Circolare Inps 12 aprile 1999, n 86
Decreto Legislativo n. 468/1997. Revisione della disciplina L.S.U./L.P.U. -
Istruzioni contabili
Disciplina
dell'assegno in favore dei lavoratori che svolgono lavori socialmente utili e
lavori di pubblica utilità disposta dal decreto legislativo n. 468/1997.
Sintesi e chiarimenti.
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Con circolare n.
181 del 6 agosto 1998, inviata con messaggio del successivo giorno 11, è stata
trasmessa la circolare n. 100/98 con la quale il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale ha fornito - d'intesa con l'Istituto - le istruzioni per
l'applicazione delle disposizioni in materia di Lavori socialmente utili di cui
al decreto legislativo 10 dicembre 1997, n. 468, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio
1998 ed entrato in vigore dal 23 gennaio dello stesso anno.
Tali disposizioni trovano applicazione anche per i lavori di pubblica utilità
di cui all'articolo 2 del suddetto decreto legislativo che sono una delle
possibili tipologie di realizzazione dei lavori socialmente utili.
Avuto anche riguardo a talune problematiche prospettate dalle Sedi, si ritiene
utile riportare una sintesi della disciplina da applicare nei confronti dei
soggetti utilizzabili nelle suddette attività. Si forniscono inoltre le
istruzioni contabili connesse con l'erogazione del relativo assegno previsto
dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 468/1997.
Si sottolinea inoltre che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha
precisato che la nuova disciplina si applica anche ai progetti presentati prima
del 23 gennaio 1998 per tutti gli aspetti non espressamente regolati dalle
previgenti disposizioni sui L.S.U., con particolare riguardo alla cumulabilità
del sussidio, alle opzioni, ai permessi e alla maternità.
1.
Disciplina dell'utilizzo
a) Orario
L'articolo 8 del decreto n. 468/1997 ribadisce che l'utilizzazione nei L.S.U. e
nei L.P.U. non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro e non
comporta sospensione o cancellazione dalle liste di collocamento o di mobilità.
I lavoratori che svolgono tali attività e che hanno titolo a percepire
l'assegno in parola devono essere impegnati per un minimo di 20 ore settimanali
e per non più di 8 ore giornaliere.
I percettori di trattamenti previdenziali, di cui all'articolo 4, comma 1,
lett. c) e d), del decreto n. 468/1997 (indennità di mobilità, trattamento
speciale di disoccupazione, trattamento di integrazione salariale per
lavoratori sospesi a zero ore) sono impegnati per l'orario settimanale
corrispondente alla proporzione tra il trattamento previdenziale fruito e il
livello retributivo iniziale, al netto delle ritenute previdenziali ed
assistenziali, previsto per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso
il soggetto promotore e, in ogni caso, per non meno di 20 ore settimanali e per
non più di 8 giornaliere.
Nel caso di impegno per un numero di ore superiore, entro il limite del normale
orario contrattuale, al lavoratore compete un importo integrativo a carico
dell'ente utilizzatore, corrispondente alla retribuzione oraria relativa al
livello retributivo iniziale, calcolato detraendo le ritenute previdenziali ed
assistenziali previste per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso
il soggetto promotore limitatamente ai giorni di effettiva prestazione
lavorativa.
b)
Importo
Ai lavoratori impegnati nelle attività in parola e sprovvisti di
trattamenti previdenziali compete una prestazione, ora denominata ASSEGNO PER I
LAVORI SOCIALMENTE UTILI, di importo mensile di lire 800.000 più l'eventuale
assegno per il nucleo familiare, per il quale si applicano le disposizioni
contenute nelle circolari emanate in relazione ai vari decreti legge convertiti
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, per le parti non modificate dal decreto
n. 468.
Ai sensi dell'articolo 8, comma 8, l'assegno deve essere annualmente rivalutato
nella misura dell'80 per cento della variazione ISTAT dei prezzi al consumo per
le famiglie degli operai e degli impiegati; per il 1999 i1 relativo importo
mensile è pertanto di L. 811.520.
c)
Cumulabilità dell'assegno
Il comma 4 dell'articolo 8 stabilisce che l'assegno è cumulabile con i redditi
relativi ad attività autonoma di carattere occasionale e di collaborazione
continuata e coordinata, iniziate successivamente all'avvio del progetto. Tale
disposizione deve intendersi applicabile limitatamente ai casi in cui le
suddette attività siano iniziate successivamente alla data di inizio
dell'impegno nel progetto da parte del singolo interessato.
A questo specifico fine si chiarisce che si intendono per attività di lavoro
occasionale quelle che vengono svolte per un periodo massimo di quattro mesi e
che diano un reddito lordo non superiore a lire 7.200.000 per un periodo di
dodici mesi, proporzionalmente ridotto per i progetti di durata inferiore.
Per stabilire se l'assegno possa essere erogato o meno (eventualmente anche
parzialmente) il lavoratore è tenuto pertanto a comunicare alla Sede competente
sia l'inizio dell'attività che la durata della stessa e il reddito percepito,
allegando specifica documentazione.
L'assegno è cumulabile anche con i redditi che l'interessato percepisce a
seguito di svolgimento di lavoro dipendente a tempo determinato parziale, nei
limiti di lire 600.000 mensili da dichiararsi con apposita documentazione. Si
precisa al riguardo che anche il lavoro dipendente deve essere iniziato dopo la
data in cui l'interessato viene utilizzato nel progetto; anche in questo caso
il lavoratore è tenuto a comunicare alla Sede competente sia l'inizio
dell'attività che la durata della stessa e il reddito che percepisce mese per
mese.
Si sottolinea che le attività in questione non devono in ogni caso arrecare
pregiudizio allo svolgimento dei lavori socialmente utili né essere
incompatibili con gli stessi; tali circostanze devono essere valutate dal
soggetto che utilizza i lavoratori.
L'assegno per L.S.U. è altresì interamente cumulabile, ai sensi del comma 5
dell'articolo 8, con gli assegni e le pensioni di invalidità civile nonché con
le pensioni privilegiate per infermità contratta a causa del servizio
obbligatorio di leva.
d)
Incompatibilità
L'assegno non è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa
dipendente a tempo pieno, sia che venga svolta con contratto a tempo
indeterminato che con contratto a termine.
L'assegno per L.S.U. inoltre non è compatibile con i trattamenti pensionistici
diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti
sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione medesima, nonché delle
gestioni speciali dei lavoratori autonomi e con i trattamenti di pensionamento
anticipato.
e)
Opzioni
I lavoratori titolari di assegno o di pensione di invalidità possono
optare, ai sensi del comma 5 dell'articolo 8, per l'assegno per L.S.U.
Il comma 7 dello stesso articolo stabilisce inoltre che possono parimenti
optare per l'assegno in parola i lavoratori che usufruiscono dell'indennità
ordinaria di disoccupazione con requisiti normali. In caso di mancata opzione
tali lavoratori possono essere utilizzati per l'orario settimanale
corrispondente alla proporzione tra l'indennità ordinaria di disoccupazione
percepita e il livello retributivo iniziale, al netto delle ritenute
previdenziali ed assistenziali, previsto per i dipendenti che svolgono attività
analoghe alle loro presso il soggetto promotore progetto e comunque per non
meno di 20 ore settimanali e per non più di 8 ore giornaliere.
f)
Obblighi assicurativi
I soggetti utilizzatori devono assicurare i lavoratori in questione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali connesse allo
svolgimento dell'attività svolta (INAIL), nonché per la responsabilità civile
verso terzi.
g)
Assenze
Il lavoro deve essere organizzato in modo tale che nel corso del suo
svolgimento il lavoratore possa beneficiare di un adeguato periodo di riposo
(cosiddetto riposo compensativo), entro i termini di durata dell'impegno.
Durante il periodo di riposo al lavoratore compete l'assegno.
Le assenze per motivi personali non recuperate comportano la sospensione del
pagamento dell'assegno L.S.U. e di quello per ANF per i corrispondenti periodi;
tali assenze devono essere comunicate dall'Ente gestore del progetto
direttamente all'Istituto a meno che non vengano interamente recuperate.
Le assenze per malattia debitamente documentate all'Ente gestore non comportano
la sospensione del pagamento dell'assegno. I soggetti utilizzatori stabiliscono
il periodo massimo di assenze per malattia che sia da considerare compatibile
con il buon andamento del progetto.
Nel caso di assenze protratte e ripetute nel tempo tali da compromettere il
raggiungimento dei risultati del progetto, il soggetto utilizzatore ha la
facoltà di chiedere la sostituzione del lavoratore documentando adeguatamente i
motivi della richiesta.
Le assenze per astensione obbligatoria dal lavoro per maternità, effettuate
dalle lavoratrici che non possono vantare una copertura assicurativa ai sensi
dell'articolo 17 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 danno diritto ad una
indennità di maternità pari all'80 per cento dell'importo dell'assegno.
In proposito si chiarisce che, fermo restando il riconoscimento del diritto
all'indennità esclusivamente per i periodi di astensione obbligatoria e non
anche per l'astensione facoltativa (ex articolo 7 della legge n. 1204/1971),
l'indennità deve essere corrisposta - come da circolare del Ministero del
Lavoro e della Previdenza sociale n. 138 del 21/12/1998 - anche alle
lavoratrici che non abbiano potuto iniziare l'attività progettuale a causa
della maternità.
Pertanto, le lavoratrici le quali, pur avendo espresso la propria adesione al
progetto e pur potendo essere allo stesso assegnate si trovino, al momento
dell'avvio al lavoro socialmente utile o di pubblica utilità, nel periodo di
astensione obbligatoria (sia quello previsto dall'articolo 4 che quello
previsto dall'articolo 5 della legge n. 1204/1971), hanno diritto alla
indennità di maternità e anche all'inserimento nel progetto al termine del
periodo di astensione.
L'indennità è erogabile per tutto il periodo di astensione obbligatoria e
quindi anche nelle ipotesi in cui l'astensione stessa continui oltre la
scadenza del progetto.
Infine, per analogia con quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 17 della
legge n. 1204/1971, l'indennità spetta anche nei casi in cui il periodo di
astensione obbligatoria inizi entro sessanta giorni dalla scadenza del progetto
al quale la lavoratrice abbia partecipato.
Rimane ferma l'imputazione al Fondo per l'occupazione degli oneri relativi alla
indennità di maternità spettante alle lavoratrici che non hanno un titolo
autonomo al trattamento di maternità in virtù di precedenti rapporti di lavoro.
Data la stretta connessione con l'erogazione dell'assegno per L.S.U., la
prestazione di maternità di cui trattasi deve essere liquidata dal settore che
cura la trattazione dell'assegno, dopo aver verificato la durata del periodo di
astensione obbligatoria con il settore competente in materia di indennità di
maternità.
Ai lavoratori impegnati a tempo pieno nei L.S.U./L.P.U. competono anche i
permessi ora