LAVORI SOCIALMENTE UTILI

DELIBERA GIUNTA REGIONALE N. 1799 DEL 1° AGOSTO 2000

OGGETTO: L.R. 25.07.96 n. 29, Capo IV. Interventi quadro di promozione e sostegno agli Enti Utilizzatori di Lavoratori Socialmente Utili che hanno avuto in attività, al 30.04.2000, lavoratori che non possono percepire l'assegno di utilizzo previsto dal decreto legislativo 28 febbraio 2000 n. 81. Modalità di approvazione e di finanziamento dei progetti. Capitoli 24129 e 24130. Esercizio Finanziario 2000. Deliberazione di concerto.

SU PROPOSTA dell’Assessore alla Scuola, Formazione e Politiche per il Lavoro di concerto con l'Assessore alle Risorse e Sistemi;

VISTO il D.Lgs.468/97;

VISTO il D.Lgs.81/2000;

VISTA la L.R. 25.07.96 n. 29 "Disposizioni regionali a sostegno dell’occupazione", che al Capo IV, artt.13 e 14, disciplina gli interventi finanziari della Regione a favore dei progetti di L.S.U.;

VISTO il D.Lgs.469/97 che con l'art.2, comma 2, lettera f), conferisce alle regioni le funzioni ed i compiti in materia di indirizzo, programmazione e verifica dei lavori socialmente utili ai sensi della vigente normativa in materia;

VISTA la DCR n.439/98 che determina le modalità attuative delle disposizioni di cui al Capo IV della L.R. . 25.07.96 n. 29;

VISTA la L.R. n° 6/99, art. 19;

PRESO ATTO che circa mille (1.000) lavoratori utilizzati in progetti di LSU/LPU alla

data del 30/04/2000 non possono più percepire, a decorrere dalla data del 01/05/2000, l'assegno di utilizzo erogato dall'INPS, perché non rientranti tra i soggetti destinatari previsti dall'art. 2 del D.L.gs. 81/2000;

RILEVATO che per far fronte all'erogazione degli assegni di utilizzo dovuti ai circa 1.000 lavoratori da utilizzare nei nuovi progetti occorre la somma di lire 3.600.000.000;

CONSIDERATO che numerosi Enti Gestori di progetti LSU/LPU hanno fatto pervenire all'Assessorato Politiche del Lavoro ed all'Agenzia Lazio Lavoro richieste di intervento e di sostegno in favore dei citati lavoratori esclusi dall'assegno di utilizzo previsto per analoghe attività dal D.Lgs.81 del 28 febbraio 2000;

PRESO ATTO che il Ministero del Lavoro con circolare n.187/SDGI/DO del 2000, stabilisce gli indirizzi interpretativi della disciplina dei Lavori Socialmente Utili e del D.Lgs.81 del 28 febbraio 2000, e prevede che i soggetti esclusi dai progetti a carico del fondo per l'occupazione di cui alla L.R.236/93 possono continuare ad essere utilizzati in attività socialmente utili, , in attesa degli interventi normativi regionali in materia;

RILEVATA l'opportunità di consentire agli Enti gestori , di cui ai punti precedenti, di garantire l'erogazione di servizi mediante l'individuazione di attività socialmente utili da realizzare con l'ausilio delle unità lavorative in argomento per un periodo fino al 31.10.2000 con l'assunzione dell'intero onere a carico della Regione in attesa di un intervento normativo regionale;

RITENUTO opportuno che gli Enti di cui al punto precedente per poter ottenere il sostegno regionale debbano presentare apposita deliberazione di giunta con cui approvano un nuovo progetto LSU, riferito ad attività ed esigenze effettive ed urgenti riconosciute tali dalla Regione e che l'Ente gestore del progetto di LSU si deve impegnare ad individuare i possibili sbocchi occupazionali per i lavoratori utilizzati ovvero, qualora ciò fosse impossibile, a renderne consapevoli i destinatari del progetto con il duplice obiettivo di promuovere nuova occupazione ovvero di offrire un'ulteriore opportunità di esperienza di lavoro che possa essere utilizzata individualmente in fase successiva;

RILEVATO che la Deliberazione del Consiglio Regionale n.439/98, con la quale sono state determinate le modalità attuative delle disposizioni di cui al Capo IV della L.R. 25.07.96 n. 29, al punto 2.1. prevede la possibilità di predisporre progetti formulati con la Regione connessi a crisi locali ;

RILEVATO altresì che la stessa Delibera del Consiglio Regionale n.439/98 al punto 6.1. prevede i casi di assunzione dell'intero onere dei progetti di LSU e, rispetto ai progetti di cui al punto 2.1., della Delibera medesima, stabilisce che il contributo regionale consiste in una quota rapportata al numero di lavoratori direttamente utilizzati se i progetti medesimi sono promossi e formulati con altri soggetti;

CONSIDERATO che con l'entrata in vigore del D.Lgs.81/2000 al disoccupato utilizzato compete un importo mensile di £. 850.000 mensili, su cui gravano gli oneri previdenziali ed assicurativi per ulteriori £ 47.000, per un impegno orario settimanale di 20 ore;

CONSIDERATO che il costo mensile necessario per l'utilizzo di una unità è pertanto pari a lire 897.000 circa;

RILEVATO che per il personale utilizzato in tali progetti non si prefigura in alcun modo l’instaurarsi di alcun tipo di rapporto di lavoro;

CONSIDERATO che la Regione assume a suo carico le somme dovute per l'assegno di utilizzo ex D.Lgs.81/2000 mentre sono a carico dell'Ente gestore del progetto quelle necessarie a coprire le assicurazioni INAIL ed R.C.T. previste dalla legge;

VISTA la legge 15.05.97 n. 127, art.17, commi 31 e 32;

all’unanimità

DELIBERA

La presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi della legge 15.05.97 n. 127, art. 17, commi 31 e 32.