Direzione Generale per l'Impiego

 

 

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
Direzione Generale per l'impiego- Div. II

Prot. n.274/06.18 del 31 gennaio 2001

Oggetto:Lavori di pubblica utilità e lavori socialmente utili di cui al decreto legislativo n. 468 del 1 dicembre 1997, artt. 1, comma 2, e 11, comma 7. Chiarimenti procedurali connessi al D.D. del 1 settembre 2000.

 

Alle Direzioni Regionali e Provinciali del Lavoro
LORO SEDI

e, p.c. Agli Assessorati Regionali e Provinciali al Lavoro
LORO SEDI

 

 

Facendo seguito ai quesiti pervenuti alla scrivente Direzione generale da parte di codeste Direzioni del lavoro, si ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti sulle procedure a suo tempo definite con il decreto direttoriale del 1 settembre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, riguardante l’erogazione dei contributi di cui all’art. 11, comma 7, del decreto legislativo 468/97 che, com’è noto, possono essere corrisposti fino ad un limite massimo di £ 1.000.000 pro capite, con riferimento alle spese che riguardano la formazione dei lavoratori utilizzati, ovvero nel limite massimo di £ 5.000.000 pro capite con riferimento alle spese concernenti la dotazione di attrezzature, ed infine, nel limite massimo di £ 500.000 pro capite per le spese relative all’assistenza tecnico-progettuale delle agenzie di promozione e lavoro e d’impresa.

ART 1 - D.D. 1/9/2000 – Modalità di erogazione del contributo per la formazione e del 30% dei contributi per le attrezzature

La domanda per ottenere i predetti contributi deve essere presentata dall’ente attuatore delle iniziative in esame, alle Direzioni Regionali del lavoro territorialmente competenti oppure, nel caso di progetti redatti sulla base di convenzioni tra questo Ministero e amministrazioni pubbliche con competenze interregionali, alla Direzione Generale per l’Impiego – Divisione II.
Acquisita la domanda e la certificazione antimafia, eventualmente necessaria, le Direzioni Regionali del Lavoro o la Direzione Generale per l’Impiego verificano, come già specificato nel D.D. del 1 settembre 2000, l’approvazione del progetto di pubblica utilità o di lavori socialmente utili da parte delle Commissioni regionali del Lavoro competenti, la rispondenza dei dati indicati nella domanda rispetto a quelli contenuti nel progetto approvato nonché, per il tramite del servizio ispettivo territorialmente competente, lo svolgimento dell’attività formativa, l’idoneità delle attrezzature e il loro effettivo utilizzo. Le verifiche da espletarsi tramite il servizio ispettivo potranno essere effettuata a campione, una volta acquisite però le dichiarazioni di tutti gli enti richiedenti attestanti l’idoneità delle attrezzature, il loro effettivo utilizzo e, nel caso di attività formativa, l’effettivo svolgimento della stessa.
Alla domanda relativa al contributo per la formazione dovranno essere anche allegati una relazione che descriva l’attività svolta, le sedi presso le quali si sono tenuti i corsi, il periodo di svolgimento degli stessi, e un rendiconto dettagliato delle spese sostenute. Si evidenzia che il contributo da erogare non potrà comunque essere superiore alle spese effettivamente sostenute.
Nel caso di progetti redatti sulla base di convenzioni tra il Ministero e amministrazioni pubbliche con competenze interregionali, la domanda per ottenere i contributi, sia per la formazione sia per le attrezzature, dovrà consentire di individuare esattamente l’ammontare richiesto per ciascun progetto e piano d’impresa approvato dalla competente Commissione.

ART. 2 - D.D. 1/9/2000 – Modalità di erogazone del saldo del contributo relativo alle attrezzature e dell’intero contributo relativo all’assistenza tecnico-progettuale

Ai fini dell’erogazione del saldo del contributo relativo alle attrezzature e dell’intero contributo relativo all’assistenza tecnico-progettuale, l’ente richiedente, alla effettiva realizzazione del piano d’impresa, ossia in caso di raggiungimento o di offerta della stabilizzazione occupazionale ai soggetti interessati, dovrà presentare:

  • Richiesta di saldo dalla quale risulti chiaramente l’ammontare relativo alle attrezzature e/o all’attività tecnico- progettuale;
  • Relazione sull’andamento del progetto e, in particolare, sulle varie fasi attuative, le difficoltà incontrate e i risultati raggiunti in relazione al piano d’impresa connesso al progetto approvato;
  • Rendiconto dettagliato delle spese effettuate, distinte per attrezzature ed attività tecnico- progettuale, con l’indicazione dei giustificativi di spesa per ciascuna voce di spesa;
  • Certificazione, o dichiarazione del responsabile dell’ente richiedente, attestante la congruità dei costi per le attrezzature e per l’attività tecnico-progettuale;
  • Elenco nominativo dei lavoratori impegnati nel progetto e stabilizzati, unitamente ai dati anagrafici degli stessi, con l’indicazione, nel caso di lavoro dipendente, del datore di lavoro che ha proceduto all’assunzione, e nel caso di lavoro autonomo o imprenditoriale, del tipo di attività avviata. Tali indicazioni dovranno essere conformi alla documentazione di cui al punto successivo;
  • Dichiarazione, nel caso di lavoro dipendente, del datore di lavoro che attesti l’avvenuta assunzione a tempo indeterminato del lavoratore impegnato nel progetto di lavori di pubblica utilità, oppure, nel caso di lavoro autonomo o imprenditoriale, certificato d’iscrizione al registro delle imprese o altra documentazione comprovante l’osservanza degli adempimenti prescritti dalla legge per l’esercizio della propria attività;
  • Nel caso di non accettazione dell’offerta di lavoro, copia autenticata dei documenti attestanti l’offerta di stabilizzazione occupazionale, anche sotto forma di lavoro autonomo, unitamente alla copia autenticata della documentazione che attesti il rifiuto, da parte del lavoratore, della suddetta offerta; in mancanza del rifiuto formalmente espresso dal lavoratore, la dichiarazione dell’ente attuatore attestante la non accettazione.

Per i progetti redatti sulla base di convenzioni tra il Ministero e amministrazioni pubbliche con competenze interregionali, la domanda per ottenere il saldo dovrà consentire, anche in questo caso, di individuare esattamente l’ammontare richiesto per ciascun progetto e piano d’impresa approvato dalla competente Commissione regionale.
Tenuto conto che l’entità dell’erogazione del saldo è effettuata proporzionalmente al risultato occupazionale conseguito o offerto ai soggetti con carattere di stabilità, anche sotto forma di lavoro autonomo, il saldo da erogare sarà calcolato tenendo conto del numero dei lavoratori effettivamente stabilizzati, dell’ammontare delle spese sostenute nonché del numero delle offerte di stabilizzazione occupazionale rifiutate dal lavoratore. Per il contributo relativo alla dotazione di attrezzature, dovrà essere indicata e documentata la società costituita (società mista, cooperativa o consorzio di cooperative, consorzio artigiano).
Secondo quanto sopra, nel caso in cui il lavoratore socialmente utile venga assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato, oppure nel caso di avvio di forme di lavoro autonomo o imprenditoriale, il contributo sarà pari al limite massimo indicato all’art. 11, comma 7, del D.Lgs. 468/97, ossia L. 500.000 pro capite, con riferimento alle spese relative all’attività tecnico-progettuale (lett. d), e L. 5.000.000 pro capite, relativamente alle spese per le attrezzature ove sia stata costituita una società mista, una cooperativa o consorzio di cooperative, un consorzio artigiano (lett. c).
Tuttavia, qualora l’ammontare complessivo calcolato come sopra indicato dovesse risultare superiore alle spese dichiarate e documentate dall’Ente richiedente, il saldo del contributo non potrà comunque eccedere dette spese.
Appare opportuno ricordare che, ai sensi dell’art. 2, comma 4, del D.D. 1.9.2000, "la stabilizzazione sotto forma di lavoro autonomo si considera raggiunta nel caso in cui il servizio ispettivo verifichi l’affidamento, per un periodo non inferiore al biennio, da parte del soggetto attuatore ai soggetti interessati, singolarmente o costituiti in società, dell’esecuzione di opere o servizi, ovvero il conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa".
I servizi ispettivi territorialmente competenti verificheranno, come indicato nel D.D. del 1.9.2000, l’effettiva realizzazione del piano d’impresa.
Per l’accreditamento delle risorse, codeste Direzioni Regionali del Lavoro, una volta completate le procedure di cui sopra e definito l’ammontare del contributo che dovrà essere erogato a saldo, provvederanno a trasmettere apposita richiesta, con l’indicazione degli enti richiedenti e dei relativi importi da erogare, alla divisione VI di questa Direzione Generale.

IL DIRETTORE GENERALE
Daniela Carlà