DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE: ISTRUZIONI PER L’USO

DECRETO LEGISLATIVO 28/02/2000 n. 81:

 “Integrazione e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili in attuazione della delega conferita dall’articolo 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144”.

 

COSA DEVE FARE IL LAVORATORE


Art. 2. (Definizione dei soggetti utilizzati)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano, salvo quanto previsto dall’articolo 10, comma 1, ai soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili e che abbiano effettivamente maturato dodici mesi di permanenza in tali attività nel periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999.

 

2.Non rientrano tra i soggetti di cui al comma 1:

a)   i soggetti in possesso, alla data del 31 dicembre 1999, dei requisiti richiesti per fruire dei contributi previsti dall’articolo 12, comma 5, lettera a), del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni;

b)   i soggetti fruitori del trattamento di cui all’articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni;

c)   i soggetti che abbiano conseguito, alla data di entrata in vigore del presente decreto, la ricollocazione lavorativa ai sensi dell’articolo 12 del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni, e del decreto interministeriale del 21 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 19 luglio 1998, n. 141;

d)   i soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano stati dichiarati decaduti o cancellati ai sensi dell’articolo 9 del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni;

e)   i soggetti avviati sulla base di progetti finanziati dagli enti di cui all’articolo 11, comma 4, del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni;

f)     i soggetti che non abbiano prodotto la dichiarazione di cui al comma 3.

 

3. I soggetti di cui al comma 1, per continuare ad essere utilizzati in attività socialmente utili, devono produrre una dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, all’ente utilizzatore attestante l’indicazione dei progetti di lavori socialmente utili o di pubblica utilità in cui sono stati impegnati, dell’ente attuatore responsabile del relativo progetto, nonché dei periodi di effettivo impegno in ciascun progetto, qualora promossi da enti diversi dall’attuale ente utilizzatore.


 

COSA DEVE FARE L’ENTE


Art. 5 (Procedure di decisione, di comunicazione, di trasformazione)

1. Al fine di proseguire le attività, secondo le modalità di cui all’articolo 4, gli organi competenti degli enti utilizzatori, preso atto delle dichiarazioni rese dai soggetti impegnati ai sensi dell’articolo 2, comma 3, deliberano:

a)   l’elenco nominativo dei soggetti impegnati;

b)   le attività espletate dall’ente utilizzatore nell’ambito di quelle indicate nell’articolo 3;

c)   le eventuali qualifiche professionali di ciascun soggetto e l’attività da svolgere;

d)   la località e la sede di svolgimento delle attività;

e)   la durata dell’attività così come disciplinata dall’articolo 4 del presente decreto;

f)     le modalità organizzative delle attività;

g)   l’eventuale quantità di ore aggiuntive e il corrispettivo ammontare del trattamento economico;

h)   le forme assicurative attivate;

i)      il nome del dirigente responsabile della gestione della disciplina delle attività svolte  dai soggetti di cui alla lettera a) del presente comma;

j)      l’indicazione espressa dello sbocco occupazionale nelle forme previste agli articoli 6 e 7;

k)    l’impegno alla comunicazione delle variazioni relative all’elenco dei soggetti di cui alla lettera a) del presente comma.

2. La delibera di cui al comma 1 deve essere resa esecutiva dall’ente utilizzatore entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo e copia della stessa deve essere inviata, entro il predetto  termine, al Servizio per l’impiego, alla Direzione provinciale del lavoro e all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) territorialmente competenti, ed agli altri organismi competenti ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.  469.