MINISTERO DEL LAVORO E DELLA
PREVIDENZA SOCIALE
Direzione Generale per l'Impiego

Roma, 29 febbraio 2000
Prot. N. DIV. II 895/06.01

NOTA IN INDIRIZZO

Oggetto: informativa generale sulla situazione della normativa in materia di lavori socialmente utili, in vista del nuovo decreto di integrazione e modifica del decreto legislativo n.468/97, in attuazione della delega conferita dall'articolo 45 comma 2 della legge 144/99.

Lo scrivente Ministero, nello svolgimento dei compiti di indirizzo e coordinamento di cui all'art.1 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.469 che ha contemporaneamente conferito alle Regioni le funzioni e compiti relativi al collocamento ed alle politiche attive del lavoro, ritiene utili fornire alcuni chiarimenti in materia dei L.S.U..

In premessa si segnalano le circolari nn.100, 138, 61 e 74 emanate da questa Amministrazione in applicazione della normativa concernente i L.S.U. ai sensi del decreto legislativo n.468/97, decreto interministeriale 21 maggio 1998, legge n.144/99 e decreto legge n.390/99.

A seguito dell'entrata in vigore della nuova legge finanziaria 23.12.1999, n.488, pubblicata sulla G.U. n.302 del 27.12.1999, è stato abrogato all'art.62, comma 6, il decreto legge 2.11.99, n.390 recante "Disposizioni per il finanziamento di lavori socialmente utili", mantenendo tuttavia validi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dello stesso decreto legge. Pertanto, le indicazioni fornite con la circolare n.74/99 applicativa del decreto legge 390/99 sono ancora valide limitatamente a quanto deliberato dalle CRI competenti entro il 31.12.99 in relazione alle attività già oggetto di progetti di L.P.U. per i quali sia stato redatto l'atto costitutivo e per i quali gli enti promotori abbiano deliberato, sempre al 31.12.99, la stipula delle convenzioni di affidamento pluriennale delle attività da esternalizzare in favore dell'impresa costitutiva.

Per i progetti di L.P.U. di cui all'art.1 comma 2 lett. a) del decreto legislativo n.468/97 che si sono conclusi e per i quali non sia intervenuta la costituzione in impresa, rimane fermo quanto previsto a carico dei soggetti promotori nel decreto legislativo n.468/97 ed in particolare all'art.2 comma 7.

Tuttavia, in attesa della riforma degli incentivi all'occupazione e degli ammortizzatori sociali, per i progetti di L.S.U. di cui alle lettere a), b) e c) dell'art.1 comma 2 del medesimo decreto legislativo n.468/97, trovano applicazione le disposizioni del citato decreto come modificato dall'art.45 comma 6 della legge n.144/99, in relazione alle quali la scrivente ha emanato la circolare n.61/99 reperibile sul sito Internet del Ministero. I progetti che non hanno ancora esaurito i periodi di proroga consentiti dal decreto legislativo n.468/97 potranno proseguire le attività secondo le procedure dallo stesso previste.

Le Regioni che hanno stipulato convenzioni con questo Ministero ai sensi dell'art.45 comma 6 della legge n.144/99 e che hanno, quindi, sottoscritto l'impegno ad attuare uno specifico programma di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili interessati, non potranno, nel rispetto di quanto pattuito, avviare o prorogare progetti di L.S.U. e L.P.U. ai sensi del decreto legislativo n.468/97, ma provvedere a dare attuazione agli obiettivi fissati nelle convenzioni.

Si rende noto, comunque, che in attuazione della delega contenuta al comma 2 del medesimo art.45, il Governo ha provveduto alla stesura di uno schema di decreto legislativo concernente: "Integrazione e modifica della disciplina dei lavori socialmente utili", che delinea, nel quadro di una più ampia e generale politica di sviluppo, una diversa veste giuridica per i progetti di L.S.U. ed L.P.U.. Il testo di decreto, è stato deliberato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il 25.2.2000.

Ai fini della stabilizzazione occupazionale dei soggetti impegnati nei L.S.U., rimane confermato il sistema degli incentivi previsti dalla normativa vigente ed, in particolare, dall'art.12 del decreto legislativo n.468/97, dal decreto interministeriale 21 maggio 1998 e dalla legge n.144/99. Sempre in relazione alle finalità di stabilizzazione, il termine del 31 dicembre 1999 di cui all'art.10 comma 4 del decreto legislativo n.468/97 relativo alla vigenza delle disposizioni transitorie contenute ai commi 2 e 3 del medesimo articolo, deve ritenersi - non essendo intervenuta la normativa ivi prevista - prorogato fino all'entrata in vigore del decreto legislativo di revisione della disciplina dei L.S.U. di prossima emanazione.

Si rende, altresì, noto che, in applicazione dell'art.45 comma 6 della legge n.144/99, questo Dicastero ha stipulato delle convenzioni con alcune Regioni a firma del Sottosegretario di Stato - Dr Raffaele Morese il cui contenuto è oggetto di una nota sinottica sul sito Internet del Ministero.

Infine, in considerazione di quanto disposto all'art.1 comma 4 del decreto legislativo n.468/97, nonché all'art.2 comma 2 lettera f) del decreto legislativo n.469/97 di conferimento di funzioni e compiti alle Regioni anche in materia di lavori socialmente utili, si pregano codesti Assessorati di inviare alla scrivente i provvedimenti legislativi regionali eventualmente adottati.

IL DIRETTORE GENERALE
Daniela Carlà