Circolare Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 16 del 16 febbraio 1999

Lavori Socialmente Utili. Ulteriore ripartizione delle risorse.
"Fondo per l'Occupazione".

 


DIREZIONE GENERALE PER L'IMPIEGO
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l’articolo 1, comma 7, della legge 19 luglio 1993, n. 236, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148 che istituisce presso li Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale il "Fondo per l’occupazione";

VISTO l’articolo 1 della legge 28 novembre 1996, n. 608 recante disposizioni per l’attivazione dei lavori socialmente utili;

VISTO in particolare l’articolo 1, comma 4, della legge 28 novembre 1996, n.608 che prevede un incremento dl lire 691,3 miliardi a decorrere dall’anno 1998;

VISTO l’articolo 29 quater della legge 28 febbraio 1997, n. 30 con il quale il "Fondo per l’occupazione" è stato incrementato di lire 494 miliardi per l’anno 1998;

VISTO il decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 recante disposizioni sulla revisione della disciplina sui lavori socialmente utili;

VISTO in particolare l’articolo 11 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 recante disposizioni in merito alle risorse del "Fondo per l'occupazione";

VISTO il Decreto Interministeriale 21 maggio 1998 recante misure per favorire la ricollocazione lavorativa ovvero il raggiungimento dei requisiti pensionistici per i lavoratori impegnati nei lavori socialmente utili;

VISTO l’articolo 3, comma 1, del decreto legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito nella legge 20 marzo 1998, n. 52 che prevede il rifinanziamento del "Fondo per l’occupazione" dl lire 976 miliardi per l’anno 1998;

VISTO l'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 10 dicembre 1997, n. 468 nel quale è previsto che i progetti di LSU possono essere redatti sulla base dl convenzioni elaborate dal Ministero del Lavoro e della previdenza sociale con le amministrazioni pubbliche aventi competenze interregionali;

VISTO il parere favorevole espresso in data 5 marzo 1998 dalla Conferenza Stato-Regioni-Città ed Autonomie locali in merito alla ripartizione di lire 1000 miliardi del "Fondo per l’occupazione" da destinare ai progetti di lavori socialmente utili per l’anno 1998;

VISTI i D.D.M.M. 27 marzo 1998, 21 maggio 1998, 31 luglio 1998, relativi alla ripartizione tra le diverse regioni dei 1000 miliardi destinati ai progetti di lavori Socialmente utili, per l’anno 1998;

CONSIDERATA la necessità dl destinare ulteriori 180.897.840.000 delle risorse del "Fondo per l'occupazione" ai progetti di lavoro socialmente utili, aventi ambito interregionale redatti sulla base delle convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 5, comma 4, approvati ai sensi del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468;

DECRETA

ART. 1

Per quanto in premessa indicato la somma di lire 180.897.840.000 del "Fondo per l’occupazione" è destinata ai progetti di lavori socialmente utili di ambito interregionale approvati al sensi dei decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 ed è ripartita tra le diverse regioni secondo la tabella allegata che forma parte integrante dei presente decreto.

Detta spesa graverà sul Cap. 6785 dello Stato di previsione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale per l’esercizio finanziario 1998;

ART. 2

L’importo di cui all’articolo 1 del presente decreto, con successivo decreto sarà impegnato in favore dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale che provvederà all'erogazione dell’assegno spettante ai lavoratori impegnati in progetti di lavori socialmente utili ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 nonché al pagamento dei benefici accessori qualora spettanti;

ART. 3

Le risorse assegnate alle singole regioni dovranno essere utilizzate per i progetti dl lavori socialmente utili di ambito interregionale riservati ai lavoratori destinatari della disciplina transitoria di cui all’art. 12 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 e al decreto interministeriale 21 maggio 1998 già impegnati in progetti finanziati con le risorse del Fondo per l’occupazione e approvati ai sensi della legge 28 novembre 1996, n. 608 e della precedente decretazlone d’urgenza, i cui effetti sono fatti salvi dalla medesima legge 608/96.

23 dicembre 1998

IL DIRETTORE GENERALE

FONDO PER L’OCCUPAZIONE
ART. 1, COMMA 7, L. 236/93
DECR. DIRETTORIALE 23/12/1998
RIPARTIZIONE 1998

REGIONI
INTERESSATE

QUOTE
RIPARTITE

VALLE D’AOSTA

53.400.000

PIEMONTE

3.107.880.000

LOMBARDIA

14.941.320.000

LIGURIA

3.436.960.000

TRENTINO A.A.

459.240.000

VENETO

2.766.120.000

FRIULI V.G.

1.345.680.000

EMILIA R.

4.325.400.000

TOSCANA

10.829.520.000

UMBRIA

4.282.680.000

MARCHE

4.122.480.000

LAZIO

23.656.200.000

ABRUZZO

4.229.280.000

MOLISE

1.655.400.000

CAMPANIA

27.148.560.000

PUGLIA

29.551.560.000

BASILICATA

11.246.040.000

CALABRIA

14.065.560.000

SICILIA

8.447.880.000

SARDEGNA

11.224.680.000

TOTALE

180.897.840.000

DIREZIONE GENERALE PER L’IMPIEGO
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l’articolo 1, comma 7, della legge 19 luglio 1993, n. 236, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148 che istituisce presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale il "Fondo per l’occupazione";

VISTO l’articolo 1 delle legge 28 novembre 1996, n. 608 recante disposizioni per l’attivazione dei lavori socialmente utili;

VISTO in particolare l’articolo 1, comma 4, della legge 28 novembre 1996, n. 608 che prevede un incrementa dl lire 691,3 miliardi a decorrere dall’anno 1998;

VISTO l’articolo 29 quater delle legge 28 febbraio 1997, n. 30 con il quale il "Fondo per l’occupazione" è stato incrementato di lire 494 miliardi per l’anno 1998;

VISTO il decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 recante disposizioni sulla revisione della disciplina sui lavori socialmente utili;

VISTO in particolare l’articolo 11 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 recante disposizioni in merito alle risorse del "Fondo per l’occupazione";

VISTO il Decreto Interministeriale 21. maggio 1998 recante misure per favorire la ricollocazione lavorativa ovvero il raggiungimento dei requisiti pensionistici per i lavoratori impegnati nei lavori socialmente utili;

VISTO l’articolo 3, comma 1, del decreto legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito nella legge 20 marzo 1998, n. 52 che prevede il rifinanziamento del "Fondo per l’occupazione" di lire 976 miliardi per l’anno 1998;

VISTO l’articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997; n. 468 nel quale è previsto che i progetti dl LSU possono essere redatti sulla base di convenzioni elaborate dal Ministero del Lavoro e della previdenza sociale con le amministrazioni pubbliche aventi competenze interregionali;

VISTO li parere favorevole espresso in data 5 marzo 1998 dalla Conferenza Stato-Regioni-Città ed Autonomie locali in merito alla ripartizione di lire 1000 miliardi del "Fondo per l’occupazione" da destinare ai progetti di lavori socialmente utili per l'anno 1998;

VISTO i D.D.M.M. 27 marzo 1998, 21 maggio 1998, 31 luglio 1998, relativi alla ripartizione tra le diverse regioni dei 1000 miliardi destinati ai progetti di lavori socialmente utili, per l’anno 1998;

CONSIDERATA la necessità dl destinare ulteriori £. 19.102.160.900, che residuano dalla ripartizione dei 200.000.000.000 dei quali 180.697.840.000 lire già ripartiti delle risorsa del "Fondo per l’occupazione" ai progetti di lavoro socialmente utili, aventi ambito interregionale redatti sulla base delle convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 5, comma 4, approvati ai sensi del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468;

DECRETA

ART. 1

Per quanto in premessa indicato la somma di lire 19.102.160.000 del "Fondo per l’occupazione" è destinata ai progetti di lavori socialmente utili dl ambito interregionale approvati ai sensi del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 ed è ripartita tra le diverse regioni secondo la tabella allegata che forma parte integrante del presente decreto.

Detta spesa graverà sul Cap. 6785 dello Stato dl previsione del Ministero del Lavora e della Previdenza Sociale per l’esercizio finanziario 1998;

ART. 2

L'importo dl cui all’articolo 1 del presente decreto, con successivo decreto sarà impegnato in favore dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale che provvederà all’erogazione dell’assegno spettante ai lavoratori impegnati in progetti di lavori socialmente utili ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 nonché al pagamento del benefici accessori qualora spettanti;

ART. 3

Le risorse assegnate alle singole regioni dovranno essere utilizzate per i progetti di lavori socialmente utili di ambito interregionale riservati ai lavoratori destinatari della disciplina transitoria dl cui all’art.12 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 465 e al decreto interministeriale 21 maggio 1998 già impegnati in progetti finanziati con le risorse del Fondo per l’occupazione e approvati ai sensi della legge 28 novembre 1996, n. 608 e della precedente decretazione d’urgenza, i cui effetti sono fatti salvi dalla medesima legge 608/96.

23 dicembre 1998

IL DIRETTORE GENERALE

FONDO PER L’OCCUPAZIONE
ART. 1, COMMA 7, L. 236/93
DECR. DIRETTORIALE 23/12/98
RIPARTIZIONE 1998

REGIONI
INTERESSATE

QUOTE
RIPARTITE

VALLE D’AOSTA

19.102.160

PIEMONTE

324.736.720

LOMBARDIA

1.566.377.120

LIGURIA

362.941.040

TRENTINO A.A.

57.306.480

VENETO

286.532.400

FRIULI V.G.

133.715.120

EMILIA R.

458.451.840

TOSCANA

1.146.129.600

UMBRIA

458.451.840

MARCHE

439.349.680

LAZÌO

2.502.382.960

ABRUZZO

439.349.680

MOLISE

171.919.440

CAMPANIA

2.865.324.000

PUGLIA

3.113.652.080

BASILICATA

1.164.333.920

CALABRIA

1.489.968.480

SICILIA

897.801.520

SARDEGNA

1.184.333.920

TOTALE

19.102.160.000