QUADRO DEI DIRITTI DEGLI LPU ALLA LUCE DELL` ACCORDO SOTTOSCRITTO DA ALCUNI ENTI LOCALI CON OO.SS.

 

Verbale d` intesa

 

TIPOLOGIA DEL RAPPORTO

L` utilizzazione nel progetto L.P.U. non comporta instaurazione di alcun rapporto di lavoro subordinato con il Comune. Le parti, comunque, convengono che i lavoratori interessati sono titolari di tutti i diritti sindacali riconosciuti ai dipendenti di ruolo del Comune che ad essi sono applicati, per quanto compatibili con la loro posizione di lavoro, la L.n. 300 / 70 [ statuto dei lavoratori ], le norme contrattuali del Comparto Regioni – Enti Locali.

I lavoratori fruiscono del medesimo trattamento assicurativo dei dipendenti.

 

ORARIO DI LAVORO LAVORATORI SUSSIDIATI A 20 h. SETTIMANALI

I lavoratori che effettuano le 20 ore settimanali, previste dal D. lgs. 1 / 12/97, n. 468, dovranno osservare l` orario ed icriteri di organizzazione del lavoro della struttura di assegnazione.

I suddetti lavoratori potranno fruire di permessi orari da recuperare secondo le modalita che sono stabilite dal Direttore dell` U.O. di appartenenza. Il limite massimo di ore fruibili, nell` arco dell` anno di utilizzo per ciascuna qualifica funzionale ammonta a 20.

 

FERIE LAVORATORI SUSSIDIATI A 20 h. SETTIMANALI

Il numero di ferie spettanti ai lavoratori sussidiati a 20 ore, nell` arco dell` anno, si desume dalla seguente tabella

 

Giornate lavorative settimanali

Giornate di ferie + R.C.

( settimana di 5 g. lavorative)

Giornate di ferie + R.C.

( settimana di 6 g. lavorative)

3

16 + 2 R.C.

15 + 2 R.C

4

21 + 3 R.C.

20 + 3 R.C.

5

26 + 4 R.C.

25 + 4 R.C

6

 

30 + 4 R.C.

 

 

MALATTIA ( art. 21 CCNL e art. 36 CCDL )

In caso di malattia il lavoratore deve comunicare tempestivamente l` assenza all` Ufficio Personale di riferimento, con lo

Invio della relativa certificazione sanitaria entro i due giorni successivi a quello d’inizio dell` assenza. In caso di reale impossibilita da parte del lavoratore a far pervenire tale certificazione nei termini suddetti, la stessa potrà essere prodotta al rientro della malattia.

Gli Uffici Personale provvederanno a richiedere le visite di controllo domiciliare alla competente ASL.

 

MATERNITA`

Fino a nuove disposizioni dell` INPS, nei periodi di astenzione obbligatoria per maternita ( artt. 4 e 5 ex legge 1204/71 e L. n. 903/77 e L.n. 125/91 ) le lavoratrici gia titolari di sussidio hanno diritto al trattamento previsto dalla L.n. 1204/71 che equivale ad una somma pari all` 80% del sussidio medesimo. Tale somma puo essere riconosciuta a condizione che le interessate abbiano dovuto sospendere lo svolgimento del LPU per maternita, coloro che non abbiano iniziato la attivita per maternita hanno diritto alla conservazione del posto.Per quanto riguarda l` integrazione prevista dall` art. 8, c. 2. DPR n. 468/97, si applicano le disposizioni del CCNL Regioni – Enti Locali.

 

 

PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ASSENZA AUTORIZZATE RETRIBUITE

Descrizione

Previsto

Note per i lavoratori a 20 h.

Partecipazione a concorsi o esami, limitatamente ai gg. di svolgimento delle prove [1]

si

 

Lutto per coniuge o parenti entro il II grado o affini di I grado ( max. fino a 3 gg. consecutivi per eventi )

si

Sono inclusi nel calcolo anche i gg. non lavorativi

Permesso per matrimonio ( 15 gg. )

si

Sono inclusi nel calcolo anche i gg. non lavorativi

Permessi per particolari motivi personali e familiari, compresa la nascita di figli ( max 3 gg. – ex art. 19 c. 2 e art. 35 CCDL )

si

 

Visita medica indifferibile [ 2 ]

si

Come disciplinato dal CCNL e circ.n.100

Donazione sangue ( n. 1 giorno ) [ 3 ]

si

 

Permessi per allattamento L. 1204/71 e art. 8, c.16 DL 466/97

si

Come disciplinato dal CCNL e

 circ. n. 100

Convocazione da parte di autorità giudiziaria

si

//

Tutela lavoratori Handicaps gravi L.104/92 ( max. fino 3 gg. – max. 4 agevolazioni previste )

si

//

Servizio militare

si

//

Richiamo temporaneo armi

si

no

 

 

[ 1 ] Gli Uffici Personale calcolano, sulla base del limite max previsto per i dipendenti, il numero dei giorni spettanti per anno solare di utilizzazione in relazione all` impegno lavorativo previsto per ciascuna qualifica funzionale di avviamento.

[ 2 ] La relativa certificazione prodotta a giustificazione dell` assenza deve contenere la dichiarazione da parte della struttura sanitaria o del medico specialista circa la indifferibilita della visita stessa.

[ 3 ] Deve intendersi il giorno del prelievo.

 

RAPPRESENTANZE SINDACALI NEI LUOGHI DI LAVORO

Le rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro sono quelle previste dall` art. 12 del CCNL 1994 – 97 Comparto Regioni Enti Locali.

La RSU e eletta per progetti LPU, secodo il rapporto consentito dagli accordi vigenti.

Le convocazioni da parte dell` Amministrazione avvengono nominativamente e generalmente fuori dall` orario di servizio. Qualora le convocazioni riguardino riunioni durante l` orario di lavoro, le relative presenze alla trattativa saranno equiparate al servizio reso, in quanto controllate direttamente dall` Amministrazione.

Nella fase transitoria tale norma si applica alle RSA di cui al predetto art.12 del CCNL Regioni Enti Locali.

 

ASSICURAZIONE

Stesso trattamento assicurativo dei lavoratori dipendente.

 

DEFINIZIONE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE

Si e stabilito di assegnare definitivamente i Lavoratori negli incarichi e nelle mansioniattualmente svolte, eventuali variazioni nell` incarico e nelle mansioni dovranno avere il consenso del Lavoratore.

 

ASSEMBLEE

I lavoratori hanno diritto di partecipare, durante l` orario di lavoro, ad assemblee sindacali in locali concordati con l` Amministrazione, nell` unita amministrativa in cui prestano la loro opera o in altra sede, senza oneri a carico dell` Ente, per 12 ore annue pro – capite senza decurtazione dalla retribuzione.

I lavoratori sussidiati a 20 ore hanno diritto annualmente al numero di max 7 ore retribuite di assemblea.