LEGGE 10 febbraio 2000, n. 30
Legge-quadro in materia di riordino dei cicli
dell'istruzione.
La Camera dei
deputati ed il
Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
(Sistema educativo di istruzione e
di formazione)
1.
Il sistema educativo
di istruzione e
di formazione e' finalizzato alla crescita e alla valorizzazione della persona umana, nel rispetto
dei ritmi dell'eta'
evolutiva, delle differenze e dell'identita' di ciascuno, nel quadro della cooperazione
tra scuola e genitori, in coerenza con le disposizioni in materia
di autonomia delle istituzioni scolastiche
e secondo i princi'pi sanciti
dalla Costituzione e dalla
Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.
La Repubblica
assicura a tutti
pari opportunita' di raggiungere
elevati livelli culturali e di sviluppare le conoscenze, le capacita' e le competenze, generali e di settore,
coerenti con le attitudini e le
scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale
e nel mondo del lavoro anche
con riguardo alle specifiche
realta' territoriali.
2.
Il sistema educativo
di istruzione si articola nella scuola dell'infanzia, nel
ciclo primario, che assume la denominazione di scuola di
base, e nel ciclo secondario, che assume la denominazione di scuola secondaria. Il sistema educativo di
formazione si realizza secondo le modalita' previste dalla legge 24 giugno
1997, n. 196, e
dalla legge 17 maggio
1999, n. 144.
3.
L'obbligo scolastico inizia
al sesto anno
e termina al quindicesimo anno di eta'.
4.
L'obbligo di frequenza
di attivita' formative
fino al
compimento del
diciottesimo anno di
eta' si realizza secondo le
disposizioni di cui
all'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
5. Nel sistema educativo di istruzione e di
formazione si realizza l'integrazione
delle persone in situazione di handicap a norma della legge 5 febbraio
1992, n. 104, e successive modificazioni.
6.
Le province autonome di Trento e di Bolzano e la regione Valle
d'Aosta, nel rispetto delle norme
statutarie, disciplinano
l'attuazione dell'elevamento dell'obbligo scolastico anche mediante
percorsi integrati di
istruzione e formazione, ferma restando la
responsabilita' delle istituzioni scolastiche.
Avvertenza:
Il testo delle note
qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente
per materia, ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle
leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e
sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato
con D.P.R. 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e'
operato il rinvio.
Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- La legge 24
giugno 1997, n. 196, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio
1997, n. 154, supplemento ordinario, reca
"Norme in materia
di promozione
dell'occupazione".
- La legge 17
maggio 1999, n. 144, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 22
maggio 1999, n. 118, supplemento ordinario, reca "Misure in materia di
investimenti, delega al Governo per il
riordino degli incentivi all'occupazione e
della normativa che
disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti
previdenziali". Si riporta
l'art. 68 della
predetta legge: "Art. 68 (Obbligo di frequenza
di attivita' formative). - 1. Al fine di
potenziare la crescita
culturale e professionale dei giovani,
ferme restando le disposizioni vigenti per quanto riguarda l'adempimento e l'assolvimento dell'obbligo dell'istruzione, e'
progressivarnente istituito, a decorrere dall'anno 1999-2000, l'obbligo di frequenza di attivita' formative
fino al compimento del diciottesimo anno di eta'. Tale obbligo puo' essere assolto in
percorsi anche integrati di istruzione e formazione:
a) nel sistema di istruzione
scolastica;
b) nel sistema della
formazione professionale di
competenza regionale;
c) nell'esercizio
dell'apprendistato.
2.
L'obbligo di cui
al comma 1 si intende comunque
assolto
con il conseguimento di un
diploma di scuola
secondaria
superiore o di una qualifica
professionale. Le competenze
certificate in esito a qualsiasi segmento della formazione scolastica,
professionale e dell'apprendistato costituiscono crediti
per il passaggio da un
sistema all'altro.
3. I servizi per l'impiego decentrati organizzano, per le funzioni
di propria competenza, l'anagrafe regionale dei soggetti che hanno adempiuto o
assolto l'obbligo scolastico e predispongono le relative iniziative di
orientamento.
4. Agli oneri derivanti
dall'intervento di cui al comma 1 si provvede:
a) a carico del fondo
di cui all'art. 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148,
convertito, con
modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236,
per i
seguenti importi:
lire 200 miliardi per l'anno 1999, lire
430 miliardi
per il 2000 e fino a lire 590 miliardi a
decorrere dall'anno
2001;
b) a carico
del Fondo di cui all'art. 4 della legge
18 dicembre 1997,
n. 440, per i seguenti importi: lire 30
miliardi per l'anno
2000, lire 110 miliardi per l'anno 2001
e fino
a lire 190 miliardi a decorrere
dall'anno 2002. A
decorrere dall'anno
2000, per la
finalita' di cui alla
legge 18
dicembre 1997, n.
440, si provvede ai sensi
dell'art. 11,
comma 3, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e
successive modificazioni.
5. Con
regolamento da adottare, entro
sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella
Gazzetta Ufficiale, su proposta
dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della
pubblica istruzione e del tesoro, del
bilancio e della
programmazione economica, previo parere delle competenti commissioni parlamentari e della conferenza unificata
di cui al
decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale,
sono stabiliti
i tempi e le modalita' di attuazione del
presente articolo, anche con riferimento alle
funzioni dei
servizi per l'impiego
di cui al comma 3, e sono regolate le
relazioni tra
l'obbligo di istruzione
e l'obbligo di
formazione, nonche'
i criteri coordinati ed
integrati di
riconoscimento
reciproco dei crediti formativi e della loro
certificazione e
di ripartizione delle risorse di
cui al
comma 4 tra le diverse iniziative attraverso le
quali puo'
essere assolto
l'obbligo di cui
al comma 1. In attesa
dell'emanazione del
predetto regolamento, il Ministro del
lavoro e
della previdenza sociale,
con proprio decreto
destina nell'ambito
delle risorse di cui al
comma 4,
lettera a), una quota fino a lire 200 miliardi, per
l'anno
1999, per
le attivita' di
formazione nell'esercizio
dell'apprendistato anche se svolte oltre il compimento del
diciottesimo anno
di eta', secondo
le modalita' di cui
all'art. 16 della
legge 24 giugno 1997, n. 196. Le predette
risorse possono
essere altresi' destinate al
sostegno ed
alla
valorizzazione di progetti sperimentali in atto, di
formazione per l'apprendistato, dei quali sia
verificata la
compatibilita' con le disposizioni previste dall'art. 16
della
citata legge n. 196 del 1997.
Alle finalita' di cui
ai
commi 1 e
2 la regione Valle d'Aosta e le province
autonome
di Trento e di Bolzano provvedono, in relazione
alle competenze ad esse attribuite e
alle funzioni da esse esercitate
in materia di
istruzione, formazione
professionale e apprendistato, secondo
quanto disposto dai rispettivi
statuti speciali e
dalle relative norme di attuazione. Per
l'esercizio di tali competenze e funzioni le risorse dei fondi
di cui al comma 4 sono assegnate direttamente alla regione Valle
d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano".
-
La legge 5 febbraio
1992, n. 104, come modificata dalla
legge 28 gennaio 1999, n. 17, reca "Legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale
e i diritti delle persone handicappate".
Art. 2.
(Scuola dell'infanzia)
1.
La scuola dell'infanzia, di durata triennale, concorre alla educazione e allo sviluppo
affettivo, cognitivo e sociale dei bambini e
delle bambine di
eta' compresa tra
i tre e i sei
anni, promuovendone le potenzialita' di autonomia, creativita', apprendimento e operando per
assicurare una effettiva eguaglianza delle opportunita' educative; nel
rispetto dell'orientamento
educativo dei genitori, concorre alla
formazione integrate dei bambini e delle bambine.
2.
La Repubblica assicura
la generalizzazione dell'offerta formativa di
cui al comma 1 e garantisce a tutti i bambini e le
bambine, in eta' compresa tra i tre e i
sei anni, la possibilita' di frequentare la scuola dell'infanzia.
3.
La scuola dell'infanzia, nella sua autonomia e
unitarieta' didattica e pedagogica,
realizza i necessari collegamenti da un lato con il complesso dei servizi
all'infanzia, dall'altro con la scuola di base.
Art. 3.
(Scuola di base)
1. La scuola
di base ha
la durata di
sette anni ed
e' caratterizzata da un
percorso educativo unitario e articolato in rapporto alle
esigenze di sviluppo degli
alunni; si raccorda da un lato alla scuola dell'infanzia e dall'altro alla
scuola secondaria.
2.
La scuola di
base, attraverso un progressivo sviluppo del curricolo mediante
il graduale passaggio dagli
ambiti disciplinari alle singole discipline, persegue le seguenti finalita':
a)
acquisizione e sviluppo delle
conoscenze e delle abilita' di base;
b) apprendimento di nuovi mezzi
espressivi;
c)
potenziamento delle capacita' relazionali e di orientamento
nello spazio e nel tempo;
d) educazione ai princi'pi fondamentali
della convivenza civile;
e)
consolidamento dei saperi
di base, anche in relazione alla evoluzione sociale, culturale e
scientifica della realta' contemporanea;
f)
sviluppo delle competenze
e delle capacita'
di scelta individuali atte
a consentire scelte
fondate sulla pari dignita' delle opzioni culturali successive.
3.
Le articolazioni interne della
scuola di base sono definite a norma
del regolamento emanato
con decreto del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.
4.
La scuola di base si conclude
con un esame di Stato dal quale deve emergere anche una indicazione orientativa
non vincolante per la successiva scelta dell'area e dell'indirizzo.
Nota all'art. 3:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo
1999, n. 275, recante "Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge
15 marzo 1997, n.
59" e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale
del 10 agosto 1999, 152/L, supplemento ordinario.
Art. 4.
(Scuola secondaria)
1.
La scuola secondaria ha la durata di cinque anni e si articola
nelle aree classico-umanistica, scientifica, tecnica e tecnologica,
artistica e musicale. Essa ha
la finalita' di
consolidare, riorganizzare
ed accrescere le capacita' e le competenze acquisite
nel ciclo primario, di sostenere e
incoraggiare le attitudini e le vocazioni degli studenti, arricchire la
formazione culturale, umana e civile
degli studenti, sostenendoli
nella progressiva assunzione di
responsabilita', e
di offrire loro conoscenze e
capacita' adeguate all'accesso
all'istruzione superiore universitaria e non universitaria ovvero
all'inserimento nel mondo del lavoro. Ciascuna area e'
ripartita in indirizzi, anche mediante riordino e riduzione del numero
di quelli esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
2.
La scuola secondaria
si realizza negli attuali
istituti di istruzione secondaria di
secondo grado che assumono la denominazione di licei.
3.
Nei primi due anni, fatti salvi la caratterizzazione specifica
dell'indirizzo e l'obbligo
di un rigoroso svolgimento del relativo curricolo, e'
garantita la possibilita' di passare da un modulo
all'altro anche di
aree e di
indirizzi diversi, mediante l'attivazione di
apposite iniziative didattiche finalizzate all'acquisizione di una preparazione adeguata alla
nuova scelta.
4.
Nel corso del
secondo anno, se
richiesto dai genitori e
previsto nei piani dell'offerta formativa
delle istituzioni scolastiche, sono
realizzate attivita'
complementari e iniziative formative
per collegare gli apprendimenti curricolari con le diverse realta' sociali,
culturali, produttive e
professionali. Tali
attivita' e iniziative si attuano
anche in convenzione con altri
istituti, enti e
centri di formazione professionale accreditati dalle regioni, sulla
base di un
accordo quadro tra il ministero
della pubblica istruzione, il
Ministero del lavoro
e della previdenza sociale
e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano.
5.
A conclusione del
periodo dell'obbligo scolastico di cui al comma 3 dell'articolo 1, e' rilasciata una
certificazione attestante il percorso didattico svolto e le competenze
acquisite.
6.
Negli ultimi tre
anni, ferme restando
le discipline obbligatorie, esercitazioni pratiche, esperienze
formative e stage possono essere realizzati
in Italia o all'estero anche con brevi periodi di
inserimento nelle realta'
culturali, produttive,
professionali e dei servizi. Verranno inoltre promossi tutti
gli opportuni collegamenti con
il sistema dell'istruzione e formazione tecnica
superiore (IFTS) e con l'universita'.
7.
La frequenza positiva
di qualsiasi segmento
della scuola secondaria, annuale o modulare, comporta l'acquisizione di
un credito formativo che puo' essere fatto valere, anche ai fini
della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nel passaggio da
un'area o da
un indirizzo
di studi all'altro
o nel passaggio alla formazione professionale. Analogamente, la frequenza positiva di
segmenti della formazione
professionale comporta l'acquisizione di crediti che possono essere fatti valere per
l'accesso al sistema dell'istruzione.
8.
Al termine della
scuola secondaria, gli studenti sostengono l'esame di
Stato di cui
alla legge 10 dicembre 1997, n. 425, che assume la denominazione
dell'area e dell'indirizzo.
Nota all'art. 4:
- La legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante "Disposizioni per
la riforma degli
esami di Stato conclusivi dei corsi di
studio di istruzione secondaria superiore", e' stata pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 12 dicembre 1997, n. 289.
Art. 5.
(Istruzione e formazione tecnica superiore, educazione degli adulti e
formazione continua)
1.
L'istruzione e formazione
tecnica superiore e' disciplinata a norma dell'articolo 69 della legge 17
maggio 1999, n. 144.
2.
Le iniziative di
educazione degli adulti si
realizzano nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112.
3.
La formazione continua
si realizza nel
rispetto delle disposizioni di
cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196.
Note all'art. 5:
-
Si riporta il testo dell'art. 69
della citata legge 17 maggio 1999, n. 144: "Art. 69 (Istruzione e
formazione tecnica superiore). -
1. Per
riqualificare e ampliare
l'offerta formativa
destinata ai giovani e agli
adulti, occupati e
non occupati, nell'ambito del sistema di formazione integrata
superiore (FIS), e' istituito il sistema della istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), al quale si accede
di norma con il possesso del
diploma di scuola secondaria superiore.
Con decreto adottato di concerto dai Ministri della pubblica
istruzione, del lavoro e della
previdenza sociale e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita
la conferenza unificata
di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n.
281, sono definiti le condizioni di
accesso ai corsi dell'IFTS per coloro che non
sono in possesso
del diploma di scuola secondaria superiore, gli standard dei diversi percorsi dell'IFTS,
le modalita' che favoriscono l'integrazione tra i sistemi formativi di
cui all'art. 68 e determinano i
criteri per l'equipollenza dei rispettivi
percorsi e titoli; con il
medesimo decreto sono altresi' definiti i crediti formativi
che vi
si acquisiscono e le modalita'
della loro
certificazione e utilizzazione, a norma
dell'art. 142,
comma 1, lettera c),
del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112.
2. Le
regioni programmano l'istituzione dei corsi
dell'IFTS, che
sono realizzati con
modalita' che
garantiscono l'integrazione tra sistemi formativi,
sulla
base di linee guida definite d'intesa tra i
Ministri della
pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza
sociale
e dell'universita' e della ricerca
scientifica e
tecnologica, la
Conferenza unificata di cui
al decreto
legislativo 28
agosto 1997, n.
281, e le parti sociali
mediante l'istituzione di un apposito comitato nazionale.
Alla progettazione dei corsi dell'IFTS
concorrono
universita', scuole
medie superiori, enti
pubblici di
ricerca, centri
e agenzie di
formazione professionale
accreditati ai
sensi dell'art. 17 della legge 24 giugno
1997, n.
196, e imprese o loro associazioni, tra loro
associati anche in
forma consortile.
3. La
certificazione rilasciata in esito
ai corsi di
cui al comma 1, che
attesta le competenze acquisite secondo un
modello allegato alle linee guida di cui al comma 2, e' valida in ambito
nazionale.
4. Gli
interventi di cui
al presente articolo sono
programmabili a
valere sul fondo di cui all'art.
4 della
legge 18
dicembre 1997, n. 440, nei
limiti delle risorse
preordinate allo
scopo dal Ministero
della pubblica
istruzione, nonche' sulle risorse finalizzate a tale
scopo
dalle regioni
nei limiti delle proprie
disponibilita' di
bilancio. Possono
concorrere allo scopo anche altre risorse
pubbliche e
private. Alle finalita'
di cui al presente
articolo la regione
Valle d'Aosta e le province autonome di
Trento e di Bolzano
provedono, in relazione alle competenze e alle funzioni ad esse attribuite,
secondo quanto disposto dagli
statuti speciali e
dalle relative norme
di attuazione: a tal fine accedono al fondo di cui al presente
comma e la certificazione rilasciata in esito ai corsi da esse istituiti
e' valida in ambito nazionale".
-
Il testo del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112 (pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n.
92 del 21 aprile 1998), con le
correzioni
indicate nell'avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
21 maggio 1998,
n. 116, reca "Conferimento
di funzioni e
compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli
enti locali, in attuazione del Capo I della legge
15 marzo
1997, n.
59". - Per
quanto concerne la
legge n.
196/1997 v. nelle
note all'art. 1.
Art. 6.
(Attuazione progressiva dei
nuovi cicli)
1.
Entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente
legge, il Governo
presenta al Parlamento un programma quinquennale di
progressiva attuazione
della riforma. Le
Camere adottano, entro
quaranta cinque
giorni dalla trasmissione, una deliberazione che
contiene indirizzi
specificamente riferiti alle singole parti del
programma. Il
programma e' corredato da una relazione che ne dimostra
la fattibilita' nonche' la congruita' dei mezzi
individuati rispetto
agli obiettivi,
compresa la valutazione
degli eventuali maggiori
oneri finanziari
o delle eventuali
riduzioni di spesa
ai fini
dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2. Il
programma
comprende, tra l'altro, un progetto generale di
riqualificazione del
personale docente,
finalizzato anche alla
valorizzazione delle
specifiche professionalita' maturate, nonche' alla
sua eventuale
riconversione; i
criteri generali per la formazione degli organici di
istituto con
modalita' tali da consentire l'attuazione dei piani di
offerta formativa
da parte delle singole istituzioni scolastiche; i
criteri generali
per la riorganizzazione dei curricoli della scuola
di base
e della scuola
secondaria, ivi compresi
quelli per la
valorizzazione dello
studio delle lingue
e per l'impiego delle
tecnologie didattiche; un piano per
l'adeguamento delle
infrastrutture.
2. Il programma
di cui al comma 1 indica tempi e modalita' di
attuazione della
presente legge. L'operativita'
di tale programma,
ove questo
rilevi oneri aggiuntivi, e' subordinata all'approvazione
dello specifico
provvedimento legislativo recante l'indicazione dei
mezzi finanziari
occorrenti per la relativa copertura.
3. Le somme che si dovessero rendere
disponibili per effetto della
riforma sono
riutilizzate con modalita'
e criteri indicati nel
programma di
cui al comma 1, anche ai fini della istituzione di
periodi sabbatici
volti alla qualificazione degli insegnanti in
servizio. Il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e'
autorizzato ad apportare,
con propri decreti,
le
occorrenti variazioni
di bilancio.
4.
Disposizioni correttive di quelle contenute nel programma di
cui al
comma 1 possono
essere emanate durante
la progressiva
attuazione del
programma stesso.
5.
L'effettiva attuazione della
presente legge e' verificata dal
Parlamento al termine
di ogni triennio successivo alla data della sua
entrata in
vigore, sulla base di una
apposita relazione presentata
dal Ministro della
pubblica istruzione.
6.
All'attuazione della presente
legge si provvede, sulla base
delle norme generali
da essa recate, mediante regolamenti da adottare
a norma
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, in conformita'
agli indirizzi definiti dalle Camere in ordine al
programma di cui al
comma 1, nell'ambito delle disposizioni di legge.
Sugli schemi
di regolamento e' acquisito il parere delle competenti
Commissioni parlamentari, che si pronunciano sulla loro conformita'
agli indirizzi
deliberati dalle Camere e alle norme di legge. Decorsi
quarantacinque giorni
dalla richiesta di parere alle Commissioni, i
regolamenti possono
comunque essere emanati. Ciascun regolamento reca
una ricognizione delle norme abrogate e
disposizioni transitorie per
il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento.
Per gli ambiti di cui
all'articolo 8
del regolamento emanato con decreto del Presidente
della Repubblica 8
marzo 1999, n. 275, concernente la definizione dei
curricoli, si
provvede con le modalita' di cui all'articolo 205 del
testo unico
delle disposizioni legislative
vigenti in materia di
istruzione, relative
alle scuole di ogni ordine e
grado, approvato
con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
7.
Il personale docente
in servizio, alla data di entrata in
vigore delle
disposizioni regolamentari che
disciplinano
l'organizzazione dei
settori di appartenenza, ha diritto al
mantenimento della
sede fino alla sua definitiva assegnazione, che si
realizza tenendo
conto in via
prioritaria delle richieste, degli
interessi, dei titoli
e delle professionalita' di ciascuno.
8.
I titoli universitari ed i curricoli
richiesti per il
reclutamento degli insegnanti della scuola di base sono
individuati,
anche in
deroga a quanto disposto dall'articolo 3, comma 2,
della
legge 19
novembre 1990, n. 341, con
regolamento del Ministro della
pubblica istruzione
di concerto con il Ministro
dell'universita' e
della ricerca
scientifica e tecnologica,
adottato sulla base degli
indirizzi generali definiti dalle Camere in sede di
deliberazione di
cui al comma 1.
La presente legge, munita del sigillo
dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta
ufficiale degli atti
normativi della Repubblica
italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come
legge dello Stato. Data a Roma,
addi' 10
febbraio 2000
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Berlinguer, Ministro della pubblica
istruzione
Visto, il
Guardasigilli: Diliberto
LAVORI
PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 3952):
Presentato dal
Ministro della pubblica istruzione e
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
(Berlinguer) il 4 luglio 1997.
Assegnato alla
VII commissione (Cultura),
in sede
referente, il 24 luglio 1997, con pareri delle commissioni
I, III, V, XI, XII e XIV.
Esaminato dalla
VII commissione il 24 febbraio
1998;
l'11, 12, 19, 25, 31 marzo 1998; il 28, 29 aprile 1998; il
13
maggio 1998; il
27 aprile 1999; il 2, 15, 17, 22, 23
giugno 1999; il 7, 13, 14, 15, 20,
22 luglio 1999.
Relazione scritta annunciata il
23 luglio 1999 (atto n.
4
- 280 - 1653 - 2493-bis - 3390
- 3883 - 3952 - 4397 -
4416 - 4552/A - relatore on.
Napoli).
Esaminato in aula il 23 luglio 1999; il 14, 15, 16, 21
settembre 1999 ed approvato
il 22 settembre 1999 in un
testo unificato con atti n. 4
(iniziativa popolare); n. 280
(on. Russo Jervolino; n.
1653 (on. Sanza ed altri); n.
2493-bis (on. Orlando); n. 3390
(on. Casini ed altri); n.
3883 (on. Errigo); n. 4397
(on. Napoli ed altri); n. 4416
(on. Berlusconi ed altri); n. 4552
(on. Bianchi Clerici).
Senato della Repubblica (atto n.
4216):
Assegnato alla
7a commissione (Istruzione), in sede
referente, il 24 settembre
1999, con pareri
delle
commissioni 1a, 2a, 3a, 5a, 10a,
11a, 12a, della giunta per
gli affari delle
Comunita' europeee e della
commissione
parlamentare per le questioni
regionali.
Esaminato dalla
7a commissione il 5, 27 ottobre 1999;
il
4, 10, 11, 23, 24, 25 novembre 1999; il 9, 10, 14, 15
dicembre 1999; l'11, 12, 18, 19, 20 gennaio 2000.
Esaminato in
aula il 25, 26, 27 gennaio 2000; il 1o
febbraio 2000 ed approvato il 2
febbraio 2000.
Note all'art. 6:
- Il testo del
comma 2 dell'art. 17 della legge
23
agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri" e
pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12
settembre 1988, n. 214,
supplemento ordinario, e'
il
seguente:
"2. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del
Consiglio dei Ministri,
sentito il
Consiglio di Stato, sono
emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non
coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla
Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta'
regolamentare del
Governo, determinano le norme
generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione
delle
norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari".
- Si riporta il testo dell'art. 8 del citato decreto
del
Presidente della Repubblica
8 marzo 1999, n. 275:
"Art. 8
(Definizione dei curricoli). - 1. Il Ministro
della pubblica istruzione,
previo parere delle competenti
commissioni parlamentari sulle linee e
sugli indirizzi
generali, definisce a norma
dell'art. 205 del decreto
legislativo 16
aprile 1994, n. 297, sentito il
Consiglio
nazionale della pubblica
istruzione, per i diversi tipi e
indirizzi di studio:
a) gli obiettivi generali del
processo formativo;
b) gli obiettivi specifici di apprendimento relativi
alle competenze degli alunni;
c) le discipline e le attivita' costituenti la
quota
nazionale dei curricoli e il
relativo monte ore annuale;
d) l'orario obbligatorio annuale complessivo dei
curricoli comprensivo della quota nazionale obbligatoria e
della quota obbligatoria riservata
alle istituzioni
scolastiche;
e) i limiti di flessibilita'
temporale per realizzare
compensazioni tra
discipline e attivita'
della quota
nazionale del curricolo;
f) gli standard relativi alla qualita' del servizio;
g) gli indirizzi generali circa la valutazione
degli
alunni, il riconoscimento dei
crediti e dei
debiti
formativi;
h) i criteri generali
per l'organizzazione dei
percorsi formativi
finalizzati all'educazione
permanente
degli adulti, anche a
distanza, da attuare nel sistema
integrato di istruzione, formazione,
lavoro, sentita la
conferenza unificata.
2. Le istituzioni scolastiche determinano, nel piano
dell'offerta formativa
il curricolo obbligatorio per i
propri alunni in modo da integrare,
a norma del comma 1, la
quota definita a livello
nazionale con la
quota loro
riservata che comprende le
discipline e le attivita' da
esse liberamente scelte. Nella
determinazione del curricolo
le
istituzioni scolastiche precisano
le scelte di
flessibilita' previste dal comma 1,
lettera e).
3. Nell'integrazione
tra la quota nazionale del
curricolo e quella riservata alle scuole e' garantito il
carattere unitario del sistema
di istruzione ed
e'
valorizzato il
pluralismo culturale e territoriale, nel
rispetto delle diverse finalita' della scuola dell'obbligo
e della scuola secondaria superiore.
4. La determinazione del curricolo tiene conto delle
diverse esigenze formative degli
alunni concretamente
rilevate, della necessita' di garantire efficaci azioni di
continuita' e
di orientamento, delle
esigenze e delle
attese espresse dalle famiglie,
dagli enti locali, dai
contesti sociali, culturali ed economici del territorio.
Agli studenti e alle
famiglie possono essere
offerte
possibilita' di opzione.
5. Il curricolo della singola
istituzione scolastica,
definito anche attraverso una
integrazione tra sistemi
formativi sulla base di accordi con
le regioni e gli enti
locali negli ambiti previsti
dagli articoli 138 e 139 del
decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, puo' essere
personalizzato in
relazione ad azioni, progetti o accordi
internazionali.
6. L'adozione di nuove
scelte curricolari o la
variazione di scelte gia'
effettuate deve tenere conto
delle attese degli studenti e delle famiglie in rapporto
alla conclusione del corso di studi
prescelto".
- Il testo dell'art.
205 del testo
unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (pubblicato nel
supplemento ordinario n. 79 alla Gazzetta Ufficiale del
19
maggio 1994) e
con le modifiche apportate dall'art.
26,
comma 15, della legge
23 dicembre 1998, n. 448, e' il
seguente: "Art. 205 (Regolamenti). - 1. Con propri
decreti da adottarsi secondo
la procedura prevista
dall'art. 17, commi 3 e 4, della
legge 23 agosto 1988, n.
400, il Ministro della pubblica
istruzione emana uno o piu'
regolamenti per
l'esecuzione delle disposizioni
relative
agli scrutini ed agli
esami. Il Ministro della pubblica
istruzione determina annualmente, con propria ordinanza le
modalita' organizzative degli
scrutini ed esami stessi.
2. Con uno o piu' regolamenti,
da adottarsi, secondo la
procedura di cui al comma 1, con decreto del Ministro della
pubblica istruzione, di concerto
con il Ministro del
tesoro, sono determinate le materie
di insegnamento, con il
relativo quadro orario, e
l'eventuale articolazione in
indirizzi e sezioni di quei tipi di
istituto o scuola per i
quali essa sia prevista, nonche' l'istituzione di corsi di
specializzazione di
durata annuale negli istituti tecnici
ad
indirizzo agrario e di corsi di perfezionamento negli
istituti tecnici ad indirizzo
industriale, sempreche' sia
possibile far fronte alla
relativa spesa con
i fondi
disponibili nei bilanci degli istituti stessi. Con
decreto
del Ministro della
pubblica istruzione sono definiti i
programmi di insegnamento. E' fatto
salvo, per gli istituti
professionali, quanto previsto
dall'art. 60, comma 3.
2-bis. Per ottimizzare le
risorse disponibili
nell'ambito della
programmazione regionale dell'offerta
formativa integrata fra istruzione e formazione
professionale di
cui all'art. 138 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112,
i corsi di
specializzazione e
perfezionamento di cui al comma 2,
possono essere istituiti
in
tutti gli istituti di istruzione secondaria superiore
nell'ambito delle attuali
disponibilita' di bilancio.
3. Per gli
istituti aventi finalita' ed
ordinamento
speciali gli indirizzi, le
sezioni e le
materie di
insegnamento, con
il relativo quadro
orario, sono
determinati con
il decreto che
provvede alla loro
istituzione.
4. Il Ministro della pubblica istruzione stabilisce,
con
proprio decreto, la validita'
dei titoli di maturita'
conseguiti negli istituti professionali che non abbiano
analogo indirizzo negli istituti
tecnici.
5. Con uno o piu' regolamenti da adottarsi, secondo la
procedura di cui al comma 1, con
decreto del Ministro della
pubblica istruzione, di concerto
con il Ministro del
tesoro, sono dettate
norme per il
funzionamento dei
convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato
e delle altre istituzioni educative
statali, nonche' per la
definizione delle
modalita' con le quali il personale
docente delle scuole e
degli istituti annessi partecipa
allo svolgimento di particolari
attivita' formative da
realizzare nell'ambito
dell'istituzione educativa.
6. Fino all'emanazione delle
norme di cui al presente
articolo restano ferme le
disposizioni vigenti".
- Il testo del
comma 2 dell'art. 3 della legge 19
novembre 1940, n. 341, recante
"Riforma degli ordinamenti
didattici universitari"
(pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 23 novembre 1990,
n. 274), e'
il seguente:
"2. Uno
specifico corso di laurea,
articolato in due
indirizzi, e' preordinato alla
formazione culturale e
professionale degli
insegnanti,
rispettivamente, della
scuola materna e della scuola
elementare, in relazione alle
norme del relativo stato giuridico. Il diploma di laurea
costituisce titolo
necessario, a seconda dell'indirizzo
seguito, ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti di
insegnamento nella
scuola materna e
nella scuola
elementare. Il
diploma di laurea
dell'indirizzo per la
formazione culturale e professionale
degli insegnanti della
scuola elementare costituisce
altresi' titolo necessario ai
fini dell'ammissione ai
concorsi per l'accesso a posti di
istitutore o istitutrice nelle istituzioni educative dello
Stato. I concorsi hanno
funzione abilitante. Ai
due
indirizzi del corso di laurea
contribuiscono i dipartimenti
interessati; per
il funzionamento dei predetti corsi sono
utilizzati le strutture e, con il
loro consenso, i
professori ed i ricercatori di tutte
le facoita' presso cui
le necessarie competenze sono
disponibili".