Normativa in corso d'opera

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, che disciplina l’attività di Governo e l’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed in particolare l’articolo 5, comma 2, lettera h);

VISTO il decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, recante : "Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell’articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196";

VISTO il decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, recante: "Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell’articolo 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n.144";

VISTO il decreto interministeriale del 23 maggio 1998 ed in particolare l’articolo 6 con il quale si assegnano ad Italia Lavoro Spa, compiti specifici in campo di ricollocazione dei soggetti impegnati in attività socialmente utili;

CONSIDERATO l’impegno del Governo a ricercare strumenti straordinari per il superamento del grave disagio occupazionale esistente;

RISCONTRATA la necessità di interventi integrati tra politica dell’occupazione ed interventi di sviluppo economico, produttivo ed infrastrutturale;

CONSIDERATA a tali fini l’opportunità di istituire un Comitato interministeriale allo scopo di provvedere, anche a livello di singole regioni, al coordinamento e alla integrazione degli interventi dello Stato, delle regioni e delle autonomie locali finalizzati alla stabilizzazione dei soggetti impegnati in attività socialmente utili previste dal decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468;

SULLA PROPOSTA del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

DECRETA

Art.1

  1. E’ istituito un Comitato interministeriale allo scopo di provvedere al coordinamento e alla integrazione degli interventi dello Stato, delle regioni e delle autonomie locali finalizzati alla stabilizzazione dei soggetti impegnati in attività socialmente utili previste dal decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni, e per affrontare le situazioni d straordinarietà presenti in alcune realtà regionali.
  2. Il Comitato è presieduto dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale o da un Sottosegretario da lui delegato ed è composto da rappresentanti designati dal Ministro dell’interno, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministro per gli affari regionali e dalla Conferenza unificata. Al Comitato partecipano, altresì, un rappresentante dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e da Italia Lavoro Spa. Il presidente del Comitato può richiedere la partecipazione alle riunioni di rappresentati delle altri Amministrazioni pubbliche che hanno programmi di intervento con riflessi occupazionali.
  3. Il Comitato per il coordinamento delle iniziative per l’occupazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri svolge compiti di segreteria tecnica del Comitato stesso, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1992, e successive modifiche ed integrazioni.

Art.2