Legge 23 luglio 1991,
n.223, artt. da 1 a 24
Titolo I
NORME IN MATERIA DI INTEGRAZIONE SALARIALE E DI ECCEDENZE
DI PERSONALE
Capo I
Norme in materia di integrazione salariale.
Art. 1
Norme in materia di intervento straordinario di
integrazione salariale.
1. La disciplina in materia di intervento straordinario
di integrazione salariale trova applicazione limitatamente alle imprese che
abbiano occupato mediamente più di quindici lavoratori nel semestre precedente
la data di presentazione della richiesta di cui al comma 2. Nel caso di
richieste presentate prima che siano trascorsi sei mesi dal trasferimento di
azienda, tale requisito deve sussistere, per il datore di lavoro subentrante,
nel periodo decorrente dalla data del predetto trasferimento. Ai fini dell'applicazione
del presente comma vengono computati anche gli apprendisti ed i lavoratori
assunti con contratto di formazione e lavoro.
2. La richiesta di intervento straordinario di integrazione salariale deve
contenere il programma che l'impresa intende attuare con riferimento anche alle
eventuali misure previste per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale. Il
programma deve essere formulato in conformità ad un modello stabilito, sentito
il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale
(CIPI), con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
L'impresa, sentite le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di
queste, le organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori più
rappresentative operanti nella provincia, può chiedere una modifica del
programma nel corso del suo svolgimento.
3. La durata dei programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione
aziendale non può essere superiore a due anni. Il CIPI ha facoltà di concedere
due proroghe, ciascuna di durata non superiore a dodici mesi, per quelli tra i
predetti programmi che presentino una particolare complessità in ragione delle
caratteristiche tecniche dei processi produttivi dell'impresa.
4. Il contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 1, del decreto-legge 21
marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988,
n. 160, è dovuto in misura doppia a decorrere dal primo giorno del
venticinquesimo mese successivo a quello in cui è fissata dal decreto ministeriale
di concessione la data di decorrenza del trattamento di integrazione salariale.
5. La durata del programma per crisi aziendale non può essere superiore a
dodici mesi. Una nuova erogazione per la medesima causale non può essere
disposta prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo
alla precedente concessione.
6. Il CIPI fissa, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, sentito il comitato tecnico di cui all'art. 19 della legge 28 febbraio
1986, n. 41, i criteri per l'individuazione dei casi di crisi aziendale, nonchè
di quelli previsti dall'art. 11, comma 2, in relazione alle situazioni
occupazionali nell'ambito territoriale e alla situazione produttiva dei
settori, cui attenersi per la selezione dei casi di intervento, nonchè i
criteri per l'applicazione dei commi 9 e 10.
7. I criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere nonchè le modalità
della rotazione prevista nel comma 8 devono formare oggetto delle comunicazioni
e dell'esame congiunto previsti dall'art. 5 della legge 20 maggio 1975, n. 164.
8. Se l'impresa ritiene, per ragioni di ordine tecnico-organizzativo connesse
al mantenimento dei normali livelli di efficienza, di non adottare meccanismi
di rotazione tra i lavoratori che espletano le medesime mansioni e sono
occupati nell'unità produttiva interessata dalle sospensioni, deve indicarne i
motivi nel programma di cui al comma 2. Qualora il CIPI abbia approvato il
programma, ma ritenga non giustificati i motivi addotti dall'azienda per la
mancata adozione della rotazione, il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale promuove l'accordo fra le parti sulla materia e, qualora tale accordo
non sia stato raggiunto entro tre mesi dalla data del decreto di concessione
del trattamento straordinario di integrazione salariale, stabilisce con proprio
decreto l'adozione di meccanismi di rotazione, sulla base delle specifiche
proposte formulate dalle parti. L'azienda, ove non ottemperi a quanto previsto
in tale decreto, è tenuta, per ogni lavoratore sospeso, a corrispondere con
effetto immediato, nella misura doppia, il contributo addizionale di cui
all'art. 8, comma 1, del citato decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160. Il medesimo contributo,
con effetto dal primo giorno del venticinquesimo mese successivo all'atto di
concessione del trattamento di cassa integrazione, è maggiorato di una somma
pari al centocinquanta per cento del suo ammontare.
9. Per ciascuna unità produttiva i trattamenti straordinari di integrazione
salariale non possono avere una durata complessiva superiore a trentasei mesi
nell'arco di un quinquennio, indipendentemente dalle cause per le quali sono
stati concessi, ivi compresa quella prevista dall'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n.
863. Si computano, a tal fine, anche i periodi di trattamento ordinario
concessi per contrazioni o sospensioni dell'attività produttiva determinate da
situazioni temporanee di mercato. Il predetto limite può essere superato,
secondo condizioni e modalità determinate dal CIPI ai sensi del comma 6, per i
casi previsti dall'art. 3 della presente legge, dall'art. 1 del decreto-legge
30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1984, n. 863, dall'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, ovvero per
i casi di proroga di cui al comma 3.
10. Per le imprese che presentino un programma di ristrutturazione,
riorganizzazione o conversione aziendale a seguito di una avvenuta
significativa trasformazione del loro assetto proprietario, che abbia
determinato rilevanti apporti di capitali ed investimenti produttivi, non sono
considerati, ai fini dell'applicazione del comma 9, i periodi antecedenti la
data della trasformazione medesima.
11. L'impresa non può richiedere l'intervento straordinario di integrazione
salariale per le unità produttive per le quali abbia richiesto, con riferimento
agli stessi periodi, l'intervento ordinario.
Art. 2
Procedure.
1. Il trattamento straordinario di integrazione salariale
è concesso mediante decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
previa approvazione del programma, di cui all'art. 1, comma 2, da parte del
CIPI, per la durata prevista nel programma medesimo.
2. Le modifiche e le proroghe dei programmi di cui all'art. 1, commi 2 e 3,
sono approvate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale nel caso in
cui i lavoratori interessati alle integrazioni salariali siano in numero pari o
inferiore a cento unità; sono approvate dal CIPI negli altri casi.
3. Successivamente al primo semestre l'erogazione del trattamento è
autorizzata, su domanda, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale per
periodi semestrali subordinatamente all'esito positivo dell'accertamento sulla
regolare attuazione del programma da parte dell'impresa.
4. La richiesta del trattamento straordinario di integrazione salariale deve
essere presentata nel termine previsto dal primo comma dell'art. 7 della legge
20 maggio 1975, n. 164, all'Ufficio regionale del lavoro e della massima
occupazione ed all'Ispettorato regionale del lavoro territorialmente
competenti. Nel caso di presentazione tardiva della richiesta si applica il
secondo comma del predetto art. 7.
5. L'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, sulla base degli
accertamenti disposti dall'Ispettorato regionale del lavoro, esprime il parere
previsto dal primo comma dell'art. 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, entro
trenta giorni dalla data di presentazione della domanda.
6. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può disporre il pagamento
diretto ai lavoratori, da parte dell'INPS, del trattamento straordinario di
integrazione salariale, con il connesso assegno per il nucleo familiare, ove
spettante, quando per l'impresa ricorrano comprovate difficoltà di ordine
finanziario accertate dall'Ispettorato provinciale del lavoro territorialmente
competente. Restano fermi gli obblighi del datore di lavoro in ordine alle
comunicazioni prescritte nei confronti dell'INPS.
7. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con la procedura prevista dall'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986,
n. 41, viene stabilita la nuova composizione del comitato tecnico di cui
all'art. 1, comma 6, della presente legge, e vengono fissati i criteri e le
modalità per l'assunzione delle determinazioni riguardanti l'istruttoria
tecnica selettiva. Con lo stesso decreto viene stabilita la misura del compenso
da corrispondere ai componenti del comitato tecnico. Al relativo onere,
valutato in lire 80 milioni in ragione d'anno a partire dal 1991, si provvede a
carico del capitolo 1025 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e
della programmazione economica per l'anno 1991 e corrispondenti capitoli per
gli anni successivi.
Art. 3
Intervento straordinario di integrazione salariale e
procedure concorsuali.
1. Il trattamento straordinario di integrazione salariale
è concesso, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai
lavoratori delle imprese soggette alla disciplina dell'intervento straordinario
di integrazione salariale, nei casi di dichiarazione di fallimento, di
omologazione del concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, di
emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di
sottoposizione all'amministrazione straordinaria, qualora la continuazione
dell'attività non sia stata disposta o sia cessata. Il trattamento viene
concesso, su domanda del curatore, del liquidatore o del commissario, per un
periodo non superiore a dodici mesi.
2. Entro il termine di scadenza del periodo di cui al comma 1, quando
sussistano fondate prospettive di continuazione o ripresa dell'attività e di
salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione tramite la cessione, a
qualunque titolo, dell'azienda o di sue parti, il trattamento straordinario di
integrazione salariale può essere prorogato, su domanda del curatore, del liquidatore
o del commissario, previo accertamento da parte del CIPI, per un ulteriore
periodo non superiore a sei mesi. La domanda deve essere corredata da una
relazione, approvata dal giudice delegato o dall'autorit che esercita il
controllo, sulle prospettive di cessione dell'azienda o di sue parti e sui
riflessi della cessione sull'occupazione aziendale.
3. Quando non sia possibile la continuazione dell'attività, anche tramite
cessione dell'azienda o di sue parti, o quando i livelli occupazionali possano
essere salvaguardati solo parzialmente, il curatore, il liquidatore o il
commissario hanno facoltà di collocare in mobilità, ai sensi dell'art. 4 ovvero
dell'art. 24, i lavoratori eccedenti. In tali casi il termine di cui all'art.
4, comma 6, è ridotto a trenta giorni. Il contributo a carico dell'impresa
previsto dall'art. 5, comma 4, non è dovuto.
4. L'imprenditore che, a titolo di affitto, abbia assunto la gestione, anche
parziale, di aziende appartenenti ad imprese assoggettate alle procedure di cui
al comma 1, può esercitare il diritto di prelazione nell'acquisto delle
medesime. Una volta esaurite le procedure previste dalle norme vigenti per la
definitiva determinazione del prezzo di vendita dell'azienda, l'autorità che ad
essa proceda provvede a comunicare entro dieci giorni il prezzo così stabilito
all'imprenditore cui sia riconosciuto il diritto di prelazione. Tale diritto
deve essere esercitato entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione.
5. Sono abrogati l'art. 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301 e successive
modificazioni, e l'art. 2 del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143 e successive
modificazioni.
Titolo I
NORME IN MATERIA DI INTEGRAZIONE SALARIALE E DI ECCEDENZE DI PERSONALE
Capo II
Norme in materia di mobilità.
Art. 4
Procedura per la dichiarazione di mobilità.
1. L'impresa che sia stata ammessa al trattamento
straordinario di integrazione salariale, qualora nel corso di attuazione del
programma di cui all'art. 1 ritenga di non essere in grado di garantire il
reimpiego a tutti i lavoratori sospesi e di non poter ricorrere a misure
alternative, ha facoltà di avviare le procedure di mobilità ai sensi del
presente articolo.
2. Le imprese che intendano esercitare la facoltà di cui al comma 1 sono tenute
a darne comunicazione preventiva per iscritto alle rappresentanze sindacali
aziendali costituite a norma dell'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300,
nonchè alle rispettive associazioni di categoria. In mancanza delle predette
rappresentanze la comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di
categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano
nazionale. La comunicazione alle associazioni di categoria può essere
effettuata per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale
l'impresa aderisce o conferisce mandato.
3. La comunicazione di cui al comma 2 deve contenere indicazione: dei motivi
che determinano la situazione di eccedenza; dei motivi tecnici, organizzativi o
produttivi, per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a porre
rimedio alla predetta situazione ed evitare, in tutto o in parte, la
dichiarazione di mobilità; del numero, della collocazione aziendale e dei
profili professionali del personale eccedente; dei tempi di attuazione del
programma di mobilità; delle eventuali misure programmate per fronteggiare le
conseguenze sul piano sociale della attuazione del programma medesimo. Alla
comunicazione va allegata copia della ricevuta del versamento all'INPS, a
titolo di anticipazione sulla somma di cui all'art. 5, comma 4, di una somma
pari al trattamento massimo mensile di integrazione salariale moltiplicato per
il numero dei lavoratori ritenuti eccedenti.
4. Copia della comunicazione di cui al comma 2 e della ricevuta del versamento
di cui al comma 3 devono essere contestualmente inviate all'Ufficio provinciale
del lavoro e della massima occupazione.
5. Entro sette giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al
comma 2, a richiesta delle rappresentanze sindacali aziendali e delle
rispettive associazioni si procede ad un esame congiunto tra le parti, allo
scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza del
personale e le possibilità di utilizzazione diversa di tale personale, o di una
sua parte, nell'ambito della stessa impresa, anche mediante contratti di
solidarietà e forme flessibili di gestione del tempo di lavoro.
6. La procedura di cui al comma 5 deve essere esaurita entro quarantacinque
giorni dalla data del ricevimento della comunicazione dell'impresa.
Quest'ultima dà all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione
comunicazione scritta sul risultato della consultazione e sui motivi del suo
eventuale esito negativo. Analoga comunicazione scritta può essere inviata
dalle associazioni sindacali dei lavoratori.
7. Qualora non sia stato raggiunto l'accordo, il direttore dell'Ufficio
provinciale del lavoro e della massima occupazione convoca le parti al fine di
un ulteriore esame delle materie di cui al comma 5, anche formulando proposte
per la realizzazione di un accordo. Tale esame deve comunque esaurirsi entro
trenta giorni dal ricevimento da parte dell'Ufficio provinciale del lavoro e
della massima occupazione della comunicazione dell'impresa prevista al comma 6.
8. Qualora il numero dei lavoratori interessati dalla procedura di mobilit sia
inferiore a dieci, i termini di cui ai commi 6 e 7 sono ridotti alla metà.
9. Raggiunto l'accordo sindacale ovvero esaurita la procedura di cui ai commi
6, 7 e 8, l'impresa ha facoltà di collocare in mobilità gli impiegati, gli
operai e i quadri eccedenti, comunicando per iscritto a ciascuno di essi il
recesso, nel rispetto dei termini di preavviso. Contestualmente, l'elenco dei
lavoratori collocati in mobilità, con l'indicazione per ciascun soggetto del
nominativo, del luogo di residenza, della qualifica, del livello di
inquadramento, dell'età, del carico di famiglia, nonchè con puntuale
indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di
scelta di cui all'art. 5, comma 1, deve essere comunicato per iscritto
all'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione competente, alla
Commissione regionale per l'impiego e alle associazioni di categoria di cui al
comma 2.
10. Nel caso in cui l'impresa rinunci a collocare in mobilità i lavoratori o ne
collochi un numero inferiore a quello risultante dalla comunicazione di cui al
comma 2, la stessa procede al recupero delle somme pagate in eccedenza rispetto
a quella dovuta ai sensi dell'art. 5, comma 4, mediante conguaglio con i
contributi dovuti all'INPS, da effettuarsi con il primo versamento utile
successivo alla data di determinazione del numero dei lavoratori posti in
mobilità.
11. Gli accordi sindacali stipulati nel corso delle procedure di cui al
presente articolo, che prevedano il riassorbimento totale o parziale dei
lavoratori ritenuti eccedenti, possono stabilire, anche in deroga al secondo
comma dell'art. 2103 del codice civile, la loro assegnazione a mansioni diverse
da quelle svolte.
12. Le comunicazioni di cui al comma 9 sono prive di efficacia ove siano state
effettuate senza l'osservanza della forma scritta e delle procedure previste
dal presente articolo.
13. I lavoratori ammessi al trattamento di cassa integrazione, al termine del
periodo di godimento del trattamento di integrazione salariale, rientrano in
azienda.
14. Il presente articolo non trova applicazione nel caso di eccedenze
determinate da fine lavoro nelle imprese edili e nelle attività stagionali o
saltuarie, nonchè per i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo
determinato.
15. Nei casi in cui l'eccedenza riguardi unità produttive ubicate in diverse
province della stessa regione ovvero in più regioni, la competenza a promuovere
l'accordo di cui al comma 7 spetta rispettivamente al direttore dell'Ufficio
regionale del lavoro e della massima occupazione ovvero al Ministro del lavoro
e della previdenza sociale. Agli stessi vanno inviate le comunicazioni previste
dal comma 4.
16. Sono abrogati gli articoli 24 e 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, le
disposizioni del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 1978, n. 215, ad eccezione dell'art.
4-bis, nonchè il decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 febbraio 1979, n. 36.
Art. 5
Criteri di scelta dei lavoratori ed oneri a carico delle
imprese.
1. L'individuazione dei lavoratori da collocare in
mobilità deve avvenire, in relazione alle esigenze tecnico-produttive ed organizzative
del complesso aziendale, nel rispetto dei criteri previsti da contratti
collettivi stipulati con i sindacati di cui all'art. 4, comma 2, ovvero in
mancanza di questi contratti, nel rispetto dei seguenti criteri, in concorso
tra loro:
a) carichi di famiglia;
b) anzianità;
c) esigenze tecnico-produttive ed organizzative.
2. Nell'operare la scelta dei lavoratori da collocare in mobilità, l'impresa è
tenuta al rispetto dell'art. 9, ultimo comma, del decreto-legge 29 gennaio
1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79.
3. Il recesso di cui all'art. 4, comma 9, è inefficace qualora sia intimato
senza l'osservanza della forma scritta o in violazione delle procedure
richiamate all'art. 4, comma 12, ed è annullabile in caso di violazione dei
criteri di scelta previsti dal comma 1 del presente articolo. Salvo il caso di
mancata comunicazione per iscritto, il recesso può essere impugnato entro
sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione con qualsiasi atto scritto,
anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche
attraverso l'intervento delle organizzazioni sindacali. Al recesso di cui
all'art. 4, comma 9, del quale sia stata dichiarata l'inefficacia o
l'invalidità, si applica l'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e
successive modificazioni.
4. Per ciascun lavoratore posto in mobilità l'impresa è tenuta a versare alla
gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni
previdenziali, di cui all'art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in trenta
rate mensili, una somma pari a sei volte il trattamento mensile iniziale di
mobilità spettante al lavoratore. Tale somma è ridotta alla metà quando la
dichiarazione di eccedenza del personale di cui all'art. 4,
comma 9, abbia formato oggetto di accordo sindacale.
5. L'impresa che, secondo le procedure determinate dalla Commissione regionale
per l'impiego, procuri offerte di lavoro a tempo indeterminato aventi le
caratteristiche di cui all'art. 9, comma 1, lettera b), non è tenuta al pagamento
delle rimanenti rate relativamente ai lavoratori che perdano il diritto al
trattamento di mobilit in conseguenza del rifiuto di tali offerte ovvero per
tutto il periodo in cui essi, accettando le offerte procurate dalla impresa,
abbiano prestato lavoro.
6. Qualora il lavoratore venga messo in mobilità dopo la fine del dodicesimo
mese successivo a quello di emanazione del decreto di cui all'art. 2, comma 1,
e la fine del dodicesimo mese successivo a quello del completamento del
programma di cui all'art. 1, comma 2, nell'unità produttiva in cui il
lavoratore era occupato, la somma che l'impresa è tenuta a versare ai sensi del
comma 4 del presente articolo è aumentata di cinque punti percentuali per ogni
periodo di trenta giorni intercorrente tra l'inizio del tredicesimo mese e la
data di completamento del programma. Nel medesimo caso non trova applicazione
quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2 della legge 8 agosto 1972, n.
464.
Art. 6
Lista di mobilità e compiti della Commissione regionale per l'impiego.
1. L'Ufficio regionale del lavoro e della massima
occupazione, sulla base delle direttive impartite dal Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, sentita la Commissione centrale per l'impiego, dopo
un'analisi tecnica da parte dell'Agenzia per l'impiego compila una lista dei
lavoratori in mobilità, sulla base di schede che contengano tutte le
informazioni utili per individuare la professionalità, la preferenza per una
mansione diversa da quella originaria, la disponibilità al trasferimento sul
territorio; in questa lista vengono iscritti anche i lavoratori di cui agli
articoli 11, comma 2, e 16, e vengono esclusi quelli che abbiano fatto
richiesta dell'anticipazione di cui all'art. 7, comma 5.
2. La Commissione regionale per l'impiego approva le liste di cui al comma 1 ed
inoltre;
a) assume ogni iniziativa utile a favorire il reimpiego dei lavoratori iscritti
nella lista di mobilità, in collaborazione con l'Agenzia per l'impiego;
b) propone l'organizzazione, da parte delle Regioni, di corsi di qualificazione
e di riqualificazione professionale che, tenuto conto del livello di
professionalità dei lavoratori in mobilità, siano finalizzati ad agevolarne il
reimpiego; i lavoratori interessati sono tenuti a parteciparvi quando le
Commissioni regionali ne dispongano l'avviamento;
c) promuove le iniziative di cui al comma 4;
d) determina gli ambiti circoscrizionali ai fini dell'avviamento dei lavoratori
in mobilità.
3. Le regioni, nell'autorizzare i progetti per l'accesso al Fondo sociale
europeo e al Fondo di rotazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 24 della
legge 21 dicembre 1978, n. 845, devono dare priorità ai progetti formativi che
prevedono l'assunzione di lavoratori iscritti nella lista di mobilità.
4. Su richiesta delle amministrazioni pubbliche la Commissione regionale per
l'impiego può disporre l'utilizzo temporaneo dei lavoratori iscritti nella
lista di mobilità in opere o servizi di pubblica utilità, ai sensi dell'art.
1-bis del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 luglio 1981, n. 390, modificato dall'art. 8 della legge 28
febbraio 1986, n. 41, e dal decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160. Il secondo comma del citato
art. 1-bis non si applica nei casi in cui l'amministrazione pubblica
interessata utilizzi i lavoratori per un numero di ore ridotto e proporzionato
ad una somma corrispondente al trattamento di mobilità spettante al lavoratore
ridotta del venti per cento.
5. I lavoratori in mobilità sono compresi tra i soggetti di cui all'art. 14,
comma 1, lettera a), della legge 27 febbraio 1985, n. 49.
Art. 7
Indennità di mobilità.
1. I lavoratori collocati in mobilità ai sensi dell'art. 4,
che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 16, comma 1, hanno diritto
ad una indennità per un periodo massimo di dodici mesi, elevato a ventiquattro
per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trentasei per i
lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni. L'indennità spetta nella misura
percentuale, di seguito indicata, del trattamento straordinario di integrazione
salariale che hanno percepito ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo
immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro:
a) per i primi dodici mesi: cento per cento;
b) dal tredicesimo al trentaseiesimo mese: ottanta per cento.
2. Nelle aree di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la indennità di mobilità è corrisposta per un
periodo massimo di ventiquattro mesi, elevato a trentasei per i lavoratori che
hanno compiuto i quaranta anni e a quarantotto per i lavoratori che hanno
compiuto i cinquanta anni. Essa spetta nella seguente misura:
a) per i primi dodici mesi: cento per cento;
b) dal tredicesimo al quarantottesimo mese: ottanta per cento.
3. L'indennità di mobilità è adeguata, con effetto dal 1 gennaio di ciascun
anno, in misura pari all'aumento della indennità di contingenza dei lavoratori
dipendenti. Essa non è comunque corrisposta successivamente alla data del
compimento dell'età pensionabile ovvero, se a questa data non è ancora maturato
il diritto alla pensione di vecchiaia, successivamente alla data in cui tale
diritto viene a maturazione.
4. L'indennità di mobilità non può comunque essere corrisposta per un periodo
superiore all'anzianità maturata dal lavoratore alle dipendenze dell'impresa
che abbia attivato la procedura di cui all'art. 4.
5. I lavoratori in mobilità che ne facciano richiesta per intraprendere
un'attività autonoma o per associarsi in cooperativa in conformità alle norme
vigenti possono ottenere la corresponsione anticipata dell'indennità nelle
misure indicate nei commi 1 e 2, detraendone il numero di mensilità già godute.
Fino al 31 dicembre 1992, per i lavoratori in mobilità delle aree di cui al
comma 2 che abbiano compiuto i cinquanta anni di età, questa somma è aumentata
di un importo pari a quindici mensilità dell'indennità iniziale di mobilità e
comunque non superiore al numero dei mesi mancanti al compimento dei sessanta
anni di età. Per questi ultimi lavoratori il requisito di anzianità aziendale
di cui all'art. 16, comma 1, è elevato in misura pari al periodo trascorso tra
la data di entrata in vigore della presente legge e quella del loro
collocamento in mobilità. Le somme corrisposte a titolo di anticipazione
dell'indennità di mobilità sono comulabili con il beneficio di cui all'art. 17
della legge 27 febbraio 1985, n. 49. Con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono
determinate le modalità e le condizioni per la corresponsione anticipata
dell'indennità di mobilità, le modalità per la restituzione nel caso in cui il
lavoratore, nei ventiquattro mesi successivi a quello della corresponsione,
assuma una occupazione alle altrui dipendenze nel settore privato o in quello
pubblico, nonchè le modalità per la riscossione delle somme di cui all'art. 5,
commi 4 e 6.
6. Nelle aree di cui al comma 2 nonchè nell'ambito delle circoscrizioni o nel
maggior ambito determinato dalla Commissione regionale per l'impiego, in cui
sussista un rapporto superiore alla media nazionale tra iscritti alla prima
classe della lista di collocamento e popolazione residente in età da lavoro, ai
lavoratori collocati in mobilità entro la data del 31 dicembre 1992 che, al
momento della cessazione del rapporto, abbiano compiuto un'età inferiore di non
più di cinque anni rispetto a quella prevista dalla legge per il pensionamento
di vecchiaia, e possano far valere, nell'assicurazione generale obbligatoria
per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, un'anzianità contributiva non
inferiore a quella minima prevista per il predetto pensionamento, diminuita del
numero di settimane mancanti alla data di compimento dell'età pensionabile, l'indennità
di mobilità è prolungata fino a quest'ultima data. La misura dell'indennità per
i periodi successivi a quelli previsti nei commi 1 e 2 è dell'ottanta per
cento.
7. Negli ambiti di cui al comma 6, ai lavoratori collocati in mobilità entro la
data del 31 dicembre 1992 che, al momento della cessazione del rapporto,
abbiano compiuto un'eta inferiore di non più di dieci anni rispetto a quella
prevista dalla legge per il pensionamento di vecchiaia e possano far valere,
nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i
superstiti, un'anzianità contributiva non inferiore a ventotto anni,
l'indennità di mobilità spetta fino alla data di maturazione del diritto al
pensionamento di anzianità. Per i lavoratori dipendenti anteriormente alla data
del 1 gennaio 1991 dalle società non operative della Società di Gestione e
Partecipazioni Industriali SpA (GEPI) e della Iniziative Sardegna SpA (INSAR)
si prescinde dal requisito dell'anzianità contributiva; l'indennità di mobilità
non può comunque essere corrisposta per un periodo superiore a dieci anni.
8. L'indennità di mobilità sostituisce ogni altra prestazione di disoccupazione
nonchè le indennità di malattia e di maternità eventualmente spettanti.
9. I periodi di godimento dell'indennità di mobilità, ad esclusione di quelli
per i quali si fa luogo alla corresponsione anticipata ai sensi del comma 5,
sono riconosciuti d'ufficio utili ai fini del conseguimento del diritto alla
pensione e ai fini della determinazione della misura della pensione stessa. Per
detti periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della
retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario di integrazione
salariale di cui al comma 1. Le somme occorrenti per la copertura della
contribuzione figurativa sono versate dalla gestione di cui al comma 11 alle
gestioni pensionistiche competenti.
10. Per i periodi di godimento dell'indennità di mobilità spetta l'assegno per
il nucleo familiare di cui all'art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.
11. I datori di lavoro, ad eccezione di quelli edili, rientranti nel campo di
applicazione della normativa che disciplina l'intervento straordinario di
integrazione salariale, versano alla gestione di cui all'art. 37 della legge 9
marzo 1989, n. 88, un contributo transitorio calcolato con riferimento alle
retribuzioni assoggettate al contributo integrativo per l'assicurazione
obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, in misura pari a 0,35 punti
di aliquota percentuale a decorrere dal periodo di paga in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge e fino al periodo di paga in corso al 31
dicembre 1991 ed in misura pari a 0,43 punti di aliquota percentuale a
decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso al 31 dicembre 1991
fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1992; i datori di
lavoro tenuti al versamento del contributo transitorio sono esonerati, per i
periodi corrispondenti e per i corrispondenti punti di aliquota percentuale,
dal versamento del contributo di cui all'art. 22 della legge 11 marzo 1988, n.
67, per la parte a loro carico.
12. L'indennità prevista dal presente articolo è regolata dalla normativa che
disciplina l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria,
in quanto applicabile, nonchè dalle disposizioni di cui all'art. 37 della legge
9 marzo 1989, n. 88.
13. Per i giornalisti l'indennità prevista dal presente articolo è a carico
dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani. Le somme e i
contributi di cui al comma 11 e all'art. 4, comma 3, sono dovuti al predetto
Istituto. Ad esso vanno inviate le comunicazioni relative alle procedure
previste dall'art. 4, comma 10, nonchè le comunicazioni di cui all'art. 9,
comma 3.
14. É abrogato l'art. 12 della legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive
modificazioni.
15. In caso di squilibrio finanziario delle gestioni nei primi tre anni
successivi a quello di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del
tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
adegua i contributi di cui al presente articolo nella misura necessaria a
ripristinare l'equilibrio di tali gestioni.
Art. 8
Collocamento dei lavoratori in mobilità.
1. Per i lavoratori in mobilità, ai fini del collocamento,
si applica il diritto di precedenza nell'assunzione di cui al sesto comma
dell'art. 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264 e successive modificazioni ed
integrazioni.
2. I lavoratori in mobilità possono essere assunti con contratto di lavoro a
termine di durata non superiore a dodici mesi. La quota di contribuzione a
carico del datore di lavoro è pari a quella prevista per gli apprendisti dalla
legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni. Nel caso in cui, nel
corso del suo svolgimento, il predetto contratto venga trasformato a tempo
indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori dodici mesi in
aggiunta a quello previsto dal comma 4.
3. Per i lavoratori in mobilità si osservano, in materia di limiti di età, ai
fini degli avviamenti di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e
successive modificazioni ed integrazioni, le disposizioni dell'art. 2 della
legge 22 agosto 1985, n. 444. Ai fini dei predetti avviamenti le Commissioni
regionali per l'impiego stabiliscono, tenendo conto anche del numero degli
iscritti nelle liste di collocamento, la percentuale degli avviamenti da
riservare ai lavoratori iscritti nella lista di mobilità.
4. Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto ai sensi del comma 1, assuma a
tempo pieno e indeterminato i lavoratori iscritti nella lista di mobilità è
concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un
contributo mensile pari al cinquanta per cento della indennità di mobilità che
sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il predetto contributo non può essere
erogato per un numero di mesi superiore a dodici e, per i lavoratori di età
superiore a cinquanta anni, per un numero superiore a ventiquattro mesi, ovvero
a trentasei mesi per le aree di cui all'art. 7, comma 6. Il presente comma non
trova applicazione per i giornalisti.
5. Nei confronti dei lavoratori iscritti nella lista di mobilità trova
applicazione quanto previsto dall'art. 27 della legge 12 agosto 1977, n. 675.
6. Il lavoratore in mobilità ha facoltà di svolgere attività di lavoro
subordinato, a tempo parziale, ovvero a tempo determinato, mantenendo
l'iscrizione nella lista.
7. Per le giornate di lavoro svolte ai sensi del comma 6, nonchè per quelle dei
periodi di prova di cui all'art. 9, comma 7, i trattamenti e le indennità di
cui agli articoli 7, 11, comma 2, e 16 sono sospesi. Tali giornate non sono
computate ai fini della determinazione del periodo di durata dei predetti
trattamenti fino al raggiungimento di un numero di giornate pari a quello dei
giorni complessivi di spettanza del trattamento.
8. I trattamenti e i benefici di cui al presente articolo rientrano nella sfera
di applicazione dell'art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
Art. 9
Cancellazione del lavoratore dalla lista di mobilità.
1. Il lavoratore è cancellato dalla lista di mobilità e
decade dai trattamenti e dalle indennità di cui agli articoli 7, 11, comma 2, e
16, quando:
a) rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione professionale
autorizzato dalla Regione o non lo frequenti regolarmente;
b) non accetti l'offerta di un lavoro che sia professionalmente equivalente
ovvero, in mancanza di questo, che presenti omogeneità anche intercategoriale e
che, avendo riguardo ai contratti collettivi nazionali di lavoro, sia
inquadrato in un livello retributivo non inferiore del dieci per cento rispetto
a quello delle mansioni di provenienza;
c) non accetti, in mancanza di un lavoro avente le caratteristiche di cui alla
lettera b), di essere impiegato in opere o servizi di pubblica utilità ai sensi
dell'art. 6, comma 4;
d) non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla competente sede
dell'INPS del lavoro prestato ai sensi dell'art. 8, comma 6.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano quando le attività lavorative
o di formazione offerte al lavoratore iscritto nella lista di mobilità si
svolgono in un luogo distante non più di cinquanta chilometri, o comunque
raggiungibile in sessanta minuti con mezzi pubblici, dalla residenza del
lavoratore.
3. La cancellazione dalla lista di mobilità ai sensi del comma 1 è dichiarata
entro quindici giorni in via definitiva dalla Commissione regionale per
l'impiego. Ove la Commissione non si pronunci entro tale termine, la decadenza
è dichiarata dal direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima
occupazione nei successivi dieci giorni. É data immediata comunicazione della
decisione adottata all'INPS.
4. La Commissione regionale per l'impiego, tenuto conto delle caratteristiche
del territorio e dei servizi pubblici esistenti in esso, può modificare con
delibera motivata i limiti previsti al comma 2 relativi alla dislocazione
geografica del posto di lavoro offerto.
5. Qualora il lavoro offerto ai sensi del comma 1, lettera b), sia inquadrato
in un livello retributivo inferiore a quello corrispondente alle mansioni di
provenienza, il lavoratore che accetti tale offerta ha diritto, per un periodo
massimo complessivo di dodici mesi, alla corresponsione di un assegno
integrativo mensile di importo pari alla differenza tra i corrispondenti
livelli retributivi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
6. Il lavoratore è cancellato dalla lista di mobilità, oltre che nei casi di
cui al comma 1, quando:
a) sia stato assunto con contratto a tempo pieno ed indeterminato;
b) si sia avvalso della facoltà di percepire in un'unica soluzione l'indennità
di mobilità;
c) sia scaduto il periodo di godimento dei trattamenti e delle indennità di cui
agli articoli 7, 11, comma 2, e 16.
7. Il lavoratore assunto a tempo pieno e indeterminato, che non abbia superato
il periodo di prova, viene reiscritto al massimo per due volte nella lista di
mobilità. La Commissione regionale per l'impiego, con il voto favorevole dei
tre quarti dei suoi componenti, può disporre in casi eccezionali la
reiscrizione del lavoratore nella lista di mobilità per una terza volta.
8. Il lavoratore avviato e giudicato non idoneo alla specifica attività cui
l'avviamento si riferisce, a seguito di eventuale visita medica effettuata
presso strutture sanitarie pubbliche, viene reiscritto nella lista di mobilità.
9. I lavoratori di cui all'art. 7, comma 6, nel caso in cui svolgano attività
di lavoro subordinato od autonomo hanno facoltà di cumulare l'indennità di
mobilità nei limiti in cui sia utile a garantire la percezione di un reddito
pari alla retribuzione spettante al momento della messa in mobilità, rivalutato
in misura corrispondente alla variazione dell'indice del costo della vita
calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai fini della scala
mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria. Ai fini della
determinazione della retribuzione pensionabile, a tali lavoratori è data
facoltà di far valere, in luogo della contribuzione relativa a periodi, anche
parziali, di lavoro prestato successivamente alla data della messa in mobilità,
la contribuzione figurativa che per gli stessi periodi sarebbe stata
accreditata.
10. Il trattamento previsto dal presente articolo rientra nella sfera di
applicazione dell'art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
Titolo I
NORME IN MATERIA DI INTEGRAZIONE SALARIALE E DI ECCEDENZE DI PERSONALE
Capo III
Norme in materia di cassa integrazione e trattamenti di disoccupazione per i lavoratori del settore dell'edilizia.
Art. 10
Norme in materia di integrazione salariale per i lavoratori del settore dell'edilizia.
1. Le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 3 febbraio
1963, n. 77, si applicano anche nel caso di eventi, non imputabili al datore di
lavoro o al lavoratore, connessi al mancato rispetto dei termini previsti nei
contratti di appalto per la realizzazione di opere pubbliche di grandi
dimensioni, alle varianti di carattere necessario apportate ai progetti
originari delle predette opere, nonchè ai provvedimenti dell'autorità
giudiziaria emanati ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive
modificazioni ed integrazioni.
2. Nei casi di sospensione dal lavoro derivante dagli eventi di cui al comma 1,
il trattamento ordinario di integrazione salariale è concesso, per ciascuna
opera, per un periodo complessivamente non superiore a tre mesi a favore dei
lavoratori per i quali siano stati versati o siano dovuti per il lavoro
prestato nel settore dell'edilizia, almeno sei contributi mensili o ventisei
contributi settimanali nel biennio precedente alla decorrenza del trattamento
medesimo. Tale trattamento è prorogabile per periodi trimestrali, per un
periodo massimo complessivamente non superiore ad un quarto della durata dei
lavori necessari per il completamento dell'opera, quale risulta dalle clausole
contrattuali. La concessione delle proroghe è disposta dal Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, su proposta del Ministro dei lavori pubblici,
sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro,
previo accertamento da parte del CIPI della natura e della durata delle cause
di interruzione, dell'eventuale esistenza di responsabilità in ordine agli
eventi produttivi delle sospensioni intervenute, nonchè dell'esistenza di
concrete prospettive di ripresa. Il relativo trattamento è erogato dalla
gestione di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
3. Il periodo nel quale è concesso il trattamento di cui al comma 2 non
concorre alla configurazione del limite massimo di cui all'art. 1 della legge 6
agosto 1975, n. 427.
4. L'ente appaltante o l'azienda che avrebbe potuto prevedere l'evento di cui
al comma 1 con la diligenza prevista dal primo comma dell'art. 1176 del codice
civile è tenuto a rimborsare alla gestione di cui al comma 2 le somme da essa
erogate ai sensi del presente articolo, con rivalutazione monetaria ed
interessi legali decorrenti dalla data dell'erogazione. L'INPS promuove
l'azione di recupero.
5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
il CIPI, integrato dal Ministro dei lavori pubblici, su proposta del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale determina i criteri e le modalità di
attuazione di quanto disposto dal presente articolo.
Art. 11
Norme in materia di trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini.
1. All'art. 9 della legge 6 agosto 1975, n. 427, i commi
secondo e terzo sono sostituiti dal seguente: <<Hanno diritto al
trattamento speciale i lavoratori di cui al primo comma per i quali, nel
biennio antecedente la data di cessazione del rapporto di lavoro, siano stati
versati o siano dovuti all'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione
involontaria almeno dieci contributi mensili o quarantatrè contributi
settimanali per il lavoro prestato nel settore dell'edilizia>>.
2. Nelle aree nelle quali il CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, accerta la sussistenza di uno stato di grave crisi
dell'occupazione conseguente al previsto completamento di impianti industriali
o di opere pubbliche di grandi dimensioni, ai lavoratori edili che siano stati
impegnati, in tali aree e nelle predette attività, per un periodo di lavoro
effettivo non inferiore a diciotto mesi e siano stati licenziati dopo che
l'avanzamento dei lavori edili abbia superato il settanta per cento, il
trattamento speciale di disoccupazione è corrisposto nella misura prevista
dall'art. 7 e per un periodo non superiore a diciotto mesi, elevabile a
ventisette nelle aree di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. I trattamenti di cui al presente
articolo rientrano nella sfera di applicazione dell'art. 37 della legge 9 marzo
1989, n. 88.
3. I lavoratori di cui al comma 2 non residenti nell'area in cui sono
completati i lavori hanno diritto al trattamento di cui al medesimo comma se
residenti in circoscrizioni che presentino un rapporto superiore alla media
nazionale tra iscritti alla prima classe di collocamento e popolazione
residente in età da lavoro.
4. Le imprese edili impegnate in opere o in lavori finanziati, in tutto o in
parte, dallo Stato, dalle Regioni o dagli enti pubblici sono tenute a riservare
ai lavoratori titolari del trattamento speciale di disoccupazione, di cui ai
commi 1 e 2, una percentuale delle assunzioni da effettuare in aggiunta
all'organico aziendale esistente all'atto dell'affidamento dei lavori, ai fini
dello svolgimento di tali opere e lavori. Tale percentuale è determinata dalla
Commissione regionale per l'impiego in misura non superiore al venticinque per
cento ed è comprensiva di quella prevista all'art. 25, comma 1.
Titolo I
NORME IN MATERIA DI INTEGRAZIONE SALARIALE E DI ECCEDENZE DI PERSONALE
Capo IV
Norme finali e transitorie.
Art. 12
Estensione del campo di applicazione della disciplina del trattamento straordinario di integrazione salariale.
1. A decorrere dal 1 aprile 1991, le disposizioni in materia
disalariale straordinaria si applicano anche ai dipendenti delle imprese
artigiane aventi i requisiti occupazionali di cui all'art. 1, comma 1, e che
procedono alla sospensione dei lavoratori in conseguenza di sospensioni o
contrazioni dell'attività dell'impresa che esercita l'influsso gestionale
prevalente come definito dal comma 2 e che sia stata ammessa al trattamento
straordinario in ragione di tali sospensioni o contrazioni.
2. Si ha influsso gestionale prevalente, ai fini di cui al comma 1, quando, in
relazione ai contratti aventi ad oggetto l'esecuzione di opere o la prestazione
di servizi o la produzione di beni o semilavorati costituenti oggetto
dell'attività produttiva o commerciale dell'impresa committente, la somma dei
corrispettivi risultanti dalle fatture emesse dall'impresa destinataria delle
commesse nei confronti dell'impresa committente, acquirente o somministrata
abbia superato, nel biennio precedente, secondo quanto emerge dall'elenco dei
clienti e dei fornitori di cui all'art. 29 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come da ultimo sostituito dall'art. 11 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1980, n. 897, il cinquanta
per cento del complessivo fatturato dell'impresa destinataria delle commesse.
3. Le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione
salariale sono estese alle imprese esercenti attività commerciali che occupino
più di duecento dipendenti.
Art. 13
Norme in materia di contratti di solidarietà.
1. L'ammontare del trattamento di integrazione salariale concesso ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, non è soggetto alla disciplina sull'importo massimo come determinato dalla legge 13 agosto 1980, n. 427, e non subisce riduzioni a seguito di eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale.
2. Durante il periodo di godimento del trattamento di integrazione salariale concesso ai sensi dell'art. 1 del citato decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, l'impresa non è ammessa a richiedere l'accertamento dello stato di crisi aziendale.
3. Durante il medesimo periodo, l'impresa non è ammessa a richiedere il trattamento di integrazione salariale per ristrutturazione, conversione e riorganizzazione, salvo che la richiesta sia presentata per lavoratori non interessati al trattamento concesso ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, ovvero per esigenze intervenute successivamente alla stipula del contratto di solidarietà. La presente disposizione non si applica ai trattamenti concessi sulla base di contratti di solidarietà stipulati anteriormente alla data di pubblicazione della presente legge e alla proroga di tali trattamenti ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48.
Art. 14
Norme in materia di trattamenti di integrazione dei guadagni.
1. L'ammontare dei trattamenti di integrazione salariale, compresi quelli ordinari, qualunque sia la causa di intervento, non può superare, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 13, comma 1, l'importo massimo determinato ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 427. La presente disposizione non si applica nel caso di trattamento concesso per intemperie stagionali nei settori dell'edilizia e dell'agricoltura nonchè, limitatamente al trattamento ordinario di integrazione salariale, per i primi sei mesi di fruizione del trattamento medesimo.
2. Le disposizioni in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale per gli operai dell'industria, per gli operai agricoli e per gli operai delle aziende industriali e artigiane dell'edilizia ed affini, nonchè delle aziende esercenti l'attività di escavazione di materiali lapidei sono estese ai lavoratori appartenenti alle categorie degli impiegati e dei quadri.
Art. 15
Lavoratori in cassa integrazione e opere o servizi di pubblica utilità.
1. Il secondo comma dell'art. 1-bis del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 390, come sostituito dall'art. 8 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, non si applica nei casi in cui l'amministrazione pubblica interessata utilizzi i lavoratori per un numero di ore ridotto proporzionalmente alla misura del trattamento di integrazione salariale spettante al lavoratore.
Art. 16
Indennità di mobilità per i lavoratori disoccupati in conseguenza di licenziamento per riduzione di personale.
1. Nel caso di disoccupazione derivante da licenziamento per riduzione di personale ai sensi dell'art. 24 da parte delle imprese, diverse da quelle edili, rientranti nel campo di applicazione della disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale il lavoratore, operaio, impiegato o quadro, qualora possa far valere una anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività e infortuni, con un rapporto di lavoro a carattere continuativo e comunque non a termine, ha diritto alla indennità di mobilità ai sensi dell'art. 7.
2. Per le finalità del presente articolo i datori di lavoro di cui al comma 1 sono tenuti:
a) al versamento di un contributo nella misura dello 0,30 per cento delle retribuzioni assoggettate al contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria;
b) al versamento della somma di cui all'art. 5, comma 4.
3. Alla corresponsione ai giornalisti dell'indennità di cui al comma 1 provvede l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, al quale sono dovuti il contributo e la somma di cui al comma 2, lettere a) e b).
4. Sono abrogati l'art. 8 e il secondo e terzo comma dell'art. 9 della legge 5 novembre 1968, n. 1115. Tali disposizioni continuano ad applicarsi in via transitoria ai lavoratori il cui licenziamento sia stato intimato prima della data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 17
Reintegrazione dei lavoratori e procedure di mobilità.
1. Qualora i lavoratori il cui rapporto sia risolto ai sensi degli articoli 4, comma 9, e 24 vengano reintegrati a norma dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni, l'impresa, sempre nel rispetto dei criteri di scelta di cui all'art.
5, comma 1, può procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro di un numero di lavoratori pari a quello dei lavoratori reintegrati senza dover esperire una nuova procedura, dandone previa comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali.
Art. 18
Norme in materia di contributi associativi.
1. Il diritto di avvalersi del sistema delle trattenute per il versamento dei contributi associativi, previsto dall'art. 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, è esteso ai beneficiari dell'indennità di mobilità, dei trattamenti di disoccupazione ordinari e speciali e dei trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale nel caso di pagamento diretto di questi ultimi da parte dell'INPS.
2. Il secondo comma dell'art. 26 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è sostituito dal seguente:
<<Le associazioni sindacali dei lavoratori hanno diritto di percepire, tramite ritenuta sul salario nonchè sulle prestazioni erogate per conto degli enti previdenziali, i contributi sindacali che i lavoratori intendono loro versare, con modalità stabilite dai contratti collettivi di lavoro, che garantiscono la segretezza del versamento effettuato dal lavoratore a ciascuna associazione sindacale>>.
3. Nei casi di pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro è tenuto a dare comunicazione all'INPS dell'avvenuto rilascio della delega secondo le modalità previste dalla legge, a conservare tale delega ai fini di eventuali verifiche ed a fornire ogni altro elemento che dovesse rendersi necessario per l'effettuazione del servizio.
Art. 19
Lavoro a tempo parziale e anticipazione del pensionamento.
1. Nel caso di imprese beneficiarie da ventiquattro mesi dell'intervento straordinario di integrazione salariale, quando il contratto collettivo aziendale stipulato con i sindacati dei lavoratori aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale preveda il ricorso al lavoro a tempo parziale, al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione del personale, ovvero al fine di consentire l'assunzione di nuovo personale, ai lavoratori dipendenti da tali imprese, che abbiano una età inferiore di non più di sessanta mesi rispetto a quella prevista per la pensione di vecchiaia e una anzianità contributiva non inferiore a quindici anni, qualora essi convengano con il datore di lavoro, ai sensi di tale contratto collettivo, il passaggio al tempo parziale per un orario non inferiore a diciotto ore settimanali è riconosciuto a domanda, previa autorizzazione dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, con decorrenza dal mese successivo a quello della sua presentazione, il diritto alla pensione di vecchiaia.
2. L'impresa che si avvale della facoltà di ricorso al lavoro a tempo parziale di cui al comma 1 deve dare comunicazione all'INPS e all'Ispettorato del lavoro della stipulazione dei contratti e della loro cessazione.
3. Agli effetti del cumulo del trattamento di pensione di cui al comma 1 con la retribuzione, si applicano le norme relative alla pensione di anzianità di cui all'art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, con eccezione della retribuzione percepita durante il periodo di anticipazione del trattamento di pensione, per il rapporto di lavoro trasformato in rapporto a tempo parziale. In tal caso la pensione è cumulabile entro i limiti della mancata retribuzione corrispondente alle ore prestate in meno a seguito della trasformazione del rapporto.
4. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro a tempo parziale, ovvero del ripristino nell'ambito della stessa impresa del rapporto di lavoro a tempo pieno, gli interessati sono tenuti a darne immediata comunicazione all'INPS, ai fini della conseguente revoca del trattamento pensionistico, con decorrenza dal mese successivo a quello in cui si è verificata la predetta risoluzione o il ripristino del rapporto originario.
5. Per i lavoratori che, sul presupposto del contratto collettivo previsto dal comma 1, abbiano convenuto con il datore di lavoro il passaggio al tempo parziale per un orario inferiore alla metà di quello praticato in azienda, la retribuzione da assumere quale base di calcolo per la determinazione della pensione è, ove più favorevole, quella dei periodi antecedenti la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale. La medesima disposizione si applica ai lavoratori che, pur trovandosi nelle condizioni previste dal comma 1, non abbiano presentato domanda per la liquidazioneanticipata della pensione di vecchiaia.
Art. 20
Contratti di reinserimento dei lavoratori disoccupati.
1. I lavoratori che fruiscono da almeno dodici mesi del trattamento speciale di disoccupazione, nonchè quelli che fruiscono dal medesimo termine del trattamento straordinario di integrazione salariale, possono essere assunti nominativamente mediante chiamata dalle liste di cui all'art. 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, con contratto di reinserimento da datori di lavoro che, al momento dell'instaurazione del rapporto di lavoro, non abbiano nell'azienda sospensioni dal lavoro in atto ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, ovvero non abbiano proceduto a riduzione di personale nei dodici mesi precedenti, salvo che l'assunzione non avvenga ai fini di acquisire professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette riduzioni o sospensioni di personale.
2. Ai lavoratori assunti con contratto di reinserimento, di cui al comma 1, si applica, sulle correnti aliquote dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore nelle misure previste per la generalità dei lavoratori, una riduzione nella misura del settantacinque per cento per i primi dodici mesi nell'ipotesi di effettiva disoccupazione del lavoratore per un periodo inferiore a due anni, per i primi ventiquattro mesi nell'ipotesi di effettiva disoccupazione del lavoratore per un periodo superiore a due anni e inferiore a tre anni, per i primi trentasei mesi nell'ipotesi di effettiva disoccupazione del lavoratore per un periodo superiore a tre anni.
3. Il datore di lavoro ha facoltà di optare per l'esonero dall'obbligo del versamento delle quote di contribuzione a proprio carico nei limiti del cinquanta per cento della misura di cui al comma 2 per un periodo pari al doppio di quello di effettiva disoccupazione e non superiore, in ogni caso, a settantadue mesi.
4. I lavoratori assunti con contratto di reinserimento sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative ed istituti.
5. Il contratto di lavoro di reinserimento deve essere stipulato per iscritto. Copia del contratto deve essere inviata entro trenta giorni al competente Ispettorato provinciale del lavoro ed alla sede provinciale dell'INPS.
Art. 21
Norme in materia di trattamenti per i lavoratori appartenenti al settore dell'agricoltura.
1. Gli impiegati ed operai agricoli con contratto a tempo
indeterminato hanno diritto al trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, anche nei casi di sospensioni
operate per esigenze di riconversione e ristrutturazione aziendale da imprese
che occupino almeno sei lavoratori con contratto a tempo indeterminato, ovvero
che ne occupino quattro con contratto a tempo indeterminato, e nell'anno
precedente abbiano impiegato manodopera agricola per un numero di giornate non
inferiore a milleottanta. Le predette esigenze devono essere previamente
accertate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su proposta del
comitato amministratore della gestione prestazioni temporanee ai lavoratori
dipendenti di cui all'art. 25 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
2. I lavoratori con contratto a tempo indeterminato che vengano licenziati durante il periodo di godimento del trattamento di integrazione salariale corrisposto ai sensi del comma 1 hanno diritto al trattamento ordinario di disoccupazione nella misura del quaranta per cento della retribuzione.
3. Il trattamento concesso ai sensi del comma 1 può essere corrisposto per una durata massima di novanta giorni. Le imprese che si avvalgono di tale trattamento sono tenute a versare alla gestione di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in aggiunta al contributo di cui all'art. 19 della legge 8 agosto 1972, n. 457, un contributo nella misura del quattro per cento dell'integrazione salariale corrisposta ai propri dipendenti ai sensi del comma 1.
4. Agli impiegati ed operai agricoli con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendenti da imprese site in comuni dichiarati colpiti da eccezionali calamità o avversità atmosferiche ai sensi dell'art. 4 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, può essere concesso il trattamento di cui all'art. 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, per un periodo non superiore a novanta giorni.
5. Il trattamento di integrazione salariale di cui ai commi 1 e 4 può essere erogato, anche in mancanza dei requisiti di cui al terzo comma dell'art. 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, ai lavoratoriche sono alle dipendenze dell'impresa da più di un anno. I periodi di corresponsione del predetto trattamento non concorrono alla configurazione del limite massimo di durata previsto dal primo comma dell'art. 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, e costituiscono periodi lavorativi ai fini del requisito di cui al terzo comma dell'art. 8 della legge medesima.
6. Nel caso in cui gli operai agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi anagrafici dei comuni dichiarati colpiti da eccezionale calamità o avversità atmosferica ai sensi dell'art. 4 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, siano rimasti privi di occupazione in conseguenza degli eventi medesimi, è ad essi riconosciuto, ai fini previdenziali e assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, il numero di giornate necessarie al raggiungimento del numero di giornate riconosciute nell'anno precedente. Tale beneficio viene concesso a condizione che i destinatari abbiano prestato nell'anno interessato alla provvidenza almeno cinque giornate di lavoro. Lo stesso diritto alle prestazioni previdenziali edassistenziali è esteso a favore dei piccoli coloni e compartecipanti familiari delle aziende colpite dalle predette avversità.
7. I benefici di cui ai commi 4 e 6 si applicano a decorrere dall'anno 1991.
8. Per i trattamenti di cui ai commi 4, 5 e 6, ivi compresi quelli relativi alla mancata copertura assicurativa, si applicano le disposizioni dell'art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
Art. 22
Disciplina transitoria.
1. I provvedimenti di prima concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale richiesti con domande presentate anteriormente alla data di pubblicazione della presente legge, sono assunti secondo la previgente normativa ed il trattamento può essere concesso per un periodo la cui scadenza non superi il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. I provvedimenti relativi alle domande di proroga di trattamento, che scada prima della data di entrata in vigore della presente legge o che sia in corso alla data medesima, sono assunti secondo la previgente normativa nei limiti temporali determinati dal CIPI in sede di accertamento delle cause di intervento, o per un periodo la cui scadenza non superi i sei mesi dalla data del decreto di concessione dei trattamenti concessi ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143 e successive modificazioni, e dell'art. 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301 e successive modificazioni.
3. L'art. 1, comma 1, e l'art. 2, comma 6, non si applicano ai trattamenti di integrazione salariale concessi precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge nonchè per quelli concessi ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.
4. L'art. 1, commi 4 e 5, si applica ai trattamenti di integrazione salariale concessi dopo l'entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per quelli concessi ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, e con riferimento ai periodi di integrazione salariale successivi alla data stessa. L'art. 14 si applica ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria concessi in base a domanda presentata dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
5. Ai fini dell'applicazione dell'art. 1, comma 9, devono essere computati i periodi di trattamento di integrazione salariale anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge limitatamente a quelli compresi nei trecentosessantacinque giorni anteriori alla data stessa.
6. Continuano a beneficiare del trattamento di integrazione salariale, fino a centottanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, i lavoratori che risultino beneficiarne alla data del 31 dicembre 1988 in quanto dipendenti dalle società non operative costituite dalla GEPI sulla base della normativa vigente, ed aventi ad oggetto la promozione di iniziative idonee a consentirne il reimpiego, ovvero che risultino beneficiare ai sensi delle seguenti leggi: art. 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1977, n. 501 e successive modificazioni; art. 5 del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25; art. 6, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48. Tale periodo è elevato ad un anno per le imprese ubicate nei territori di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. Durante questo periodo le imprese, previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, da esaurire non prima di trenta giorni, collocano in mobilità i predetti lavoratori dando le comunicazioni previste dall'art. 4, comma 9; in questo caso le imprese non sono tenute al pagamento della somma prevista dall'art. 5, comma 4. I lavoratori collocati in mobilità ai sensi del presente comma sono iscritti nella lista di mobilità ed hanno diritto all'indennità di mobilità di cui all'art. 7. Ad essi non si applica quanto previsto dall'art. 7, comma 4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i lavoratori di cui al presente comma hanno facoltà di richiedere la corresponsione anticipata dell'indennità, prevista dall'art. 7, comma 5. In questo caso la somma è aumentata in misura pari al trattamento di integrazione salariale non ancora goduto.
7.I lavoratori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno titolo al trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, e che si trovano in aree in crisi economica settoriale o locale, ai sensi dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, o che sono stati licenziati da imprese per le quali è già intervenuto l'accertamento da parte del CIPI della situazione di crisi aziendale ovvero che sono stati licenziati nelle aree del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, cessano di beneficiarie di tale trattamento e sono iscritti nelle liste di mobilità, con il diritto alla indennità di mobilità nella misura iniziale pari al trattamento speciale di disoccupazione da essi precedentemente percepito, per un periodo pari a quello previsto nell'art. 7, ridotto del numero dei giorni, comunque non superiore a centottanta, per i quali è stato percepito il trattamento speciale di disoccupazione.
8. I lavoratori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 12 della legge 6 agosto 1975, n. 427, continuano a beneficiarne, per un periodo pari a quello previsto dall'art. 11, comma 2, ridotto del numero di giorni, comunque non superiore a centottanta, per i quali il trattamento speciale di disoccupazione è stato percepito. Essi sono iscritti nelle liste di mobilità e possono beneficiare, ricorrendone i presupposti, delle misure previste dall'art. 7, commi 5 e 6.
9. Sono abrogati: il terzo comma dell'art. 12 della legge 6 agosto 1975, n. 427; il primo comma dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464; l'art. 4-ter del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 1978, n. 215.
10. Per i lavoratori sospesi dal lavoro che, alla data di entratain vigore della presente legge, abbiano esercitato la facoltà di chiedere l'iscrizione nella lista di collocamento, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, resta ferma tale iscrizione.
Art. 23
Reimpiego presso GEPI SpA e INSAR SpA.
1 .Restano fermi, nei confronti dei lavoratori di cui all'art. 22, comma 6, i compiti di reimpiego svolti dalla GEPI SpA e dall'INSAR SpA in base alle vigenti leggi.
2. Per ciascun lavoratore di cui all'art. 22, comma 6, assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato nell'ambito di iniziative produttive che la GEPI SpA e l'INSAR SpA realizzino o concorrano a realizzare, ovvero sviluppino o concorrano a sviluppare successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, le predette società subentrano nel diritto del lavoratore al trattamento nella misura pari al cinquanta per cento del residuo trattamento che sarebbe spettato, ai sensi della presente legge, al lavoratore assunto. Tale importo viene corrisposto alle predette società quando il lavoratore stesso abbia superato il periodo di prova. 3. Qualora l'occupazione dei lavoratori di cui all'art. 22, comma 6, venga promossa presso datori di lavoro non soggetti alla disciplina sui licenziamenti individuali, l'importo previsto dal comma 2 del presente articolo viene corrisposto al termine del periodo per il quale il lavoratore assunto avrebbe potuto continuare a godere dell'indennità di mobilità e sempre che nello stesso periodo il lavoratore non sia stato reiscritto nella lista di mobilità in applicazione dell'art. 9, comma 7.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate le modalità e le condizioni per la corresponsione degli importi di cui ai commi 2 e 3. Tali importi sono utilizzati dalla GEPI SpA e dalla INSAR SpA per il finanziamento delle iniziative di reimpiego di cui al comma 1, ivi comprese le convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a favorire lo sviluppo di nuova occupazione, nonchè il reimpiego o la mobilità dei lavoratori di imprese interessate a processi di crisi industriale.
Art. 24
Norme in materia di riduzione del personale.
1. Le disposizioni di cui all'art. 4, commi da 2 a 12, e all'art. 5, commi da 1 a 5, si applicano alle imprese che occupino più di quindici dipendenti e che, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, intendano effettuare almeno cinque licenziamenti, nell'arco di centoventi giorni, in ciascuna unità produttiva, o in più unità produttive nell'ambito del territorio di una stessa provincia. Tali disposizioni si applicano per tutti i licenziamenti che, nello stesso arco di tempo e nello stesso ambito, siano comunque riconducibili alla medesima riduzione o trasformazione.
2. Le disposizioni richiamate nel comma 1 si applicano anche quando le imprese di cui al medesimo comma intendano cessare l'attività.
3. Quanto previsto all'art. 4, commi 3, ultimo periodo, e 10, e all'art. 5, commi 4 e 5, si applica solo alle imprese di cui all'art. 16, comma 1.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi di scadenza dei rapporti di lavoro a termine, di fine lavoro nelle costruzioni edili e nei casi di attività stagionali o saltuarie.
5. La materia dei licenziamenti collettivi per riduzione di personale di cui al primo comma dell'art. 11 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'art. 6 della legge 11 maggio 1990,n. 108, è disciplinata dal presente articolo.
6. Il presente articolo non si applica ai licenziamenti intimati prima della data di entrata in vigore della presente legge.
(omissis)