DIREZIONE CENTRALE
DELLE PRESTAZIONI
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Dirigenti centrali e periferici |
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Coordinatori generali, centrali e |
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Roma, 3 febbraio 2000 |
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periferici dei Rami professionali |
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Coordinatore generale Medico legale |
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e Dirigenti Medici |
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Circolare n. 23 |
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e, per conoscenza, |
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Presidente |
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Consiglieri di Amministrazione |
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Presidente e ai membri del Consiglio |
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di indirizzo e vigilanza |
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Presidenti dei Comitati amministratori |
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di fondi, gestioni e casse |
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Presidenti dei Comitati regionali |
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Ai |
Presidenti dei Comitati provinciali |
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OGGETTO: |
Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale e di disoccupazione e importo dell’assegno L.S.U./L.P.U. |
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SOMMARIO: |
Importi massimi mensili per l’anno 2000 dei trattamenti di integrazione salariale e di disoccupazione e aumento dell’assegno L.S.U./L.P.U. |
1 - TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE
Secondo quanto previsto dalla normativa vigente gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 427, come modificata dall’articolo 1, comma 5, della legge 19 luglio 1994, n. 451, nonché la retribuzione mensile di riferimento, oltre la quale è possibile attribuire il secondo dei suddetti massimali, sono incrementati, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, nella misura dell’80 per cento dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
Detti importi massimi devono essere incrementati, in relazione a quanto disposto dall’articolo 2, comma 17, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nella misura ulteriore del 20 per cento per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore di imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali.
Ciò premesso, si comunica che – tenuto conto della variazione di tale indice accertata per l’anno 1999 – gli importi riguardanti i massimali in questione risultano fissati, per l’anno 2000, nelle misure di seguito indicate, rispettivamente al lordo e al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,54 per cento:
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1) |
L. 1.441.709 |
L. 1.361.838 |
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2) |
L. 1.732.795 |
L. 1.636.798 |
Settore edile
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1) |
L. 1.730.051 |
L. 1.634.206 |
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2) |
L. 2.079.354 |
L. 1.964.158 |
L’importo della retribuzione mensile che costituisce la soglia per l’applicazione dei massimali di cui ai punti 2 suddetti è fissato, a decorrere dal 1° gennaio 2000, in L. 3.119.030.
2 – INDENNITA’ DI MOBILITA’
Gli importi massimi mensili, da applicare alla misura iniziale dell’indennità di mobilità spettante per i primi dodici mesi, da liquidare in relazione a licenziamenti successivi al 31 dicembre 1999, sono – rispettivamente al lordo e al netto della riduzione istituita dall’articolo 26 della legge n. 41/1986, che attualmente è pari al 5,54 per cento – i seguenti:
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1) |
L. 1.441.709 |
L. 1.361.838 |
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2) |
L. 1.732.795 |
L. 1.636.798 |
L’importo della retribuzione mensile per l’applicazione del massimale mensile più elevato, indicato al punto 2, è fissato in L. 3.119.030.
3 - TRATTAMENTO SPECIALE DI DISOCCUPAZIONE PER L’EDILIZIA
Gli importi riportati nel precedente paragrafo n. 2 trovano applicazione anche nei confronti dei lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui all’articolo 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero a quello di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 19 luglio 1994, n. 451.
L’importo che deve essere corrisposto ai lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, resta invece fissato anche per l’anno 2000 in L. 1.122.040, pari a L. 1.050.229 nette mensili.
4 - INDENNITA’ ORDINARIA DI DISOCCUPAZIONE
Gli importi massimi mensili dell’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, per la quale non opera la riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986, sono pari a L. 1.441.709 e a L. 1.732.795.
Per quanto riguarda l’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti e quella agricola con requisiti normali e ridotti, da liquidare con riferimento all’attività svolta nel corso dell’anno 1999, trovano invece applicazione gli importi stabiliti per tale anno e indicati nel messaggio n. 15675 del 20.1.1999.
5 - ASSEGNO PER L.S.U./L.P.U.
L’importo mensile dell’assegno spettante per il periodo 1° gennaio/31 dicembre 2000 ai lavoratori che svolgono attività di L.S.U./L.P.U. – che, ai sensi dell’articolo 8, comma 8, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, deve essere rivalutato dal 1° gennaio di ciascun anno nella misura dell’80 per cento della variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati – è pari, dal 1° gennaio 2000, a L. 860.710 mensili. Anche a tale prestazione non si applica la riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986.
° ° °
Per quanto riguarda i lavori di pubblica utilità di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, si precisa che non opera la rivalutazione in parola né l’aumento di cui all’articolo 45, comma 9, della legge 17 maggio 1999, n. 144; il relativo assegno resta pertanto fissato in L. 800.000 mensili.
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IL DIRETTORE GENERALE TRIZZINO |