DECRETO 1° settembre 2000.
Procedure inerenti
il pagamento delle spese che riguardano la formazione
professionale,l'assistenza tecnica progettuale e le attrezzature di cui all'art. 11 del
decreto legislativo 1°dicembre 1997, n. 468.
IL DIRETTORE GENERALE
per l'Impiego
Visto il decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 80;
Visto l'art. 3, comma 1,
lettera c), della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto il decreto legislativo
1o dicembre 1997, n. 468;
Visti in particolare:
l'art. 2, commi 4 - 5 - 6 - 9;
l'art. 11, commi 7,
lettere b), c) e d) - 8;
Visto il decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 24 febbraio 1998, che
individua le agenzie di promozione di lavoro e di impresa ai fini dello
svolgimento delle attivita' previste dall'art. 2 del sopra citato decreto
legislativo;
Vista la nota della
Direzione generale per l'impiego - Div. II del 3 marzo 1998;
Considerato che l'art. 2,
comma 4, del decreto legislativo n. 468/1997 prevede l'impegno dei soggetti
promotori a realizzare nuove attivita' stabili nel tempo come condizione
dell'approvazione del progetto di lavori di pubblica utilita' da parte della
competente commissione regionale per l'impiego o della commissione centrale per
l'impiego. Considerato, altresi', che al progetto deve essere allegato il piano
di impresa relativo all'attivita' che si intende promuovere e la dichiarazione
scritta attestante la eventuale fornitura di assistenza tecnico progettuale, ai
fini dell'approvazione del progetto medesimo da parte delle commissioni sopra
indicate che valutano la sussistenza dei presupposti tecnicamente fondati
dell'impegno a realizzare nuove attivita' nel tempo;
Considerato che l'art. 2,
comma 9, del decreto legislativo n. 468/1997 prevede che, nel caso in cui non
si realizzi il piano di impresa, l'agenzia di promozione di lavoro e di impresa
che ha certificato la sussistenza dei presupposti di cui al comma 4 del
medesimo art. 2 deve restituire le somme percepite per l'assistenza tecnico
progettuale;
Considerato che l'art. 11,
comma 8, del decreto legislativo n. 468/1997, stabilisce che l'erogazione dei
contributi di cui al comma 7 del medesimo art. 11, lettere c) e d) (dotazione
di attrezzature e assistenza tecnico-progettuale) dovra' prevedere un saldo non
inferiore al 50% subordinato alla effettiva realizzazione del piano di impresa;
Ritenuto di dover
individuare i criteri relativi all'erogazione dei contributi per le spese
relative alle attrezzature ed all'assistenza tecnico-progettuale, di cui
all'art. 11, comma 7, lettere c) e d), del decreto legislativo n. 468/1997;
Ritenuto di vincolare per
il disposto dell'art. 2, comma 9, del decreto legislativo n. 468/1997 il 100%
dei contributi per l'assistenza tecnico-progettuale alla realizzazione del
piano di impresa;
Ritenuto, altresi', di
vincolare il 70% del contributo per attrezzature alla effettiva realizzazione
del piano d'impresa al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse finanziarie
predisposte allo scopo;
Ritenuto che per la
realizzazione del piano di impresa debba intendersi il raggiungimento o
l'offerta da parte del soggetto attuatore della stabilizzazione occupazionale
dei soggetti impegnati nei lavori di pubblica utilita', anche sotto forma di
lavoro autonomo;
Decreta:
Art. 1.
Il contributo per le spese
che riguardano la formazione ed il 30% del contributo per le attrezzature sono
erogati agli enti attuatori su presentazione della domanda da parte dell'ente
attuatore medesimo.
Per le erogazioni relative
ai progetti approvati dalle commissioni regionali per l'impiego deve essere
acquisita dalle competenti direzioni regionali del lavoro la certificazione
antimafia e i medesimi uffici devono verificare l'approvazione del progetto di
pubblica utilita', la rispondenza dei dati dal richiedente nella domanda al
progetto approvato, e, per il tramite del servizio ispettivo, lo svolgimento
dell'attivita' formativa, l'idoneita' delle attrezzature ed il loro effettivo
utilizzo.
Per le erogazioni relative
ai progetti approvati dalla Commissione centrale per l'impiego la Direzione
generale per l'impiego deve acquisire la certificazione antimafia, verificare
l'approvazione del progetto di pubblica utilita' e la rispondenza dei dati
indicati dall'ente richiedente nella domanda al progetto approvato. Per tali
progetti le competenti direzioni regionali del lavoro devono verificare, per il
tramite del servizio ispettivo, lo svolgimento dell'attivita' formativa,
l'idoneita' delle attrezzature, ed il loro effettivo utilizzo.
Art. 2.
Il saldo del contributo
relativo alle attrezzature pari al 70% della richiesta e l'intero contributo
relativo all'assistenza tecnico-progettuale, vengono erogati alla effettiva
realizzazione del piano d'impresa, previa acquisizione delle fatture e della
certificazione relativa alla congruita' dei costi per le attrezzature e per
l'attivita' tecnico-progettuale e previa verifica, tramite i servizi ispettivi
del Ministero del lavoro, della effettiva realizzazione del piano d'impresa.
Per effettiva realizzazione
del piano di impresa deve intendersi il raggiungimento o l'offerta ai soggetti
interessati della stabilizzazione occupazionale, anche sotto forma di lavoro
autonomo.
Nel caso di non
accettazione dell'offerta di lavoro, la mancata stabilizzazione occupazionale
non rileva ai fini dell'erogazione dei contributi di cui al presente articolo,
qualora il servizio ispettivo della competente direzione regionale del lavoro
verifichi la sussistenza di atti formali inequivocabili che attestino l'offerta
di lavoro da parte del soggetto attuatore.
La stabilizzazione
occupazionale sotto forma di lavoro autonomo si considera raggiunta nel caso in
cui il servizio ispettivo verifichi l'affidamento, per un periodo non inferiore
al biennio, da parte del soggetto attuatore ai soggetti interessati,
singolarmente o costituiti in societa', dell'esecuzione di opere o servizi,
ovvero il conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e
continuativa.
L'entita' dell'erogazione
del saldo e' effettuata proporzionalmente al risultato occupazionale conseguito
o offerto ai soggetti impegnati nei lavori di pubblica utilita' con carattere
di stabilita', anche sotto forma di lavoro autonomo.
Art. 3.
Il presente decreto verra'
inviato alla Corte dei conti per la registrazione.
Roma, 1° settembre 2000
Il direttore generale: Carla'
Registrato
alla Corte dei conti il 18 settembre 2000
Registro n. 2 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 145