LAVORI SOCIALMENTE UTILI

SOSTEGNO DELLA REGIONE ALLA PROSECUZIONE DEI PROGETTI DAL 1° NOVEMBRE 2000 AL 30 APRILE 2001

DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE N.2172 DEL 24/10/2000

OGGETTO: D.Lgs.28 febbraio 2000, n.81. Recepimento delle disposizioni di cui alle Convenzioni tra Ministero del Lavoro e Regione Lazio, ai sensi del comma 6 dell'art.45 della L. 144/96, e determinazione dei criteri per la loro attuazione al fine di sostenere la prosecuzione delle attività socialmente utili collegate alla realizzazione, da parte degli Enti Gestori, dell'occupazione stabile dei lavoratori utilizzati.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell’Assessore alla Scuola, Formazione e Politiche per il Lavoro;

VISTA la L.R. n. 6/99, art.19;

VISTO il D.Lgs.1 dicembre 1997, n.468;

VISTO il D.Lgs.23 dicembre 1997,n.469 che con l'art.2, comma 2, lettera f), conferisce alle regioni le funzioni ed i compiti in materia di indirizzo, programmazione e verifica dei lavori socialmente utili ( LSU )ai sensi della vigente normativa in materia;

VISTA la L. 17 maggio 1999, n.144 che al comma 6 dell'art.45 ha previsto la possibilità di prorogare i progetti di LSU al 31 dicembre 1999 in attesa dell'attuazione della riforma degli incentivi all'occupazione e degli ammortizzatori sociali;

VISTO che l'art.1 del D.Lgs.81/2000 ha previsto per gli Enti utilizzatori, che alla data del 31 dicembre 1999 avevano in corso attività progettuali con oneri a carico del fondo per l'Occupazione, la possibilità di proseguire dette attività ;

VISTO che l'art.4, comma 2, dello stesso D.Lgs.81/2000 prevede che la durata della prestazione in attività socialmente utili, a decorrere dal 1 maggio 2000 non può essere superiore a sei mesi, rinnovabile per un ulteriore periodo di sei mesi e che, in caso di rinnovo e limitatamente a detto periodo, il 50% dell'ammontare dell'assegno di utilizzo è a carico del Fondo nazionale per l'Occupazione, di cui alla L.236/93, ed il restante 50% è a carico dell'Ente utilizzatore;

VISTO che ai sensi dell'art.5 del D.Lgs.81/2000 la prosecuzione delle attività al 31 ottobre 2000 è stata concessa automaticamente agli Enti Gestori che hanno indicato espressamente lo sbocco occupazionale;

PRESO ATTO della Convezione stipulata tra Ministero del Lavoro e Regione Lazio il 23 marzo 2000 con la quale venivano definite le misure di stabilizzazione occupazionale dei soggetti utilizzati in progetti di LSU per l'anno 1999 e che a tal fine sono state messe a disposizione della Regione lire 9.600.000.000 per politiche attive del lavoro rivolte prioritariamente all'occupazione stabile dei soggetti medesimi;

CONSIDERATO che è in corso la stipula di una nuova Convenzione tra Ministero del Lavoro e Regione Lazio per la stabilizzazione dei lavoratori utilizzati in attività socialmente utili;

VISTA la DGR n.1799 del 01/08/2000 con la quale venivano approvati interventi quadro di promozione e sostegno agli Enti utilizzatori di LSU in servizio al 30 aprile 2000 che non risultavano in possesso dei requisiti di cui al comma 1, dell'art.2, del D.Lgs.81/2000;

VISTO altresì che il comma 1, dell'art.8, del D.Lgs.81/2000 prevede che le risorse di cui alle già citate Convenzioni tra il Ministero del Lavoro e le Regioni interessate possono essere impiegate per assegni e sussidi a carico del Fondo nazionale dell'Occupazione, per lo svolgimento di misure di politiche attive per l'impiego finalizzate prioritariamente alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili;

VISTO inoltre che il comma 2, dell'art.8, dello stesso D.Lgs.81/2000 prevede che gli Enti utilizzatori interessati da situazioni straordinarie tali da non poter garantire un programma definitivo di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili nell'ambito di quanto previsto dalle citate Convenzioni possono definire accordi che prevedano misure particolari con oneri a carico di tutti i sottoscrittori e che gli Enti utilizzatori potranno accedere a questa procedura a condizione di aver già deliberato i piani di stabilizzazione occupazionale;

TENUTI PRESENTI i monitoraggi realizzati dall'Agenzia Lazio Lavoro e dalla società ITALIA LAVORO s.p.a. relativi alle stabilizzazioni occupazionali già realizzate, alle potenzialità occupazionali che potranno realizzarsi, alle professionalità possedute dai soggetti utilizzati nei progetti di lavori socialmente utili;

VISTA la L.r.25 luglio 1996 n. 29 ,che agli articoli 13 e 14 del Capo IV, disciplina gli interventi finanziari della Regione a favore dei progetti di L.S.U.;

PRESO ATTO che le più volte citate Convenzioni tra Ministero del Lavoro e Regioni interessate prevedono, al fine di stabilizzare l'occupazione dei lavoratori socialmente utili, alcune specifiche misure di stabilizzazione e azioni di politiche attive del lavoro;

PRESO ATTO altresì che le Convenzioni stesse prevedono controlli e monitoraggi da realizzare con l'ausilio della società ITALIA LAVORO s.p.a.;

CONSIDERATO che presso gli Uffici del Dipartimento Scuola, Formazione e Politiche del Lavoro sono già pervenute, da parte degli Enti gestori dei progetti di LSU, numerose richieste di sostegno per le stabilizzazioni occupazionali ed il prosieguo delle attività socialmente utili e si prevede che altrettante perverranno alla data di scadenza fissata al 31/10/2000;

RAVVISATA la necessità di sostenere un urgente processo di stabilizzazione dei Lavoratori Socialmente Utili nel Lazio che, fatte salve ulteriori verifiche e/o monitoraggi, risulterebbero essere 6.000 circa sulla base dei dati forniti dal Ministero del Lavoro, dedotti circa 1.500 ultra cinquantenni che resterebbero a carico del Ministero stesso ed i Lavoratori Socialmente Utili di cui ai progetti interregionali dei Ministeri;

PRESO ATTO del parere largamente favorevole della Commissione Regionale di Concertazione e del Comitato Istituzionale, istituiti ai sensi della LR 38/98;

VISTA la L. 15.05.97 n. 127, art.17, commi 31 e 32.

All'unanimità

D E L I B E R A

1. di favorire la stabilizzazione dei lavoratori utilizzati nei progetti socialmente utili dal 1° novembre 2000 al 30 aprile 2001 attraverso la realizzazione dei seguenti percorsi occupazionali:

a) esternalizzazione di opere e servizi, in tutte le forme previste, da parte dei soggetti promotori dei progetti di lavori socialmente utili, di seguito denominati enti utilizzatori, con particolare riferimento:

-          alla raccolta differenziata, alla gestione di discariche ed impianti di trattamento di rifiuti solidi urbani ed industriali;

-           alla bonifica di aree industriali dismesse;

-          - al miglioramento della rete idrica e alla tutela degli assetti idrogeologici;

-          - al recupero, conservazione e riqualificazione di aree urbane,

-          - alla cultura;

-          - ai servizi scolastici, ove di competenza dell’ente utilizzatore ;

-          - ai servizi alla persona;

-          - ai servizi tecnici integrati della Pubblica Amministrazione;

-          - alla sicurezza degli edifici pubblici e privati e di lavoro di cui al D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626;

-          - ai trasporti e logistica connessa;

-          - alle commesse per infrastrutture e servizi pubblici.

b) realizzazione di iniziative occupazionali, anche attraverso processi formativi, di orientamento e di ricollocazione, eventualmente integrate con quelle previste dai patti territoriali e dai contratti d’area, finalizzate all’instaurazione di rapporti di lavoro dipendente a tempo pieno o parziale indeterminato, alla creazione di lavoro autonomo, anche in forma associata, ed alla stipulazione di contratti di collaborazione coordinata e continuativa e di apprendistato.

c) applicazione delle riserve obbligatorie a favore dei lavoratori socialmente utili per le assunzioni presso gli enti pubblici ai sensi della vigente normativa, nonché dell’eventuale riserva per le assunzioni degli stessi lavoratori presso le imprese commissionarie di lavori pubblici, ai sensi del combinato disposto dell’ articolo 8 del decreto ministeriale 21 maggio 1998 e dell’articolo 6, comma 4, del D.Lgs. 81/2000;

2. il sostegno agli enti utilizzatori che:

a) presentino la documentazione comprovante l'attivazione di piani di stabilizzazione occupazionale attraverso i quali si realizzi l'occupazione stabile di una quota pari o superiore all’80 per cento dei lavoratori impegnati nei progetti di LSU entro il 30/04/2001;

b) presentino la documentazione comprovante l’attivazione di piani di stabilizzazione occupazionale attraverso i quali si realizzi l’occupazione stabile di una quota pari o superiore al 40 per cento dei lavoratori impegnati nei progetti di LSU entro il 30/04/2001;

c) presentino la documentazione comprovante l’attivazione di piani di stabilizzazione occupazionale attraverso i quali si realizzi l’occupazione stabile di una quota inferiore al 40 per cento dei lavoratori impegnati nei progetti di LSU entro il 30/04/2001;

d) presentino documentazione comprovante l'impossibilità di attivare piani definitivi di stabilizzazione occupazionale, in quanto interessati da "situazioni straordinarie" (ex art. 8, comma 2, D.Lgs.81/2000) da definire in sede di convenzione tra Ministero del Lavoro e Regione Lazio;

e) pur avendo già provveduto ad una parziale stabilizzazione occupazionale, entro il 31/10/2000, in attuazione del piano d'impresa, hanno in utilizzazione ulteriori lavoratori socialmente utili;

3. l’individuazione, nel rispetto della normativa comunitaria, delle seguenti misure:

- nell’ipotesi di cui al precedente punto 2.a):

·         la copertura del 100 per cento dell’importo dell’assegno di utilizzo a carico dell’ente utilizzatore;

·         la corresponsione, a favore del soggetto che realizzi la stabilizzazione occupazionale, di un "premio" pari a 18 milioni di lire per ogni lavoratore stabilizzato;

·         la corresponsione, a favore del soggetto che realizzi la stabilizzazione occupazionale, di un "premio" pari a 24 milioni di lire per ogni lavoratore stabilizzato in caso di "straordinarietà" di cui al precedente punto 2 d);

- nell’ipotesi di cui al precedente punto 2.b):

·         la copertura del 100 per cento dell’importo dell’assegno di utilizzo a carico dell’ente utilizzatore;

·         la corresponsione, a favore del soggetto che realizzi la stabilizzazione occupazionale, di un "premio" pari a 16 milioni di lire per ogni lavoratore stabilizzato;

·         la corresponsione, a favore del soggetto che realizzi la stabilizzazione occupazionale, di un "premio" pari a 22 milioni di lire per ogni lavoratore stabilizzato in caso di "straordinarietà" di cui al precedente punto 2 d);

- nell’ipotesi di cui al precedente punto 2 c):

·         la copertura dell’100 per cento dell’importo dell’assegno di utilizzo a carico dell’ente utilizzatore;

·         la corresponsione, a favore del soggetto che realizzi la stabilizzazione occupazionale, di un "premio" pari a 12 milioni di lire per ogni lavoratore stabilizzato;

·         la corresponsione, a favore del soggetto che realizzi la stabilizzazione occupazionale, di un "premio" pari a 18 milioni di lire per ogni lavoratore stabilizzato in caso di "straordinarietà" di cui al precedente punto 2 d);

- per gli enti utilizzatori di cui al precedente punto 2, lettere d) ed e) :

·         la copertura del 100 per cento dell’importo dell’assegno di utilizzo a carico dell’ente utilizzatore;

4. nel caso di instaurazione di rapporto di lavoro dipendente a tempo parziale ed indeterminato, inferiore a 30 ore settimanali, i "premi di stabilizzazione" di cui al punto 3, vengono corrisposti secondo quanto previsto dall’articolo 7, comma 2, del D. Lgs.81/2000;

5. l’impegno a favore dei lavoratori socialmente utili esclusi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del D.lgs.81/2000, e non reinseriti a carico del Fondo Nazionale per l'Occupazione:

a) a corrispondere al soggetto che realizzi l’occupazione degli stessi, un "premio " di 24 milioni di lire o di 18 milioni di lire per ogni soggetto stabilizzato a seconda che si versi o meno nell’ipotesi di "straordinarietà";

b) a coprire, fino alla data del 30 aprile 2001, il 100 per cento dell’importo dell’assegno di utilizzo a carico dell’ente utilizzatore ;

6. l’attuazione del monitoraggio, con il supporto della società Italia Lavoro s.p.a, delle carenze delle piante organiche, degli appalti di infrastrutture di commesse pubbliche, delle professionalità possedute e delle mansioni svolte dai lavoratori utilizzati nei progetti di LSU, così da consentire una più efficace gestione del mercato del lavoro ai fini dello sbocco occupazionale degli stessi con particolare riferimento alle possibilità di assunzione presso gli enti pubblici;

7. l’attuazione del monitoraggio, da parte dell’Agenzia Lazio Lavoro, in ordine all’attivazione dei piani di stabilizzazione occupazionale;

8. l’utilizzo per l'attuazione della presente deliberazione:

·         delle disponibilità di cassa di cui ai capitoli 24129 e 24130 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2000 (ex lege regionale 29/96);

·         degli importi di cui alle deliberazioni di impegno della Giunta regionale nn.7328 e 7338 del 15/12/1998 ;

·         dell’importo di cui alla Convenzione per l'anno 1999 stipulata con il Ministero del Lavoro in data 23 marzo 2000 ;

·         gli importi di cui alla Convenzione per l'anno 2000 in corso di stipulazione con il Ministero del Lavoro, relativi rispettivamente alle risorse risparmiate dal Fondo per l'Occupazione nel corso dell'anno 2000 e relativi alle risorse aggiuntive derivanti dalle stabilizzazioni occupazionali realizzate entro il 2001;

9. l’onere per gli enti utilizzatori di inviare la documentazione relativa al punto 2 all'Agenzia Lazio Lavoro, all'Ufficio territoriale dell'INPS competente per territorio, al Centro per l'Impiego competente per territorio;

10. la richiesta al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del riconoscimento della straordinarietà (ex art.8, comma 2, D.Lgs.81/2000), per quegli enti utilizzatori che non possono garantire un programma definitivo di stabilizzazione dei soggetti utilizzati;

11. di valutare la possibilità di adottare successivi provvedimenti per un riordino organico della materia di LSU;

12. il rinvio a successive determinazioni dirigenziali per la definizione della documentazione di cui al precedente punto 2 e delle modalità di erogazione delle misure previste dalla presente deliberazione;

13. di pubblicare sul BURL la presente deliberazione.

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell’articolo.17 commi 31 e 32 della L.127/1997..

 

ATTENZIONE

LA DELIBERA DELL'ENTE UTILIZZATORE DEVE ESSERE APPROVATA AI SENSI DELL'ART.5 DEL D.LGS. 81/2000.

A CHI VA INVIATA LA DELIBERAZIONE DELL'ENTE UTILIZZATORE

All'Agenzia Lazio Lavoro;

Alla Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio;

Alla sede INPS competente per territorio;

Al Centro per l'Impiego competente per territorio.