DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE: ISTRUZIONI PER L’USO
DECRETO LEGISLATIVO 28/02/2000 n.
81:
“Integrazione e modifiche della disciplina dei lavori socialmente
utili in attuazione della delega conferita dall’articolo 45, comma 2, della
legge 17 maggio 1999, n. 144”.
COSA DEVE FARE
IL LAVORATORE
Art. 2. (Definizione dei soggetti
utilizzati)
1.
Le disposizioni del presente decreto si applicano, salvo quanto previsto
dall’articolo 10, comma 1, ai soggetti impegnati in progetti di lavori
socialmente utili e che abbiano effettivamente maturato dodici mesi di
permanenza in tali attività nel periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre
1999.
2.Non
rientrano tra i soggetti di cui al comma 1:
a) i soggetti in possesso, alla data del 31 dicembre 1999, dei
requisiti richiesti per fruire dei contributi previsti dall’articolo 12, comma
5, lettera a), del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive
modificazioni;
b) i soggetti fruitori del trattamento di cui all’articolo 7,
commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni;
c) i soggetti che abbiano conseguito, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, la ricollocazione lavorativa ai sensi
dell’articolo 12 del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive
modificazioni, e del decreto interministeriale del 21 maggio 1998, pubblicato
nella Gazzetta ufficiale del 19 luglio 1998, n. 141;
d) i soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, siano stati dichiarati decaduti o cancellati ai sensi dell’articolo 9
del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni;
e) i soggetti avviati sulla base di progetti finanziati dagli
enti di cui all’articolo 11, comma 4, del citato decreto legislativo n. 468 del
1997, e successive modificazioni;
f) i soggetti che non abbiano prodotto la dichiarazione di cui
al comma 3.
3.
I soggetti di cui al comma 1, per
continuare ad essere utilizzati in attività socialmente utili, devono produrre
una dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive
modificazioni, all’ente utilizzatore attestante l’indicazione dei progetti di
lavori socialmente utili o di pubblica utilità in cui sono stati impegnati,
dell’ente attuatore responsabile del relativo progetto, nonché dei periodi
di effettivo impegno in ciascun progetto, qualora promossi da enti diversi
dall’attuale ente utilizzatore.
COSA DEVE FARE
L’ENTE
Art. 5 (Procedure di decisione,
di comunicazione, di trasformazione)
1.
Al fine di proseguire le attività, secondo le modalità di cui all’articolo 4,
gli organi competenti degli enti utilizzatori, preso atto delle dichiarazioni
rese dai soggetti impegnati ai sensi dell’articolo 2, comma 3, deliberano:
a) l’elenco nominativo dei soggetti impegnati;
b) le attività espletate dall’ente utilizzatore nell’ambito di
quelle indicate nell’articolo 3;
c) le eventuali qualifiche professionali di ciascun soggetto e
l’attività da svolgere;
d) la località e la sede di svolgimento delle attività;
e) la durata dell’attività così come disciplinata dall’articolo
4 del presente decreto;
f) le modalità organizzative delle attività;
g) l’eventuale quantità di ore aggiuntive e il corrispettivo
ammontare del trattamento economico;
h) le forme assicurative attivate;
i) il nome del dirigente responsabile della gestione della
disciplina delle attività svolte dai
soggetti di cui alla lettera a) del presente comma;
j) l’indicazione espressa dello sbocco occupazionale nelle
forme previste agli articoli 6 e 7;
k) l’impegno alla comunicazione delle variazioni relative
all’elenco dei soggetti di cui alla lettera a) del presente comma.
2.
La delibera di cui al comma 1 deve
essere resa esecutiva dall’ente utilizzatore entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo e copia della stessa deve
essere inviata, entro il predetto
termine, al Servizio per l’impiego, alla Direzione provinciale del
lavoro e all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)
territorialmente competenti, ed agli altri organismi competenti ai sensi del
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
469.