GABINETTO
Circolare
Ministeriale n. 245
Prot.n.
43262/BL/Gab.IV
Roma, 15 ottobre 1999
Oggetto: Legge 3/5/199, n.124-
art.8-Trasferimento personale ATA dagli Enti Locali allo Stato.
Con nota n. 41013, in data 3 agosto
1999, è stato trasmesso agli uffici cometenti il Decreto 23 luglio 1999,
n.184, inviato agli Organi di Controllo, concernente il trasferimento di
funzioni e personale ATA per le scuole statali, dagli Enti locali allo Stato.
Con successiva circolare n.192
prot 41014 di pari data, sono state trasmesse istruzioni e schede per la
rilevazione puntuale del personale e delle funzioni da trasferire.
Sulla base dei dati acquisiti a S.I.M.P.I., vengono ora forniti in linea i
seguenti tabulati :
1) elenco (per comune e per scuola)
del personale a tempo indeterminato che, sulla base degli elementi trasmessi
dagli uffici competenti o dai Capi di istituto delegati, ha titolo al
trasferimento;
2) elenco totale del personale
censito;
3) elenco del personale che non
verrebbe trasferito;
4) elenco (per comune e per scuola)
dei contratti relativi a funzioni A.T.A. e dei progetti LSU/LPU relativi alle
medesime funzioni.
Relativamente al tabulato 3 si evidenzia che, nello stesso, risulta incluso,
oltre al personale non trasferibile perché non ha svolto funzioni A.T.A., anche
personale per il quale il presunto mancato trasferimento è determinato da
carenza o errata comunicazione di dati immessi a sistema. Gli uffici
competenti, in sede di verifica, provvederanno a far inserire o rettificare i
dati trasmessi, in modo che possa essere aggiornato l'elenco di cui al punto 1.
In relazione anche alle esigenze degli Uffici del Tesoro che dovranno
provvedere ad erogare, dal 1° gennaio 2000, le retribuzioni al personale
trasferito, è stato, inoltre, rilevato che le certificazioni degli Enti Locali,
in ordine alla retribuzione in godimento da parte del personale interessato,
non sono omogenee. In alcuni casi, infatti, detta retribuzione è comprensiva di
tredicesima o altre indennità a carattere personale; in altri casi, invece, la
medesima retribuzione comprende 12 mensilità.
Al fine di consentire, mediante una puntuale verifica dei dati acquisiti, la
conclusione degli adempimenti occorrenti, nei tempi, peraltro esigui
programmati, si forniscono, qui di seguito, alcuni sintetici chiarimenti, utili
per dare carattere omogeneo, nelle varie realtà territoriali, alla intera
operazione.
Considerazioni generali
1) L'abrogazione della preesistente
normativa che faceva carico agli Enti locali di fornire il personale ATA alle
scuole statali, nonché la possibilità (e non "obbligo") per il
personale appartenente a profili non corrispondenti di optare per la permanenza
presso l'Ente Locale e, infine, la quantificazione degli oneri
"comunque" sostenuti dagli Enti Locali, quale elemento di calcolo per
la riduzione dei trasferimenti statali agli Enti medesimi, comprovano che il
legislatore abbia voluto trasferire allo Stato non solo personale, ma anche
funzioni ATA assicurate, a termini di legislazione corrente, anche con modalità
diverse dal reclutamento di dipendenti, quali ad esempio i contratti-appalto o
progetti LSU/LPU stabilizzati e, quindi, trasformati in forme convenzionali.
2) Per garantire al personale
interessato la conservazione della precedente sede di servizio, ove
disponibile, si è ritenuto di non dover preventivamente determinare le
dotazioni organiche per gli istituti già di "competenza " degli Enti
Locali, onde evitare che le dotazioni medesime, acquisite a sistema e unificate
a quelle degli istituti già di competenza dello Stato, venissero occupate, per
mobilità, da personale statale. Tale valutazione, ovviamente, trova conforto anche
nella considerazione che il reclutamento di personale dipendente da parte degli
EE.LL. ha rappresentato una parziale modalità di assicurazione del servizio
ATA; con la conseguenza che, salvo marginali, percentualmente irrilevanti,
situazioni di esubero, le istituende dotazioni organiche per le istituzioni
scolastiche interessate (sulla base dei medesimi criteri seguiti per le scuole
già di competenza dello Stato) consentiranno il trasferimento così come
disciplinato nel decreto n. 184 citato.
Retribuzione al personale da trasferire
Come già precisato, al fine di assicurare che, dal 1° gennaio 2000, al
personale trasferito possa essere corrisposto, a carico dello Stato, il
trattamento economico in godimento (salvo il successivo riconoscimento, ai fini
giuridici ed economici, della anzianità maturata presso l'E.L. di appartenenza)
con C.M. n.192, prot. 41014 in data
3 agosto 1999, è stata avviata una anagrafe del personale nonché delle
forme contrattuali esistenti presso le scuole statali, al fine di individuare
quelle da trasferire e porre a carico dello Stato.
Detta anagrafe, sulla cui puntuale e urgente verifica si richiama la
particolare attenzione degli uffici competenti, consentirà di formulare per
ciascuna provincia e, nel rispettivo ambito, per ciascun comune,
l'individuazione del personale di ruolo e della relativa retribuzione
stipendiale in godimento, che, mediante formale provvedimento degli uffici
competenti, verranno posti a carico dello Stato
In particolare, si precisa che, per ciascun dipendente a tempo indeterminato,
la retribuzione annua lorda è rapportata alle dodici mensilità ed è comprensiva
del solo assegno personale riassorbibile di cui all'art. 15, comma 2 del CCNL
31.3.1999.
Si evidenzia inoltre che le quote per il nucleo familiare, contrariamente a
quanto certificato da alcuni Enti Locali, vanno indicate nell'importo mensile e
non annuale.
Gli altri eventuali assegni, a carattere continuativo o meno, vanno indicati,
invece, nella retribuzione accessoria.
Gli uffici competenti vorranno curare che i Capi di Istituto interessati
provvedano a far rettificare nel senso suddetto i dati trasmessi.
Le relative funzioni per l'acquisizione al SIMPI saranno disponibili dal 20
ottobre all'8 novembre 1999.
Per il personale i cui dati non sono stati inseriti a sistema nei tempi
stabiliti (11 ottobre 1999) potrà essere utilizzata sempre, dal 20 ottobre all'
8 novembre 1999, medesima funzione di acquisizione dati.
Per le anzidette esigenze di automazione degli Uffici del Tesoro, tuttavia, per
detto personale l'eventuale trasferimento allo Stato verrà disposto
separatamente.
Personale con nomina a tempo determinato
Come già sopra precisato, al fine di tutelare le aspirazioni del personale in
precedenza nominato dagli Enti locali, il Decreto n.184 in data
23/7/1999, ha di fatto mantenuto separate, per l'a.s. 1999-2000, le
dotazioni organiche ATA già statali dalle istituende dotazioni già degli Enti
Locali.
Sempre al fine di assicurare per l'anno 1999-2000 che il trasferimento di
funzioni in parola, non incidesse su posizioni o aspirazioni precostituite di
persone "gestite" in precedenza dagli Enti predetti, il decreto ha
anche previsto, oltre alla proroga di supplenze già conferite dagli Enti
Locali, che le supplenze temporanee occorrenti dal 1° gennaio 2000 vengano
conferite dai Capi di istituto recependo, ove esistenti (e non da compilare
appositamente), graduatorie formulate, a tal fine, dagli Enti Locali. E' di
tutta evidenza che, in assenza di dette graduatorie, le supplenze di cui
trattasi non potranno che essere conferite con le medesime modalità seguite per
gli istituti già di competenza statale.
Contratti-appalto e progetti LSU/LPU
Come noto, molte Amministrazioni locali, anziché reclutare personale
dipendente, hanno assicurato alle scuole statali il servizio ATA (quasi
esclusivamente per le pulizie dei locali) stipulando appositi contratti con
imprese di servizi. Spesso detti contratti si riferiscono ad aree più ampie di
quella scolastica.
Per tale motivo, nonché per l'esigenza di assicurare snellezza di gestione in
connessione con l'autonomia delle istituzioni scolastiche, potrà ravvisarsi,
non solo la necessità che i contratti in parola vengano stralciati per la sola
parte riferita alle scuole, ma anche l'opportunità che, nell'ambito di essa,
sia esplicitato il servizio e l'onere finanziario relativo a ciascuna scuola, o
gruppo di scuole in ragione anche della loro reciproca dislocazione. Ciò al
fine di consentire a ciascun capo di istituto la verifica delle prestazioni e,
ove occorra, l'erogazione del relativo canone contrattuale.
Alla luce delle considerazioni di cui sopra gli uffici competenti, mediante
intese con gli Enti locali interessati, individueranno, previa verifica dei
requisiti indicati dall'art.9 del decreto 23/7/1999, n.184
il servizio ATA scolastico nel cui contratto subentrare. A tal fine sarà posta
particolare attenzione sulla esigenza che permangano le medesime condizioni,
sia di prestazioni che di costi, esistenti alla data del 25/5/1999. Eventuali
variazioni in aumento dovranno corrispondere ad un incremento di prestazioni
richieste e rispondenti alla esigenza scolastica.
L'eventuale variazione della ditta contraente dovrà essere conseguente
all'espletamento delle prescritte procedure di individuazione (ad esempio gara
per l'appalto)
Per la medesima esigenza di assicurare la continuità del servizio, per i
contratti che vengono a scadenza dopo il 31/12/1999 e prima del termine della
attività scolastica, gli uffici competenti sono autorizzati a disporne la
proroga, alle medesime condizioni, fino al termine della esigenza delle singole
scuole.
Con le medesime modalità gli uffici competenti effettueranno il subentro nei
"contratti" conseguenti alla stabilizzazione dei progetti LSU e LPU,
avendo cura di verificare che i medesimi, per la sola parte relativa a funzioni
A.T.A. si riferiscano a progetti esistenti prima della data del 25/5/1999 anche
se, per esigenze tecniche, riattivati successivamente e riguardino i medesimi
lavoratori. Si precisa, inoltre, che il subentro in tali ultime forme
convenzionali verrà disposto dal 1° gennaio successivo alla
"stabilizzazione". Si fa riserva di ulteriori istruzioni
relativamente alle modalità di finanziamento dei conseguenti oneri.
Modalità del trasferimento
Come già in precedenza indicato, la puntuale rilevazione del personale e
funzioni ATA che gli Enti Locali hanno fornito alle scuole statali è
finalizzata ad individuare quelle situazioni di corrispondenza fra profili e
qualifiche dei due comparti; situazioni per le quali l'art.8 della citata L. 3/5/1999 impone il trasferimento
allo Stato. Ne consegue che:
- solo a rilevazione definita potranno riscontrarsi gli elementi di
corrispondenza prescritti; e cioè prestazione lavorativa nella scuola, a
seguito di formale attribuzione, da parte dell'Ente, delle funzioni medesime,
in sede di inquadramento; nonché riscontro di dette funzioni nel profilo
statale di destinazione.
- la conclusione di detta rilevazione potrà far individuare, pertanto,
eventuali accoglimenti di opzioni, erroneamente esercitate, per le quali
occorrerà che l'Ente Locale interessato adotti i conseguenti provvedimenti di
revoca.
- la rilevazione di cui trattasi, finalizzata come precisato ad individuare
persone e funzioni da trasferire non comporta che siano soggetti al
trasferimento coloro che abbiano svolto e svolgono funzioni (ad esempio
trasporto alunni, mensa, cioè "assistenza scolastica" in genere) che
permangono di competenza degli Enti locali ai sensi del D.P.R.24 luglio 1977,
n.616, nonchè della legge 23/1996 e successive modificazioni e integrazioni.
Una volta definita la rilevazione e, quindi, individuato il personale da
trasferire, attraverso il S.I.M.P.I. verranno predisposti schemi di decreto,
per la firma delle uffici competenti, contenenti l'elenco nominativo dei
soggetti da trasferire, con l'indicazione della retribuzione in godimento e
della sede di assegnazione. Contestualmente verranno forniti al Ministero del
Tesoro, che è già in possesso dei dati provvisori di anagrafe, gli esiti della
verifica per l'attribuzione informatica agli interessati della retribuzione
predetta.
Successivamente, previa contrattazione collettiva presso l'ARAN, ai sensi del
D.Lgs n.29/1993 e dell'art.47 della legge n.428/1990, verranno definiti i
criteri di inquadramento, nell'ambito del comparto scuola, finalizzati
all'allineamento degli istituti retributivi del personale in questione a quelli
del comparto in medesimo, con riferimento alla retribuzione stipendiale, ai
trattamenti accessori e al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici,
nonché all'incidenza sulle rispettive gestioni previdenziali, della anzianità
maturata presso gli Enti di provenienza.
Lo stesso S.I.M.P.I. fornirà, per provincia, l'elenco dei contratti per i quali
le uffici competenti vorranno, d'intesa con gli Enti Locali che li hanno
stipulati, procedere, limitatamente alla parte che interessa, alla
sottoscrizione con la ditta appaltata. Si fa riserva di ulteriori indicazioni
per quanto concerne le modalità di copertura dei conseguenti oneri.
Varie
In relazione ai numerosi quesiti pervenuti, si forniscono le seguenti ulteriori
indicazioni:
1 - le disposizioni impartite con il
decreto 23/7/1999,n.184,
ai sensi dell'art.8 della L.
3/5/1999,n.124, si applicano anche al personale degli Enti Locali delle
Regioni a Statuto speciale nelle quali il personale A.T.A. di una parte delle
istituzioni scolastiche sia dipendente dello Stato.
2 - relativamente alle nuove
istituzioni scolastiche si precisa che gli enti locali, in quanto tenuti fino
al 31/12/199 ad assicurare il relativo servizio con le modalità previgenti
potranno provvedervi o mediante utilizzazione di personale già "di
ruolo" in altra scuola e ivi eccedente, o mediante la nomina di personale
a tempo determinato. Nel primo caso, ferma la individuazione della titolarità
alla data del 25/5/199 del dipendente interessato, il di lui trasferimento
trova la relativa disciplina negli artt.1,2,3,5,6,7,8,11 del citato decreto;
nel secondo caso si applica l'art.4 dello stesso decreto.
3 - il personale che, unitamente
alle prevalenti funzioni ATA presso una istituzione scolastica, abbia anche
svolto funzioni del proprio profilo in altro ambito, potrà essere trasferito
nei ruoli statali corrispondenti, fermo restando che dovrà integralmente
assolvere ai compiti del profilo statale di trasferimento e cessare dalle
restanti attività non di competenza statale (si consideri a titolo meramente
esemplificativo il bidello di una scuola elementare che oltre a tale compito
abbia svolto, nei limiti dell'orario d'obbligo ,anche quello di autista di
scuolabus. Il predetto, all'atto del trasferimento nei ruoli statali dovrà
svolgere per l'intero orario i compiti del bidello; con l'ovvia conseguenza che
il servizio di trasporto rimane nella competenza dell'ente locale.
Nell'ipotesi rappresentata, conseguentemente, appare ipotizzabile l'esercizio
della opzione ex 2° comma del citato art.8 nel solo caso in cui l'interessato
abbia svolto in modo prevalente funzioni non proprie della scuola (ad esempio
il trasporto alunni).
4 - Il personale che abbia svolto
più compiti nell'ambito della scuola, tutti riconducibili al profilo di
trasferimento sarà tenuto allo svolgimento di tutti i compiti precedenti. In
tale ipotesi rientrano, ad esempio, i bidelli comunali incaricati anche di
effettuare (nella scuola elementare e materna) l'assistenza alla mensa e il
supporto ai servizi di mensa Costituisce assistenza alla mensa il normale
ausilio ai bambini che usufruiscono di tale servizio e non anche la gestione
della mensa stessa e della relativa pulizia delle stoviglie che rientrano,
invece, nella competenza dell'ente locale quale "assistenza
scolastica" in genere (D.P.R.616/1977).
5 - Parimenti il personale
ausiliario che abbia svolto anche compiti di assistenza ai portatori di
handicap sarà tenuto, come previsto nel profilo statale di destinazione, alla
normale assistenza ai bambini portatori all'interno della istituzione
scolastica in cui prestano servizio. Restano, invece, nella competenza
dell'Ente Locale (che spesso li ha assicurati con personale specializzato, non
sempre ausiliario) quei compiti di assistenza all'handicap di carattere
specifico o quelli esterni all'istituzione scolastica.
6 - Con riferimento all'art.9 del
decreto n.184, in data 23 luglio 1999 si fa presente che per i lavoratori
utilizzati in progetti LSU o LPU la riserva del 30% prevista dall'art. 45 della
legge 17.5.1999, n. 144 ai fini
dell'avviamento al lavoro, ha costituito oggetto della Circolare n. 61/1999 del
Ministero del Lavoro.
7 - in alcuni casi gli Enti locali
hanno segnalato di dover procedere al rinnovo di preesistenti appalti per
assicurare il servizio ATA nelle scuole e chiedono di conoscere se la stipula
debba limitarsi al periodo 1/9-31/12/1999 o, invece, riferirsi come per il
passato all'intero anno scolastico.
Al fine di garantire continuità nella prestazione del servizio, si prospetta
l'opportunità di stipula per le esigenze dell'intero anno scolastico, fermo
restando che ai sensi del citato art.4 del decreto n.184/1999 dal 1/1/2000 nel
contratto in questione,dovrà subentrare lo Stato.
Per la medesima esigenza di assicurare continuità del servizio si prospetta,
inoltre, l'opportunità di proroga, da parte degli uffici competenti, fino al
termine delle esigenze scolastiche, di quei contratti-appalto, precedentemente
stipulati dagli Enti Locali, che vengano a scadenza dal 1°/1/2000
Ai fini di cui sopra, si richiamano le considerazioni già svolte sotto lo
specifico capoverso della presente circolare.
Quanto sopra per consentire la verifica dei dati acquisiti ai sensi della C.M.3/8/1999, n.192, prot.41014., e
per l'acquisizione di eventuali ulteriori dati, nonché per valutare gli adempimenti
che gli uffici competenti dovranno compiere a breve.
La presente circolare viene diramata previe intese con i Ministeri
dell'Interno, del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica, del Lavoro, con
il Dipartimento per la Funzione Pubblica, nonché con l'A.N.C.I.(Associazione
Nazionale Comuni italiani), l'U.P.I. (Unione delle Province d'Italia) e
l'UNCEM.(Unione Nazionale Comuni, Comunità ed Enti Montani).
Si richiama la particolare attenzione degli uffici competenti sulla assoluta
esigenza di rispetto dei termini sopra indicati per il completamento della
rilevazione in questione.
IL CAPO DI GABINETTO
F.to Trainito