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Direzione Generale per l'Impiego
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Ministero del Lavoro e
della Previdenza Sociale Prot. n. 764/06.14 del 23
marzo 2001 Oggetto: Chiarimenti su art. 78, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001)
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Agli Assessorati Regionali e Provinciali al Lavoro Alle Direzioni Regionali
e Provinciali del Lavoro |
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In considerazione dei numerosi quesiti pervenuti alla scrivente e al fine di superare le perplessità rappresentate in ordine all’esatta interpretazione del comma 6 dell’art. 78 della legge finanziaria n. 388/2000, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti. Si sottolinea, anzitutto, che il comma 6 dell’art. 78 va interpretato secondo una lettura sistematica ed organica delle diverse disposizioni contenute nel medesimo articolo. Tali disposizioni sono finalizzate a rafforzare ulteriormente le misure e gli interventi di stabilizzazione dei soggetti c.d. "transitori" e, come tali, appartenenti al bacino dei l.s.u. definito all’art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2000, ovvero di quei soggetti che, avendo maturato il c.d. requisito della "transitorietà" entro il 31/12/99 ed essendo risultati, alla medesima data, impegnati nei progetti di l.s.u. di tipo a), b) e c) di cui al decreto legislativo n. 468/97, sono stati ammessi al proseguimento nelle attività socialmente utili e risultano tuttora impegnati nelle medesime attività. In conformità allo scopo primario di consentire un razionale ed organico svuotamento del bacino dei l.s.u., la deroga contenuta nella norma in esame mira a semplificare, in termini sia procedurali sia temporali, l’assunzione dei soggetti in questione nelle piante organiche degli Enti richiamati laddove, ovviamente, vi sia carenza in organico e sussistano le necessarie disponibilità finanziarie. Pertanto, in deroga all’art. 12 comma 4 del decreto legislativo n. 468/1997, limitatamente all’anno 2001 e relativamente alle qualifiche di cui all’art. 16 della legge n. 56/1987, le Regioni, gli Enti locali e gli Enti pubblici dotati di autonomia finanziaria potranno effettuare assunzioni di lavoratori socialmente utili dagli stessi utilizzati senza dover osservare le procedure di avviamento a selezione definite al citato art. 16. Tali assunzioni potranno essere effettuate anche in una misura percentuale superiore a quella del 30% fissata all’art. 12 comma 4 del decreto legislativo n. 468/1997. Questa misura percentuale del 30% dovrà comunque essere rispettata come quota percentuale minima per le assunzioni consentite dalla norma in esame. Infine, appare necessario chiarire che l’incentivo di L. 18 milioni riconosciuto, al secondo capoverso della norma in esame, nelle ipotesi di assunzioni effettuate ai sensi del citato art. 12 comma 4, spetta anche per le assunzioni consentite in deroga al medesimo articolo.
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