Nota MPI 2 febbraio 2000

Prot. n. 20

Oggetto: Legge 3/5/1999, n. 124 art. 8 – trasferimento del personale ATA dipendente degli Enti Locali allo Stato – Sostituzione personale assente

Viene segnalato lo stato di difficoltà in cui versano alcune istituzioni scolastiche nelle quali, a seguito di trasferimento del personale ATA dagli Enti Locali allo Stato, esiste un unico operatore in servizio, che, assentandosi legittimamente, non potrebbe essere sostituito per assenza di durata inferiore a 30 giorni, ai sensi dell’art. 19 dell’O.M. n. 59/94 come risulta sostituito dall’O.M. 325/94. La disposizione predetta non può essere applicata nel caso sopra indicato, in quanto il mancato conferimento di supplenza determinerebbe una interruzione di pubblico servizio. Pertanto, in presenza di figura unica in servizio nella istituzione, si provvede comunque, per stato di necessità, alla immediata sostituzione in caso di assenza.


Nota MPI 1 febbraio 2000

Prot. n. 19/VM

Oggetto: Legge 3/5/1999 n° 124 art. 8 – trasferimento del personale ATA dipendente dagli Enti Locali allo Stato – mancata retribuzione personale supplente

Viene segnalato che alcune Direzioni Provinciali del tesoro si rifiutano di attivare le partite di spesa per la retribuzione del personale ATA, nominato dai Provveditori agli Studi a tempo determinato nelle scuole ed istituti già di competenza degli Enti Locali.

Il rifiuto viene motivato innanzitutto con l’assenza di istruzioni da parte di codesto ministero, nonché con la presunta mancanza di organico del personale ATA nelle scuole in parola e, inoltre, in alcuni casi, con la considerazione che lo stanziamento sul capitolo relativo alle supplenze annuali è stato calcolato con riferimento alle sole scuole e istituti già di competenza statale.

Ad avviso di questa Amministrazione non sembrano sussistere gli ostacoli sopra indicati per il pagamento delle retribuzioni al personale in questione, in quanto la normativa secondaria, prevista in applicazione dell’art. 8 legge 3/5/99 n. 124, ha disciplinato la materia con Decreto Interministeriale n. 184 del 23/7/99, emanato anche con il concerto di codesto Ministero. Tale D.I. consente ai Provveditori agli Studi la conferma, e, ove occorra, la nomina, con oneri a carico dello stato, di personale precario. Inoltre le supplenze in parola si riferiscono alla sostituzione di personale non trasferito allo Stato (per decessi, per dimissioni, per non corrispondenza dei profili, etc.). In tali casi di Provveditori agli Studi, per assicurare il servizio nominano supplenti nei limiti dell’organico, ove esistente, degli Enti Locali o nel limite del numero di persone che l’Ente stesso era tenuto a fornire (in tal caso il numero è decisamente inferiore a quello derivante da una ipotesi di organico determinato con i criteri previsti per le scuole già di competenza statale).

Premesso quanto sopra, sembra opportuno far presente che il diniego manifestato da alcuni uffici periferici appare singolare, dal momento che, ove fossero fondate le predette obiezioni delle DD.PP.TT., si dovrebbe concludere che non è possibile retribuire neppure il personale di ruolo trasferito dagli Enti Locali allo Stato, per il quale, invece, sono state attivate le procedure automatizzate di spesa d’intesa con codesto Dicastero.

Per le considerazioni sopra indicate, si prega codesto Ministero di voler impartire urgenti istruzioni agli uffici periferici nella materia sopra indicata onde evitare una interruzione del servizio scolastico che gravi danni all’Erario, in relazione a prevedibili richieste di pagamento di interessi legali e rivalutazione monetarie per pagamenti corrisposti in ritardo.


 


Circolare Ministeriale 8 marzo 2000, n. 60

Prot. n. 48103/BL

Oggetto: Ipotesi di accordo recante l'interpretazione autentica della nota 4 bis alla lettera E della tabella E allegata al CIN n. 2/00/BL del 27 febbraio 2000 concernente i trasferimenti del personale ATA per l'anno scolastico 2000-2001

Si comunica che in data 7 marzo 2000 è stata siglata l'ipotesi di accordo recante l'interpretazione autentica della nota 4 bis alla lettera E della tabella E allegata al CIN n. 2/00/BL del 27 febbraio 2000 concernente i trasferimenti del personale ATA per l'anno scolastico 2000-2001. Stante l'imminente data di scadenza per la presentazione delle domande di trasferimento da parte di detto personale, si trasmette copia della suindicata ipotesi di accordo pur nelle more della registrazione da parte dell'Ufficio Centrale per il Bilancio presso questo Ministero.

Gli uffici competenti sono pregati di dare la massima immediata diffusione possibile al testo della presente circolare e dell'accluso accordo sia tra le istituzioni scolastiche dei rispettivi territori sia tra il personale interessato.

Contestualmente alla diffusione della presente, il testo del citato accordo viene inserito anche nella rete INTRANET e nel sito INTERNET di questo Ministero.

 


Interpretazione autentica del contratto integrativo nazionale del comparto scuola n. 2/00/BL sottoscritto il 27 gennaio 2000 concernente
la tabella dei trasferimenti a domanda e d'ufficio del personale ATA per l'anno scolastico 2000-2001

L'anno 2000, il giorno 7, del mese di marzo, in Roma, presso il Ministero della Pubblica Istruzione, in sede di contrattazione integrativa nazionale, tra la delegazione di parte pubblica, costituita ai sensi del D.M. n 40933/BL del 2 agosto 1999 e quella di parte sindacale, composta ai sensi dell'art. 9 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della scuola del 26 maggio 1999, di cui all'allegato 1 al presente contratto,

premesso che

le parti firmatarie del CIN n. 2/00/BL del 27 gennaio 2000, concernente la mobilità del personale della scuola per l'anno scolastico 2000-2001, hanno riscontrato che la mancanza di talune indicazioni nella nota 4 della tabella relativa ai trasferimenti a domanda e d'ufficio del personale ATA, indicazioni presenti nei testi contrattuali relativi ai pregressi anni scolastici, rende non univoca l'applicazione della citata nota;

LE PARTI CONCORDANO CHE

la nota n. 4 bis relativa al punto E) della tabella E annessa al CIN relativo alla mobilità del personale della scuola per l'anno scolastico 2000-2001 va interpretata nel senso che ai fini della formazione della graduatoria per l'individuazione del soprannumerario ed ai fini del trasferimento d'ufficio, la continuità di servizio del personale A.T.A. nella scuola di attuale titolarità viene disposta come nei decorsi anni in analogia a quanto previsto per il personale docente.

Di conseguenza anche nel vigente contratto sulla mobilità permane il seguente riconoscimento:

- Per ogni anno intero di servizio prestato nel profilo di appartenenza nella scuola di attuale titolarità senza soluzione di continuità (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A). B), C) )

- entro il quinquennio--------------------------- Punti 8

- oltre il quinquennio----------------------------Punti 12


 


Nota MPI 9 marzo 2000

Prot. n. 44

Oggetto: Legge 3-5-1999, n. 124, art.8 - Trasferimento del personale A.T.A dagli Enti Locali allo Stato. Intesa tra il Ministero della P.I.e le OO.SS.CGIL-CISL-UIL e SNALS ai sensi dell'art.5 del CCNL della Scuola

Si trasmette per conoscenza e per le opportune determinazioni l'intesa di cui all'oggetto volta a garantire - in questa fase transitoria riferita all'anno scolastico in corso - a livello nazionale, una efficace, puntuale e corretta gestione dei servizi scolastici, sia quelli trasferiti completamente allo Stato che quelli misti, parte dei quali rimane di competenza degli Enti Locali.

Sulla base delle disposizioni normative, delle apposite istruzioni ministeriali già inviate e delle procedure concordate nell'intesa in argomento le SS.LL. promuovono analoghe intese a livello provinciale con le organizzazioni sindacali, favorendo il coinvolgimento delle rappresentanze locali dell'ANCI e dell'UPI.

L'intesa al punto 2 evidenzia che - limitatamente all'a.s. 1999/2000 - le funzioni miste sono svolte , in via prioritaria, dal personale A.T.A., già dipendente dagli Enti Locali ed in subordine da altro personale A.T.A. di ruolo che si renda disponibile.

Al fine di assicurare in maniera efficace i servizi che permangono di competenza degli Enti Locali le SS.LL. curano ogni opportuna forma di coordinamento per la definizione di convenzioni fra gli Enti Locali interessati e le singole Scuole, determinando, tra l'altro, le risorse messe a disposizione dagli Enti stessi ai fini sopra indicati.

Si sottolinea infine che le intese già sottoscritte e le convenzioni già stipulate dalle SS.LL. restano in vigore.

Per quel che concerne le supplenze brevi di personal ausiliario - limitatamente ai plessi delle Scuole materne ed elementari -, ove strettamente necessario, possono essere conferite, in via eccezionale anche per periodi di assenza inferiore ai 30 giorni una volta verificata l'impossibilità di coprire le predette assenze con personale di ruolo presente nella scuola.

 


INTESA FRA IL MINISTERO DELLA P.I. E LE OO.SS. AI SENSI DELL'ART.5 DEL CCNL DELLA SCUOLA

Il Ministero della Pubblica Istruzione e i Sindacati nazionali della scuola, CGIL, CISL, UIL e SNALS, a seguito del trasferimento del personale ATA , dagli Enti Locali allo Stato, effettuato ai sensi dell'art.8 della legge 3/5/1999, n. 124, per garantire, a livello nazionale, uniformità della gestione effettuata e di assicurare omogeneità ai servizi scolastici, sia a quelli trasferiti che a quelli misti, parte dei quali rimane di competenza degli Enti Locali, convengono sulle seguenti modalità di applicazione delle disposizioni già impartite in materia dal Ministero della Pubblica Istruzione.

Le parti firmatarie della presente intesa verificheranno, a livello centrale e periferico, l'applicazione delle procedure concordate. Tali procedure saranno tradotte in analoghe intese a livello provinciale ai sensi dell'art. 5 del CCNL della Scuola.

1) APPLICAZIONE DEL CCNL-COMPARTO SCUOLA AL PERSONALE TRASFERITO
Al personale ATA trasferito dagli Enti Locali allo Stato a far data dal 1-1-2000 si applicano le disposizioni normative e contrattuali di natura giuridica ed economica riferite al CCNL-della Scuola e al CCNI.

2) FUNZIONI MISTE - CONVENZIONI CON GLI EE.LL. PER LA RELATIVA GESTIONE
Lo svolgimento dei servizi già di competenza degli Enti Locali, non trasferiti allo Stato, deve essere attuato in regime di convenzione dalle scuole, nel rispetto delle disponibilità finanziarie, in coerenza alla quantità e agli standard precedentemente garantiti dagli Enti.

Limitatamente all'anno scolastico 1999/2000, nelle scuole interessate, le cosiddette "funzioni miste" - necessarie a garantire la qualità complessiva dei servizi che permangono di competenza degli Enti locali ( ad esempio assistenza scolastica in genere: pre/post - scuola, assistenza sugli scuola-bus, servizi di mensa, ivi compreso lo "scodellamento" ecc. ) - potranno essere svolte, quali attività aggiuntive, in via prioritaria, dal personale ATA., già dipendente degli Enti locali.

Al fine di salvaguardare comunque la continuità dei citati servizi, le predette attività potranno essere assunte nel P.O.F. dell'istituzione scolastica previa delibera del Consiglio di circolo o d'istituto sulla base della convenzione stipulata con il competente Ente Locale.

Ai fini in parola, come peraltro già previsto nelle apposite istruzioni ministeriali, i Provveditori agli studi cureranno ogni opportuna forma di coordinamento per la definizione di convenzioni fra gli Enti locali interessati e le singole scuole, fornendo possibili schemi di convenzione in cui siano indicate:

·         le attività interessate che permangono di competenza degli Enti Locali;

·         la quantità della relativa prestazione;

·         la durata complessiva della prestazione;

·         il richiamo alle disposizioni del CCNL della Scuola e del CCNI in materia di orario, di organizzazione del lavoro, di prestazioni aggiuntive;

·         le risorse messe a disposizione dall'Ente locale per retribuire le attività di loro competenza;

·         la precisazione che le attività di spettanza degli EE.LL. vengono svolte una volta acquisita la necessaria documentazione di pertinenza degli Enti stessi, cui compete assicurare il rispetto della normativa vigente in materia (ad es. lo svolgimento delle procedure per le prescritte autorizzazioni sanitarie e delle garanzie assicurative di responsabilità civile relative anche ai singoli operatori);

·         la compatibilità dei servizi aggiuntivi con la preminente funzione della scuola;

·         la esplicita dichiarazione che lo svolgimento delle funzioni miste è limitato al corrente anno scolastico 1999/2000:

·         l'impegno degli Enti Locali a garantire la fruizione dei pasti da parte degli operatori che svolgono effettivo servizio di supporto ai servizi di mensa.

Le funzioni miste in argomento, attivate di norma a seguito di convenzione, vanno prioritariamente attribuite al personale che ne faccia richiesta. Tuttavia, al fine di assicurare la continuità dei servizi per l'anno scolastico in corso, l'espletamento delle predette attività potrà essere assicurato da altri operatori disponibili, anche se diversi da quelli che già svolgevano le citate funzioni miste nella medesima scuola.

Per le modalità di attribuzione dell'incarico riguardante le funzioni miste nonché per la relative retribuzioni minime costituiranno utile riferimento il contratto nazionale ed il contratto integrativo della Scuola.

3) COPERTURA DEI POSTI VACANTI E SOSTITUZIONE DEL PERSONALE ASSENTE
Le parti convengono che per garantire il servizio ATA nelle istituzioni scolastiche cui precedentemente provvedevano gli enti locali, le nomine , da parte dei Provveditori agli studi , verranno conferite, rispetto ai vari profili professionali, nel numero previsto dall'organico determinato dall'Ente locale o, rispetto al numero massimo di operatori a qualunque titolo fornito dall'Ente nel periodo 25/5- 31/12/1999, anche con prestazioni di lavoro straordinario.

Preso atto delle diramate istruzioni che autorizzano l'immediata sostituzione dell'unico operatore che si assenti temporaneamente dal servizio anche per un periodo inferiore ai 30 giorni, le parti convengono che esse si debbano riferire a ciascun turno di servizio. Inoltre, limitatamente ai plessi scolastici delle scuole Elementari e Materne, ove sia strettamente necessario - a seguito di particolari e motivate esigenze di servizio - potranno essere conferite, in via eccezionale e transitoria supplenze brevi di personale ausiliario, per periodo di assenze inferiori a 30 giorni, solo dopo che si sia verificata l'impossibilità di coprire le predette assenze. A tale riguardo vanno espletate le procedure previste dall'art. 6 del C.C.N.L. 26\5\1999. Restano ferme le intese già sottoscritte a livello provinciale e le convenzioni già stipulate se di miglior favore.

In sede di intese a livello provinciale con le organizzazioni sindacali ai sensi del CCNL della Scuola verrà posta ogni cura per il coinvolgimento delle rappresentanze locali dell'ANCI e dell'UPI.

DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA
- Paradisi -

OO.SS.:
C.G.I.L. - Righetti -
C.I.S.L. - Di Bartolo -
U.I.L. - Turi -
S.N.A.L.S. - Conte -


 


Nota 17 maggio 2000

Prot. n. 99/VM

Oggetto: L. n. 124, art. 8 - Trasferimento personale A.T.A. dagli Enti Locali allo Stato Adempimenti previsti dal D.L.vo 81/2000

Con la nota n.79 del 19.4.2000, le SS.LL., sono state prioritariamente invitate ad effettuare la verifica dei dati concernenti i progetti per lavori socialmente utili e di pubblica utilità, attivati nelle rispettive province , al fine di acquisire un quadro generale definitivo delle attribuzioni e delle competenze proprie di questa Amministrazione.

Con l'entrata in vigore del D.L.vo 81/2000 sono stati, altresì, richiesti - con la precitata nota e con quelle del 2.5.2000, n. 87 e del 9.5.2000, n. 92 - adempimenti relativi a soggetti impegnati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità nella scuola, sulla base degli elementi forniti dagli stessi interessati, impegnati per dodici mesi, dall'1.1.98 al 31.12.99, in progetti promossi dagli Enti Locali, con oneri a carico del fondo per l'occupazione, per lo svolgimento di attività amministrative, tecniche e ausiliarie corrispondenti a quelle previste dall'allegato A al vigente CCNL del Comparto Scuola, nelle istituzioni scolastiche e già di pertinenza degli Enti Locali.

Tanto premesso, le SS.LL., acquisiti attraverso le Istituzioni Scolastiche e di intesa con gli Enti Locali (utilizzatori delle attività sopra indicate al 31.12.99) i dati relativi ai progetti e alle persone utilizzate per le funzioni e con i requisiti sopra specificati, debbono comunicare entro il 22 maggio corrente, ove non abbiano già provveduto, alla sede provinciale dell'INPS, alla Direzione Provinciale dei Lavoro e al Servizio per l'impiego competenti per territorio, il proprio decreto concernente la prosecuzione dei progetti in atto e gli elementi informativi richiesti dall'art. 5 del D.L.vo 81/2000 (allegato alla presente).

Tali adempimenti sono indispensabili per garantire la prosecuzione delle attività svolte nelle Istituzioni scolastiche.

Qualora, invece, non sia stato possibile acquisire tempestivamente e completamente i dati richiesti dall'art. 5 del decreto legislativo citato, le SSLL. si riserveranno di integrare gli elementi carenti, ferma restando l'adozione del proprio decreto sulla prosecuzione delle attività.

Con riguardo, inoltre, al progetti, deliberati a suo tempo dagli Enti Locali. che comprendano attività di competenza sia dell'Amministrazione scolastica che degli stessi Enti, le SSLL. potranno promuovere convenzioni mirate a garantire unicità e continuità al progetto iniziale, previa definizione delle responsabilità e degli oneri di rispettiva competenza.

Si richiama, infine, l'attenzione sulle conseguenze negative che potrebbero derivare dalla sospensione delle attività di cui ai progetti stessi, in prossimità della chiusura dell'anno scolastico in corso. (Il Ministro)

DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2000, n. 81

Integrazione e modifica della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dall'art. 45, comma 2, della L. 17.5.99, n. 144. (G.U n. 82 del 7.4.2000)

... OMISSIS

Art. 5 - Procedure di decisione, di comunicazione, di trasformazione

Al fine di proseguire le attività, secondo le modalità di cui al l'art. 4, gli organi competenti degli enti utilizzatori, preso atto delle dichiarazioni rese dai soggetti impegnati ai sensi dell'art. 2, comma 3, deliberano:

a. l'elenco nominativo dei soggetti impegnati;

b. le attività espletate dall'ente utilizzatore nell'ambito di quelle indicate nell'art. 3;

c. le eventuali qualifiche professionali di ciascun soggetto e l'attività da svolgere;

d. la località e la sede di svolgimento delle attività;

e. la durata dell'attività così come disciplinata dall'articolo 4 dei presente decreto;

f. le modalità organizzative delle attività;

g. l'eventuale quantità di ore aggiuntive e il corrispettivo ammontare dei trattamento economico;

h. le forme assicurative attivate;

i. il nome dei dirigente responsabile della gestione della disciplina delle attività svolte dai soggetti di cui alla lettera a) del presente comma;

l. l'indicazione espressa dello sbocco occupazionale nelle forme previste agli art. 6 e 7;

m. l'impegno alla comunicazione delle variazioni relative all'elenco dei soggetti di cui alla lettera a) del presente comma.

2. La delibera di cui al comma 1 deve essere resa esecutiva dall'ente utilizzatore entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei presente, decreto legislativo e copia della stessa deve essere inviata, entro il predetto termine, al servizio per l'impiego, alla direzione provinciale dei lavoro e all'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) territorialmente competenti, ed agli altri organismi competenti al sensi del D.L.vo 23.12.97, n. 469.

3. In caso di mutamento di attività ovvero di convenzioni ai sensi dell'art. 1, comma 1, l'ente utilizzatore adotta specifica delibera da inviare entro il secondo giorno successivo alla commissione tripartita o all'organo competente diversamente individuato dalle regioni ai sensi del D.L.vo 23.12.97, n. 469. I predetti organi sono tenuti a pronunciarsi entro venti giorni dal ricevimento della delibera. In caso di decorrenza de predetto termine la delibera acquista esecutività.

4. Alla data di entrata in vigore dei presente decreto legislativo, a fronte dell'attività comunque svolta, l'I.N.P.S., nei limiti delle risorse disponibili a carico del fondo di cui all'art. 1 comma 1, corrisponde, a seguito di dichiarazione resa ai sensi della L. 4.1.68, n. 15, e successive modificazioni dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, ai soggetti medesimi il 50% dell'ammontare dell'assegno. Il predetto Istituto corrisponde il restante ammontare al momento della comunicazione della delibera da parte dell'ente utilizzatore.

Possono avvalersi delle disposizioni dei presente articolo: gli enti utilizzatori; altri enti individuati dalle regioni; le province nell'ambito di propria competenza.

 


Nota MPI 28 marzo 2000

Prot.n. 65

Oggetto: Art. 8 legge 124/99 passaggio allo Stato dei bidelli - custodi

In risposta alla nota Prot.N°20545 del 25/2/2000 si fa presente che nella tabella esemplificativa dei profili Stato -A.T.A - Enti Locali annessa al D.I. n° 184/99 le mansioni di custode e di bidello - custode esistenti presso gli Enti Locali trovano corrispondenza nel profilo dello Stato di collaboratore scolastico per il quale il CCNL comparto - Scuola comporta anche lo "svolgimento delle mansioni di custode con concessione gratuita d'idonei locali abitativi".

Nel caso concreto appare corretta la soluzione prospettata da codesto Ente quale proprietario dei locali scolastici: stipula di una convenzione tra il Comune di Roma, il Provveditorato agli Studi o la singola Istituzione scolastica, che disciplini nei particolari le modalità sia dello svolgimento della custodia dei locali scolastici e sia dell'uso gratuito dei locali abitativi.

 


Nota MPI 28 marzo 2000

Prot.n. 64

Oggetto: Articolo 8 legge 124/99 passaggio allo Stato dei bidelli - custodi

Si risponde alla nota Prot.N° 503/b10 del 12/2/2000, con la quale viene segnalato che a seguito del trasferimento nei ruoli dello Stato del collaboratore scolastico Sig. Vassallo Giuseppe, il comune di Vimodrone ritiene cessata la sua funzione anche di custode del plesso elementare di Via Piave e del conseguente invito a lasciare l'abitazione assegnatagli. Si fa presente al riguardo che con il trasferimento dell'interessato dagli Enti Locali allo Stato permane in capo allo stesso Sig. Vassallo l'onere di svolgere anche la funzione di custode, in quanto le mansioni di custode-bidello esistenti presso gli Enti Locali trovano corrispondenza, ai sensi della tabella esemplificativa dei profili Stato - A.T.A - Enti Locali, annessa al D.I. N° 184/99, nel profilo dello Stato di collaboratore scolastico, per il quale il CCNL comparto - Scuola comporta "lo svolgimento delle mansioni di custode con concessione gratuita di idonei locali abitativi".

Nel caso concreto per la custodia del plesso scolastico elementare, sito in Vimodrone, in Via Piave, appare utile la stipula di una convenzione tra il Comune di Vimodrone, quale proprietario dei locali scolastici, e codesta Direzione Didattica, che disciplini nei particolari le modalità sia dello svolgimento della custodia dei citati locali scolastici e sia dell'uso gratuito dei locali abitativi da parte del Sig. Vassallo Giuseppe.

 


Nota MPI 27 marzo 2000

Prot.n. 62

Oggetto: L.n.124, art.8 - Trasferimento del personale A.T.A dagli Enti Locali allo Stato. Assistenti Tecnici

Nel quadro dei procedimenti di attuazione dell'art.8 della legge n.124\99, si ritiene necessario definire le modalità di inquadramento degli assistenti tecnici; a tal fine è necessario, in relazione alle funzioni svolte dal suddetto personale, accertare la tipologia di laboratorio e rilevare i titoli di studio e\o professionali posseduti dai medesimi, per le successive determinazioni.

Le SS. LL. pertanto vorranno attivarsi per l'acquisizione degli elementi anzidetti.

Con apposita separata comunicazione di servizio seguiranno istruzioni operative per l'inserimento al S.I.M.P.I. delle informazioni relative.

 


Nota MPI 16 marzo 2000

Prot. n. 51

Oggetto: L. n.124, art.8 - Trasferimento del personale A.T.A dagli Enti Locali allo Stato. - Subentro nei contratti di appalto - Servizi di pulizia

Per opportuna conoscenza e per i relativi provvisori consequenziali adempimenti si informa le SS.LL. che il Ministero del Tesoro ha emanato il D.M. n. 013687 del 29\2\2000, in corso di registrazione, per far fronte alle momentanee necessità, per il subentro nei contratti di appalto all'Ente Locale, trasferendo fondi dallo stato di previsione del Ministero dell'Interno a quello della scrivente Amministrazione per un importo complessivo di £. 60.000.000.000 quale somma occorrente, provvisoriamente, al pagamento dei ratei dall'1\1\2000 al 31\3\2000.

In attesa dell'emanazione della relativa circolare attuativa, le SS.LL. vorranno comunicare quanto sopra alle rispettive istituzioni scolastiche interessate.

Nell'immediato le SS.L., direttamente o tramite i Capi di Istituto, potranno assicurare agli Enti Locali il rimborso delle spese fin ad ora sostenute raccomandando agli stessi Enti di proseguire nei pagamenti, onde evitare disagi ai diretti interessati, nonché, eventuali interruzioni di servizio, che creerebbero grave nocumento per l'attività didattica.

Si fa riserva di trasmettere, appena in grado, le definitive e più dettagliate direttive in merito.