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PAGINA A CURA DEL COMITATO DI LOTTA DI FROSINONE

Frosinone, via Garibaldi 24, telefax 0775-859287


GALLERIA FOTOGRAFICA
{documento}
Legge 27 dicembre 2002, n. 289
(in SO n. 240 alla GU 31 dicembre 2002, n. 305)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
Legge Finanziaria 2003

Articolo 41
(Disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni, mobilita` e contratti di solidarieta`)
1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite della complessiva spesa di 376.433.539 euro, per l'anno 2003, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e finanze puo` disporre, entro il 31 dicembre 2003, proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilita` e di disoccupazione speciale, gia` previsti da disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia, nonche´ concessioni, anche senza soluzione di continuita`, dei predetti trattamenti, che devono essere stati definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 30 giugno 2003. La misura dei trattamenti è ridotta del 20 per cento. La riduzione non si applica nei casi di prima proroga o di nuova concessione. Nel limite complessivo di 80 milioni di euro a valere sul predetto importo di 376.433.539 euro, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a prorogare, limitatamente all'esercizio 2003, le convenzioni stipulate, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili, direttamente con i comuni, per lo svolgimento, durante l'esercizio in corso, di attivita` straordinarie riferite a lavoratori socialmente utili nella disponibilita` degli stessi comuni da almeno un triennio. Italia Lavoro Spa assiste i comuni perche´ predispongano piani di reinserimento dei lavoratori socialmente utili nel mercato del lavoro con azioni di politica attiva del lavoro.
2. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come da ultimo modificato dall'articolo 2, comma 1, del decretolegge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, le parole: "31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003" e dopo le parole: "nonchè di 60,4 milioni di euro per l'anno 2002" sono aggiunte le seguenti: "e di 45 milioni di euro per l'anno 2003".
3. All'articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come da ultimo modificato dall'articolo 52, comma 70, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2003". All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse preordinate per la medesima finalita` nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e non utilizzate alla data del 31 dicembre 2002, nel limite di 20 milioni di euro.
4. All'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come da ultimo modificato dall'articolo 52, comma 47, della - 67 - legge 28 dicembre 2001, n. 448, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Tale finalizzazione è limitata a lire 10 miliardi per gli anni 2000 e 2001 e ad euro 5.164.569 per ciascuno degli anni dal 2002 al 2008".
5. Per le finalita` di cui all'articolo 117, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è stanziata la somma di euro 51.645.690 nell'esercizio finanziario 2003 a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
6. L'intervento di cui all'articolo 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, puo` proseguire per l'anno 2003 nei limiti delle risorse finanziarie preordinate per la medesima finalita` entro il 31 dicembre 2001 e non utilizzate, nel limite di 91 milioni di euro.
7. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 5, 6, 7 e 8, del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, si applicano anche ai lavoratori licenziati da enti non commerciali operanti nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, con un organico superiore alle 2.000 unita` lavorative, nel settore della sanita` privata ed in situazione di crisi aziendale in seguito a processi di riconversione e ristrutturazione aziendale, nel limite massimo di 700 unita`.
8. All'onere derivante dal comma 7, determinato nella misura massima di 6.667.000 euro per l'anno 2003, di 10.467.000 euro per l'anno 2004 e di 3.800.000 euro per l'anno 2005, si provvede a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decretolegge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
9. Fino al 31 dicembre 2003, alle imprese industriali che svolgono attivita` produttiva di fornitura o sub-fornitura di componenti, di supporto o di servizio, a favore di imprese operanti nel settore automobilistico, il trattamento ordinario di integrazione salariale, di cui alla legge 20 maggio 1975, n. 164, puo` essere concesso per un periodo non superiore a ventiquattro mesi consecutivi, ovvero per piu` periodi non consecutivi la durata complessiva dei quali non superi i ventiquattro mesi in un triennio.
10. Per le imprese indicate nel comma 9, ai fini del computo dei periodi massimi di godimento del trattamento ordinario di integrazione salariale, una settimana si considera trascorsa quando la riduzione di orario sia stata almeno pari al 10 per cento dell'orario settimanale relativo ai lavoratori occupati nell'unita` produttiva. Le riduzioni di ammontare inferiore si cumulano ai fini del computo dei predetti periodi massimi.
11. Fino al 10 agosto 2005, i periodi di integrazione salariale ordinaria concessi ai sensi dei commi 9 e 10, in deroga all'articolo 6 della legge 20 maggio 1975, n. 164, non si computano ai fini dell'articolo 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
12. Per gli interventi di cui ai commi da 9 a 11 è autorizzata la spesa di 64 milioni di euro per l'anno 2003 e 106,5 milioni di euro per l'anno 2004. All'onere per l'anno 2004 si provvede a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

Articolo 50
(Disposizioni in materia di lavori socialmente utili)
1. Il comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, è sostituito dal seguente:
"1. Ai soggetti aventi titolo all'assegno di utilizzo per prestazioni in attivita` socialmente utili e relative prestazioni accessorie, con oneri a carico del fondo di cui all'articolo 1, comma 1, in possesso alla data del 31 dicembre 2003 dei requisiti di ammissione alla contribuzione volontaria di cui all'articolo 12, comma 5, lettera a), del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni, determinati con riferimento ai requisiti pensionistici vigenti alla data del 1º gennaio 2003, è riconosciuta una indennita` commisurata al trattamento pensionistico spettante in relazione all'anzianita` contributiva posseduta alla data della domanda di ammissione alla contribuzione volontaria, nel limite delle risorse preordinate allo scopo dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 21 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 19 giugno 1998. Tale indennita` non potra` comunque essere inferiore all'ammontare dell'assegno di cui all'articolo 4, comma 1, spettante alla data della suddetta domanda. Dalla data di decorrenza del predetto trattamento provvisorio ai beneficiari non spettano i benefici previsti dall'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni, con esclusione di quelli di cui al comma 5-bis del medesimo articolo. Al raggiungimento dei requisiti pensionistici richiesti dalla disciplina vigente alla data del 1º gennaio 2003, il trattamento provvisorio viene rideterminato sulla base delle disposizioni recate dalla disciplina medesima. Ai lavoratori destinatari delle disposizioni di cui al presente comma si applicano anche le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del citato decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 21 maggio 1998".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, è inserito il seguente:
"1-bis. I lavoratori rientranti nelle fattispecie di cui al comma 1, per potersi avvalere delle disposizioni di cui al medesimo comma, devono presentare apposita domanda, a pena di decadenza, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello nel corso del quale maturano i requisiti di ammissione alla contribuzione volontaria di cui all'articolo 12, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 1º dicembre 1997, n. 468, determinati come indicato nel medesimo comma 1, ovvero, qualora abbiano gia` maturato detti requisiti anteriormente al 1º gennaio 2003, entro il termine di decadenza del 28 febbraio 2003. Nei loro confronti cessano di trovare applicazione le disposizioni in materia di attivita` socialmente utili a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello entro il quale possono presentare la relativa domanda".
3. Per facilitare la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, con onere a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, la Cassa depositi e prestiti concede ai comuni, per l'anno 2003, mutui a tasso agevolato stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il differenziale tra tasso ordinario e tasso agevolato non puo` comportare un onere finanziario complessivo a carico del predetto Fondo per l'occupazione, superiore alla somma di 5,16 milioni di euro, che a tale fine è preordinata nell'ambito del Fondo.
4. I lavoratori aventi titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, all'assegno di utilizzo per prestazioni in attivita` socialmente utili e relative prestazioni accessorie con oneri a carico del predetto Fondo per l'occupazione, che ne facciano richiesta per intraprendere un'attivita` lavorativa autonoma, dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero per associarsi in cooperativa, possono ottenere la corresponsione anticipata del predetto assegno che sarebbe loro spettato fino a tutto il 31 dicembre 2003, detratte le mensilita` gia` riscosse alla data della domanda, con la conseguente cancellazione dal bacino dei lavoratori socialmente utili. La domanda dovra` essere corredata da una apposita dichiarazione di responsabilita` con la quale l'interessato dovra` fornire le indicazioni sull'attivita` che intende intraprendere, precisando la data di inizio della nuova attivita`. L'assegno anticipato è cumulabile con l'incentivo di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 21 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 19 giugno 1998, che, a decorrere dal 1º gennaio 2003, è concesso con le modalita` previste per l'assegno anticipato.
5. All'articolo 78, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 2-bis, comma 1, del decretolegge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, le parole: "e limitatamente agli anni 2001 e 2002" sono sostituite dalle seguenti: "e limitatamente agli anni 2001, - 77 - 2002 e 2003". Gli interventi di cui al presente comma sono attivabili nei limiti di 2.789.000 euro per l'anno 2003 e subordinatamente al rispetto delle disposizioni del patto di stabilita` interno per l'anno 2002.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2, 3 e 5, pari ad euro 51,949 milioni per l'anno 2003, ad euro 53 milioni per l'anno 2004, ad euro 44 milioni per l'anno 2005, ad euro 36 milioni per l'anno 2006, ad euro 23 milioni per l'anno 2007 e ad euro 10 milioni per l'anno 2008, si provvede a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decretolegge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
7. Le istituzioni scolastiche proseguono nell'affidamento delle attivita` in base alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con oneri per l'anno 2003 pari a 297 milioni di euro.