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PROGETTO PER IL COORDINAMENTO
DELLE ATTIVITA’ RIGUARDANTI
I LAVORI SOCIALMENTE UTILI
DIREZIONE CENTRALE
FINANZA, CONTABILITA’ E BILANCIO
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Ai
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Dirigenti centrali e periferici
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Ai
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Direttori delle Agenzie
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Ai
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Coordinatori generali, centrali e
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Roma,
9 novembre 2000
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periferici dei Rami professionali
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Al
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Coordinatore generale Medico legale e
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Dirigenti Medici
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Circolare
n. 183
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e, per conoscenza,
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Al
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Presidente
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Ai
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Consiglieri di Amministrazione
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Al
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Presidente e ai Membri del Consiglio
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di Indirizzo e Vigilanza
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Al
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Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci
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Al
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Magistrato della Corte dei Conti delegato
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all’esercizio del controllo
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Ai
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Presidenti dei Comitati amministratori
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di fondi, gestioni e casse
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Al
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Presidente della Commissione centrale
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per l'accertamento e la riscossione
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dei contributi agricoli unificati
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Ai
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Presidenti dei Comitati regionali
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Ai
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Presidenti dei Comitati provinciali
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OGGETTO:
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Disciplina delle attività
socialmente utili di cui al decreto legislativo n. 81/2000. Delibere di
rinnovo delle attività per il periodo 1.11.2000/30.4.2001.
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SOMMARIO:
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Istruzioni relative al rinnovo, da
parte degli Enti utilizzatori, delle attività socialmente utili per il
periodo 1.11.2000/30.4.2001.
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Con circolare n. 106 del 2 giugno 2000
sono state fornite le istruzioni applicative riguardanti le disposizioni
concernenti i lavori socialmente utili contenute nel decreto legislativo n.
81/2000 e con circolare n. 153 del 5 settembre 2000 sono stati forniti
chiarimenti in merito ad alcuni aspetti della nuova disciplina, sulla base
delle precisazioni fornite al riguardo da parte del Ministero del Lavoro e
della Previdenza Sociale, cui hanno fatto seguito ulteriori precisazioni
fornite con messaggi n. 2000/0005/000900 del 12 settembre e n.
2000/0011/000002 del 16 ottobre.
Con la presente circolare si forniscono
le istruzioni riguardanti la possibilità, per gli Enti utilizzatori, di
deliberare il rinnovo delle attività socialmente utili per il periodo
1.11.2000/30.4.2001 sulla base di quanto previsto dall’articolo 4 del
citato decreto e di quanto specificamente precisato dal predetto Ministero
con nota del 18.10.2000.
L’articolo 4, comma 2, del decreto
legislativo n. 81/2000 ha fissato in sei mesi la durata della prestazione
in attività socialmente utili a decorrere dal 1° maggio 2000 e ha previsto
la possibilità di un rinnovo per un ulteriore periodo di sei mesi.
Gli Enti utilizzatori che a seguito
dell’entrata in vigore del decreto stesso hanno adottato la delibera di cui
all’articolo 5 per la prosecuzione delle attività fino al 31.10.2000, con
diritto da parte dei lavoratori interessati al pagamento dell’assegno a
totale carico del Fondo per l’occupazione, possono quindi rinnovare le
attività stesse a partire dall’1.11.2000 e per un periodo massimo di sei
mesi. A tal fine, ciascun Ente dovrà adottare una nuova delibera indicando
i nominativi dei lavoratori che continueranno ad essere utilizzati nel
periodo di rinnovo.
Le delibere di rinnovo delle attività
dovranno essere inviate ai Servizi per l’Impiego, alle Direzioni
Provinciali del Lavoro e alle Sedi INPS competenti per territorio, nonché
ai competenti organismi regionali.
In base a quanto stabilito dallo stesso
articolo 4, comma 2, l’assegno di utilizzo per prestazioni in attività
socialmente utili da corrispondere agli interessati per il periodo di
rinnovo è per il 50% a carico del Fondo per l’occupazione e per il 50% a
carico dell’Ente utilizzatore.
Secondo quanto precisato dal Ministero
del Lavoro l’assegno in parola dovrà essere corrisposto dall’INPS nell’intero
suo ammontare, che è attualmente pari a lire 860.710 mensili, a condizione
però che l’Ente utilizzatore abbia adottato la delibera di rinnovo delle
attività ed abbia preventivamente accreditato all’Istituto, per il
mese cui si riferisce il pagamento, l’importo pari alla metà dell’assegno
(lire 430.355 per i mesi di novembre e dicembre 2000) per ogni lavoratore
interessato dalla delibera stessa. Ciò in quanto l’Istituto, per legge, può
effettuare i pagamenti in parola soltanto dopo la precostituzione della
necessaria provvista.
Si precisa che i versamenti all’INPS
delle somme dovute dagli Enti per la copertura del 50% dell’assegno ASU da
corrispondere ai lavoratori utilizzati dovranno essere effettuati a livello
locale entro il giorno 5 del mese di svolgimento delle attività per le
quali spetta l’assegno stesso.
Circa l’individuazione della Sede presso
la quale dovranno essere precostituiti i fondi, si dispone quanto segue:
·
se l’Ente
utilizzatore è una Regione, la Sede interessata sarà quella "provinciale"
capoluogo di regione;
·
se l’Ente
utilizzatore è una Provincia, la Sede interessata sarà la coesistente Sede
"provinciale";
·
per gli Enti
utilizzatori diversi da quelli sopra indicati, la Sede interessata sarà
quella coesistente se dotata di autonomia contabile, mentre sarà cura del
Direttore Regionale individuare la Sede presso la quale dovrà essere
effettuato il versamento della somma necessaria per la copertura del 50%
dell’assegno ASU qualora quella coesistente non abbia autonomia contabile o
le Sedi coesistenti con l’Ente siano più d’una.
La precostituzione dei fondi di cui
trattasi dovrà avvenire presso la Sede "provinciale" capoluogo di
regione anche qualora le Amministrazioni Regionali decidano l’assunzione a
proprio carico degli oneri relativi al 50% dell’assegno ASU che l’articolo
4 del decreto legislativo 81/2000 pone a carico degli Enti utilizzatori per
il rinnovo delle attività per il periodo 1.11.2000/30.4.2001. In tal caso
l’Ente Regione dovrà trasmettere alla predetta Sede INPS l’atto formale
con il quale assume a suo carico l’onere che graverebbe sugli Enti del
proprio territorio e dovrà provvedere esso stesso al preventivo
accreditamento delle somme dovute.
Il versamento delle somme dovute dagli
Enti obbligati dovrà essere effettuato sulla contabilità speciale accesa
alla Sede INPS interessata presso la Tesoreria Provinciale dello Stato e
dovrà essere provvisoriamente imputato al conto GPA 10/99, in attesa che
vengano definite le istruzioni procedurali e contabili concernenti la
materia in oggetto.
Prima di procedere ai pagamenti mensili
nei confronti dei lavoratori, le Sedi dovranno assicurarsi che gli Enti
utilizzatori abbiano effettivamente provveduto ad accreditare
all’INPS il complessivo importo necessario alla copertura del 50% dell’assegno
per il mese cui i pagamenti stessi si riferiscono. A tal fine, una copia
delle delibere di rinnovo degli Enti comprensive dei nominativi dei
lavoratori interessati dovrà essere trasmessa alla Sede presso la quale
devono essere precostituiti i fondi. Tale Sede, dopo aver verificato che il
versamento da parte degli Enti sia avvenuto per l’importo dovuto,
provvederà ad inviare alle consorelle apposita comunicazione con la quale
si autorizza il pagamento dell’assegno ASU.
In mancanza di accreditamento dell’importo
dovuto dall’Ente utilizzatore o dalla Regione, ovvero in caso di
accreditamento di un importo insufficiente, l’assegno mensile non potrà
essere corrisposto neppure per la parte a carico del Fondo per
l’occupazione.
In relazione alla possibilità che le
Regioni assumano a proprio carico l’onere del 50% dell’assegno gravante
sugli Enti utilizzatori per il rinnovo delle attività per il periodo
1.11.2000/30.4.2001, da parte di qualche Sede Regionale è stato chiesto a
questa Sede Centrale di fornire, sulla base delle risultanze della
procedura automatizzata, i dati dei pagamenti dell’assegno ASU effettuati
per il periodo 1.5.2000/31.10.2000 al fine di trasmetterli, a loro volta,
alle Amministrazioni Regionali che ne hanno fatto richiesta in quanto, essendo
intenzionate ad assumersi gli oneri gravanti sugli Enti del proprio
territorio, hanno necessità di quantificarli complessivamente per poter
stanziare le risorse occorrenti per la loro copertura.
Al riguardo si precisa che le predette
richieste possono essere correttamente soddisfatte fornendo non i dati
relativi ai pagamenti dell’assegno ASU effettuati nel semestre trascorso
(che sarebbero incompleti poiché non terrebbero conto né dei casi
riguardanti i pagamenti non effettuati in quanto non ancora concluso
l’accertamento del possesso dei requisiti prescritti, né dei casi di
sospensione dell’assegno per una delle cause che comportino la sospensione
stessa), ma comunicando il numero complessivo dei lavoratori inclusi, come
destinatari dell’assegno in parola, nelle delibere che gli Enti
utilizzatori sono tenuti ad adottare per il rinnovo delle attività oppure
in quelle adottate per il semestre maggio/ottobre 2000.
Ciò consentirà alle Regioni stesse di
provvedere all’intero stanziamento delle risorse necessarie per
l’erogazione degli assegni, anche in considerazione del fatto che, come già
detto, l’INPS non potrà effettuare pagamenti in assenza della relativa, integrale
provvista.
Al termine del semestre interessato si
procederà al rimborso delle somme eventualmente versate in eccedenza
rispetto a quelle effettivamente erogate agli aventi titolo.
Tanto al fine di poter far fronte
speditamente alle predette incombenze quanto al fine di agevolare un più
sollecito monitoraggio dei dati da fornire periodicamente al Ministero del
Lavoro, è necessario che ciascuna Sede trasmetta alla propria Direzione
Regionale una copia di tutte le delibere ricevute dagli Enti utilizzatori
comprensive degli elenchi dei lavoratori interessati.
Le Direzioni Regionali avranno cura di
trasmettere tempestivamente a questa Sede Centrale, Progetto Coordinamento
LSU, copia degli eventuali provvedimenti legislativi e amministrativi
adottati dagli organi regionali in materia di lavori socialmente utili al
fine della predisposizione delle ulteriori istruzioni eventualmente
necessarie per l’erogazione degli assegni agli aventi titolo.
Si richiama l’attenzione sul fatto che
per il rinnovo delle attività per il periodo 1.11.2000/30.4.2001, per il
quale l’assegno ASU è per metà a carico del Fondo per l’occupazione e per
metà a carico degli Enti utilizzatori, o eventualmente dell’Ente Regione,
non deve essere stipulata una convenzione con i predetti Enti poiché
l’erogazione dell’assegno stesso compete all’Istituto sulla base di quanto
stabilito dal Ministero del Lavoro, senza ulteriori oneri a loro carico.
Occorre infatti tenere ben distinta la fattispecie in esame da quella che
richiede invece la stipula di un’apposita convenzione con l’Ente a cui
totale carico sono gli oneri relativi all’assegno ASU, ai fini
dell’attribuzione all’INPS del compito di procedere al pagamento di tale
assegno (in proposito v. circolare n. 143 del 1° agosto 2000).
Si precisa che, considerato che con
effetto dall’1.1.2001 l’importo dell’assegno ASU verrà rivalutato – ai
sensi dell’articolo 8, comma 8, del decreto legislativo n. 468/1997 – nella
misura dell’ottanta per cento della variazione annuale ISTAT dei prezzi al
consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, a partire dalla
stessa data dovrà essere corrispondentemente aumentato anche l’importo
della quota mensile che gli Enti debbono versare all’INPS per ciascun
lavoratore (attualmente pari a lire 430.355).
Si precisa altresì che per il periodo di
rinnovo delle attività socialmente utili l’assegno per il nucleo
familiare spettante agli aventi titolo è posto interamente a carico del
Fondo per l’occupazione, come comunicato dal Ministero del Lavoro con
direttiva del 21.4.2000.
In considerazione del fatto che da parte
di alcuni Enti utilizzatori sono state manifestate difficoltà nel far
fronte tempestivamente, all’atto del rinnovo, all’impegno finanziario
relativo alle somme da versare all’Istituto a copertura del 50%
dell’assegno ASU a loro carico, il Ministero del Lavoro ha ritenuto di
dover consentire, limitatamente al mese di novembre 2000, la copertura di
tale onere con una parte delle risorse del Fondo per l’occupazione relative
al corrente anno che il Ministero stesso trasferisce alle Regioni con
apposita convenzione. Si tratta in pratica, come precisato con nota
ministeriale del 24.10.2000, di una "mera anticipazione
contabile" comportante una corrispondente diminuzione dall’importo da
trasferire a ciascuna Regione.
Il predetto Ministero ha altresì
stabilito che per accedere a tale possibilità è peraltro necessario che ciascuna
Regione invii una specifica richiesta in tal senso al Ministero
medesimo e all’INPS.
Pertanto, per il solo mese di
novembre, gli Enti utilizzatori che abbiano deliberato il rinnovo delle
attività sono da considerare esonerati dal preventivo versamento all’INPS
della quota del 50% dell’assegno qualora il relativo Ente Regione abbia
inviato detta richiesta. In assenza di tale richiesta, resta invece fermo
l’obbligo dell’Ente al preventivo versamento della metà dell’assegno anche
per il predetto mese.
Ciascuna Sede Regionale dell’Istituto
avrà cura di assicurare che tutte le Sedi di rispettiva competenza siano
informate dell’eventuale richiesta in tal senso dell’Ente Regione,
precisando a questa Sede Centrale se sia stata avanzata o meno la richiesta
stessa. La relativa comunicazione dovrà essere inviata al Progetto
Coordinamento LSU, fax numero 0659053814.
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IL
DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO
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