GABINETTO
Circolare Ministeriale n.297
Prot. n.45480/BL/Gab. IV
Roma, 10 dicembre 1999
Oggetto: Legge 3
maggio 1999, n.124-art.8- Trasferimento personale ATA dagli Enti Locali allo
Stato
Con la nota n.41013 in data 3/8/1999 è
stato trasmesso ai Provveditori agli Studi il D.I 23/7/1999, n.184,
concernente il trasferimento di personale e funzioni A.T.A. dagli Enti Locali
allo Stato.
Si informano i Provveditori agli Studi che, in data 9 dicembre 1999, la Corte
dei Conti, Sezione per il Controllo degli Atti del Governo e delle
Amministrazioni dello Stato, ha ammesso a registrazione il citato decreto n. 184.
Con precedenti CC.MM. sono state fornite una serie di chiarimenti e istruzioni
utili a predisporre tutti gli atti occorrenti ad effettuare il trasferimento di
personale e funzioni A.T.A. dagli Enti Locali allo Stato.
Premesso quanto sopra si forniscono, ora, le seguenti, ulteriori indicazioni
finalizzate a dare integrale applicazione alle disposizioni contenute nella
norma indicata in oggetto secondo le modalità e criteri indicati nel predetto decreto n.184.
A- PERSONALE DI RUOLO
Come già in precedenti occasioni preannunciato ai Provveditori agli Studi, dal
15 dicembre prossimo saranno disponibili in linea:
a) gli schemi di decreto collettivo,
per la firma da parte degli stessi Provveditori agli Studi, contenenti, per
ciascuna provincia, l'elenco ricognitivo del personale ATA, degli I.T.P. e
assistenti di cattedra, aventi titolo, ai sensi della legge indicata in
oggetto, al trasferimento dagli Enti Locali allo Stato.
L'individuazione del personale interessato, della relativa sede di assegnazione
e della retribuzione da attribuire dal 1° gennaio 2000 è avvenuta sulla base
dei risultati della rilevazione avviata con C.M.
n.192, in data 03/08/1999 e verificata ai sensi della C.M. 245, in data 15/10/1999.
E' di tutta evidenza che, dal momento dell'avvio della rilevazione e sino al 31
dicembre 1999, potrebbero essere intervenute o intervenire
variazioni(collocamenti a riposo, dimissioni, decessi, mancata individuazione
di aventi titolo)con la conseguente necessità di disporre le necessarie
variazioni all'elenco del personale da trasferire.
Per le esigenze dell'automazione si precisa che il decreto collettivo di cui
sopra non può essere sostituito, mentre le relative variazioni dovranno essere
disposte con singoli decreti individuali)di variazione, di inserimento o di
cancellazione)che il SIMPI fornirà direttamente ai Provveditori agli Studi non
appena immessi i dati relativi a ciascun soggetto di variazione.
Come già precisato con la citata C.M. n.245 in
data 15/10/1999, per il personale rilevato entro la data del 12 ottobre 1999 si
è provveduto a trasmettere i dati al sistema informativo del Ministero del
Tesoro, che ne recepirà le eventuali correzioni -a cura dello scrivente - e
attiverà le relative partite di spesa presso le Direzioni provinciali del
Tesoro, cui i Provveditori agli Studi invieranno il decreto collettivo firmato.
Per gli anzidetti motivi, quindi, il decreto collettivo di cui sopra non comprende
il personale inserito successivamente alla data predetta e per il quale, con le
modalità indicate sopra, dovrà essere emesso il decreto individuale di
trasferimento di cui alla lettera b).
b) unitamente al decreto collettivo,
i decreti individuali relativi al personale rilevato successivamente alla data
del 12 ottobre 1999; per i quali i Provveditori agli Studi effettueranno le
verifiche finali, analogamente a quanto previsto per il decreto collettivo,
provvedendo, ove occorra, alla necessaria sostituzione o modifica utilizzando
l'apposita funzione a terminale.
c) elenco del personale che è stato
rilevato come non trasferibile, per ogni opportuna verifica da parte dei
Provveditori agli Studi.
d) elenco del personale trasferito,
elencato per comune e per scuola, per consentire ai Provveditori agli Studi una
complessiva visione dell'operazione dei trasferimenti di personale.
B-PERSONALE NON DI RUOLO
Fermo quanto già precisato, sia nel D.I. n.184/1999 che
nella C.M. n. 245/1999, in ordine alla proroga di
"supplenze" conferite dagli Enti Locali, nonché alla utilizzazione
delle eventuali graduatorie dagli stessi Enti precedentemente utilizzate, si
forniscono, a parziale rettifica dei chiarimenti già indicati nella citata C.M.
n.245, le seguenti precisazioni.
Per l'eventualità che i Provveditori agli Studi, o i capi di istituto (nel
rispetto delle competenze indicate nella O.M. 21/2/1994, n. 59 e successive
integrazioni e modificazioni), in assenza di nomine da prorogare o di
graduatorie degli Enti locali da recepire, debbano procedere al conferimento di
supplenze, non essendo per l'anno scolastico in corso (1999/2000) intervenuta
la formulazione di organici di tutti gli istituti e scuole, ormai di competenza
statale, effettueranno le nomine occorrenti per le scuole e istituti già di
competenza degli Enti Locali, accedendo alle liste del collocamento e nei soli
limiti numerici del personale che avrebbe dovuto essere garantito dagli Enti
Locali.
Ai fini della individuazione della competenza a nominare, la disponibilità dei
posti verrà considerata con riferimento all'inizio dell'anno scolastico
1999/2000, a prescindere dal fatto che fino al 31/12/1999 permane la competenza
degli Enti Locali.
Limitatamente a tali nomine i Provveditori agli Studi cureranno che venga
applicata la riserva dei posti di cui all'art.16 della legge 28/2/1987, n. 56,
così come integrato dall'art. 45 della legge 17/5/1999, n.144 secondo le
indicazioni contenute nella circolare del Ministero del Lavoro n.61/1999,
richiamata nella circolare di questo Ministero n.262/1999.
Restano ferme, per gli istituti e scuole già di "competenza" statale,
le disposizioni finora applicate.
C-CONTRATTI APPALTO O CONSEGUENTI ALLA
STABILIZZAZIONE DI PROGETTI LSU/LPU
Come già indicato nella citata C.M. n.245, i
Provveditori agli Studi cureranno, con la sollecitudine che il caso richiede,
la individuazione della parte dei contratti, che riguarda funzioni ATA, nella
quale subentrare direttamente sia pure articolata istituto per istituto.
A tal fine, unitamente ai decreti di cui al precedente punto A) saranno
disponibili in linea:
- l'elenco dei contratti ,con
l'indicazione delle prestazioni orarie fornite, nonché del numero di operatori
impiegati, per agevolare l'individuazione dei requisiti e delle parti di
contratto in cui subentrare. I Provveditori agli Studi, analogamente a quanto
indicato per il personale di ruolo, potranno individuare eventuali contratti
non tempestivamente censiti nel corso della rilevazione e, alla luce dei
chiarimenti a suo tempo forniti, individueranno le parti che, in quanto
corrispondenti a funzioni A.T.A. e, come tali, rientranti nella competenza
statale, comportano il subentro in luogo dell'Ente Locale che li ha attivati .
- l'elenco dei progetti LSU che, in
quanto non ancora stabilizzati, non comportano possibilità di subentro, ma che
in attesa di stabilizzazione possono, tuttavia, proseguire a cura dell'Ente che
li ha attivati. Quanto prima verranno fornite indicazioni per la copertura
finanziaria degli oneri relativi.
D-FUNZIONI MISTE-CONVENZIONI
Da più parti è stata sollevata la preoccupazione di gravi disservizi a seguito
del trasferimento di personale che, per conto degli Enti locali di provenienza,
svolgeva e svolge fino al 31/12/1999, funzioni "miste", parte delle
quali restano nella competenza degli Enti predetti. Tali preoccupazioni sono
state espresse con particolare riferimento allo scodellamento dei cibi nelle
mense, al servizio di custodia degli edifici scolastici, nonché ad altre
attività rientranti nell'assistenza scolastica in genere.
Si premette che il cosiddetto "scodellamento", effettuato dal
personale trasferito, continuerà ad essere svolto dal personale medesimo ai
sensi dell'art.7 del D.I.
23 luglio 1999, n.184 più volte citato.
Al fine di garantire dal I° gennaio 2000 la massima continuità al servizio già
attivato, si prospetta l'opportunità che, mediante apposite convenzioni, fra le
scuole interessate e l'ente locale e con il consenso del personale trasferito,
lo stesso personale continui a svolgere anche quei compiti che permangono,
quale assistenza scolastica, nella competenza dell'ente locale.
Nelle convenzioni medesime verrà indicato anche il corrispettivo di tale
servizio che l'Ente Locale verserà all'istituzione scolastica, la quale lo
introiterà nel relativo fondo, per la corresponsione del compenso per le
funzioni aggiuntive secondo le modalità e termini previsti dai contratti
integrativo e decentrato.
Va, infatti considerato al riguardo, come in precedenza chiarito e come,
peraltro, previsto nel decreto del Ministro dell'Interno emanato ai sensi del
V° comma dell'art.8 più volte citato, che corrispondentemente al servizio che
rimane a carico dell'Ente locale non viene proporzionalmente ridotto il
trasferimento statale all'Ente stesso; il quale, quindi, conserva le risorse
per assicurare il servizio di sua competenza.
IL MINISTRO