DECRETO LEGISLATIVO 25 febbraio 2000, n. 61
"Attuazione
della direttiva 97/81/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo
parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES".
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI gli articoli 76 e 87
della Costituzione;
VISTA la direttiva 97/81/CE
del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all’accordo quadro sul lavoro a
tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES;
VISTA la legge 5 febbraio
1999, n. 25, ed in particolare l'articolo 2 e l'allegato A;
VISTA la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 gennaio 2000;
SULLA PROPOSTA del Ministro
per le politiche comunitarie e del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per le pari opportunità
e per la funzione pubblica;
EMANA
il seguente decreto
legislativo:
Art. 1
Definizioni
- Nel rapporto di lavoro subordinato l’assunzione
può avvenire a tempo pieno o a tempo parziale.
- Ai fini del presente decreto legislativo si
intende:
- per "tempo pieno" l’orario normale di
lavoro di cui all’articolo 13, comma 1, della legge 24 giugno 1997, n.
196, e successive modificazioni, o l’eventuale minor orario normale
fissato dai contratti collettivi applicati;
- per "tempo parziale" l’orario di
lavoro, fissato dal contratto individuale, cui sia tenuto un lavoratore,
che risulti comunque inferiore a quello indicato nella lettera a);
- per "rapporto di lavoro a tempo parziale di
tipo orizzontale" quello in cui la riduzione di orario rispetto al
tempo pieno è prevista in relazione all’orario normale giornaliero di
lavoro;
- per "rapporto di lavoro a tempo parziale di
tipo verticale" quello in relazione al quale risulti previsto che
l’attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi
predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno;
- per "lavoro supplementare" quello
corrispondente alle prestazioni lavorative svolte oltre l’orario di lavoro
concordato fra le parti ai sensi dell’articolo 2, comma 2, ed entro il
limite del tempo pieno.
- I contratti collettivi nazionali stipulati dai
sindacati comparativamente più rappresentativi, i contratti collettivi
territoriali stipulati dai medesimi sindacati ed i contratti collettivi
aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali, di cui
all’articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive
modificazioni, con l’assistenza dei sindacati che hanno negoziato e sottoscritto
il contratto collettivo nazionale applicato, possono consentire che il
rapporto di lavoro a tempo parziale si svolga secondo una combinazione
delle due modalità indicate nelle lettere c) e d) del comma 2, provvedendo
a determinare le modalità temporali di svolgimento della specifica
prestazione lavorativa ad orario ridotto, nonché le eventuali implicazioni
di carattere retributivo della stessa.
4. Le assunzioni a termine, di cui alla legge 18 aprile
1962, n. 230, e successive modificazioni, possono essere effettuate anche con
rapporto a tempo parziale, ai sensi dei commi 2 e 3.
Art. 2
Forma e contenuti del contratto di lavoro a tempo parziale
- Il contratto di lavoro a tempo parziale è
stipulato in forma scritta ai fini e per gli effetti di cui all’articolo
8, comma 1. Il datore di lavoro è tenuto a dare comunicazione
dell’assunzione a tempo parziale alla Direzione provinciale del lavoro
competente per territorio mediante invio di copia del contratto entro
trenta giorni dalla stipulazione dello stesso. Fatte salve eventuali più
favorevoli previsioni dei contratti collettivi di cui all’articolo 1,
comma 3, il datore di lavoro è altresì tenuto ad informare le
rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, con cadenza annuale,
sull’andamento delle assunzioni a tempo parziale, la relativa tipologia ed
il ricorso al lavoro supplementare.
- Nel contratto di lavoro a tempo parziale è
contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e
della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla
settimana, al mese e all’anno. Clausole difformi sono ammissibili solo nei
termini di cui all’articolo 3, comma 7.
Art.3
Modalità del rapporto di lavoro a tempo parziale. Lavoro
supplementare, lavoro straordinario, clausole elastiche
- Il datore di lavoro ha facoltà di richiedere lo
svolgimento di prestazioni supplementari rispetto a quelle concordate con
il lavoratore ai sensi dell’articolo 2, comma 2, nel rispetto di quanto
previsto dai commi 2, 3, 4 e 6.
2. Il contratto collettivo, stipulato dai soggetti indicati
nell’articolo 1, comma 3, che il datore di lavoro effettivamente applichi,
stabilisce:
- il numero massimo di ore di lavoro supplementare
effettuabili in ragione di anno; ove la determinazione è effettuata in
sede di contratto collettivo territoriale o aziendale è comunque
rispettato il limite stabilito dal contratto collettivo nazionale;
- il numero massimo di ore di lavoro supplementare
effettuabili nella singola giornata lavorativa;
- le causali obiettive in relazione alle quali si
consente di richiedere ad un lavoratore a tempo parziale lo svolgimento di
lavoro supplementare.
In attesa delle discipline
contrattuali di cui al presente comma e fermo restando quanto previsto dal
comma 15, il ricorso al lavoro supplementare è ammesso nella misura massima del
10 per cento della durata dell’orario di lavoro a tempo parziale riferita a
periodi non superiori ad un mese e da utilizzare nell’arco di più di una
settimana.
- L’effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare
richiede in ogni caso il consenso del lavoratore interessato. L’eventuale
rifiuto dello stesso non costituisce infrazione disciplinare, né integra
gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.
4. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite come ore
ordinarie, salva la facoltà per i contratti collettivi di cui al comma 2 di
applicare una percentuale di maggiorazione sull’importo della retribuzione
oraria globale di fatto, dovuta in relazione al lavoro supplementare. In
alternativa a quanto previsto in proposito dall’articolo 4, comma 2 lettera a),
i contratti collettivi di cui al comma 2 possono anche stabilire che
l’incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti
retributivi indiretti e differiti sia determinata convenzionalmente mediante
l’applicazione di una maggiorazione forfettaria sulla retribuzione dovuta per
la singola ora di lavoro supplementare.
5. Nel rapporto di lavoro a
tempo parziale di tipo verticale è consentito lo svolgimento di prestazioni
lavorative straordinarie in relazione alle giornate di attività lavorativa. A
tali prestazioni si applica la disciplina legale e contrattuale vigente, ed
eventuali successive modifiche ed integrazioni, in materia di lavoro
straordinario nei rapporti a tempo pieno. Salva diversa previsione dei
contratti collettivi di cui all’articolo 1, comma 3, i limiti trimestrale ed
annuale stabiliti dalla legge 27 novembre 1998, n.409, si intendono
riproporzionati in relazione alla durata della prestazione lavorativa a tempo
parziale.
6. Le ore di lavoro
supplementare di fatto svolte in misura eccedente quella consentita ai sensi
del comma 2 comportano l’applicazione di una maggiorazione del 50 per cento
sull’importo della retribuzione oraria globale di fatto per esse dovuta. I contratti
collettivi di cui all’articolo 1, comma 3, possono elevare la misura della
maggiorazione; essi possono altresì stabilire criteri e modalità per assicurare
al lavoratore a tempo parziale, su richiesta del medesimo, il diritto al
consolidamento nel proprio orario di lavoro, in tutto od in parte, del lavoro
supplementare svolto in via non meramente occasionale.
7. Ferma restando
l’indicazione nel contratto di lavoro della distribuzione dell’orario con
riferimento al giorno, alla settimana, al mese ed all’anno, i contratti
collettivi, di cui all’articolo 1, comma 3, applicati dal datore di lavoro
interessato, hanno la facoltà di prevedere clausole elastiche in ordine alla
sola collocazione temporale della prestazione lavorativa, determinando le condizioni
e le modalità a fronte delle quali il datore di lavoro può variare detta
collocazione, rispetto a quella inizialmente concordata col lavoratore ai sensi
dell’articolo 2, comma 2.
8. L’esercizio da parte del
datore di lavoro del potere di variare la collocazione temporale della
prestazione lavorativa a tempo parziale comporta in favore del lavoratore un
preavviso di almeno dieci giorni. Lo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo
parziale ai sensi del comma 7 comporta altresì in favore del lavoratore il
diritto ad una maggiorazione della retribuzione oraria globale di fatto, nella
misura fissata da contratti collettivi di cui al medesimo comma 7.
9. La disponibilità allo
svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale ai sensi del comma 7 richiede
il consenso del lavoratore formalizzato attraverso uno specifico patto scritto,
anche contestuale al contratto di lavoro. Nel patto è fatta espressa menzione
della data di stipulazione, della possibilità di denuncia di cui al comma 10,
delle modalità di esercizio della stessa, nonché di quanto previsto dal comma
11.
10. Durante il corso di
svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale il lavoratore potrà
denunciare il patto di cui al comma 9, accompagnando alla denuncia
l’indicazione di una delle seguenti documentate ragioni: a) esigenze di
carattere familiare; b) esigenze di tutela della salute certificate dal
competente Servizio sanitario pubblico; c) necessità di attendere ad altra
attività lavorativa subordinata o autonoma. La denuncia, in forma scritta,
potrà essere effettuata quando siano decorsi almeno cinque mesi dalla data di
stipulazione del patto e dovrà essere altresì accompagnata da un preavviso di
un mese in favore del datore di lavoro. I contratti collettivi di cui al comma
7 determinano i criteri e le modalità per l’esercizio della possibilità di
denuncia anche nel caso di esigenze di studio o di formazione e possono,
altresì, individuare ulteriori ragioni obiettive in forza delle quali possa
essere denunciato il patto di cui al comma 9. Il datore di lavoro ha facoltà di
rinunciare al preavviso.
11. Il rifiuto da parte del
lavoratore di stipulare il patto di cui al comma 9 e l’esercizio da parte dello
stesso del diritto di ripensamento di cui al comma 10 non possono integrare in
nessun caso gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.
12. A seguito della
denuncia di cui al comma 10 viene meno la facoltà del datore di lavoro di
variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa inizialmente
concordata ai sensi dell’articolo 2, comma 2. Successivamente alla denuncia,
nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro è fatta salva la possibilità
di stipulare un nuovo patto scritto in materia di collocazione temporale
elastica della prestazione lavorativa a tempo parziale, osservandosi le
disposizioni del presente articolo.
13. L’effettuazione di
prestazioni lavorative supplementari o straordinarie, come pure lo svolgimento
del rapporto secondo le modalità di cui al comma 7, sono ammessi esclusivamente
quando il contratto di lavoro a tempo parziale sia stipulato a tempo
indeterminato e, nel caso di assunzioni a termine, limitatamente a quelle
previste dall’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 18 aprile 1962, n.
230. I contratti collettivi di cui all’articolo 1, comma 3, applicati dal
datore di lavoro interessato, possono prevedere la facoltà di richiedere lo
svolgimento di prestazioni lavorative supplementari o straordinarie anche in
relazione ad altre ipotesi di assunzione con contratto a termine consentite
dalla legislazione vigente.
14. I centri per l’impiego
e i soggetti autorizzati all’attività di mediazione fra domanda ed offerta di
lavoro, di cui rispettivamente agli articoli 4 e 10 del decreto legislativo 23
dicembre 1997, n. 469, sono tenuti a dare, ai lavoratori interessati ad offerte
di lavoro a tempo parziale, puntuale informazione della disciplina prevista dai
commi 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 preventivamente alla stipulazione del
contratto di lavoro. Per i soggetti di cui all’articolo 10 del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, la mancata fornitura di detta
informazione costituisce comportamento valutabile ai fini dell’applicazione
della norma di cui al comma 12, lettera b), del medesimo articolo 10.
15. Ferma restando
l’applicabilità immediata della disposizione di cui al comma 3, le clausole dei
contratti collettivi in materia di lavoro supplementare nei rapporti di lavoro
a tempo parziale, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, continuano a produrre effetti sino alla scadenza prevista e
comunque per un periodo non superiore ad un anno.
Art. 4
Principio di non discriminazione
- Fermi restando i divieti di discriminazione
diretta ed indiretta previsti dalla legislazione vigente, il lavoratore a
tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto
al lavoratore a tempo pieno comparabile, intendendosi per tale quello
inquadrato nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione
stabiliti dai contratti collettivi di cui all’articolo 1, comma 3, per il
solo motivo di lavorare a tempo parziale.
- L’applicazione del principio di non
discriminazione comporta che:
- il lavoratore a tempo parziale benefici dei
medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile in particolare
per quanto riguarda l’importo della retribuzione oraria; la durata del
periodo di prova e delle ferie annuali; la durata del periodo di
astensione obbligatoria e facoltativa per maternità; la durata del periodo
di conservazione del posto di lavoro a fronte di malattia; infortuni sul
lavoro, malattie professionali; l’applicazione delle norme di tutela della
salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro; l’accesso ad
iniziative di formazione professionale organizzate dal datore di lavoro;
l’accesso ai servizi sociali aziendali; i criteri di calcolo delle
competenze indirette e differite previsti dai contratti collettivi di
lavoro; i diritti sindacali, ivi compresi quelli di cui al titolo III
della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. I
contratti collettivi di cui all’articolo 1, comma 3, possono provvedere a
modulare la durata del periodo di prova e quella del periodo di
conservazione del posto di lavoro in caso di malattia qualora l’assunzione
avvenga con contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale;
- il trattamento del lavoratore a tempo parziale
sia riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione
lavorativa in particolare per quanto riguarda l’importo della retribuzione
globale e delle singole componenti di essa; l’importo della retribuzione
feriale; l’importo dei trattamenti economici per malattia, infortunio sul
lavoro, malattia professionale e maternità. Resta ferma la facoltà per il
contratto individuale di lavoro e per i contratti collettivi, di cui
all’articolo 1, comma 3, di prevedere che la corresponsione ai lavoratori
a tempo parziale di emolumenti retributivi, in particolare a carattere
variabile, sia effettuata in misura più che proporzionale.
Art. 5
Tutela ed incentivazione del lavoro a tempo parziale
- Il rifiuto di un lavoratore di trasformare il
proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o
il proprio rapporto di lavoro a tempo parziale in rapporto a tempo pieno,
non costituisce giustificato motivo di licenziamento. Su accordo delle
parti risultante da atto scritto, redatto su richiesta del lavoratore con
l’assistenza di un componente della rappresentanza sindacale aziendale
indicato dal lavoratore medesimo o, in mancanza di rappresentanza
sindacale aziendale nell’unità produttiva, convalidato dalla direzione
provinciale del lavoro competente per territorio, è ammessa la
trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo
parziale. Al rapporto di lavoro a tempo parziale risultante dalla
trasformazione si applica la disciplina di cui al presente decreto
legislativo.
- In caso di assunzione di personale a tempo pieno
il datore di lavoro è tenuto a riconoscere un diritto di precedenza in
favore dei lavoratori assunti a tempo parziale in attività presso unità
produttive site entro 100 km. dall’unità produttiva interessata dalla
programmata assunzione, adibiti alle stesse mansioni od a mansioni
equivalenti rispetto a quelle con riguardo alle quali è prevista
l’assunzione, dando priorità a coloro che, già dipendenti, avevano
trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. A
parità di condizioni, il diritto di precedenza nell’assunzione a tempo
pieno potrà essere fatto valere prioritariamente dal lavoratore con
maggiori carichi familiari; secondariamente si terrà conto della maggiore
anzianità di servizio, da calcolarsi comunque senza riproporzionamento in
ragione della pregressa ridotta durata della prestazione lavorativa.
- In caso di assunzione di personale a tempo
parziale il datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva informazione al
personale già dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in unità
produttive site nello stesso ambito comunale, anche mediante comunicazione
scritta in luogo accessibile a tutti nei locali dell’impresa, ed a
prendere in considerazione le eventuali domande di trasformazione a tempo
parziale del rapporto dei dipendenti a tempo pieno. Su richiesta del
lavoratore interessato, il rifiuto del datore di lavoro dovrà essere
adeguatamente motivato. I contratti collettivi di cui all’articolo 1,
comma 3, possono provvedere ad individuare criteri applicativi con
riguardo alla disposizione di cui al primo periodo del presente comma.
4. I benefici contributivi previsti dall’articolo 7, comma
1, lettera a), del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, possono essere riconosciuti
con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale previsto dal
citato articolo, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, anche in misura differenziata in relazione alla
durata dell’orario previsto dal contratto di lavoro a tempo parziale, in favore
dei datori di lavoro privati imprenditori e non imprenditori e degli enti
pubblici economici che provvedano ad effettuare, entro il termine previsto dal
decreto medesimo, assunzioni con contratto a tempo indeterminato e parziale ad
incremento degli organici esistenti calcolati con riferimento alla media degli
occupati nei dodici mesi precedenti la stipula dei predetti contratti.
Art. 6
Criteri di computo dei lavoratori a tempo parziale
- In tutte le ipotesi in cui, per disposizione di
legge o di contratto collettivo, si renda necessario l’accertamento della
consistenza dell’organico, i lavoratori a tempo parziale sono computati
nel numero complessivo dei dipendenti in proporzione all’orario svolto,
rapportato al tempo pieno così come definito ai sensi dell’articolo 1, con
arrotondamento all’unità della frazione di orario superiore alla metà di
quello pieno.
- Ai soli fini dell’applicabilità della disciplina
di cui al titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive
modificazioni, i lavoratori a tempo parziale si computano come unità
intere, quale che sia la durata della loro prestazione lavorativa.
Art. 7
Applicabilità nel settore agricolo
- Le modalità di applicazione delle disposizioni
di cui al presente decreto legislativo ai rapporti di lavoro del settore
agricolo, anche con riguardo alla possibilità di effettuare lavoro
supplementare o di consentire la stipulazione di una clausola elastica di
collocazione della prestazione lavorativa nei rapporti a tempo determinato
parziale, sono determinate dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati
dai sindacati comparativamente più rappresentativi.
Art. 8
Sanzioni
- Nel contratto di lavoro a tempo parziale la
forma scritta è richiesta a fini di prova. Qualora la scrittura risulti
mancante, è ammessa la prova per testimoni nei limiti di cui all’articolo
2725 del codice civile. In difetto di prova in ordine alla stipulazione a
tempo parziale del contratto di lavoro, su richiesta del lavoratore potrà
essere dichiarata la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a
tempo pieno a partire dalla data in cui la mancanza della scrittura sia
giudizialmente accertata. Resta fermo il diritto alle retribuzioni dovute
per le prestazioni effettivamente rese antecedentemente alla data
suddetta.
- L’eventuale mancanza o indeterminatezza nel
contratto scritto delle indicazioni di cui all’articolo 2, comma 2, non
comporta la nullità del contratto di lavoro a tempo parziale. Qualora
l’omissione riguardi la durata della prestazione lavorativa, su richiesta
del lavoratore può essere dichiarata la sussistenza fra le parti di un
rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla data del relativo
accertamento giudiziale. Qualora invece l’omissione riguardi la sola
collocazione temporale dell'orario, il giudice provvede a determinare le
modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo
parziale con riferimento alle previsioni dei contratti collettivi di cui
all’articolo 3, comma 7, o, in mancanza, con valutazione equitativa,
tenendo conto in particolare delle responsabilità familiari del lavoratore
interessato, della sua necessità di integrazione del reddito derivante dal
rapporto a tempo parziale mediante lo svolgimento di altra attività
lavorativa, nonché delle esigenze del datore di lavoro. Per il periodo
antecedente la data della pronuncia della sentenza, il lavoratore ha in
entrambi i casi diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta, alla
corresponsione di un ulteriore emolumento a titolo di risarcimento del
danno, da liquidarsi con valutazione equitativa. Nel corso del successivo svolgimento
del rapporto, è fatta salva la possibilità di concordare per iscritto un
clausola elastica in ordine alla sola collocazione temporale della
prestazione lavorativa a tempo parziale, osservandosi le disposizioni di
cui all’articolo 3. In luogo del ricorso all’autorità giudiziaria, le
controversie di cui al presente comma ed al comma 1 possono essere risolte
mediante le procedure di conciliazione ed eventualmente di arbitrato
previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui all’articolo
1, comma 3.
- In caso di violazione da parte del datore di
lavoro del diritto di precedenza di cui all’articolo 5, comma 2, il
lavoratore ha diritto al risarcimento del danno in misura corrispondente
alla differenza fra l’importo della retribuzione percepita e quella che
gli sarebbe stata corrisposta a seguito del passaggio al tempo pieno nei
sei mesi successivi a detto passaggio.
- La mancata comunicazione alla Direzione
provinciale del lavoro, di cui all’articolo 2, comma 1, secondo periodo,
comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa di lire trentamila
per ciascun lavoratore interessato ed ogni giorno di ritardo. I
corrispondenti importi sono versati a favore della gestione contro la
disoccupazione dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
Art. 9
Disciplina previdenziale
- La retribuzione minima oraria, da assumere quale
base per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a
tempo parziale, si determina rapportando alle giornate di lavoro
settimanale ad orario normale il minimale giornaliero di cui all’articolo
7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e dividendo l’importo
così ottenuto per il numero delle ore di orario normale settimanale
previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria per i lavoratori
a tempo pieno.
- Gli assegni per il nucleo familiare spettano ai
lavoratori a tempo parziale per l’intera misura settimanale in presenza di
una prestazione lavorativa settimanale di durata non inferiore al minimo
di ventiquattro ore. A tal fine sono cumulate le ore prestate in diversi
rapporti di lavoro. In caso contrario spettano tanti assegni giornalieri
quante sono le giornate di lavoro effettivamente prestate, qualunque sia
il numero delle ore lavorate nella giornata. Qualora non si possa
individuare l’attività principale per gli effetti dell’articolo 20 del
testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive
modificazioni, gli assegni per il nucleo familiare sono corrisposti
direttamente dall’INPS. Il comma 2 dell’articolo 26 del citato testo unico
è sostituito dal seguente: "Il contributo non è dovuto per i
lavoratori cui non spettano gli assegni a norma dell’articolo 2.".
- La retribuzione da valere ai fini
dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali dei lavoratori a tempo parziale è uguale alla retribuzione
tabellare prevista dalla contrattazione collettiva per il corrispondente
rapporto di lavoro a tempo pieno. La retribuzione tabellare è determinata
su base oraria in relazione alla durata normale annua della prestazione di
lavoro espressa in ore. La retribuzione minima oraria da assumere quale
base di calcolo dei premi per l’assicurazione di cui al presente comma è
stabilita con le modalità di cui al comma 1.
- Nel caso di trasformazione del rapporto di
lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale e viceversa,
ai fini della determinazione dell’ammontare del trattamento di pensione si
computa per intero l’anzianità relativa ai periodi di lavoro a tempo pieno
e proporzionalmente all’orario effettivamente svolto l’anzianità inerente
ai periodi di lavoro a tempo parziale.
Art. 10
Disciplina del part-time nei rapporti di lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche
- Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le disposizioni del presente decreto
si applicano, ove non diversamente disposto, anche ai rapporti di lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, con esclusione di quelle
contenute negli articoli 2, comma 1, 5, commi 2 e 4, e 8, e comunque fermo
restando quanto previsto da disposizioni speciali in materia ed, in
particolare, dall’articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
dall’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dall’articolo 22
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dall’articolo 20 della legge 23
dicembre 1999, n. 488.
Art. 11
Abrogazioni
- Sono abrogati:
- l’articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n.
863;
- la lettera a) del comma 1 dell’articolo 7 del
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1994, n. 451, limitatamente alle parole: "alla data
di entrata in vigore del presente decreto ovvero sulla base di accordi
collettivi di gestione di eccedenze di personale che contemplino la
trasformazione di contratti di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale", nonché l’articolo 13, comma 7, della legge 24 giugno 1997,
n. 196.
Art. 12
Verifica
1. Entro il 31 dicembre
2000 il Ministro del lavoro e della previdenza sociale procede ad una verifica,
con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, degli effetti delle
disposizioni dettate dal presente decreto legislativo, con particolare riguardo
alle previsioni dell’articolo 3, comma 2, in materia di lavoro supplementare e
all’esigenza di controllare le ricadute occupazionali delle misure di
incentivazione introdotte, anche ai fini dell’eventuale esercizio del potere
legislativo delegato di cui all’articolo 1, comma 4, della legge 5 febbraio
1999, n. 25.
Il presente decreto, munito
del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 25
febbraio 2000
CIAMPI
D'ALEMA, Presidente del
Consiglio dei Ministri
TOIA, Ministro per le
politiche comunitarie
SALVI, Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
DINI, Ministro degli affari
esteri
DILIBERTO, Ministro della
giustizia
AMATO, Ministro del
tesoro,del bilancio e della programmazione economica
BALBO, Ministro per le pari
opportunità
BASSANINI, Ministro per la
funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli:
DILIBERTO
Normativa in corso d'opera
Schema di decreto legislativo recante:
"Disposizioni
integrative e correttive del decreto legislativo 25
febbraio 2000, n. 61, concernente l’attuazione della direttiva 97/81/CE
relativa all’Accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal
CEEP e dalla CES".
Visti gli articoli 76 e 87
della Costituzione;
Vista la direttiva
97/81/Ce, del Consiglio del 15 dicembre 1997, relativa all’accordo quadro sul
lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES;
Vista la legge 5 febbraio
1999, n. 25, ed in particolare l’articolo 2 e l’allegato A, nonché l’articolo
1, comma 4, che prevede la possibilità di emanare disposizioni integrative e
correttive;
Visto l’articolo 12 del
decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61;
Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio 2001;
Sulla proposta del Ministro
per le politiche comunitarie e del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per le pari opportunità
e per la funzione pubblica;
EMANA
Il seguente decreto legislativo:
Art. 1
(Modificazioni al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61)
- Al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61,
sono apportate le seguenti modificazioni:
- all’articolo 1:
- al comma 2, dopo la lettera
d) è aggiunta la seguente: "d-bis) per "rapporto di lavoro a
tempo parziale di tipo misto" quello che si svolge secondo una
combinazione delle due modalità indicate nelle lettere c) e d).";
- il comma 3 è sostituito dal
seguente: "3. I contratti collettivi nazionali stipulati dai
sindacati comparativamente più rappresentativi, i contratti collettivi
territoriali stipulati dai medesimi sindacati ed i contratti collettivi
aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali di cui
all’articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive
modificazioni, ovvero con le rappresentanze sindacali unitarie, con
l’assistenza dei sindacati che hanno negoziato e sottoscritto il
contratto collettivo nazionale applicato, possono determinare condizioni
e modalità della prestazione lavorativa del rapporto di lavoro di cui al
comma 2; i contratti collettivi nazionali possono, altresì, prevedere
per specifiche figure o livelli professionali modalità particolari di
attuazione delle discipline rimesse alla contrattazione collettiva ai
sensi del presente decreto.";
- all’articolo 3:
- al comma 2, la lettera a) è
sostituita dalla seguente: "a) il numero massimo di ore di lavoro
supplementare effettuabili in ragione d’anno;
- il comma 4 è sostituito dal
seguente: "4. I contratti collettivi di cui al comma 2 possono
prevedere una percentuale di maggiorazione sull’importo della
retribuzione oraria globale di fatto, dovuta in relazione al lavoro
supplementare. In alternativa a quanto previsto in proposito
dall’articolo 4, comma 2, lettera a), i contratti collettivi di cui al
comma 2 possono anche stabilire che l’incidenza della retribuzione delle
ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti sia
determinata convenzionalmente mediante l’applicazione di una
maggiorazione forfettaria sulla retribuzione dovuta per la singola ora
di lavoro supplementare. In attesa delle discipline contrattuali di cui
al comma 2, le ore di lavoro supplementare nella misura massima del 10
per cento previste dall’ultimo periodo del medesimo comma 2, sono
retribuite come ore ordinarie;
- il comma 6 è sostituito dal
seguente: "6. Le ore di lavoro supplementare di fatto svolte in misura
eccedente quella consentita ai sensi del comma 2 comportano
l’applicazione di una maggiorazione sull’importo della retribuzione
oraria globale di fatto per esse dovuta la cui misura viene stabilita
dai contratti collettivi di cui all’articolo 1, comma 3. In assenza di
previsione del contratto collettivo, si applica la maggiorazione del 50
per cento. I medesimi contratti collettivi possono altresì stabilire
criteri e modalità per assicurare al lavoratore a tempo parziale, su
richiesta del medesimo, il consolidamento nel proprio orario di lavoro,
in tutto od in parte, del lavoro supplementare svolto in via non
meramente occasionale.";
- il comma 8 è sostituito dal
seguente: "8. L’esercizio da parte del datore di lavoro del potere
di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa a
tempo parziale comporta in favore del lavoratore un preavviso di almeno
10 giorni. I contratti collettivi di cui all’articolo 1, comma 3,
possono prevedere una durata del preavviso inferiore a 10 giorni ma,
comunque, non inferiore a 48 ore; in questo caso gli stessi contratti
collettivi possono prevedere maggiorazioni retributive stabilendone
forme, criteri e modalità. Lo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo
parziale ai sensi del comma 7 comporta altresì in favore del lavoratore
il diritto ad una maggiorazione della retribuzione oraria globale di
fatto, nella misura fissata dai contratti collettivi di cui al medesimo
comma 7.";
- il comma 10 è sostituito dal
seguente: "10. Durante il corso di svolgimento del rapporto di
lavoro a tempo parziale il lavoratore potrà denunciare il patto di cui
al comma 9, accompagnando alla denuncia l’indicazione di una delle
seguenti documentate ragioni: a) esigenze di carattere familiare; b)
esigenze di tutela della salute certificate dal competente Servizio
sanitario pubblico; c) necessità di attendere ad altra attività
lavorativa subordinata o autonoma. La denuncia, in forma scritta,
relativamente alle causali di cui alle lettere a) e b) potrà essere
effettuata quando siano decorsi almeno 5 mesi dalla data di stipulazione
del patto e dovrà essere altresì accompagnata da un preavviso di un mese
in favore del datore di lavoro. In ordine alla lettera c) i contratti
collettivi di cui al comma 7 possono stabilire un periodo superiore ai 5
mesi, prevedendo la corresponsione di una indennità. I medesimi
contratti collettivi determinano i criteri e le modalità per l’esercizio
della possibilità di denuncia anche nel caso di esigenze di studio o di
formazione e possono, altresì, individuare ulteriori ragioni obiettive
in forza delle quali possa essere denunciato il patto di cui al comma 9.
Il datore di lavoro ha facoltà di rinunciare al preavviso. ";
- al comma 15 le parole: "
comunque per un periodo non superiore ad un anno" sono sostituite
dalle seguenti: "comunque non oltre il 30 settembre 2001";
- all’articolo 5:
- al comma 2 le parole:
"entro 100 Km dall’unità produttiva" sono sostituite dalle
seguenti: "entro 50 Km dall’unità produttiva";
- all’articolo 6, il comma 1 è
sostituito dal seguente: "1. In tutte le ipotesi in cui, per
disposizione di legge o di contratto collettivo, si renda necessario
l’accertamento della consistenza dell’organico, i lavoratori a tempo
parziale sono computati nel complesso del numero dei lavoratori
dipendenti in proporzione all’orario svolto, rapportato al tempo pieno
così come definito ai sensi dell’articolo 1; ai fini di cui sopra
l’arrotondamento opera per le frazioni di orario eccedenti la somma degli
orari individuati a tempo parziale corrispondente a unità intere di
orario a tempo pieno.";
- all’articolo 8, comma 2, le
parole: "dei contratti collettivi di cui all’articolo 3, comma
7," sono sostituite dalle seguenti: "dei contratti collettivi
di cui all’articolo 1, comma 3,".
2. Il presente decreto non
comporta nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, a carico del bilancio dello
Stato.