed amministrativi:
- diploma di
laurea in giurisprudenza; in scienze politiche sociali e amministrative; in
economia e commercio o titoli equipollenti.
Responsabile
amministrativo:
- a) diploma
di ragioniere o perito commerciale (anche con sezione commercio con l'estero);
diploma di ragioniere, perito commerciale e programmatore; rilasciati dagli
istituti tecnici commerciali;
b) diploma di
analista contabile, diploma di operatore commerciale; rilasciati dagli istituti
professionali per i servizi commerciali;
c) diploma di
maturità di tecnico della gestione aziendale e diploma di maturità di tecnico
dell'impresa turistica rilasciati dagli istituti professionali per i servizi
commerciali e turistici.
I titoli
elencati sono validi purche' congiunti a uno dei corrispondenti titoli di
specializzazione:
- diploma
conseguito al termine di corsi statali di perfezionamento e specializzazione
(post secondario);
- corsi di
formazione professionale regionali di secondo livello (riservati ai diplomati)
rilasciato al termine di corsi svolti in regime di convenzione ed attinenti
alle discipline amministrativo contabili.
- diploma
universitario relativo a corsi specifici.
In caso di
mancato possesso dei diplomi di cui alle lettere a) e b) e' valida la laurea
specifica (giurisprudenza; economia e commercio; economia bancaria; laurea
attinente alle scienze e tecniche amministrative o commerciali o
economico-aziendali o finanziarie).
In caso di
mancato possesso del diploma o attestato post-secondario, e' valida, in aggiunta
del diploma di cui alle lettere a) e b), la laurea anche in discipline non
specifiche.
Assistente
di biblioteca nelle Accademie e nei Conservatori di musica:
-
diploma finale di istituto di istruzione secondaria di secondo grado congiunto
ad attestato professionale in archivistica o biblioteconomia e, limitatamente
ai Conservatori, diploma di Conservatorio.
Assistente
amministrativo:
- a) diploma
di qualifica professionale ad indirizzo specifico (addetto alla segreteria
d'azienda; addetto alla contabilita' di aziende; operatore della gestione
aziendale; operatore dell'impresa turistica);
- b) diploma
di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica per i servizi del
campo amministrativo-contabile, rilasciato al termine di corsi regionali ai
sensi dell'art. 14 della L. n. 845 del 1978.
In caso di
mancato possesso dei diplomi di cui alle lettere a) e b) e' valido un diploma
di maturita' che consenta l'accesso agli studi universitari.
Assistente
tecnico:
- a) diploma
di qualifica di istituto professionale a indirizzo specifico;
- b) diploma
di maestro d'arte a indirizzo specifico;
- c) diploma
di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica, rilasciato al
termine di corsi regionali ai sensi dell'art. 14 della L. n. 845 del 1978.
In caso di
mancato possesso dei diplomi di cui alle precedenti lettere a), b), c), e'
valido qualsiasi diploma di maturita', corrispondente alle specifiche aree
professionali, che consenta l'accesso agli studi universitari.
Cuoco:
- a) diploma
di qualifica specifica rilasciato da un istituto professionale alberghiero;
- b) diploma
di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica rilasciato al
termine di corsi regionali ai sensi dell'art. 14 della L. n. 845 del 1978.
Infermiere:
- diploma di
infermiere professionale.
Collaboratore
scolastico:
- diploma di scuola media.
Guardarobiere:
- a) diploma
di qualifica specifica rilasciato da un istituto professionale alberghiero;
- b) diploma
di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica rilasciato al
termine di corsi regionali ai sensi dell'art. 14 della L. 845 del 1978.
Addetto
alle aziende agrarie:
- a) diploma
di scuola media.
b) attestato di qualifica specifica.
Per il
personale ATA che, in ragione dei titoli previsti dal precedente ordinamento,
sia titolare, prima dell'entrata in vigore del presente contratto, di un
rapporto di lavoro a tempo determinato o sia comunque iscritto nelle
graduatorie provinciali degli aspiranti a supplenze, rimangono comunque validi
i titoli medesimi.
___________________________
art.
14 della L. n. 845 del 1978
(attestato di qualifica)
al
termine dei corsi di formazione professionale volti al conseguimento di una
qualifica, gli allievi che vi abbiano
regolarmente partecipato sono ammessi alle
prove finali per l'accertamento
dell'idoneita' conseguita. tali prove
finali, che devono essere conformi a
quanto previsto dall' articolo 18 , primo comma, lettera a),sono svolte di
fronte a commissioni esaminatrici, composte nei modi previsti dalle leggi
regionali, delle quali dovranno comunque far parte esperti designati dalle amministrazioni periferiche del ministero della
pubblica istruzione e del ministero
del lavoro e della previdenza sociale,
nonche' esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavorato- ri e dei
datori di lavoro con il superamento delle prove finali gli allievi conseguono
attestati ,rilasciati dalle regioni, in base ai quali gli uffici di
collocamento assegnano le qualifiche valide ai fini dell'avviamento al lavoro
e dell'inquadramento aziendale. gli attestati di cui sopra costituiscono
titolo per la ammissione ai pubblici
concorsi.
Tabella
C - Corrispondenza tra aree e profili
professionali del personale ATA
|
Nuove Aree |
Profili professionali previsti dal CCNL
4-8-1995 |
|
|
|
|
|
Direttore
amministrativo |
|
D |
Direttore
dei servizi generali ed amministrativi |
|
|
|
|
C |
Responsabile
amministrativo |
|
|
Assistente
di biblioteca |
|
|
|
|
|
Assistente
amministrativo |
|
B |
Assistente
tecnico |
|
|
Cuoco |
|
|
Infermiere |
|
|
|
|
|
Guardarobiere |
|
A |
Addetto alle
aziende agrarie |
|
|
Collaboratore
scolastico |
Tabella
D1
AUMENTI
POSIZIONI
STIPENDIALI
IN
VIGORE DAL 1.11.1998
|
|
Collaboratore scolastico |
Guardarobieri |
Assistenti amm.vi ed equiparati |
Responsabili amm.vi |
Docente scuola materna ed elementare |
Docente diplomato istituti sec. II
grado (1) |
Docente scuola media |
Docente laureato istituti sec. II
grado (2) |
Docente Conservatorio |
Direttore amm. Vo Conservatori ed
Accademie |
Capi d’istituto ed equiparati |
da 0 a 2 34.000 35.000 38.000 43.000 43.000 43.000 47.000 47.000 57.000 50.0010 66.000
da 3 a 9 35.000 36.000 39.000 44.000 44.000 44.000 48.000 50.000 59.000 52.000 68.000
da 9 a 14 37.000 38.000 42.000 48.000 48.000 48.000 52.000 54.000 66.000 56.000 74.000
da 15 a 20 39.000 40.000 45.000 52.000 52.000 52.000 57.000 59.000 72.000 61.000 80.000
da 21 a 27 41.000 42.000 47.000 56.000 56.000 58.000 62.000 66.000 76.000 67.000 87.000
da 28 a 34 43.000 44.000 50.000 60.000 60.000 62.000 67.000 70.000 81.000 73.000 95.000
da
35 44.000 45.000 51.000 63.000 63.000 65.000 70.000 74.000 86.000 78.000 102.000
NOTA
(I): anche accompagnatori di pianoforte e pianisti accompagnatori
NOTA
(2): anche assistenti delle Accademie di belle arti
Tabella
D2
AUMENTI
POSIZIONI
STIPENDIALI
IN
VIGORE,
DAL
1.6.199
|
|
Collaboratore scolastico |
Guardarobieri |
Assistenti amm.vi ed equiparati |
Responsabili amm.vi |
Docente scuola materna ed elementare |
Docente diplomato istituti sec. II
grado (1) |
Docente scuola media |
Docente laureato istituti sec. II
grado (2) |
Docente Conservatorio |
Direttore amm. Vo Conservatori ed
Accademie |
Capi d’istituto ed equiparati |
da
0 a 2 28000 29000 32000 36000 36000 36000 39000 39000 48000 42000 55000
da
3 a 8 29000 30000 33000 37000 37000 37000 40000 41000 49000 43000 56000
da
9 a 14 31000 31000 35000 40000 40000 40000 44000 45000 55000 47000 62000
da
15 a 20 32000 33000 37000 44000 44000 44000 48000 49000 60000 51000 67000
da
21 a 27 34000 35000 40000 47000 47000 49000 52000 55000 64000 56000 72000
da
28 a 34 36000 36000 41000 50000 50000 52000 56000 59000 68000 61000 79000
da
35 37000 37000 43000 53000 53000 54000 59000 61000 72000 65000 85000
NOTA
(1): anche accompagnatori di pianoforte e pianisti accompagnatori
NOTA (2):
anche assistenti delle Accademie di belle arti
Tabella E
POSIZIONI STIPENDIALI A REGIME DAL
1.6.1999
|
|
Collaboratore scolastico |
Guardarobieri |
Assistenti amm.vi ed equiparati |
Responsabili amm.vi |
Docente scuola materna ed elementare |
Docente diplomato istituti sec. II
grado (1) |
Docente scuola media |
Docente laureato istituti sec. II
grado (2) |
Docente Conservatorio |
Direttore amm. Vo Conservatori ed
Accademie |
Capi d’istituto ed equiparati |
Da 0 a 2 11.240.000 11.831.000 13.889.000 17.446.000 17.446.000 17.446.000 19.853.000 19.853.000 26.644.000
21.567.000 32.147.000
da 3 a 8 11.682.000 12.273.000 14.469.000 18.241.000 18.241.000 18.241.000 20.739.000 21.673.000 28.072.000
22.566.000 33.625.000
da 9 a
14 13.324.000 13.891.000 16.567.000 20.729.000 20.729.000 20.729.000 23.656.000 24.616.000 32.380.000
25.677.000 38.022.000
da 15 a 20 14.853.000 15.432.000 18.539.000 23.623.000 23.623.000 23.623.000 27.005.000 28.218.000 36.676.000 29.312.000
42.407.000
da 21 a 27 16.358.000 16.973.000 20.535.000 26.441.000 26.441.000 27.818.000 30.277.000 32.842.000 39.772.000 33.184.000
46.828.000
da 28 a 34 17.481.000 18.071.000 21.963.000 29.208.000 29.208.000 30.573.000 33.485.000 35.862.000 43.132.000 37.178.000
52.678.000
da 35 18.290.000 18.894.000 23.049.000 31.280.000 31.280.000 32.658.000 35.862.000 38.262.000 46.468.000 41.048.000 57.099.000
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
In
conformità a quanto previsto dal Protocollo d’intesa sul lavoro pubblico del 12
marzo 1997, che destina alla formazione una quota pari all’1% della spesa per
il personale, e dal Patto sociale per lo sviluppo e l’occupazione del 22
dicembre 1998, allegato 5, le parti convengono sull’opportunità di favorire un
significativo incremento dei finanziamenti da destinare alla formazione, anche
ai fini dell’attivazione di periodi sabatici.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
Con riferimento all’articolo 29
(Trattamento economico connesso allo sviluppo della professione docente), a
partire dal mese di giugno del 2000, a cadenza semestrale, il Ministero della
Pubblica Istruzione fornirà una esauriente informazione sullo stato di
attuazione dell’istituto nel corso di un apposito incontro convocato dall’ARAN.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA
Le
parti impegnano il Ministero della Pubblica Istruzione ad assumere le
opportune, urgenti iniziative volte ad estendere al personale della scuola,
sulla base di apposite risorse, la normativa in materia di erogazione dei buoni
pasto.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA
Le parti concordano sull’opportunità che il MPI ricerchi le soluzioni e
la copertura finanziaria necessarie a dare attuazione agli impegni assunti dal
Governo per:
·
la defiscalizzazione delle spese
sostenute per l'acquisto di libri e riviste;
·
la gratuità dell'ingresso ai musei ed
alle pinacoteche.
DICHIARAZIONE A VERBALE
SNALS – CONFSAL
Lo SNALS ribadisce tutte le censure
svolte nel ricorso pendente presso la Pretura del lavoro di Roma, avverso il
nuovo sistema di rappresentanza sindacale fondato sulla costituzione di R.S.U.
Alla sottoscrizione del presente
contratto non può essere, pertanto, attribuito il valore di accettazione, anche
implicito, delle R.S.U. ovvero di rinunzia al ricorso giurisdizionale proposto
avverso il nuovo sistema di rappresentanza predetto.
Lo SNALS esprime riserva in merito alla
normativa contrattuale di cui al titolo 1, capo 2 (relazioni sindacali) con
particolare riferimento all’articolo 6
(relazioni a livello di istituzione scolastica) e all’articolo 9 (composizione
delle delegazioni).
Allegato – ATTUAZIONE DELLA LEGGE
146/90
ART.1 -
SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
1.
Ai sensi della legge 12 giugno 1990, n.146, i servizi pubblici da considerare
essenziali nel comparto del personale della Scuola sono:
a)l’istruzione
scolastica, in particolare per gli aspetti contemplati dall’art.1 della legge
12 giugno 1990, n. 146, comma 2, lettera d);
b)
igiene, sanità e attività assistenziali a tutela dell’integrità fisica delle
persone;
c)
attività relative alla produzione e alla distribuzione di energia e beni di
prima necessità, nonché gestione e manutenzione dei relativi impianti; sicurezza e salvaguardia degli edifici,
delle strutture e degli impianti connessi con il servizio scolastico;
d)
erogazione di assegni e di indennità con funzione di sostentamento.
I
servizi di cui alle lettere b), c) e d)
sono considerati per gli aspetti strettamente connessi e collegati al servizio
di cui alla lettera a).
____________________________
art.1 della legge 12 giugno 1990, n.
146
1. ai
fini della presente legge sono considerati servizi pubblici essenziali,
indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro, anche se
svolti in regime di concessione o mediante convenzione, quelli volti a
garantire il godimento dei diritti della
persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla liberta' ed alla sicurezza, alla
liberta' di circolazione, alla assistenza e previdenza sociale,
all'istruzione ed alla liberta'
di comunicazione.
2.
allo scopo di contemperare l'esercizio
del diritto di sciopero con il
godimento dei diritti della persona,
costituzionalmente tutelati, di cui al
comma primo, la presente legge dispone le regole da rispettare e le procedure
da seguire in caso di conflitto collettivo, per assicurare l'effettivita', nel loro contenuto
essenziale, dei diritti medesimi, in
particolare nei seguenti servizi e limitatamente
all'insieme delle prestazioni individuate come indispensabili ai sensi
dell'articolo 2:
a)
per quanto concerne la tutela della vita,
della salute, della liberta' e della sicurezza della persona,
dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico: la sanita'; l'igiene
pubblica; la protezione civile; la
raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli speciali, tossici e
nocivi; le dogane, limitatamente al controllo su animali e su merci deperibili;
l'approvvigionamento di energie, prodotti energetici, risorse naturali e beni
di prima necessita', nonche' la
gestione e la manutenzione dei relativi
impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi;
l'amministrazione della giustizia, con particolare riferimento ai
provvedimenti restrittivi della
liberta' personale ed a quelli cautelari ed urgenti, nonche' ai processi penali
con imputati in stato di detenzione;
i servizi di protezione ambientale e di vigilanza sui beni culturali;
b) per quanto concerne la tutela della
liberta' di circolazione: i trasporti pubblici urbani ed extraurbani autoferrotranviari, ferroviari, aerei,
aeroportuali e quelli marittimi limitatamente al collegamento con le
isole;
c) per quanto concerne l'assistenza e la
previdenza sociale, nonche' gli
emolumenti retributivi o comunque quanto
economicamente necessario al soddisfacimento delle necessita' della vita
attinenti a diritti della persona
costituzionalmente garantiti: i servizi di erogazione dei relativi importi anche effettuati a mezzo del servizio
bancario;
d)
per quanto riguarda l'istruzione: l'istruzione pubblica, con particolare
riferimento all'esigenza di assicurare la continuita' dei servizi degli asili
nido, delle scuole materne e delle scuole elementari, nonche' lo svolgimento
degli scrutini finali e degli esami, e
l'istruzione universitaria, con particolare riferimento agli esami conclusivi
dei cicli di istruzione;
e)
per quanto riguarda la liberta' di comunicazione: le poste, le
telecomunicazioni e l'informazione radiotelevisiva pubblica.
ART.
2 - PRESTAZIONI INDISPENSABILI E CONTINGENTI DI PERSONALE
1.
Nell’ambito dei servizi pubblici essenziali di cui all’ art.1 dovrà essere
assicurata, con le modalità di cui ai commi successivi, l’effettività del loro
contenuto essenziale e la continuità, per gli aspetti contemplati nella lett.
d), comma 2 dell’art. 1 della legge 12 giugno 1990, n.146, delle seguenti
prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero, al fine di
contemperare l’ esercizio del diritto di sciopero con la garanzia del diritto
all’istruzione e degli altri valori e diritti costituzionalmente tutelati:
a)
attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini e
degli esami finali nonché degli esami
di idoneità;
b)
attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli esami finali,
con particolare riferimento agli esami conclusivi dei cicli di istruzione nei
diversi ordini e gradi del sistema scolastico (esami di licenza elementare,
esami di licenza media, esami di qualifica professionale e di licenza d’arte,
esami di abilitazione all’insegnamento del grado preparatorio, esami di stato);
c)
vigilanza sui minori durante i servizi
di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile una adeguata
sostituzione del servizio;
d)
vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l’interruzione del funzionamento comporti danni alle
persone o alle apparecchiature stesse;
e)
attività riguardanti la conduzione dei servizi nelle aziende agricole per
quanto attiene alla cura e all’allevamento del bestiame;
f)
raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e
radioattivi;
g)
adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle
pensioni, secondo modalità da definire in sede di contrattazione decentrata e
comunque per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla
organizzazione delle singole istituzioni scolastiche;
h)
servizi indispensabili nelle istituzioni educative, come indicati nelle precedenti
lettere c) e d), con particolare riferimento alla cucina ed alla mensa ed alla
vigilanza sugli allievi anche nelle ore notturne.
2. In sede di contrattazione integrativa a livello nazionale di Ministero, entro 30
giorni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, saranno
individuati i criteri generali per la determinazione dei contingenti del
personale educativo ed A.T.A. necessari ad assicurare le prestazioni
indispensabili di cui al precedente comma 1.
L’accordo
integrativo di cui al presente comma ha validità quadriennale; nelle more della
sua definizione restano in vigore le
norme derivanti dai precedenti accordi nella
stessa materia.
3.
In occasione di ogni sciopero, i capi d'istituto inviteranno in forma scritta
il personale a rendere comunicazione volontaria circa l’adesione allo sciopero
entro il decimo giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero
oppure entro il quinto, qualora lo sciopero sia proclamato per più comparti.
Decorso
tale termine, sulla base dei dati conoscitivi disponibili i capi d'istituto
valuteranno l'entità della riduzione del servizio scolastico e, almeno cinque
giorni prima dell'effettuazione dello sciopero, comunicheranno le modalità di
funzionamento o la sospensione del servizio alle famiglie nonché al
provveditore agli studi. Dalla
comunicazione al provveditore dovrà altresì risultare se il capo d'istituto
aderirà allo sciopero per consentire al medesimo provveditore di designare
l'eventuale sostituto.
L'astensione
individuale dallo sciopero che eventualmente segua la comunicazione
dell’astensione dal lavoro, equivale ad un'offerta tardiva di prestazione di
lavoro legittimamente rifiutabile dal capo d’istituto o dal provveditore agli
studi.
4.
I Capi d’istituto, in occasione di ciascuno sciopero, individuano - sulla base
anche della comunicazione volontaria del personale in questione circa i propri
comportamenti sindacali - i nominativi del personale da includere nei
contingenti di cui al precedente comma 2 ,
in servizio presso le medesime istituzioni scolastiche ed educative,
tenuti alle prestazioni indispensabili ed esonerati dallo sciopero stesso per
garantire la continuità delle prestazioni indispensabili di cui al precedente
1° comma.
I
nominativi inclusi nei contingenti saranno comunicati ai singoli interessati
cinque giorni prima dell’effettuazione dello sciopero.
Il
soggetto individuato ha il diritto di esprimere, entro il giorno successivo
alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo
sciopero chiedendo la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile.
In
caso di adesione allo sciopero del capo d’istituto, le relative funzioni aventi carattere di essenzialità e
di urgenza saranno svolte, nell’ordine,
dal vicario, da uno dei collaboratori o dal docente più anziano d’età in
servizio.
I
capi d’istituto e gli organi dell’ Amministrazione scolastica, ai relativi
livelli di competenza, sono tenuti a rendere pubblici i dati relativi
all’adesione allo sciopero dopo la sua effettuazione.
ART. 3 - NORME
DA RISPETTARE IN CASO DI SCIOPERO
1.
La comunicazione della proclamazione di qualsiasi azione di sciopero relativa al solo comparto scuola, da parte delle strutture e rappresentanze
sindacali, deve avvenire con un preavviso non inferiore a giorni 15
e deve contenere l’indicazione se lo sciopero sia indetto per l’intera
giornata oppure se sia indetto per un periodo più breve. Il preavviso non può
essere inferiore a giorni 10, nel caso di azioni di sciopero che interessino
più comparti.
In
caso di revoca di uno sciopero indetto in precedenza, le strutture e le
rappresentanze sindacali devono darne tempestiva comunicazione alle
amministrazioni, al fine di garantire la regolarità al servizio per il periodo
temporale interessato dallo sciopero stesso.
2. La proclamazione e la revoca degli scioperi relativi alle vertenze nazionali di comparto deve essere comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica e al Ministero della Pubblica Istruzione - Gabinetto del Ministro; la
proclamazione
e la revoca di scioperi relativi a vertenze di livello territoriale o di
singolo istituto deve essere comunicata al Provveditorato agli Studi di
appartenenza.
In
caso di sciopero il Ministero della
Pubblica Istruzione e i Provveditorati agli Studi sono tenuti a trasmettere
agli organi di stampa ed alle reti radiotelevisive di maggiore diffusione
nell’area interessata dallo sciopero una comunicazione circa i tempi, le
modalità e l’eventuale revoca dell’azione di sciopero. Le Amministrazioni
predette si assicurano che gli organi di informazione garantiscano all’utenza
una informazione chiara, esauriente e tempestiva dello sciopero, anche
relativamente alla frequenza e alle fasce orarie di trasmissione dei messaggi.
3.
Al fine di garantire i servizi essenziali e le relative prestazioni
indispensabili indicati nell’articolo 2:
a)
non saranno effettuati scioperi a tempo indeterminato;
b)
atteso che l’effettiva garanzia del diritto all’istruzione e all’attività educativa delle relative
prestazioni indispensabili indicate nell’articolo 2 si ottiene solo se non
viene compromessa l’efficacia dell’anno scolastico, espressa in giorni,
gli scioperi, anche brevi, di cui alla successiva lettera d), non possono superare per le attività di
insegnamento e per le attività connesse con il funzionamento della scuola nel
corso di ciascun anno scolastico il limite di 40 ore individuali (equivalenti a
8 giorni per anno scolastico) nelle
scuole materne ed elementari e di 60 ore annue individuali (equivalenti a 12
giorni di anno scolastico) negli altri ordini e gradi di istruzione;
c)
ciascuna azione di sciopero, anche se trattasi di sciopero breve o di sciopero
generale, non può superare, per ciascun ordine e grado di scuola i due giorni
consecutivi; tra un’azione e la successiva deve intercorrere un intervallo di
tempo non inferiore a sette giorni;
d)
gli scioperi brevi - che sono alternativi rispetto agli scioperi indetti per
l’intera giornata - possono essere effettuati soltanto nella prima oppure
nell’ultima ora di lezione o di attività educative, o di servizio per i capi di
istituto e per il personale ATA.
In
caso di organizzazione delle attività su più turni, gli scioperi possono essere
effettuati soltanto nella prima o nell’ultima ora di ciascun turno; se le
attività si protraggono in orario pomeridiano gli scioperi saranno effettuati
nella prima ora del turno antimeridiano e nell’ultima del turno pomeridiano.
La proclamazione dello sciopero breve deve
essere puntuale. Deve essere precisato se lo sciopero riguarda la prima oppure
l’ultima ora di lezione, non essendo consentita la formula alternativa. Gli
scioperi brevi sono computabili ai fini del raggiungimento dei tetti di cui
alla lettera b); a tal fine 5 ore di
sciopero breve corrispondono ad una giornata di sciopero. La durata degli
scioperi brevi per le attività funzionali all’insegnamento deve essere
stabilita con riferimento all’orario predeterminato in sede di programmazione;
e)
gli scioperi effettuati in concomitanza con le iscrizioni degli alunni dovranno
garantirne comunque l’efficace svolgimento e non potranno comportare un
differimento oltre il terzo giorno successivo alle date previste come terminali
delle operazioni relative alle disposizioni ministeriali;
f)
gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista
l’effettuazione degli scrutini trimestrali o quadrimestrali non finali non
devono comunque comportare un differimento della conclusione delle operazioni
di detti scrutini superiore a 5 giorni rispetto alle scadenze fissate dal
calendario scolastico;
g)
gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista
l’effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei
soli casi in cui il compimento dell’attività valutativa sia propedeutico allo
svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione. Negli altri casi, i
predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento delle
operazioni di scrutinio superiore a 5 giorni rispetto alla scadenza programmata
della conclusione;
h)
gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione saranno
immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare
gravità o di calamità naturale;
i)
le disposizioni del presente articolo in tema di preavviso minimo e di
indicazione della durata non si applicano nei casi di astensione dal lavoro in
difesa dell’ordine costituzionale o di
protesta per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei
lavoratori.
ART. 4 - PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E DI
CONCILIAZIONE
1. Allo scopo di prevenire e di comporre i conflitti collettivi di
lavoro nel comparto Scuola, le parti di comune intesa convengono sulla
necessità che la effettuazione di
azioni di sciopero ovvero l’emanazione di provvedimenti riguardanti conflitti
in atto di particolare rilevanza siano preceduti da un tentativo di
conciliazione davanti ad appositi organismi di conciliazione. Tali organismi
devono essere istituiti entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente
contratto, d’intesa tra le parti stesse, presso il Ministero della Pubblica
Istruzione per i conflitti a livello nazionale e presso i Provveditorati agli
studi per quelli a livello locale.