16.11.00 - delibere estratte dal verbale
n. 401
Deliberazione: 00/230-7. ANMA - Sciopero
magistrati dei TAR
(Seduta del 16.11.2000)
LA
COMMISSIONE
su proposta della Prof. Ballestrero, ha
assunto la seguente delibera:
PREMESSO
1. che l’ANMA ha proclamato uno sciopero dei
magistrati dei TAR per il periodo 2 novembre 2000 – 2 gennaio 2001;
2. che in data 27 ottobre 2000 la Commissione
ha indicato all’ANMA, ai sensi dell’art. 13, lett. d), l. n. 146/1990
come modificata dalla l. n. 83/2000, che la proclamata astensione dalle udienze
per due mesi è di durata abnorme, ribadendo così l’orientamento interpretativo
già espresso dalla Commissione medesima anche di recente (delibera n. 00/158);
3. che la stessa ANMA ha confermato la
proclamata astensione delle udienze per la durata originariamente prevista;
INVITA
l’ANMA ai sensi degli artt. 13, lett. d)
e 4. c. 4 ter, legge n. 146/1990 come modificata dalla l. n. 83/2000, a ridurre
significativamente la durata della astensione dalle udienze, garantendo in ogni
caso i provvedimenti cautelari ed urgenti, che costituiscono prestazioni
indispensabili ai sensi dell’art. 1, c. 2, l. n. 146/1990 come modificata dalla
l. n. 83/2000;
DISPONE
la trasmissione della presente delibera ai
Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro
per la Funzione Pubblica, all’ANMA.
Deliberazione: 00/231-9.1) Associazione
Italiana Armamento Fedarlinea – Cgil/Cisl/Uiltrasporti (pos. 8987)
(Seduta del 16.11.2000)
FATTO: valutazione dell’intesa del 1° agosto 2000 tra l’Associazione Italiana
dell’Armamento di Linea Fedarlinea e le Organizzazioni sindacali Filt-Cgil,
Fit-Cisl e Uiltrasporti, sulle procedure obbligatorie per il raffreddamento e
la conciliazione del conflitto e sulle regole per l’esercizio dello sciopero
nel settore del lavoro marittimo nel Gruppo Tirrenia, e dell’accordo, in pari
data, tra la Tirrenia di Navigazione S.p.A., assistita dalla Fedarlinea e le
Organizzazioni Sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti, sulle prestazioni
indispensabili della Società Tirrenia;
DELIBERAZIONE: valutazione d’idoneità dell’intesa e dell’accordo del
1° agosto 2000, ai sensi di cui in motivazione;
MOTIVAZIONE: riconosciuta idoneità dell’intesa e dell’accordo;
LA
COMMISSIONE
nel procedimento posizione n. 8987 (Associazione
Italiana dell’Armamento di Linea Fedarlinea e Organizzazioni sindacali
Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti), ha assunto all’unanimità, su proposta del
Prof. Cella, la seguente delibera:
PREMESSO
1- che l’Associazione Italiana dell’Armamento
di Linea Fedarlinea, con nota del 27 settembre 2000, prot.1219/FM, ha
comunicato alla Commissione l’avvenuta stipulazione, in data 1° agosto 2000, di
un’intesa tra la medesima e le Organizzazioni Sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl e
Uiltrasporti, sulle procedure obbligatorie per il raffreddamento e la
conciliazione del conflitto e sulle regole per l’esercizio dello sciopero nel
settore del lavoro marittimo nel Gruppo Tirrenia, e di un accordo, in pari
data, tra la Tirrenia di Navigazione S.p.A., assistita dalla Fedarlinea e le
Organizzazioni Sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti, sulle prestazioni
indispensabili della Società Tirrenia;
2- che la Commissione, conformemente a quanto
stabilito dall’art. 13, comma1, lettera a) della legge n. 146/90 e successive
modificazioni ed integrazioni ha richiesto, con nota del 6 ottobre 2000, prot.
6153, alle organizzazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute ai fini
dell’elenco di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281, di esprimere, entro venti
giorni, il loro parere sull’intesa e sull’accordo del 1° giugno 2000;
3- che a tale richiesta hanno risposto, nel
termine fissato dalla Commissione, solo l’Unione Nazionale Consumatori, con
nota del 10 ottobre 2000, e l’Associazione per la Difesa e l’Orientamento dei
Consumatori, con nota del 20 ottobre 2000, prot. 102/2000/CT/tb, esprimendo
parere favorevole;
CONSIDERATO
1- che l’intesa del 1° agosto 2000, citato in
premessa, soddisfa, in generale, le esigenze di cui alla legge 12 giugno 1990,
n. 146, come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83;
2- che, in ordine alla mancata previsione, in
detta intesa, della durata massima dello sciopero, la Commissione si riserva di
valutare, nei singoli casi concreti, eventuali abnormità della durata
dell’astensione collettiva dal lavoro;
3- che i servizi minimi essenziali
dell’accordo del 1° agosto 2000 risultano idonei a garantire il contemperamento
dell’esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della
persona costituzionalmente tutelati di cui all’art. 1, comma 2, della legge n.
146/90, come modificata ed integrata dalla legge n. 83 del 2000;
4- che, in particolare, la deroga, ammessa
dal comma 1° dell’art. 13, lettera a), della legge n. 146/90, come modificata
ed integrata dalla legge n. 83 del 2000, al principio di limitazione delle
prestazioni indispensabili in ragione del 50 per cento delle prestazioni
normalmente erogate e di un terzo del personale normalmente utilizzato per la
piena erogazione del servizio, di cui al medesimo comma, trova giustificazione
in considerazione della particolarità del servizio di linea fornito e della
necessità del rispetto delle tabelle d’armamento delle navi e delle connesse
esigenze di salvaguardia della sicurezza del personale di navigante e dei
passeggeri;
GIUDICA
IDONEA
l’intesa del 1° agosto 2000 tra
l’Associazione Italiana dell’Armamento di Linea Fedarlinea e le Organizzazioni
sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti, sulle procedure obbligatorie per
il raffreddamento e la conciliazione del conflitto e sulle regole per
l’esercizio dello sciopero nel settore del lavoro marittimo nel Gruppo
Tirrenia, e l’accordo, in pari data, tra la Tirrenia di Navigazione S.p.A.,
assistita dalla Fedarlinea e le Organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl e
Uiltrasporti, sulle prestazioni indispensabili della Società Tirrenia;
DISPONE
la trasmissione della seguente delibera ai
Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro
dei Trasporti e della Navigazione, all’Associazione Italiana dell’Armamento di
Linea Fedarlinea, alla Società Tirrenia di Navigazione S.p.A. ed alle
Organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti.
Deliberazione: 00/232-8.8) Lavoratori
Socialmente Utili
(Seduta del 16.11.2000)
FATTO: sciopero lavoratori socialmente utili;
DELIBERAZIONE: assoggettamento dei lavoratori socialmente utili
alla disciplina di cui alla legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n.
83/2000;
MOTIVAZIONE: i lavoratori socialmente utili che svolgono le
prestazioni indispensabili di cui alla legge n. 146/1990, sono assoggettati
alla disciplina della legge medesima.
LA
COMMISSIONE
udita la proposta del Prof. Pinelli, ha
adottato all’unanimità la seguente delibera.
PREMESSO
CONSIDERATO
RITIENE
che ai lavoratori socialmente utili, di cui
all’articolo 1 del d.lgs. n. 468/1997, impiegati nei servizi pubblici
essenziali previsti dalla legge n. 146/1990, sono applicabili le norme di cui
alla predetta legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, nonché
le norme contenute nei rispettivi CCNL di settore;
DISPONE
la trasmissione della presente delibera ai
Presidenti delle Camere al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro
per la Funzione Pubblica, al Ministro dell’Interno, al Ministro del Lavoro, al
Ministro dei Trasporti e della Navigazione ed alle segreterie nazionali delle
Organizzazioni sindacali interessate.