Circolare Inps 21 aprile 1999, n 93
Decreto interministeriale 21/5/1998. Misure per favorire la ricollocazione
lavorativa per i lavoratori impegnati nei lavori socialmente utili destinatari
della disciplina transitoria ex art. 12 D.lgs. 1/12/1997, n. 468.
Istruzioni
operative in merito agli incentivi economici a favore dei datori di lavoro che
assumono a tempo indeterminato lavoratori Lsu destinatari della disciplina
transitoria ex art. 12 del D.lgs. n. 468/1997.
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Il decreto interministeriale 21/5/1998, pubblicato
sulla G.U. n. 141 del 19/6/1998 (all. 1, omissis),
emanato dal Ministero del lavoro di concerto con il Ministero del tesoro
contiene, fra l'altro, misure per favorire la ricollocazione lavorativa per i
lavoratori impegnati nei lavori socialmente utili di cui all'art. 12 del D.Lgs.
1/12/1997, n. 468 (all. 2, omissis).
Il Ministero del lavoro, con la circolare n. 138 del 21/12/1998 (all. 3, omissis),
ha emanato istruzioni in merito agli incentivi introdotti dal decreto
interministeriale di cui trattasi.
Con la presente circolare si forniscono istruzioni per l'attuazione pratica
della norma di cui all'art. 4 del DM 2 1/5/98 che prevede incentivi alle
assunzioni intervenute a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto.
1. Destinatari (art. 1 DM 21/5/98)
Gli incentivi sono rivolti ai lavoratori destinatari della disciplina
transitoria di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 468/1997, e cioè coloro i quali
abbiano conseguito, entro la data del 31/12/1997, una permanenza nei progetti
di lavori socialmente utili di almeno dodici mesi nonché ai soggetti, già
impegnati effettivamente in progetti di lavori socialmente utili entro la
stessa data, che raggiungano, nel corso dell'anno 1998, una permanenza nelle
attività di almeno dodici mesi mediante il completamento dei progetti medesimi.
2. Beneficiari (art. 4, commi 1 e 2 del
DM 21/5/98)
Beneficiari degli incentivi sono:
• datori di lavoro privati, comprese le cooperative;
• enti pubblici economici, con esclusione degli enti locali e territoriali;
• società miste di cui all'art. 10, c. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 468/1997;
• soggetti terzi di cui all'art. 10, c. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 468/1997 che assumono a tempo indeterminato i
lavoratori di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 468/1997 (punto 1 della presente
circolare).
Possono inoltre richiedere l'incentivo anche le cooperative di produzione e
lavoro che abbiano stipulato con gli enti interessati le convenzioni di cui di
cui all'art. 10, c. 3 del D.Lgs. n. 468/1997, che associno i medesimi
lavoratori (vedi successivo punto 7).
3. Incentivi all'assunzione (art. 4 c. 1
DM 21/5/98)
3.1 Importo dell'incentivo e tipologia di
assunzione
Il beneficio consiste nell'erogazione, a favore dei datori di lavoro di cui
al sopracitato punto 2, di un incentivo pari a L. 18 milioni (E. 9.296,22) per
ciascun lavoratore in questione, assunto a tempo indeterminato
In caso di assunzione a tempo parziale, purché a tempo indeterminato, il
contributo è attribuito in misura proporzionalmente ridotta.
Gli oneri relativi alle erogazioni di cui sopra saranno rimborsati all'Istituto
previo inoltro al Ministero del Lavoro di apposito riepilogo annuale.
Il Ministero del Lavoro ha precisato che, in caso di assunzione di lavoratori
Lsu individuati ai sensi dell'art. 1 del Decreto interministeriale 21/5/1998,
per i datori di lavoro pubblici e privati si intende assolto anche l'onere
della riserva del 12% di cui all'art. 2, c. 1 della legge n. 223/1991 per
determinate categorie di lavoratori.
3.2
Cumulabilità con altri benefici
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, c. 1 del decreto interministeriale
21/5/1998, l'incentivo è cumulabile con altri incentivi all'assunzione nei
limiti della normativa comunitaria.
In base alla vigente normativa, i soggetti in questione possono essere assunti
ai sensi dell'art. 8, c. 9 della legge n. 407/1990 (disoccupati da almeno 24
mesi) ovvero ai sensi dell'art. 25, c. 9 della legge n. 223/91 (assunzione
dalle liste di mobilità).
Ai fini della cumulabilità di tali benefici con l'incentivo di cui all'art. 4,
c. 1 del decreto interministeriale 21/5/1998, il Ministero del Lavoro, con
circolare n. 138/98, ha chiarito che il limite previsto per il periodo di
fruizione del beneficio nell'ambito delle intese con la Commissione della U.E.
è di 15.000 ECU pro capite.
Da ciò discende che, in linea di massima, l'incentivo è cumulabile:
• interamente, con il beneficio di cui all'art. 25, c. 9 della legge n.223/1991
(agevolazione contributiva a favore del datore di lavoro, per un periodo di 18
mesi, della contribuzione pari a quella in misura fissa per l'apprendista);
• fino al tetto di 15.000 ECU, con il beneficio di cui all'art. 8, c. 9 della
legge n. 407/1 990 (per un periodo di 36 mesi, riduzione del 50% dei contributi
previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro, ovvero, in caso
di impresa operante nel Mezzogiorno, esonero integrale della contribuzione a
carico del datore di lavoro).
4. Condizioni per l'ammissibilità al
beneficio e modalità di erogazione
Per l'accesso all'incentivo di cui al DM 21/5/98 i datori di lavoro
presenteranno domanda alla Sede INPS territorialmente competente allegandovi:
• copia del contratto individuale di lavoro;
• documentazione attestante:
- il periodo prestato in LSU;
- copia della comunicazione di assunzione con l'indicazione dell'agevolazione
contributiva prescelta.
L'incentivo è erogato in tre rate annuali posticipate mediante conguaglio sui
versamenti contributivi dovuti dal datore di lavoro alle seguenti condizioni;
• che i lavoratori cessino dalla partecipazione ai progetti di lavoro
socialmente utili e dalla percezione del relativo assegno;
• previa verifica della permanenza delle condizioni che hanno dato diritto al
beneficio. Ai fini del pagamento delle singole rate i datori di lavoro
dichiareranno con autocertificazione;
• di non beneficiare, per le assunzioni in questione, di altri benefici di
carattere fiscale ovvero provenienti da legislazioni regionali;
• che le condizioni che hanno dato luogo al beneficio permangono;
• di non aver superato il limite dei 15.000 ECU per ciascuna assunzione in
argomento.
5. Codifica aziende - Modalità operative
Le posizioni relative alle aziende ammesse al beneficio in questione saranno
contrassegnate con il codice di autorizzazione di nuova istituzione
"9K" avente il significato di "Azienda ammessa ai benefici per
il reimpiego di lavoratori Lsu di cui all'art. 4 del DM 21/5/98".
Ai fini della verifica della regolarità delle operazioni di conguaglio, le Sedi
provvederanno ad istituire una apposita evidenza nella quale saranno
conservate:
• la documentazione relativa alla richiesta del beneficio;
• le liste emesse dalla procedura di controllo delle denunce di mod. DM10/2
sulle quali saranno evidenziati i benefici in oggetto conguagliati dalle
aziende.
Le Sedi provvederanno altresì ad attribuire ai datori di lavoro che assumono a
tempo indeterminato soggetti impegnati in Lsu il codice di autorizzazione
relativo alla riduzione contributiva spettante ("5Q" per beneficio ex
art. 25, c. 9 L. 223/1991 ovvero "5N" per beneficio ex art. 8, c. 9
L. 407/1990).
6. Modalità di compilazione del mod.
DM10/2
Ai fini della compilazione del mod. DM10/2 i datori di lavoro aventi titolo ai
benefici previsti dalla normativa ordinaria in materia di assunzioni agevolate
si atterranno alle seguenti modalità:
• esporranno i dati relativi ai dipendenti di cui trattasi nel quadro
"B-C" del mod. DM10/2 utilizzando i codici tipo contribuzione
normalmente in uso:
"75" per beneficio ex art. 25, c. 9 L. 223/91;
"58 o 59" per beneficio ex art. 8, c. 9 L. 407/90;
• indicheranno l'importo della riduzione contributiva spettante nel quadro
"D" del mod. DM10/2 facendolo precedere dal codice corrispondente
alla riduzione richiesta:
"L180" ex art. 25, c. 9 L. 223/91;
"L174" o "L175" ex art. 8, C. 9 L. 407/90.
Si ricorda che la riduzione contributiva spettante attiene esclusivamente alla
quota del datore di lavoro. La quota relativa al lavoratore è, invece,
interamente dovuta.
• provvederanno, alla scadenza di ciascuna rata annuale (12°, 24° e 36° mese
dall'assunzione) al conguaglio della quota del beneficio di cui all'art. 4 del
DM 2 1/5/98 riportandone il relativo ammontare in uno dei righi in bianco del
quadro "D" del mod. DM 10/2 preceduto dal codice di nuova istituzione
"L999" e dalla dicitura "CONG. ART. 4 DM 21/5/98".
Le aziende provvederanno, inoltre, a riportare mensilmente, dalla data di
assunzione, in uno dei righi in bianco di quadri "B-C" del modello
DM10/2, nella casella "n. Dipendenti", il numero dei lavoratori
precedentemente impegnati in Lsu facendolo precedere dal codice "LS01".
Stante la finalità statistica di tale rilevazione nessun dato dovrà essere
riportato nelle caselle "giornate, retribuzioni e somme a debito".
7. Cooperative convenzionate ex art. 10,
c. 3 del D.lgs. n. 468/1997
Il decreto interministeriale 21/5/1998, all'art. 4, contempla espressamente fra
i destinatari degli incentivi alle assunzioni anche le cooperative di
produzione e lavoro che abbiano stipulato con gli Enti interessati le
convenzioni di cui all'art. 10, c. 3 del D.Lgs. n. 468/1997, che associno i lavoratori
di cui all'art. 1, c. 1 del Decreto interministeriale in questione.
Possono, pertanto, beneficiare della normativa ordinaria che regola le
assunzioni agevolate anche ed esclusivamente le cooperative in argomento a
condizione che stabilizzino, con l'associazione nella forma di socio
lavoratore, i soggetti appartenenti al regime transitorio di cui all'art. 1, c.
1 del citato decreto interministeriale.
Le suddette cooperative, per la fruizione dell'incentivo in questione,
provvederanno altresì a produrre copia della documentazione attestante:
• l'ammissione, in qualità di socio-lavoratore, del soggetto interessato;
• la comunicazione della forma di agevolazione contributiva prescelta.
Per consentire alle cooperative in argomento la fruizione dei benefici
contributivi, le Sedi, in aggiunta al codice di autorizzazione relativo alla
riduzione spettante ("5Q" per beneficio ex art. 25, c. 9 L. 223/1991
ovvero "5N" per beneficio ex art. 8, c. 9 L. 407/1990), provvederanno
a contraddistinguere le posizioni contributive riferite alle cooperative in
argomento con il codice di autorizzazione "9Z" avente il significato
di "posizione riferita a cooperative che stabilizzano soggetti impegnati
in LSU ex art. 10, c. 3, D.lgs. n. 468/1997".
Ai fini delle operazioni di conguaglio dell'incentivo di cui all'art. 4, c. 1
del Decreto interministeriale 21/5/1998, le Sedi provvederanno, altresì, ad
attribuire alle cooperative aventi titolo il già citato codice di
autorizzazione "9K".
Per la compilazione del mod. DM10/2 si rimanda a quanto già precisato al punto
precedente.
Attesa la rilevanza sociale della norma, si sensibilizzano le Sedi su una
puntuale e rapida istruttoria e definizione delle richieste di fruizione dei
benefici in trattazione.