DECRETO-LEGGE 24
novembre 2000, n.346 Interventi urgenti in materia di ammortizzatori sociali,
di previdenza, di lavori socialmente utili e di formazione continua. (GU n. 277
del 27-11-2000) in vigore dal: 28-11-2000
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare
interventi in materia di integrazione salariale per garantire, in attesa della
riforma degli ammortizzatori sociali, la continuità della percezione di un
reddito in situazioni ed aree che presentino gravi problemi occupazionali,
nonché in materia di lavori socialmente utili, al fine di consentire la
continuità delle attività e delle correlate prestazioni individuali nella fase,
in corso di realizzazione, degli interventi volti a dare soluzione
occupazionale ai soggetti interessati, anche attraverso una più diretta
partecipazione delle amministrazioni regionali, tenuto conto della diversità
delle realtà interessare;
Ritenuta, la straordinaria necessità ed urgenza di accelerare
il processo inteso a definire le condizioni per la realizzazione, anche per i
dipendenti delle amministrazioni dello Stato, di forme di previdenza
complementare;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di
assicurare l'utilizzo di risorse destinate al finanziamento di interventi di
formazione continua;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 17 novembre 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la
funzione pubblica;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali e di previdenza
1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, la percentuale di
commisurazione alla retribuzione dell'indennità ordinaria di disoccupazione con
requisiti normali, di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge
14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio
1939, n. 1272, e successive modificazioni, è elevata al 40 per cento dal 1°
dicembre 2000 e per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a 50 anni è
estesa fino a nove mesi. Tali incrementi non si applicano ai trattamenti di
disoccupazione agricoli, ordinari e speciali, né all'indennità ordinaria con
requisiti ridotti di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo
1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160.
2. Per il periodo dal 1 luglio 2000 al 30 giugno 2001, il divieto di cumulo di
cui all'articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non opera tra
il trattamento di reversibilità a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, nonché delle forme
esclusive, esonerative e sostitutive della stessa, e la rendita ai superstiti
erogata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro spettante in caso di decesso del lavoratore conseguente ad infortunio
sul lavoro a malattia professionale ai sensi dell'articolo 85 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Le disposizioni di cui al
presente comma si applicano alle rate di pensione di reversibilità successive
alla data del 30 giugno 2000, anche se la pensione stessa è stata liquidata in
data anteriore.
3. All'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, le
parole: "e fino a lire 590 miliardi a decorrere dall'anno 2001" sono
sostituite dalle seguenti: ", lire 562 miliardi per il 2001 e fino a lire
590 miliardi a decorrere dall'anno 2002".
4. All'onere derivante dai commi 1 e 2, valutato in lire 80 miliardi per il
2000, in lire 527 miliardi per il 2001 e in lire 562 miliardi a decorrere dal
2002, si provvede:
a) quanto a lire 80 miliardi per l'anno 2000, a lire 277 miliardi per l'anno
2001 e a lire 245 miliardi per l'anno 2002, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2000-2002,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica per l'anno 2000 parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e
quanto a lire 23 miliardi per l'anno 2001 mediante utilizzo delle proiezioni
dello stanziamento relativo all'accantonamento del Ministero degli affari
esteri;
b) quanto a lire 227 miliardi per l'anno 2001 e a lire 317 miliardi a decorrere
dall'anno 2002, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 66, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144.
5. All'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo la
parola: "finalizzato" sono inserite le seguenti: ", a decorrere
dall'anno 2000," e, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "nel
limite delle risorse impegnate allo scopo nell'ambito del predetto Fondo".
6. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il
31 dicembre 2001 sono prorogati:
a) il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo
62, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nel limite di
lire 69 miliardi, onde consentire, anche mediante appositi corsi di
riqualificazione, la riammissione in azienda dei lavoratori interessati al
predetto trattamento ovvero la loro riallocazione; qualora al termine della
presente proroga risultino residue eccedenze di personale a carattere
strutturale, ovvero non ricorrano le condizioni sopra indicate, le stesse
saranno gestite attraverso le disposizioni in materia di integrazione salariale
e di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) il trattamento straordinario di integrazione salariale, con scadenza entro
l'11 agosto 2000, concesso ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 23
luglio 1991, n. 223, per concordato preventivo con cessione dei beni, in favore
di un numero massimo di 100 lavoratori, dipendenti da società appartenenti ad
un unico gruppo industriale con un organico superiore a 2000 unità alla data di
entrata in vigore della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ed operanti nelle aree
territoriali di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2081/1993 del
Consiglio del 20 luglio 1993, e successive modificazioni, nel limite di lire 3
miliardi e 850 milioni;
c) il trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilità di cui
all'articolo 62, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nei
confronti di un numero massimo di 1900 unità, nel limite di lire 46 miliardi e
400 milioni;
d) il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo
62, comma 1, lettera e) della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nel limite in
lire 44 miliardi e 100 milioni;
e) il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo
62, comma 1, lettera e), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nel limite di
lire 7 miliardi e 300 milioni;
f) il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo
62, comma 1, lettera f), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in favore di un
numero massimo di centocinquanta lavoratori, nel limite di lire 4 miliardi;
g) i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità di
cui all'articolo 62, comma 1, lettera g), della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
limitatamente alle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori
turistici ed alle imprese di vigilanza, nel limite di lire 10 miliardi e 830
milioni;
h) i trattamenti di mobilità e di disoccupazione speciale di cui all'articolo
45, comma 17, lettera f) della legge 17 maggio 1999, n. 144, nel limite di lire
9 miliardi e 100 milioni;
i) i trattamenti di mobilità di cui all'articolo 62, comma 1, lettera i), della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, nel limite di lire 16 miliardi, di cui lire 8,5
miliardi per i soggetti di cui al primo periodo dell'articolo 45, comma 17,
lettera c), della legge 17 maggio 1999, n. 144, e lire 7,5 miliardi per i
soggetti di cui al secondo periodo della medesima lettera c).
7. Ai lavoratori già dipendenti da società di cui all'articolo 62, comma 1,
lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che, a seguito di risoluzione
di contratto d'affitto e riconsegna dell'azienda entro il giugno 2000, sono
rientrati alle dipendenze delle società di cui al predetto articolo 62, comma
1, lettera c), è concesso, a decorrere dalla data di risoluzione del contratto
d'affitto, e comunque non oltre il 31 dicembre 2001, il trattamento
straordinario di integrazione salariale in favore di un numero massimo di 45
unità, nel limite di lire 1 miliardo e 960 milioni.
8. All'articolo 46, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, come
modificato dall'articolo 62, comma 4, lettera b), della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, le parole: "31 dicembre 2000" sono sostituite dalle seguenti:
"31 agosto 2001". I relativi benefici sano concessi nel limite di
lire 1 miliardo e 100 milioni.
9. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, ai lavoratori già
beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui
all'articolo 81, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è concesso il
trattamento di disoccupazione speciale previsto dall'articolo 3, comma 3, del
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1994, n. 451, in deroga alla disciplina vigente in tale
materia, per la durata massima di 18 mesi a decorrere dalla data del
licenziamento, nel limite di lire 12 miliardi e 240 milioni.
10. L'indennità di mobilità, con scadenza nel corso dell'anno 2001, dei
lavoratori licenziati da aziende ubicate in zone interessate agli interventi
derivanti dalle graduatorie speciali di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992,
n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488,
alla delibera CIPE 27 aprile 1995, e successive modificazioni, e al decreto 22
luglio 1999 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 dell'8 ottobre 1999, è prorogata,
per un periodo massimo di 12 mesi, nel limite di lire 6 miliardi e 100 milioni.
11. All'articolo 62, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
le parole: "di lire 38 miliardi e 700 milioni" sono sostituite dalle
seguenti: "di lire 77 miliardi".
12. Qualora il drastico calo degli appalti di cui all'articolo 1-quinquies del
decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge
5 giugno 1998, n. 176, provochino nuove e/o ulteriori eccedenze strutturali di
personale delle aziende industriali appaltatrici di lavori di installazione di
reti telefoniche, non affrontabili con il ricorso alla cassa integrazione
guadagni straordinaria, in base alla vigente normativa, il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale può concedere ai lavoratori delle predette aziende,
per le quali sussistano le condizioni ed i requisiti del decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale 11 gennaio 1999, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 1999, il trattamento di integrazione
salariale straordinaria in deroga alla medesima normativa, per l'anno 2001, nel
limite di lire 70 miliardi, onde consentire, anche mediante appositi corsi di
riqualificazione, la riammissione in azienda dei lavoratori interessati al
predetto trattamento, ovvero la loro riallocazione. Ove al termine del periodo
concesso risultino residue eccedenze di personale a carattere strutturale,
ovvero non ricorrano le condizioni sopra indicate, le stesse saranno gestite
attraverso le modalità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223.
13. Ai lavoratori, dipendenti da aziende dichiarate fallite a seguito di
rigetto di una precedente istanza di ammissione alla procedura di concordato
preventivo con cessione dei beni, che hanno già usufruito del trattamento
straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 3, comma 1,
della citata legge n. 223 del 1991, collocati in mobilità entro l'anno 1996 e
comunque dopo la fruizione di periodi del predetto trattamento di integrazione
salariale concesso ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge
26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, nella legge 26 gennaio
1994, n. 56, è riconosciuto, nel limite di lire 3 miliardi, il trattamento
economico di mobilità per un periodo effettivo di durata pari al trattamento
straordinario di integrazione salariale concesso ai sensi del citato
decreto-legge n. 478 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56
del 1994. A tale fine, i lavoratori interessati presentano apposita istanza
alle sedi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.)
competenti per territorio entro e non oltre sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
14. Il trattamento di mobilità, con scadenza entro il 14 febbraio 2000, dei
dipendenti da aziende interessate da accordi di programma, stipulati ai sensi
dell'articolo 7 della legge 1o marzo 1996, n. 64, ed operanti alla data di
approvazione dell'accordo stesso, è prorogato, sino al 31 dicembre 2001, per un
numero massimo di centoquarantacinque unità e nel limite di lire 7 miliardi e
240 milioni ai lavoratori titolari di indennità di mobilità di cui all'articolo
7 della legge 23 luglio 1991, n. 223. È altresì prorogata, in favore di quei
lavoratori licenziati da aziende ubicate nelle aree interessate agli interventi
della legge 14 maggio 1981, n. 219, per i quali sono stati avviati contratti
d'area la cui scadenza era prevista al 28 febbraio 2000, l'indennità di
mobilità, fino al 31 dicembre 2001, nel limite di lire 3 miliardi e 200
milioni.
15. Al fine di assicurare l'erogazione dell'indennità di mobilità,
relativamente agli anni 1999 e 2000, ai soggetti di cui al decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, prorogata per l'anno 1999 dall'articolo 81, comma 3, dalla legge 23
dicembre 1998, n. 448, e per l'anno 2000 dall'articolo 62, comma 1, lettera g),
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è stanziata la somma di lire 94 miliardi.
16. La corresponsione dei ratei di trattamento di fine rapporto, a carico della
cassa integrazione guadagni straordinaria, prevista dall'articolo 2, secondo
comma, della legge 8 agosto 1972, n. 464, trova applicazione, nel limite di
lire 10 miliardi e 280 milioni, anche per i periodi di proroga concessi con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in applicazione
dell'articolo 8, commi 5 e 6, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive
modificazioni ed integrazioni. Tale trattamento è erogato ai soggetti aventi
titolo direttamente da parte dell'I.N.P.S., limitatamente ai periodi in cui
hanno effettivamente fruito del trattamento straordinario di integrazione
salariale ed in ogni caso fino alla data del 31 dicembre 2001.
17. La misura dei trattamenti di cui al comma 6, ad eccezione di quelli di cui
alla lettera b) per l'anno 2000 e quelli di cui alla lettera g), è ridotta del
20 per cento. La misura del trattamento di cui al comma 7 è ridotta del 20 per
cento per l'anno 2001. La misura del trattamento di cui al comma 10 è ridotta
del 10 per cento. La misura dei trattamenti di cui al comma 14 è ridotta del 10
per cento per l'anno 2000 e del 20 per cento per l'anno 2001.
18. All'onere derivante dai commi da 6 a 16, valutato complessivamente in 458
miliardi di lire, si provvede:
a) quanto a lire 100 miliardi mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000,
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e
della previdenza sociale;
b) quanto a lire 358 miliardi a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma
7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 luglio 1993, n. 236, per l'anno 2000.
19. I trattamenti di mobilità è di disoccupazione speciale di cui ai commi da 6
a 15 sono erogati dall'I.N.P.S. sulla base di specifiche disposizioni impartite
dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
20. Il comma 6 dell'articolo 36 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.
46, è sostituito dal seguente: "6. Le disposizioni contenute nell'articolo
25 si applicano ai contributi e premi non versati e agli accertamenti
notificati successivamente alla data del 1o gennaio 2001".
21. In attesa della ridefinizione delle attività di controllo dei programmi di
sviluppo previsti dall'articolo 1-ter del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, le somme
stanziate per il finanziamento delle attività di cui al citato articolo 1-ter
per l'anno 2000 sono conservate per l'anno 2001.
Art. 2.
Disposizioni in materia di lavori socialmente utili
La data di presentazione della domanda di ammissione alla contribuzione
volontaria di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio
2000, n. 81, è differita al 30 aprile 2001, fermo restando il possesso, alla
data del 31 dicembre 1999 dei relativi requisiti.
2. Ferma restando la possibilità di stipulare convenzioni ai sensi
dell'articolo 8, comma l, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000,
tenendo conto dei conguagli derivanti dall'applicazione dell'articolo 45, comma
6, della legge 17 maggio 1999, n. 144, il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale è autorizzato a stipulare, entro il 31 dicembre 2000, e nei
limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per
l'occupazione, convenzioni con le regioni in riferimento a situazioni
straordinarie che non consentono, entro il 30 aprile 2001, di esaurire il
bacino regionale dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del citato
decreto legislativo n. 81 del 2000. In particolare le convenzioni prevedono:
a) la realizzazione, da parte delle regioni, di programmi di stabilizzazione
dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n.
81 del 2000, con l'indicazione di una quota predeterminata di soggetti da
avviare alla stabilizzazione che, per il primo anno, non potrà essere inferiore
al 30 per cento del numero dei soggetti appartenenti al bacino regionale; le
convenzioni possono essere annualmente rinnovate, a condizione che vengano
raggiunti gli obiettivi di stabilizzazione dei soggetti di cui al citato
articolo 2, comma 1;
b) le risorse finanziarie necessarie ad assicurare a tutti i soggetti non
stabilizzati entro il 31 dicembre 2000, ad esclusione di quelli impegnati in
attività progettuali interregionali di competenza nazionale e dei soggetti che
maturino il cinquantesimo anno di età entro il 31 dicembre 2000, anche a
copertura dell'erogazione della quota di cui all'articolo 4, comma 2, del citato
decreto legislativo n. 81, del 2000, del 50 per cento dell'assegno per
prestazioni in attività socialmente utili e dell'intero ammontare dell'assegno
al nucleo familiare, che le regioni si impegnano a versare all'I.N.P.S.;
nonchè, nell'ambito delle risorse disponibili a valere sul Fondo per
l'occupazione, un ulteriore stanziamento di entità non inferiore al precedente;
finalizzato ad incentivare la stabilizzazione dei soggetti interessati da
situazioni di straordinarietà; a tale scopo, per l'anno 2001, verranno
utilizzate le risorse destinabili alle regioni, ai sensi dell'articolo 8, commi
1 e 2, del decreto legislativo n. 81 del 2000, tenendo conto dei conguagli
derivanti dall'applicazione dell'articolo 45, comma 6 della legge n. 144 del
1999;
c) la possibilità di impiego, da parte delle regioni, delle risorse del citato
Fondo per l'occupazione, destinate alle attività socialmente utili e non
impegnate per il pagamento di assegni, per misure aggiuntive di stabilizzazione
e di politica attiva del lavoro e per il sostegno delle situazioni di maggiore
difficoltà.
3. A seguito dell'attivazione delle convenzioni di cui al comma 2, sono
trasferite alle regioni la responsabilità di destinazione delle risorse
finanziarie ai sensi del medesimo comma 2 e rese applicabili le misure previste
dal citato decreto legislativo n. 81 del 2000 fino al 31 dicembre 2001.
4. All'articolo 9, comma 11, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, è
soppressa la parola: "assicurativi".
5. Limitatamente all'anno 2001, le regioni e gli enti locali che hanno vuoti in
organico possono, relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della
legge 28 febbraio 1987, n. 56, effettuare assunzioni di soggetti collocati in attività
socialmente utili, aumentando al 50 per cento la percentuale di cui
all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468.
L'incentivo previsto all'articolo 7, comma 1, del citato decreto legislativo n.
81 del 2000, è esteso agli enti locali e agli enti pubblici dotati di autonomia
finanziaria, per le assunzioni ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del citato
decreto legislativo n. 468 del 1997.
Art. 3.
Disposizioni in materia di previdenza complementare
per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato
1. Per far fronte all'obbligo della pubblica amministrazone, ai sensi
dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, di
contribuire, quale datore di lavoro, al finanziamento e al funzionamento dei
fondi di previdenza complementare di cui al citato decreto legislativo n. 124
del 1993 per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato anche ad
ordinamento autonomo, in corrispondenza delle risorse contrattualmente
definite, eventualmente destinate dai lavoratori allo stesso fine, è assegnata
la somma di lire 100 miliardi per l'anno 2000. Tale somma è trasferita
all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione
pubblica (I.N.P.D.A.P.), che provvede al successivo versamento ai fondi di
previdenza complementare con modalità stabilite con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, ed il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a lire 100 miliardi per l'anno 2000,
si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno finanziario 2000, parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.
Art. 4.
Disposizioni in materia di formazione continua
1. Gli importi previsti per gli anni 1999 e 2000 dall'art. 66, comma 2, della
legge 17 maggio 1999, n. 144, sono:
a) per il 75 per cento assegnati al Fondo di cui all'articolo 9, comma 5, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236, per finanziare, in via prioritaria, i piani
formativi aziendali, territoriali o settoriali concordati tra le parti sociali;
b) per il restante 25 per cento accantonati per essere destinati ai "Fondi
paritetici bilaterali per la formazione continua", a seguito della loro
istituzione, secondo criteri di ripartizione determinati con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in base alla consistenza
numerica degli aderenti a settori interessati dai singoli Fondi e dagli
aderenti a ciascuno di essi.
2. Per le annualità di cui al comma 1, l'Istituto nazionale della previdenza
sociale continua ad effettuare il versamento stabilito dall'articolo 1, comma
72, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al Fondo di rotazione per
l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16
aprile 1987, n. 183, ed il versamento stabilito dall'articolo 9, comma 5, del
citato decreto-legge n. 148 del 1993 al Fondo di cui al medesimo comma.
Art. 5.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 24 novembre 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Salvi, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale
Visco, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Bassanini, Ministro per la funzione
pubblica
Visto, il Guardasigilli: Fassino